E’ da notare, infine, che la mera voltura del titolo edilizio non è, ex se, idonea a trasferire, in re ipsa, l’obbligazione relativa agli oneri contributivi per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione che, quindi, resta a carico dell’originario titolare dell’atto amministrativo/concessorio (T.A.R. Sicilia sez. II 12-11-1992 n. 329 e T.A.R. Campania-Napoli 5-10-1982 n. 526).
L'illecito edilizio ha natura giuridica permanente (Cons. Stato sez. V 30-06-2014 n. 3281, sez. IV 27-06-2014 n. 3242 e 18-04-27-06-2014 n. 1994, T.A.R. Lombardia Brescia sez. I 3-12-2007 n. 1267) e si configura in caso di: mancanza del provvedimento amministrativo ad hoc, per cui
“l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria quando non sia legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio (Cass. sez. III pen. 23-09-2008 n. 40029 e 11-09-2009 n. 35210) ovvero da espressa autorizzazione, peraltro autonoma e separata rispetto ai titoli edilizi, per qualsiasi intervento sul suolo demaniale concesso in uso a privati recante una variazione al contenuto della concessione, a pena di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (Cons. Stato sez. VI 04-10-2013 n. 4905), come per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto (Cass. 29-01-2014 n. 3901 e sez. III pen. 18-09-2013 n.
38371)”;
esercizio di diritti-poteri oltre quanto consentito, dovendo infatti esercitare
“il diritto di godimento del bene demaniale nei limiti fissati dall'atto che lo ha costituito o imposti da norme di legge o da regolamenti (Cass. sez. III pen. 20-04-2006 n. 13957), a pena di declaratoria di decadenza dal titolo per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione (Cons. Stato sez. VI 17-01-2014 n. 232);
uso difforme, laddove
“la destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito: il concetto di uso urbanisticamente rilevante è, quindi, legato alla tipologia strutturale dell’immobile”.
Sul punto, si configura quale mutamento della destinazione d'uso di un edificio o di una sua parte la sostituzione di una destinazione d'uso principale con un'altra, anche quando ciò avvenga senza opere edilizie connesse: non è, invece, mutamento di destinazione d'uso la sostituzione di funzioni esistenti con altre quando queste si configurino come articolazione della stessa destinazione principale, salvo espressa limitazione posta dalla strumentazione.
La modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne (Cass. Sez.
III pen. 16-07-2010 n. 27713).
42
Segnatamente, è libero il mutamento della destinazione d'uso senza opere se vi sia una totale omogeneità (e non autonomia) tra la categoria urbanistica di partenza e quella conseguente al mutamento stesso ovvero qualora la nuova destinazione rientri tra quelle compatibili (Cass. Sez. III pen. 05-03-2009 n.
9894), in modo che non vi sia alcun aggravamento del carico urbanistico esistente: è necessario, invece, il provvedimento pubblicistico (permesso di costruire) in caso di modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria e quindi di
“mutamento di destinazione d’uso da albergo a foresteria (Cass. sez. III pen. 26-09-2014 n. 39897 e 05-02-2014 n. 5712)”.
E’ da notare che gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, se realizzati esclusivamente fuori dai centri storici, necessitano (soltanto) di d.i.a. se comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea: è, cioè, sufficiente la semplice d.i.a. in caso di mutamenti che portino ad una destinazione diversa ma compatibile. Sono, inoltre, esclusi dai titoli semplificati ed, invece, sottoposti a permesso di costruire gli interventi che comportino mutamento di destinazione d'uso con opere interne (Cass. Sez. III pen. 16-09-2014 n. 37862). E’, quindi, illecita
“l'abusiva occupazione diretta del demanio marittimo, l'esercizio di attività impeditive dell'uso pubblico che possano svolgersi anche in zone non demaniali e di proprietà privata, l'esecuzione di innovazioni non autorizzate anche in presenza di un rapporto concessorio, le utilizzazioni della proprietà privata in contrasto con i vincoli”:
il momento di cessazione della permanenza si identificherebbe nella fine dell’esecuzione delle opere non autorizzate ed effettuate nelle zone di rispetto del demanio marittimo (Cass. Sez. Un. Pen. 8-05-2002 n.
