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Il sistema di repertoriazione degli Stati Uniti

Inizialmente, la conoscenza delle fonti giurisprudenziali negli Stati Uniti avveniva attraverso i reports provenienti dalla madrepatria89; a seguito dell’indipendenza, tuttavia, è possibile notare come l’utilizzo degli strumenti inglesi sia stato fortemente scoraggiato dagli statutes di molti Stati, che vietarono espressamente la citazione di precedenti britannici nelle corti. A causa di tale contesto, la domanda di repertori che raccogliessero i precedenti delle corti americane divenne particolarmente pressante e la risposta si rivelò più che soddisfacente.

Mattei, infatti, riporta come le raccolte di casi esclusivamente statunitensi fossero redatte non soltanto da reporters ufficiali nominati dalla Corte Suprema, che rappresentavano anzi la minima parte, ma anche e soprattutto da grandi imprese editrici. In particolare, la mancanza di un copyright sulle opere letterarie90 favorì il

88 A.T.H. SMITH, Glanville Williams: Learning the Law, cit. (pagine 28 e 42)

89 U. MATTEI, Stare decisis, il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Giuffrè

editore, 1998 (pagine 55-62 e 83-184)

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L’inesistenza di un tale diritto fu affermata nel caso Wheaton v. Peters: tale controversia era sorta a seguito del comportamento di Richard Peters, reporter ufficiale della Corte Suprema dal 1827, il quale pochi anni dopo la sua nomina, si era associato in affari con un certo Griggs, elaborando e commercializzando una nuova raccolta di casi, denominata Condensed Reports, che conteneva gli stessi precedenti contenuti nella raccolta ufficiale, senza però alcune argomentazioni delle parti, ad un

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sorgere di un «meccanismo di competizione nella commercializzazione delle fonti primarie del diritto» che avrebbe portato ad una crescita eccessiva dei materiali di consultazione: la causa di un tale fenomeno è da rintracciare primariamente nel ritardo con il quale venivano ad esistenza le pubblicazioni ufficiali, ostacolo al buon funzionamento di qualsiasi ordinamento basato sulla regola stare decisis.

La storia della repertoriazione negli Stati Uniti è quindi sostanzialmente la storia delle case editrici private.

Fu John West, nel 1876, a fondare la prima casa editrice, stampando ogni settimana il

Syllaby, contenente il resoconto, inizialmente soltanto delle decisioni della Corte

Suprema del Minnesota, poi di casi federali decisi in quello Stato e casi di Stati vicini. Iniziative della stessa specie sorsero quindi in tutta la nazione, ma la precedente, embrione della North Western Report, conquistò il mercato nazionale, affiancandosi alla miriade di pubblicazioni edite da molteplici altre imprese, che tuttavia non ressero la concorrenza, nonostante cercassero di offrire un prodotto peculiare, a volte più specialistico, altre più approfondito. Fra tutti questi materiali è possibile individuare due differenti sistemi di redazione o «filosofie editoriali»:

a) alcune case editrici, le principali delle quali erano la West Publishing Co. e la

Lawyers Coop., offrivano, ad un buon prezzo, tutti i casi decisi, lasciando poi

al lettore professionista il compito di individuare i leading cases;

b) altre, invece, selezionavano preventivamente i precedenti che potessero essere di una qualche utilità per il sistema.

Tra le due tecniche editoriali, tuttavia, fu la prima a prevalere, in ragione della grande richiesta di precedenti da citare in Corte e del carente interesse verso le questioni dottrinali, quali quelle attinenti allo stile redazionale delle sentenze.

prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello della raccolta ufficiale; ostacolando quindi i guadagni delle raccolte elaborate dai precedenti reporters ufficiali non ancora vendute, il suo predecessore, Wheaton, reclamò l’esistenza di un copyright di common law sull’opera letteraria ed un’esclusiva, a fonte statutaria, della durata di quattordici anni. Giunta di fronte alla Corte Suprema per diversity of

citizenship, la questione fu risolta in senso favorevole a Peters, sulla base dell’assunto secondo cui

concedere un’esclusiva ai reporters ufficiali avrebbe significato porre l’intero common law nelle loro mani, operazione ritenuta eccessiva, e comunque appannaggio del legislatore. Una delle conseguenze immediate della precedente decisione fu la reazione di alcuni Stati che, di fronte alle rimostranze presentate dai reporters ufficiali, che lamentavano di non poter più gestire il proprio lavoro con sufficiente profitto, si accollarono essi stessi l’onere di pubblicare reports ufficiali: si tratta di un’esperienza unica nei paesi di common law, ed in alcuni Stati continua ancora oggi (U. MATTEI,

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Con il tempo, verso la fine del XIX secolo, molte case editrici cedettero le proprie imprese a West, che trasformò la sua piccola pubblicazione nel National Reporter

