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La tutela dei minori attraverso la kafalah: intervista al dott Jamel Gasmi, Responsabile dell’ Ufficio Adozioni e Kafalah d

Lo strumento di tutela del minore musulmano: la kafalah

2.3 La tutela dei minori attraverso la kafalah: intervista al dott Jamel Gasmi, Responsabile dell’ Ufficio Adozioni e Kafalah d

Tunisi

Il confronto tra il sistema adottivo italiano e quello islamico inizia dunque a scendere nei dettagli e per affrontare meglio il percorso ci si avvale dell’ aiuto di un esperto, il Dott. Jamel Gasmi, che ha acconsentito ad essere intervistato e grazie al quale è stato possibile conoscere più da vicino alcune informazioni salienti sulla kafalah e sul diritto islamico in generale.

Jamel Gasmi è un giurista tunisino che da dodici anni si occupa di kafalah come responsabile dell’ Ufficio Adozione e Kafalah della Tunisia, presso Tunisi. Come deducibile dal nome dell’ ufficio, il caso tunisino rappresenta un’ eccezione all’interno del panorama islamico poiché prevede la possibilità di ricorrere sia all’adozione piena che alla kafalah. Questa particolare modalità è frutto di determinate scelte politiche che il Paese ha compiuto negli anni precedenti, che hanno portato la Tunisia ad essere attualmente uno dei pochi Paesi islamici con un approccio maggiormente laico in ambito normativo, in contrapposizione con

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51 altri Stati disciplinati quasi interamente dalla legge religiosa.

L’ intervista al Dott. Gasmi ha messo in luce gli aspetti più rilevanti del diritto islamico, non senza approfondire nel dettaglio quelli che sono i punti fermi della kafalah tunisina come strumento giuridico. Il tema del ricongiungimento familiare, altro argomento affrontato durante l’ intervista, sarà invece oggetto della trattazione del prossimo capitolo.

I Paesi che professano il credo islamico individuano nella kafalah il giusto compromesso in grado di contemperare da un lato il rispetto del divieto di adozione proveniente dai precetti coranici, dall’ altro l’ esigenza di tutelare i minori abbandonati o privi dei mezzi economici e di intervenire fornendo loro la possibilità di avere accesso ad una famiglia sostitutiva, con le conseguenti cure e tutele che ne deriverebbero.

Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, se ci si addentra nella lettura del Corano o della Sunna, si scopre che la kafalah non è esplicitamente menzionata in nessuna delle sacre scritture. Essa è frutto del lavoro interpretativo, ed in questo caso di produzione normativa, dei giuristi islamici, i quali hanno inteso creare uno strumento ad hoc funzionale a garantire una protezione a quei minori abbandonati senza però infrangere la norma coranica di divieto adottivo.

A riguardo della origini religiose di questo istituto, dall’ intervista è emerso quanto segue.

2.3.1 Il punto di vista del Corano

Preliminarmente, nel corso dell’ intervista è stato analizzato l’aspetto religioso, che in ossequio al Corano, è comune a tutti i Paesi di religione musulmana. E’ doveroso fornire brevi cenni sull’ influenza che il testo sacro ha esercitato nella successiva stesura del testo normativo sulla kafalah.

D: In che misura il divieto di adozione, tipico dei Paesi islamici, proviene dalle scritture religiose?

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definisce con chiarezza tale divieto. Sono presenti dei versetti che i giuristi hanno poi interpretato come un’ indicazione, da parte del Profeta, a non accettare la pratica dell’ adozione. Il versetto in questione si chiama Surat Elahzab n.33 del Corano, versetti 4 e 5, soprattutto il 5, e recitano così:

“Dio non ha fatto dei vostri figli adottivi dei veri figli. Chiamate i vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri e se non conoscete i loro padri siano essi vostri fratelli nella religione”.

Con questi versetti il Profeta non ha espressamente sostenuto che l’ adozione è proibita ma la stragrande maggioranza dei giuristi musulmani ne ha dedotto che essa è vietata. In realtà, la storia racconta che lo stesso Maometto prese in carico, in affidamento, un ragazzino, dal nome Zaid Ibh Haritha”.61

D: Se la kafalah non è espressamente citata nel Corano, in quale documento possiamo allora rinvenirne la provenienza?

R: “Ogni Paese islamico ha il suo diritto in cui parla di kafalah. La kafalah

della Tunisia non corrisponde pienamente alla kafalah del Marocco o a quella algerina, e così via. Ovviamente, le varie discipline hanno radici comuni e in generale la ratio è sempre la medesima, ovvero quella di garantire una tutela anche a quei bambini dal padre sconosciuto o la cui famiglia non riesca a provvedere al suo sostentamento, ma con la differenza che di Paese in Paese la kafalah assume determinate connotazioni. In Tunisia, ad esempio, la kafalah è prevista nella Legge n.27 del 4/3/1958”.