17178) o, in senso minoritario, nella rimozione delle opere stesse mediante il ripristino della libera disponibilità pubblica dell'area demaniale (Cass. sez. II pen. 30-04-1986 n. 269 e 11-09-2009 n. 35210) ovvero nel rilascio dell’autorizzazione. Peraltro, ha natura giuridica permanente anche l’inosservanza del provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive e si ritiene che tale permanenza cessi quando il contravventore non sia più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento (Cass. sez. III pen. 23-10-1996 n. 604). E’ da notare, peraltro, che
“non occorre il rilascio dell'autorizzazione quando l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della costruzione (T.A.R. Lazio sez. III 9-09-2002 n. 7714, T.A.R. Sardegna sez. I 20-04-2007 n. 709, T.A.R. Liguria sez. I 20-04-2010 n. 1829)”.
Così, il sequestro preventivo del bene demaniale occupato è legittimo se disposto al fine di
“impedire il protrarsi di un’illecita occupazione di suolo pubblico, derivante anche dall’attività connessa ai manufatti (Cass. sez.
III pen. 08-07-2013 n. 28911, 19-02-2003 n. 16561, 01-02-2006 n. 6450, 23-05-2006 n. 34101)”.
Va sottolineato che i lavori di ampliamento e quelli di ristrutturazione interna su un immobile abusivo ri-attualizzano l’illecito penale realizzato al momento della costruzione dell'opera (Trib. Napoli sez. I 07-03-2014 n. 2708, Cass. sez. III pen. 19-04-2006 n. 21490).
Bisogna, quindi, focalizzare sulle potestà della P.A. e sui presupposti-limiti per sanzionare, o meno, la condotta.
Premesso che la repressione degli illeciti edilizi, non essendo sottoposta a decadenza e prescrizione (Cons. Stato sez. V 24-10-2013 n. 5158), può essere disposta in qualsiasi momento (Cons. Stato sez. VI 28-01-2014 n. 435), il controllo della P.A. scatta in caso di contestazione formale ed indicante la lamentata illegittimità dell’intervento edilizio (T.A.R. Lombardia- Milano sez. II 12-04-2012 n. 1075).
In materia di sanzioni amministrative ad hoc, è stata, prima, affermata la non applicabilità del divieto di retroattività, operante invece per le leggi penali (Cons. Stato Sez. VI 31-05-1982 n. 275) nonchè dei principi di cui alla legge n. 689/1981 e del principio di personalità e, poi, l’applicabilità del principio generale “tempus regit actum” e quindi della normativa vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, non già quella in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso (Cons. Stato sez. V 29-04-2000 n.
2544 e 9-02-1996 n. 152, T.A.R. Toscana- Firenze sez. III 11-06-2008 n. 1592).
43
Sarebbero, comunque, applicabili, ex tunc, le misure sanzionatorie previste dalla legge in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, anche agli abusi commessi prima della sua entrata in vigore (Cons. Stato Sez. V 29-11-2000 n. 2544): le sanzioni amministrative introdotte anche successivamente alla materiale esecuzione dell'abuso sono, cioè, applicabili ad immobili che versino in una perdurante condizione di illegalità (T.A.R. Campania- Napoli sez. VI 10-09-2014 n. 4878).
L'autore materiale della contravvenzione edilizia va individuato in colui che, con la propria azione, esegua l'opera abusiva ovvero la commissioni a terzi, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo rileva in termini di responsabilità penale soltanto se l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, da escludersi per il nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione (Cass. sez. III pen. 24-03-2014 n. 13841): così, il proprietario è responsabile in caso di frazionamento, da parte dell’inquilino, dell’immobile (Cass. sez. III pen. 11-02-2014 n. 6381 e 18-03-1999 n. 3558).
In tal senso, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire se fondato sulla circostanza che
“il richiedente non sia il proprietario bensì il promissario acquirente del terreno interessato dall'intervento edilizio (T.A.R. 08-11-2013 n. 2071)”.
Si discute sull’irrilevanza dell’elemento della colpa, stante il carattere ripristinatorio e non già sanzionatorio dell’ordine di demolizione (Corte Cost. 15-07-1991 n.345, T.A.R. Campania Napoli sez. IV 24-05-2010 n. 8343, Cons. Stato sez. V 10-07-2003 n. 4107, T.A.R. Puglia - Bari sez. II 28-02-2012 n.
