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Il trattamento fiscale delle differenze di fusione

Abbiamo detto che, il comma 2 dell‟art. 172 del TUIR, sancisce l‟irrilevanza fiscale delle differenze di fusione, sia che le stesse derivino dal concambio sia che siano originate dall‟annullamento delle partecipazioni possedute nelle società incorporate.

Questa disposizione deve essere analizzata separatamente per i disavanzi e per gli avanzi di fusione.

4.3.1 Il trattamento fiscale del disavanzo di fusione

Prima, trattando i profili contabili dell‟operazione, abbiamo visto come il disavanzo da concambio possa essere originato, oltre che dalla presenza di plusvalenze latenti su beni della società incorporata, dalla maggior forza contrattuale manifestata dai suoi soci in sede di determinazione del rapporto di concambio. Al contrario, il disavanzo da annullamento è generalmente determinato solo dalla presenza di un maggior valore effettivo del patrimonio dell‟incorporata rispetto al suo valore di libro.

Il legislatore fiscale da ora “di tutt‟erba un fascio”, non curandosi di questa importante differenza economico-aziendale e stabilendo la neutralità tout court del disavanzo di fusione, sia derivante da concambio che da annullamento.

Conseguentemente il disavanzo, oltre a non essere deducibile dal reddito d‟impresa, non può essere in nessun caso utilizzato per rivalutare i beni della società fusa o incorporata.

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In particolare, il comma 2 dell‟art. 172 del TUIR stabilisce che:

 I maggiori valori iscritti in bilancio rispetto agli ultimi valori contabili dell‟incorporata non costituiscono plusvalenze tassabili in capo all‟incorporante se il disavanzo viene utilizzato per rivalutare i beni o per iscrivere un valore di avviamento;

 Gli ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti non sono fiscalmente deducibili;  La differenza tra i valori civilistici e quelli fiscali, che si origina in relazione ai singoli beni

dell‟attivo derivanti dall‟imputazione del disavanzo, deve essere indicata in un apposito prospetto di riconciliazione.

Questa norma, probabilmente influenzata da intenti antielusivi e da esigenze di gettito erariale, non sembra convincente: infatti, ferma restando la giusta irrilevanza economica del disavanzo in sé (e quindi la sua indeducibilità dal reddito d‟impresa), il mancato riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dall‟incorporante a seguito dell‟imputazione del disavanzo da annullamento finisce per penalizzare eccessivamente l‟incorporante stessa, oltre a generare negli esercizi successivi alla fusione una pericolosa forbice tra il reddito determinato ai fini civilistici e quello imponibile dal punto di vista fiscale.

Infatti, il disavanzo da annullamento è determinato dalla differenza tra il prezzo pagato per l‟acquisto della partecipazione nell‟incorporata ed il valore contabile del suo patrimonio: in altri termini, il disavanzo è generalmente dovuto alla differenza esistente tra il valore reale dei beni dell‟incorporata (ivi compreso l‟avviamento) ed il loro valore di iscrizione contabile. Pertanto, è proprio disconoscendo la rilevanza fiscale del riallineamento di tali valori che s‟introduce una deroga al principio di neutralità della fusione e non viceversa.

In ogni caso, con la finanziaria 2008, di cui alla Legge 244/2007, in deroga al regime ordinario d‟irrilevanza fiscale dei maggiori valori che emergono in bilancio a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti, con lo scopo di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, viene nuovamente prevista la possibilità di “affrancare” tali valori attraverso un‟imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell‟IRAP.

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Rispetto all‟ipotesi iniziale di assoggettare tali maggiori valori ad imposta sostitutiva del 18% sono state previste le seguenti aliquote:

Figura 6: Scaglioni imposta sostitutiva

Esse devono essere applicate secondo il meccanismo degli scaglioni e l‟affrancamento può essere eseguito in tutto o in parte sui maggiori valori, secondo una scelta che potrà essere effettuata dalla società o nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la fusione, oppure, al più tardi in quella successiva; quindi, se per esempio i maggiori valori iscritti dalla società conferitaria sono pari a 8 milioni di euro, solo i 3 milioni che eccedono il primo scaglione saranno assoggettati all‟aliquota intermedia del 14%.

L‟imposta sostitutiva può essere corrisposta in tre rate annuali: la prima e l‟ultima pari al 30% e la seconda al 40% del totale e, a partire dal periodo nel corso del quale è esercitata l‟opzione, permette il riconoscimento dei maggiori valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali (non in quelle finanziarie).

Viene, tuttavia, previsto che la cessione dei beni rivalutati entro il quarto periodo d‟imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l‟opzione determini plusvalenze calcolate assumendo il costo non rivalutato, con la possibilità di scomputare dall‟imposta ordinaria dovuta l‟imposta sostitutiva assolta con riferimento ai beni ceduti.

La modifica ha efficacia a decorrere dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 31- 12-2007 ma è tuttavia possibile applicare l‟imposta sostitutiva anche per affrancare i disallineamenti di valori derivanti da operazioni effettuate nel periodo d‟imposta in corso al 31-12-2007, per la parte non ancora “assorbita”.

4.3.2 Il trattamento fiscale dell’avanzo di fusione

Come abbiamo visto esaminando gli aspetti contabili dell‟operazione, l‟avanzo di fusione costituisce in generale una riserva del patrimonio netto assimilabile al fondo sovraprezzo

Scaglioni (importi in euro)

%

Fino a 5 milioni 12%

Da 5 a 10 milioni 14%

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azioni: non è pertanto tassato al momento della sua formazione, ma costituisce materia imponibile in caso di successiva distribuzione ai soci.

La disciplina fiscale della fusione prevede, inoltre, che l‟avanzo debba essere utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione d‟imposta eventualmente esistenti nel patrimonio delle società incorporate o fuse. Se tale tipologia di riserve non esiste o se, dopo la relativa ricostituzione, residua un ulteriore avanzo, si applicherà il regime fiscale delle riserve della società fusa o incorporata, diverse dalle precedenti, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Lo stesso regime si applicherà all‟aumento di capitale posto in essere dalla società incorporante.