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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano un accordo mediante il quale l’imprenditore in stato di crisi propone ai propri creditori una ristrutturazione della sua situazione. Sostanzialmente si tratta di una ristrutturazione identica a quella vista per il concordato preventivo, ma per gli accordi di ristrutturazione dei debiti si realizzano accordi diversi ed autonomi, anche se gli effetti fiscali che ne derivano sono simili a quelli già analizzati in tema di concordato preventivo.

Prima delle novità contenute nel D.L. n.83/2012104 mancavano delle norme fiscali specifiche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Quello che dobbiamo chiederci è se gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono o meno usufruire del medesimo trattamento tributario agevolativo previsto per il concordato preventivo e quindi se si possono applicare gli articoli 86, comma 5, del TUIR e 88, comma 4, del TUIR.

Come già evidenziato, gli accordi di ristrutturazione del debito fanno emergere in capo al debitore una sopravvenienza attiva, mentre i creditori subiscono una perdita su crediti, la cui deducibilità è disciplinata nell’art 101 TUIR.

103 Vedi paragrafo 3.7 del medesimo capitolo.

104 L’art. 33 del Decreto Sviluppo, ha novellato due disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

-l’art. 88, comma 4, riguardante le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti;

-l’art. 101, comma 5, riguardante la deducibilità delle perdite su crediti da procedura concorsuale o da accordo di ristrutturazione dei debiti.

78 Prima del recente intervento normativo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti non veniva neanche esplicitamente citato dal comma 4, per cui mentre vi era l’espressa non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dal concordato preventivo, quelle derivanti da accordi ex art 182-bis dovevano concorrere alla formazione del reddito e quindi costituivano materia imponibile in base all’art.

109 del TUIR (certezza dell’esistenza, determinabilità oggettiva

dell’ammontare)105. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, grazie ad una

105 Art 109 TUIR (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa): “I ricavi, le spese e gli altri

componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

79 interpretazione estensiva con un provvedimento del 2008106, ritenne che la non imponibilità delle sopravvenienze attive dovesse valere anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis, e il suo intento fu quello di non scoraggiare l’uso degli accordi per la risoluzione della crisi d’impresa. Ecco che il Decreto Sviluppo ha apportato modifiche rilevanti al comma 4 dell’art 88 del TUIR, che ad oggi prevede quanto segue: “ (…) In caso di accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84”. Quindi la riduzione dei debiti d’impresa non costituisce

sopravvenienza attiva soltanto per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del TUIR107, nei seguenti casi:

Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.”

106 Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2008: “Si è discusso e si discuterà parecchio sulla natura di tali

accordi in quanto dalla loro collocazione all’interno delle procedure concorsuali e non riconducendoli ad un alveo privatistico discende l’applicazione estensiva ed analogica delle norme stabilite per il concordato preventivo; prime fra tutte la norma prevista al quarto comma dell’art. 88 del Tuir che prevede la non imponibilità delle sopravvenienze derivanti da concordato preventivo”.

107 Art 84 TUIR (Riporto delle perdite): “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse

norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono

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a) accordo di ristrutturazione dei debiti purché omologato;

b) piano attestato di risanamento che sia iscritto nel registro imprese.

In base a questa nuova previsione, il limite delle perdite fiscali si deve applicare non solo alle eccedenze pregresse, ma anche a quella di periodo. Non è chiaro, dato il generico richiamo all’art 84 TUIR, se le perdite pregresse da scomputare dalla sopravvenienza siano integrali, come apparirebbe coerente con gli scopi della norma, o limitate all’80% del loro importo.

In particolar modo, il ragionamento deve essere distinto in due casi:

1) il caso in cui vi siano soltanto perdite di periodo: si confronta la

sopravvenienza attiva con il risultato di periodo. Quindi se la sopravvenienza attiva ammonta a 100, mentre l’imponibile, determinato senza considerare la sopravvenienza, è una perdita di 100, allora non vi sarà la detassazione della sopravvenienza attiva, dato che azzera la perdita e concorre a formare il reddito interamente. Se, invece, la sopravvenienza attiva è pari a 100 e la perdita di periodo è pari a 60, allora si potrà applicare la detassazione della sopravvenienza per quella parte che sarebbe stata imponibile, quindi su 40. La parte rimanente è invece tassata e va ad azzerare la perdita di periodo. Se, invece, ho una sopravvenienza di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) (lettera abrogata);

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.”

81 attiva sempre di 100 ed una perdita di periodo pari a 150, allora la sopravvenienza attiva è imponibile per intero e l’eccedenza della perdita è oggetto di riporto a nuovo;

2) il caso in cui vi siano anche le perdite pregresse: l’art 84 del TUIR con

riferimento ai soggetti IRES stabilisce di compensare le perdite pregresse nel limite 80% dell’imponibile. E’ opportuno per prima cosa calcolare l’imponibile secondo la regola ordinaria di compensazione con le perdite pregresse, e poi detassare la sopravvenienza solo a seguito della determinazione dell’imponibile in questo modo108. Prendendo l’esempio

di prima, con imponibile di 100 interamente imputabile alla sopravvenienza attiva e perdita fiscale pregressa pari a 100, la perdita applicando l’80% si consuma per 80 e la detassazione della sopravvenienza attiva avviene su 20, andando a riportare le perdite nella misura di 20 (100-80). Quindi in base a quanto sopra esposto, se vi sono perdite fiscali pregresse, queste non devono essere considerate per il loro intero ammontare, bensì nel limite dell’80% dell’imponibile.

Un altro aspetto critico riguarda i soggetti IRPEF, per i quali trova applicazione l’art 88, comma 4, del TUIR, ma non l’art 84 del TUIR in tema di riporto delle perdite109. Quindi le società di persone potrebbero non avere perdite ai sensi

dell’art 84 del TUIR e di conseguenza godrebbero dell’intera non imponibilità delle sopravvenienze da riduzione dei debiti, facendo sì che i soci possano

108 Circolare Assonime, n.15 del 13/5/2013, “Disposizioni in tema di sopravvenienze attive e perdite su crediti”.

109 Per le società di persone occorre far riferimento all’art 8 del TUIR (Determinazione del reddito complessivo): “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”

82 utilizzare le perdite riportabili che gli sono state attribuite sulla base del principio di trasparenza110.

Ricapitolando, vi sono ancora dei dubbi interpretativi circa:

a) il limite quantitativo rispetto a quanto previsto per il concordato preventivo;

b) la non applicazione per gli accordi di ristrutturazione (e per i piani di risanamento) dell’art 86, comma 5, del TUIR, il quale prevede il non realizzo di plusvalenze tassabili attraverso la cessione dei beni ai creditori all’interno del concordato preventivo.

Detto questo la considerazione finale da farsi è sicuramente che, visto il quadro normativo di riferimento, la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti è molto più penalizzante nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, piuttosto che di concordato preventivo111. Occorre però precisare che, quanto

poc’anzi affermato, non è più del tutto vero alla luce delle importanti novità introdotte dall’art 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 147 del 14 settembre 2015, le quali saranno approfondite nel prosieguo del lavoro.