450, T.A.R. Lazio - Roma sez. I-quater, 26-03-2012 n. 2830), sull’ipotizzabilità di una presunzione di responsabilità (T.A.R. Veneto sez. II 13-03-2008 n.605, T.A.R. Sicilia-Palermo sez. III, 21-02-2006 n.
426) e sulla necessità del concreto accertamento, a carico del proprietario, del relativo contributo colposo alla realizzazione dell’abuso (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna 12-07-2007 n. 685 e T.A.R Liguria sez. I 5-07-2011 n. 1051).
Il potere repressivo in materia edilizia sarebbe, comunque, esercitabile indifferentemente dall’elemento soggettivo della colpa e, quindi, il proprietario (nonché il responsabile dell’abuso) è tra i destinatari dell’ordine di ripristino (T.A.R. Puglia - Lecce sez. III 3-09-2008 n. 2247), incombendo (su entrambi) l’obbligo di conformazione (T.A.R. Palermo sez. III 13-08-2013 n. 1619, T.A.R. Napoli sez. VIII 26-04-2013 n. 2180), fermo restando nei rapporti civilistici l’esperimento di azione risarcitoria nei confronti del dante causa (T.A.R. Campania - Salerno sez. II 08-11-2004 n. 1985).
“Onde ritenere sussistente il reato di costruzione abusiva in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale non è necessaria la collusione con il soggetto che ha rilasciato l'illegittimo permesso di costruire (Cass. Sez. III 11-09-2009 n. 35210).
Peraltro, è ammissibile il concorso di reati fra il delitto, avente natura permanente (Cass. 22-01-2004 n. 2026), dell’occupazione di terreni ex artt. 633 e 639-bis c.p., e la contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n. (Trib. S. M. Capua Vetere sez. I pen. 24-07-2006 n. 1104): tuttavia, la consapevolezza di procedere ad attività edilizia su terreno demaniale in base ad un'autorizzazione paesistica illegittima rileva in termini di responsabilità penale per la violazione della normativa urbanistica ma, non implica necessariamente quella per la violazione dell'art. 633 c.p. (Cass. sez. II pen. 20-01-2006 n. 2592)”.
Sul punto, va sottolineato che, in caso di presentazione di domanda di condono edilizio, la P.A. deve procedere al relativo esame ed alla conseguente emanazione di un nuovo provvedimento con perdita di efficacia dell’originario provvedimento sanzionatorio dell’abuso edilizio (Cons. Stato sez. V 31-10-2012 n. 5553 e 28-06-2012 n. 3821).
In altri termini, prima di avviare il procedimento repressivo ed a pena di illegittimità (T.A.R. Campania- Napoli sez. III 01-02-2011 n. 633 e sez. VI 2-05-2012 n. 2005, T.A.R. Roma sez. I 4-04-2012 n. 3101 e sez. II ter 13-10-2014 n. 102712), la P.A. non può, prima dell’esame della domanda e senza effettuare una nuova valutazione della situazione (Cons. Stato sez. V 23-06-2014 n. 3143) e quindi senza pronunciarsi sulla medesima (domanda) ovvero in mancanza di rigetto della stessa, attivarsi per eliminare un abuso che potrebbe potenzialmente essere sanato: ciò, quindi, determina la temporanea sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione già impartito (Cons. Stato sez. V 31-03-2014 n. 1546, sez. VI 14-03-2014 n.
1292 e 07-05-2009 n. 2833) nonché l’inefficacia dei precedenti atti sanzionatori (inibitorie, ordini di sospensione dei lavori). Così,
“la presentazione di un’istanza di sanatoria non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione anteriormente impartito quando la domanda di sanatoria sia stata poi respinta”.
44
La presentazione dell’istanza di sanatoria non comporta, comunque, l’inefficacia dell’ordine demolitorio e l’improcedibilità del ricorso (T.A.R. Napoli Sez. VI 4-12-2013 n. 5519 e sez. II 4-11-2011 n. 5140, Cons. Stato Sez. IV 26-09-2013 n. 4818 e 19-02-2008 n. 849 e sez. V 29-05-2006 n. 3236, T.A.R. Campania sez. VI 02-04-2014 n. 1908), specialmente in caso di abuso in area vincolata (T.A.R.
