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Il deposito, la pubblicazione e le modifiche successive

La parte negoziale degli accordi si esplica principalmente nella prima fase del procedimento, che si conclude con il deposito presso la cancelleria del tribunale e la pubblicazione al Registro delle imprese.

Il deposito previsto dalla legge richiama quello della disciplina sul concordato preventivo – alla cui analisi nel precedente capitolo si rimanda – e va effettuato presso la cancelleria del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, ovvero quello del luogo ove l’impresa ha la propria sede principale.

Quanto alla pubblicità dell’accordo, questa assume i connotati della pubblicità dichiarativa – quindi non della mera pubblicità notizia, ma neppure della pubblicità costitutiva324 – rifacendosi al principio generale in tema di

323 V. VITIELLO M., op. cit., 71; AMBROSINI S., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

dopo la riforma del 2012, cit., 1147. Secondo Cass., 8 aprile 2013, n. 8533, su il Fallimentarista,it, l’abrogazione della norma citata ha come fine l’ampliamento della platea

di soggetti che possono godere del beneficio della prededucibilità in ordine ad attività professionali di assistenza e redazione di un piano di ristrutturazione.

324Non si tratta di pubblicità notizia, perché l’efficacia dell’accordo è espressamente legata all’iscrizione nel Registro delle imprese, la quale com’è noto ha efficacia di pubblicità legale; ma non appare neppure di pubblicità costitutiva, perché la legge non subordina la validità dell’accordo alla pubblicità del medesimo.

pubblicità legale in materia commerciale affermato dall’art. 2193, comma 2, c.c.: essa pertanto comporta l’opponibilità dell’accordo nei confronti dei terzi.

La dottrina325 ha osservato che il termine “pubblicazione” deve essere

considerato in senso atecnico, in quanto la normativa di riferimento per l’iscrizione degli atti nel Registro delle imprese non contempla, tra gli adempimenti ivi previsti, le “pubblicazioni”, bensì soltanto le iscrizioni o i depositi, che si eseguono con modalità ed effetti diversi. Sembra pertanto più corretto interpretare l’art. 182 bis l. fall. come se si riferisse alla “iscrizione”, che assolve alla funzione di pubblicità richiesta dalla legge e costituisce al tempo stesso il termine di decorrenza per la proposizione delle eventuali opposizioni, anziché ad un mero deposito.

All’atto dell’iscrizione è da escludersi che l’Ufficio del Registro delle imprese possa attuare un controllo di merito sulla documentazione depositata (presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il ricorso all’istituto, o ancora il raggiungimento della soglia percentuale prescritta per legge)326:

invero ai funzionari di tale Ufficio compete l’esecuzione di controlli di mera regolarità formale.

L’iscrizione nel Registro delle imprese dell’accordo “costituisce un elemento imprescindibile per la rispondenza … ai requisiti di legge”, al punto che l’inadempienza di siffatto obbligo “comporta la non omologabilità del medesimo”327.

325 Conf. NARDECCHIA G.B., Crisi d’impresa, autonomia privata e controllo

giurisdizionale, Milano, 2007, 66; FRASCAROLI SANTI E., op. ult. cit., 137; PROTO C., op. ult. cit., pag. 136; TEDESCHI G.U., op. cit., 581.

326 V. PRESTI G., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero la sindrome del

teleobiettivo, in AA.VV., Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma organica al decreto correttivo a cura di Ambrosini S., Bologna, 2008, 572.

La pubblicazione comporta l’automatica protezione da eventuali azioni cautelari o esecutive dei creditori per sessanta giorni, che può essere estesa – come si rilevava al paragrafo 7 – al periodo precedente di negoziazione.

Non è raro tuttavia che le contrattazioni con i creditori vengano riprese anche dopo il deposito e la pubblicazione, perché si sono resi necessari degli “interventi di aggiustamento” sulle intese già stipulate328. Il caso è ancora più

frequente se il piano prevede la contestuale prosecuzione dell’attività di impresa, invece di una liquidazione, e la gestione corrente stia generando risultati peggiori rispetto a quelli stimati, aumentando l’indebitamento e conseguentemente il dissesto.

Gli aggiustamenti degli accordi che avvengano durante la fase pre-giudiziale, non comportano particolari preoccupazioni all’imprenditore e ai suoi creditori, tutt’al più potrà rendersi necessario un ulteriore intervento dell’attestatore nel caso in cui la sua relazione fosse già stata prodotta e tali modifiche appaiano significative nel contesto.

Più problematici sono gli interventi effettuati nella fase giudiziale, prima che il tribunale si sia pronunciato sull’omologa del piano. La legge nulla dispone sulla modificazione degli accordi in corso di procedura, ma neppure vieta espressamente questa possibilità. Gli studiosi ritengono ragionevole, in un procedimento così complesso e delicato, poter apportare modifiche in corso

328 Così li definisce STAUNOVO-POLACCO E., op. ult. cit., 50. Per VALENSISE P., Gli

accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare, cit., 403, 479, si tratta di

“meccanismi di aggiustamento” o “percorsi alternativi” che si rendono necessari in riferimento a “ipotetici, preventivati accadimenti, si immagini, a titolo meramente esemplificativo, il caso in cui, in presenza di un accordo e di un connesso piano di durata pluriennale, (i) non fossero stati previsti meccanismi come quelli dianzi ricordati, oppure (ii) in ragione del verificarsi di eventi non prevedibili al momento della predisposizione del piano e del connesso accordo (nonché del successivo controllo, in particolare del professionista valutatore), emergessero fatti tali da determinare uno scostamento tra la realtà e le previsioni del piano come, per ipotesi, significativi mutamenti delle condizioni di mercato, per cui il piano non può più essere attuato secondo quanto originariamente previsto”.

d’opera, meglio se prevedendo i vari scenari di modificazione del piano già in sede di redazione del medesimo329.

Una conseguenza alla necessaria modifica degli accordi può essere la richiesta di un nuovo assenso da parte dei soggetti coinvolti nel progetto, siano essi finanziatori nuovi o che si propongono per un sostegno maggiore all’imprenditore, siano essi i creditori che si vedano peggiorate le prospettive di soddisfacimento quanto a tempi o ad ammontare.

Ancora è possibile che l’accordo subisca variazioni particolarmente rilevanti che presuppongano una nuova attestazione, come già dispone l’art. 161, c. 3, l. fall. per il concordato preventivo “nel caso di modifiche sostanziali della

proposta o del piano”330. E se le variazioni sono di carattere sostanziale

risulterebbe auspicabile una nuova pubblicazione al Registro delle imprese in linea con un principio di trasparenza informativa nei confronti dei soggetti non coinvolti nel piano di ristrutturazione, ma pur sempre in contatto con l’impresa.