System; essa, inizialmente, dovette far fronte all’ostruzionismo esercitato dalle

società private locali, che, incaricate da alcuni Stati della pubblicazione delle decisioni, avanzavano la pretesa di essere titolari di un diritto di esclusiva in materia. La questione fu ancora risolta in senso negativo, sia da corti statali sia dalla Corte Suprema federale, invocando l’anima stessa del common law, che per il suo funzionamento richiede che non vi siano ostacoli di alcun genere alla conoscenza, da parte dei cittadini, del diritto vigente, dovendo anzi garantire il più libero e veloce accesso allo stesso: in particolare, la Corte Suprema91 stabilì che non vi poteva essere alcun copyright «né sul testo della sentenza né sulla massimazione della stessa, approntata dalla Corte o dal reporter ufficiale», e che, tuttavia, un tale diritto poteva, al massimo, avere ad oggetto l’opera di editing caratteristica di una certa pubblicazione commerciale.

Tali statuizioni favorirono quindi il successo della casa editrice West.

Attualmente, la primazia sul panorama commerciale delle pubblicazioni della suddetta casa editrice è garantito anche dal sistema da essa adottato: il National

Reporter System divide, infatti, il territorio nazionale in sette grandi circoscrizioni

geografiche, contenente ciascuna una molteplicità di Stati (trattati singolarmente sono gli Stati di New York e California, per l’elevato numero di decisioni, mentre i volumi con i casi di molteplici Stati sono resi disponibili anche separatamente). Accanto al precedente sistema, sono sopravvissute le raccolte selettive, edite a cura della Lawyer’s Cooperative Publishing Company, caratterizzate dalla presenza esclusiva dei leading cases.

Il sistema di accesso alle decisioni nelle precedenti raccolte rende il sistema americano unico nel suo genere: esso è infatti basato sul digest92, un indice generale di una certa quantità di case law. Fino alla prima metà del XIX secolo, anno del suo primo impiego, accedere ai precedenti costituiva un’operazione alquanto complessa,

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Banks v. Manchester, in 128 U.S. 244 (1888)

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Mattei (U. MATTEI, Stare decisis, il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., pagina 103) precisa come tale termine possa anche indicare, in senso ampio (come sinonimo di

abridgment), il genere letterario, tipico della produzione anglo-americana, caratterizzato da una

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essendo il professionista coadiuvato soltanto dagli indici particolari di ciascuna raccolta di reports, dai trattati giuridici su ciascuna materia e dalle rubriche o rassegne di qualche rivista. Soltanto nel 1848 si ha una prima forma di digest, che prelude a quella odierna: lo United States Digest of decisions, Courts of common law,

equity, and admiralty era pubblicato, in 31 volumi, ogni anno, e lo è ancora oggi.

Nel 1888, il copyright dello United States Digest fu trasferito alla West Publishing

Co., il cui digest divenne quindi strumento essenziale per ogni pratico del diritto.

Il digest costituisce la raccolta delle headnotes delle varie sentenze, ordinate alfabeticamente e suddivise per materia: le headnotes o syllabus sono le massime che riassumono il contenuto della sentenza, rese dallo stesso giudice estensore dell’opinion; nel caso di pubblicazione non ufficiale, tale parte introduttiva subisce alcune modifiche, più o meno ampie. Ogni materia è divisa in varie sezioni e sottosezioni, a seconda dell’ampiezza del contenuto, facilmente rintracciabili attraverso l’ausilio di un indice.

Nel 1897, la West Publishing Co. ha pubblicato il primo volume di un digest che mira ad essere definitivo, il century digest, che costituisce il riferimento per tutte le decisioni emanate dopo il 1658, andando a sostituire i precedenti volumi di digest. Ad oggi, l’American Digest System costituisce lo strumento di ausilio perfetto per maneggiare agevolmente il National Reporter System, contenendo le massime delle sentenze in questo pubblicate per esteso. Le headnotes, infatti, sono pubblicate, con sempre più breve cadenza nel corso dell’anno, in un general digest. Ogni dieci anni, a partire dal 1906, è pubblicato un decennial digest, che dalla nona edizione è stato diviso in due parti quinquennali.

Dal 1917, tutte le massime contenute nei digests sono state classificate seguendo il

key number, che costituisce il metodo di classificazione ordinario del case law negli

Stati Uniti: tutto il diritto è diviso in sette settori (Persons, Property, Contracts,

Torts, Crimes, Remedies, Government), suddivisi al loro interno in circa 435 legal topics, ognuno dei quali è sua volta ripartito in otto diverse categorie, cui è assegnato

un key number (il relativo valore varia a seconda dell’ampiezza del topic). Il metodo attraverso cui il digest viene compilato è essenzialmente meccanico: ad ogni punto di diritto delle massime è attribuito un key number, corrispondente alla sottoclasse cui appartiene. In ciascun volume del National Reporter System ed in ogni advanced

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sheet di un reporter della West, vi è una sezione intitolata key number digests, in cui

compare la classificazione delle headnotes di tutte le sentenze contenute per topics e

key number.

