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Pareri contrari al riconoscimento della kafalah: il punto di vista della Sen Erika Stefani (Lega Nord)

Aperture vantaggiose.

4.1 La discussa legge di ratifica n.101/

4.1.2 Pareri contrari al riconoscimento della kafalah: il punto di vista della Sen Erika Stefani (Lega Nord)

Tra i pareri contrari in merito alla legge di ratifica, e nello specifico verso la kafalah, si colloca la dichiarazione di voto della Sen. Erika Stefani, afferente alla Lega Nord, gruppo parlamentare che insieme a Forza Italia e PDL ha ostacolato l’ approvazione del disegno di legge.

Nella dichiarazione di voto espressa il 10 marzo 2015 presso il Senato della Repubblica, la Sen. Stefani ha dichiarato quanto segue:

“Ci vediamo oggi a discutere, invece, se in questo momento storico, in cui si

può discutere ampiamente di tolleranza ma anche delle difficoltà legate alla convivenza tra varie culture e religioni, della possibilità di introdurre nel nostro ordinamento un istituto che, ricordiamolo, trova fondamento su precetti religiosi. Un istituto che appartiene ad un’altra cultura, a un altro ordinamento, che trova

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davvero difficile cittadinanza nel nostro ordinamento.

Riteniamo che questo tipo di istituto comporti una seria e complessa violazione dei precetti sacrosanti della nostra Costituzione. Siamo uno Stato laico che deve restare tale. Siamo uno Stato che deve avere la propria regolamentazione e non si vede ragione per cui si debba inficiare il diritto primario del minore ad essere protetto per un malcelato buonismo nei confronti di altro tipo di orientamento o altri tipi di ordinamento, recependo istituti che con noi hanno poco a che fare.

Il motivo per cui votiamo contro la ratifica di questa Convenzione, nonostante lo stralcio, è che da una sua attenta lettura – a prescindere dagli ordini del giorno di cui sappiamo benissimo il valore -, in particolare dalla lettura dell’articolo 3, lettera e), in cui si dice che tutte le misure adottate saranno volte al collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto o alla sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, temiamo comunque (pur avendo letto anche noi gli articoli 22 e 23 sul rispetto dell’ordine pubblico) che l’introduzione di questa previsione possa comportare una seria difficoltà nella gestione, nella trattazione e nella disciplina di un istituto che per noi deve restare sacrosanto: l’adozione. Pertanto, o parliamo di adozioni o non parliamo di nient’altro.

Riteniamo infatti – e lo sosterremo sempre – che l’elemento importante è la posizione del minore, del bambino, di tutti quei minori non accompagnati, di cui abbiamo parlato anche nel nostro ordine del giorno, che arrivano qui e di cui non sappiamo chi sia il padre o la madre. Non sappiamo nemmeno di che nazionalità siano. Probabilmente non si sa nemmeno di che religione sono. Quindi, se arriva nel nostro suolo un bambino di cui non si sa nulla, come facciamo a dire se è di fede islamica, se si dovrà applicare l’istituto della kafala o se si dovrà avviare il procedimento di adozione? Non vogliamo creare confusione perché nella confusione alla fine si rischia di perdere le vere tutele.

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convintamente contro questo provvedimento”.89

Tali motivazioni sono state ribadite dalla stessa Senatrice, la quale ha risposto a ulteriori domande così come segue:

D.: Quali sono state le motivazioni alla base della Sua dichiarazione di voto?

R.: Riteniamo che il disegno di legge di ratifica della Convenzione Aja del

1996 in materia di protezione di minori, così come presentato e prima dello stralcio, aveva affrontato in modo inadeguato il recepimento dell’istituto cosiddetto della kafalah. Noi abbiamo sostenuto la contrarietà al provvedimento proprio in quanto a nostro avviso istituti, tra l’ altro di esclusiva matrice religiosa, come quello in esame non possano trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.

Nonostante lo stralcio di parte del disegno di legge, abbiamo conservato il voto negativo della legge di ratifica in quanto è rimasta la norma di cui all’art. 3, previsione normativa equivoca e che poteva destare perplessità e dubbi in sede applicativa per quanto riguarda proprio il riconoscimento di questo istituto.

D.: Nel Suo intervento, Lei cita Enti Autorizzati come Ai.Bi e ANFAA. Quali erano le loro posizioni?

R.:Per quanto concerne le posizioni delle associazioni audite sono reperibili

i loro contributi in forma scritta presentati in commissione. Ad ogni buon conto le perplessità espresse in sede di audizione riguardano soprattutto la conciliabilità di istituti come quello della kafalah e quello della adozione, in quanto quest’ ultimo istituto è disciplinato in modo da assicurare particolare tutela ai minori, ciò che invece non è assicurato dalla norma di recepimento della kafalah di cui al disegno di legge.

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URL: https://erikastefani.wordpress.com/2015/03/11/intervento-e-dichiarazione-di-voto-del-10-03-2015- sulla-ratifica-della-convenzione-dellaja-e-sullistituto-della-kafala/

101 D.: Quali sono le Sue opinioni sulla legge di ratifica n. 101/2015?

R.: Ritengo che la legge sia inadeguata e che consenta erroneamente l’

apertura al riconoscimento di un istituto del tutto non compatibile con il nostro ordinamento giuridico e la nostra stessa cultura.

Entrambe le Senatrici hanno fatto presente che parte del ritardo nel ratificare la legge è dovuto anche alla perplessità, da parte degli Enti Autorizzati, riguardo l’ eventuale tentativo che le coppie italiane possano ricorrere alla kafalah per aggirare la normativa sull’ adozione internazionale. Tale timore potrebbe non essere del tutto infondato, è per questo che si ritiene ancora più imprescindibile che il legislatore prenda l’ iniziativa e regolamenti la kafalah in maniera più dettagliata, in modo tale da poter intanto rispondere all’ esigenza di tutelare il minore musulmano bisognoso di tutela, contemperando però questo diritto prevedendo delle limitazioni per quelle coppie che intendono fare uso della kafalah solo per dare corpo alle proprie aspirazioni genitoriali, frustrate dai tempi di attesa delle adozioni tradizionali.

Tuttavia, in questa sede, ci si focalizza su un’ altra motivazione importante che ha ostacolato la ratifica della Convenzione. Le perplessità esposte dalla senatrice Stefani non riguardano solo una presunta inadeguatezza della kafalah come strumento di effettiva tutela del minore, ma chiamano in causa anche l’ incompatibilità culturale di tale istituto con l’ impostazione laica dell’ ordinamento italiano. Il tema dello scontro, se così si può chiamare, fra cultura occidentale e cultura islamica, si basa su convinzioni profonde e ben radicate, che vengono spesso prese a sostegno di atteggiamenti difensivi e di chiusura. La paura di una eventuale “islamizzazione” dell’ Italia o dell’ Europa in generale è un tema centrale, soprattutto in questo contesto, che non può non essere approfondito se si vuole cogliere il reale atteggiamento nei confronti dell’ apertura alla kafalah. Analizzare tale atteggiamento permette di comprendere fino in fondo le motivazioni in base alle quali il disegno di legge è stato ostacolato per così tanti anni.

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