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Contaminazione tra mondi adottivi.

3.2 I diritti umani coinvolt

3.2.2 Il diritto all’ unità familiare: il ricongiungimento

Già nel paragrafo precedente si è avuto modo di accennare alla presenza, in Italia, di un Testo Unico sull’ Immigrazione, il d.Lgs n.286 del 25 luglio 1998. Tale testo è suddiviso in sei titoli, dei quali il IV, che comprende gli articoli dal 28 al 33, è dedicato al diritto all’ unità familiare e alla tutela dei minori extracomunitari.

Il diritto all’ unità familiare rientra nel novero di quei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dall’ art.2 della Costituzione. “La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.72 Lo Stato italiano è obbligato a garantire l’ esercizio di tali diritti fondamentali a tutti, non solo ai consociati italiani ma anche ai cittadini europei ed extracomunitari. La tutela dei diritti di famiglia è inoltre estesa agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, sulla base dei quali:

- il matrimonio è riconosciuto come l’ istituto su cui si fonda la famiglia, intesa come società naturale;

- è diritto/dovere dei genitori quello di crescere, educare ed istruire i figli, anche quelli nati al di fuori del matrimonio;

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71 - viene garantita adeguata protezione alla maternità, infanzia e gioventù. “Vista attraverso questa particolare chiave di lettura, la famiglia non può

essere considerata, in una chiave interpretativa totalitaria, uno strumento atto a realizzare le finalità dello Stato, ma ad essa è attribuito il carattere di comunità originaria nella quale l’ uomo svolge la propria personalità”.73

Ciò significa che il

legislatore, dapprima attraverso la Costituzione e successivamente con l’ apporto di leggi ad hoc, ha inteso fornire tutela e protezione all’ istituto della famiglia, considerato come l’ ambito privilegiato di svolgimento e affermazione della propria individualità. Va da sé che si tratta di un diritto garantito non esclusivamente ai cittadini italiani ma anche a quelli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, seppur con delle condizioni.

Tali condizioni sono disciplinate nel Testo Unico sopra citato. “Le norme

contenute nel predetto Titolo IV, perseguono l’ intento di assicurare obiettivi di rango costituzionale e con il fine di organizzare i mezzi attraverso cui lo straniero possa far valere le proprie prerogative in tale delicata sfera della sua esistenza”. 74

Il diritto all’ unità familiare, esercitato dallo straniero, è un diritto condizionato dal possesso di una serie di requisiti, puntualmente esposti. L’art. 28 stabilisce infatti che:

“Il diritto a mantenere o a riacquistare l' unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”75

La prima condizione posta dal legislatore circa il diritto all’ unità familiare esercitato dallo straniero sembra dunque essere quella imprescindibile del soggiorno legale e non clandestino. Per di più, sono da ritenersi escluse quelle situazioni in cui il soggiornante che chiede il ricongiungimento familiare sia in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno.

La modalità attraverso cui il cittadino extracomunitario esercita il diritto all’

73 Terracciano U., Il ricongiungimento familiare dello straniero in Italia. Il diritto all’unità familiare e dei

minori, Vicalvi, Key Editore, 2015, p. 9

74 Ibidem 75

72 unità familiare è proprio la richiesta di ricongiungimento familiare.

“Definiamo ricongiungimento familiare l ’istituto che consente al cittadino di

un Paese non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno per alcuni suoi familiari essi pure stranieri o apolidi, secondo modalità e limiti indicati dalla legge”.76

Il legislatore ha posto dei limiti all’ esercizio del diritto del ricongiungimento familiare, che passano anche attraverso la disponibilità di un alloggio, quindi di una soluzione abitativa, conforme alle norme igienico-sanitarie, un reddito minimo annuo e l’ iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Come si è già visto, uno dei requisiti è il permesso di soggiorno di almeno un anno, ma a riguardo va specificato che il legislatore ha anche previsto che vengano interpretate in senso più ampio le condizioni che favoriscono il ricongiungimento familiare, in quanto diritto fondamentale, e in senso più restrittivo quelle che pongono delle limitazioni. Per tale ragione, l’ amministrazione si riserva di valutare anche quelle richieste di ricongiungimento espresse da extracomunitari soggiornanti da meno di un anno: ad esempio è consentito richiedere il ricongiungimento familiare al cittadino extracomunitario soggiornante sul territorio italiano per motivi di ricerca scientifica, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

L’ art. 29 del T.U.I. disciplina i soggetti legittimati a richiedere il ricongiungimento familiare. Per un migliore approfondimento, il primo comma dell’ articolo stabilisce che:

“1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

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c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.77

Tra i requisiti restrittivi, segnaliamo che “la tutela dell’ unità familiare non

può essere estesa ai soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, perché l’ esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la presenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato”.78

Quello che interessa, ai fini di questa ricerca, è il punto b), ovvero il ricongiungimento dei figli minori con genitori extracomunitari soggiornanti su territorio italiano, posto che al punto 2 l’ articolo specifica che “i minori adottati o

affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”.79 Il punto è di notevole interesse poiché in questa ricerca l’ oggetto della trattazione è proprio quello dei minori sottoposti a tutela, e cioè quelli affidati in kafalah con provvedimento di giudice straniero.

A riguardo, Paolo Morozzo Della Rocca afferma: “La giurisprudenza sembra

avere ormai piegato alcune iniziali chiusure dell’ amministrazione dell’ interno dando ragionevole certezza all’ operatore che rientrano in questa previsione di legge sia il minore affidato secondo il diritto islamico mediante kafalah, sia il minore dato in tutela per motivi assistenziali, purché, in entrambe le ipotesi, l’ affidamento sia avvenuto con provvedimento dell’ autorità di protezione od almeno sia stato sottoposto alla approvazione di detta autorità”. 80

In merito sono infatti intervenute diverse sentenze della Cassazione, le quali verranno riportate in chiusura di capitolo, e che si sono rese necessarie in quanto l’ Italia è stata caratterizzata da un vuoto normativo durato circa un

77

Art. 29 d.lgs 286/95

78 Bana S., Canaj E., Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014, p.121

79

Art. 29 T.U.I. 80

74 ventennio, poiché solo nel 2015 è stata emanata la legge di ratifica della Convenzione de L’ Aja del 19 ottobre 1996, sulla responsabilità genitoriale e sulla protezione dei minori. L’ approfondimento della succitata Convenzione rappresenta un altro importante tassello di questa ricerca, indispensabile per cogliere quanto questo ritardo normativo abbia inciso sull’esercizio del diritto all’ unità familiare di quei cittadini extracomunitari (ma anche italiani, in casi che verranno approfonditi in seguito) richiedenti il ricongiungimento di minori affidati in kafalah.

Il punto al quale si arriverà, come si approfondirà meglio in seguito, sarà di nuovo quello di partenza, ovvero il principio ineludibile della tutela del supremo interesse del minore.