Oltre ai classici repertori della giurisprudenza, negli Stati Uniti vi è un altro importante strumento che contribuisce ad alimentare le fonti di cognizione del precedente: il sistema Shepard. Esso ebbe origine nel 1873, quando Frank Shepard inserì ai margini dei reports statali una striscia di carta gommata, sulla quale era descritta la storia giudiziaria di ciascun caso pubblicato; l’utilità dell’innovazione consisteva nella possibilità di apprendere subito la vigenza o meno del precedente. Il principio alla base del sistema impone che, ogniqualvolta un successivo caso citi un certo precedente, esso sia preso in considerazione, potendo modificare la portata e gli effetti del suo antecedente. Lo Shepard Citators consiste quindi in una serie di volumi, aggiornati mediante advanced sheets, in cui è tracciata la storia di ogni singolo caso, dalla sua decisioni in avanti: ad ognuno è infatti riferita una colonna, in cui sono inserite tutte le citazioni ai reports che lo menzionano (individuati tramite il numero del volume), anche se tali riferimenti provengono dalla medesima decisione; accanto a ciascuna citazione, una lettera convenzionale indica il trattamento che il caso ha ricevuto (se è stato criticized sarà indicata la lettera C; se ha subito un procedimento di overruling vi sarà la lettera O; se è stato distinguished, explained,

followed o harmonized vi saranno rispettivamente la lettera D, E, F, ed H; se citato

nel corso di una dissenting opinion la lettera J; se è stato limited, interpretato restrittivamente, la lettera L; se i due casi presentano particolari analogie, essendo

parallel, comparirà la lettera P; se infine è stato questioned, la lettera Q).

Per completare il quadro delle fonti di cognizione dei precedenti statunitensi, occorre fare riferimento alla «computer assisted legal research»: essa affonda le sue radici nei primi anni sessanta del XX secolo, quando un docente dell’Università di Pittsburgh, John Horty, allestì una biblioteca computerizzata contenente gli statutes promulgati da tutti gli Stati, nell’ultimo cinquantennio, in materia di public health; vi inserì anche alcune decisioni della Corte Suprema federale e della Pennsylvania, dimostrando così l’estensibilità dello schema al case law. A seguito di una conferenza, nel 1965, presso l’Ohio Bar Association, durante la quale il professore intendeva sponsorizzare il suo database, l’istituzione ospitante sponsorizzò il

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progetto denominato OBAR (Ohio Bar Automated Research), volto a creare un sistema di ricerca computerizzato che si pose successivamente come efficace alternativa ai sistema tradizionali di reporting e digesting. In particolare, il pregio dell’operazione consiste nell’offrire uno strumento che metta direttamente a contatto con l’opinion della corte, senza il filtro di headnotes o key numbers: ciò è possibile grazie alla «logica Booleiana», che permette di collegare fra loro, attraverso un numero limitato di «connettori», i termini immagazzinati nella memoria del computer; più specificamente, tale logica conosce due alternative: l’esistenza o l’esclusione di una parola o combinazione di parole all’interno della memoria. È in tal modo agevole ottenere tutti i documenti, nella loro interezza, che contengono o meno certe parole. I metodi di ricerca sono quindi stati sempre più affinati, per esempio attraverso l’introduzione del connettore «o» per includere la ricerca dei sinonimi. Il progetto OBAR fu realizzato prima a livello locale, nello Stato dell’Ohio, poi a livello nazionale, con la creazione del sistema Lexis.

Analizzati i diversi strumenti di repertoriazione delle fonti giurisprudenziali, è opportuno dar conto del loro contenuto. Infatti, a fronte dell’eccessiva massa di precedenti che sono stati, da sempre, pubblicati, sono intervenuti alcuni provvedimenti autoritativi per risolvere tale problema, ispirandosi a due diverse modalità operative:

a) limited publication rules: le Corti fissano alcune regole per la pubblicazione delle loro decisioni, per cui saranno date alle stampe soltanto le opinions che introducono una nuova legal rule o ne modificano una preesistente, quelle che coinvolgono un problema giuridico di pubblico interesse, che criticano il diritto vigente, o che risolvono un conflitto d’autorità;

b) no citation rules: in base a tale regola è assolutamente vietato pubblicare le sentenze la cui opinion non è ritenuta, per esteso, degna di pubblicazione. Tali interventi, effettuati contemporaneamente o singolarmente, hanno quindi determinato una fondamentale distinzione fra le sentenze a portata generale, di rilevanza pubblica, destinate alla pubblicazione, e sentenze con effetti limitati alle parti in lite.

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CAPITOLO III

LE FONTI LEGISLATIVE