Come si evince dall’ intervista, il divieto di adozione e la conseguente creazione della kafalah come strumento di cura e di protezione del minore privato del suo ambiente famigliare non sono esplicitamente trattati né nel Corano né nella Sunna. La disciplina di entrambi si è avuta con un lavoro a posteriori sulla base dell’ elaborazione dei versetti del Corano.

I legislatori hanno interpretato il citato Surat Elahzab contestualizzandolo con altri insegnamenti delle scritture religiose e giungendo alla conclusione che ciò che il Profeta intende sostenere è l’ inviolabilità del carattere sacro della famiglia

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Le scritture raccontano che Maometto ricevette uno schiavo come regalo di nozze da sua moglie. Zaid, lo schiavo, venne poi adottato dal profeta, divenendo suo figlio.

53 biologica, l’ unica legittimata a creare una filiazione. Non è consentito all’ uomo di dare luogo in maniera “artificiale” ad un rapporto di famiglia, poiché la famiglia è da ritenersi tale solo in quanto voluta da Dio.

Questi sono i presupposti religiosi e culturali di tutti gli ordinamenti di derivazione islamica, fatta eccezione per la Tunisia, la quale pur continuando a prevedere la kafalah tra i suoi strumenti giuridici, ha deciso di consentire l’ adozione tout court, attraverso la L.27/58, assimilabile alla nostra legge 184/83.

2.3.2 Il particolare approccio tunisino

Come accennato nell’ intervista, la legge tunisina che norma la kafalah è la n. 27/1958, con la quale è stata anche introdotta l’adozione.

La promulgazione della succitata legge rappresenta di fatto un significativo passo avanti rispetto ad altri Paesi islamici, non solo in tema di filiazione adottiva, ma poiché più in generale si è trattato di una riforma che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi liberali, come ad esempio l’ abolizione formale della poligamia e del ripudio. A fare da apripista alla L.27/58 è stata la riforma del Codice di Statuto Personale tunisino risalente a due anni prima.

Baldinetti, a riguardo, afferma: “Il culmine del processo di

modernizzazione/secolarizzazione intrapreso da Burghiba fu la promulgazione, nel 1956, della Majalla, il Codice dello Statuto personale. Similmente ad altri paesi arabi il Codice regola questioni inerenti alla famiglia come il matrimonio, il divorzio, l’ eredità, l’ affidamento dei figli. Il Codice tunisino a ragione è stato considerato rivoluzionario, avendo introdotto numerose riforme a favore della donna (abolizione del ripudio e della poligamia, introduzione dell’ età minima per il matrimonio ecc)”.62

Verso la fine degli anni ‘50, dunque, la Tunisia si ritrova a vivere un momento di intenso respiro rivoluzionario, per lo meno dal punto di vista normativo, frutto delle lotte del femminismo tunisino e del diffondersi di approcci

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Baldinetti A. (a cura di), Società globale e Africa musulmana: aperture e resistenze, Soveria Mannelli, 2005, p.102

54 modernisti alle politiche, le quali si fanno sempre più laiche e sempre più attente alla tutela dei diritti umani. Ciò non toglie, tuttavia, che le legge religiosa rimanga un importante pilastro nella regolamentazione dei rapporti giuridici tunisini.

Grazie al riconoscimento legale dell’ adozione, la quale va ad affiancare la kafalah, ai cittadini tunisini è consentito non limitarsi alla tutela meramente legale del minore ma procedere a veder riconosciuti tutta una serie di diritti legati alla modalità adottiva.

Tra questi si ricorda, in primis, l’ opportunità di dare luogo ad una filiazione vera e propria che garantisca al bambino adottato di avere accesso ai medesimi diritti e doveri che derivano dallo status di figlio legittimo. Dall’ altro lato, anche le coppie adottive si vedono tutelate tanto quanto accadrebbe con una genitorialità naturale e legittima.

Così come avvenuto nel capitolo sul sistema adottivo italiano si provvederà, nel paragrafo successivo, ad analizzare la normativa islamica sulla kafalah e sull’ adozione, ampliando la tematica con ulteriori commenti di approfondimento.

2.3.3 La normativa sulla kafalah

Partendo dalle parole pronunciate dal Profeta in merito ai figli adottivi, la Tunisia è pervenuta ad una sua personale elaborazione delle norme giuridiche sulla kafalah, stabilendone punti fermi e presupposti ma anche scegliendo poi di essere coadiuvata dall’ adozione piena. L’ intervista al dott. Gasmi è stata senz’ altro di aiuto nel tentativo di ricostruire quello che la normativa stabilisce, soprattutto in quanto non si dispone, attualmente, di una traduzione della legge tunisina n.27 del 1958.