Campania sez. IV 22-01-2014 n. 468), così come la presentazione del ricorso al T.A.R. non implica la sospensione della demolizione dell'immobile abusivo (Cass. 28-06-2012 n. 25212) nonché delle sanzioni penali e amministrative in tema di lottizzazione abusiva (T.A.R. Campania sez. III 13-05-2014 n. 2627, T.A.R. Lazio Sez. I 13-11-2012 n. 9281, T.A.R. Toscana Sez. III 28-02-2012 n. 393, T.A.R. Campania - Napoli Sez. II 9-09-2011 n. 4378).
Inoltre, la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione, determinando la sospensione del procedimento principale ma non di quelli incidentali, non impediscono l'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati (Cass. Sez. III 18-02-1997 n. 668, 4-12-1995 n. 4262 e 22-12-2004 n. 48986).
E’ da notare che la mancata corrispondenza tra l'importo autoliquidato nella domanda di condono edilizio e quello versato impedisce la formazione del silenzio assenso solo nell'ipotesi in cui l'importo versato sia inferiore a quello effettivamente dovuto ed, in tal caso, la P.A. deve richiederne il conguaglio (Cons. Stato sez. V 24-03-2014 n. 1419).
Segnatamente, la sanatoria è prevista in caso di opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate ed ai soli lavori che siano strettamente necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito e non consente, invece, di integrare le opere con interventi edilizi che diano luogo di per sé a nuove strutture (Cons. Stato sez. IV 18-06-2009 n. 4011 e 30-06-2005 n. 3542, sez. V 20-12-2001 n. 6327, 11-08-1998 n. 1240 e 4-08-2014 n.
4150 e sez. VI 27-06-2008 n. 328). E’ necessaria, cioè, la compatibilità con il vincolo paesaggistico e con gli strumenti urbanistici (T.A.R. Campania- Napoli sez. VII 14/10/2013, n. 4586, T.A.R. Roma sez.
seconda quater 02-09-2014 n. 9296): così, l’opera è insanabile, e quindi il condono va negato, in caso di
“opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli, se il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive e se le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Napoli n. 3033/2013, n. 1414/2013 e sez. III 4-04-2012 n. 1612, Cons. Stato sez. IV 19-05-2010 n. 3174)”.
Pertanto, non è configurabile il silenzio-assenso, e quindi alcuna sanatoria tacita, sull’istanza di condono relativa ad
“immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale (Cons. Stato sez. V 2-05-2013 n. 2395, sez. IV 18-09-2012 n. 4945 e sez. VI 14-08-2012 n. 4573): la P.A. preposta alla tutela-gestione del vincolo, infatti, deve valutare l'effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento e quindi formulare un giudizio di (eventuale) compatibilità sulla base di rilevazioni e giudizi puntuali senza potersi, invece, limitare ad un generico richiamo al vincolo (Cons. Stato sez. VI 5-04-2012 n. 2018, Cons.
Stato sez. VI 08-08-2014 n. 4226)”.
Così, la d.i.a. è subordinata al
“previo rilascio del parere o dell'autorizzazione paesaggistica, a pena di inefficacia e di configurabilità dell’opera come sine titulo (Cons. Stato sez. VI 5-04-2007 n. 1550, T.A.R. Campania Napoli sez. III 15-01-2013 n. 295 e sez. VI 10-01-2011 n. 35, T.A.R. Milano sez. II 29-07-2014 n. 2148) e si perfeziona per decorso del tempo solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (T.A.R. Lazio, Sez. I, 23-01-2013 n. 760)”.
In ambito di parere paesaggistico-ambientale, però, per la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di legge è necessaria la sussistenza, nell’istanza, di tutti i presupposti di accoglibilità e di apposita documentazione (Cons. Stato sez. V 13-01-2014 n. 63): la ratio e la funzione dell’autorizzazione comunale è, infatti, verificare la compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione dell’ambiente tutelato (Cons. Stato Ad. Plen. 14-12-2001 n. 9, Corte cost. ord. 20-12-2007 n. 439) e, dunque, non è adeguatamente motivata se si limita a rilevare una generica ed apodittica integrazione dell’intervento nel contesto paesistico ambientale (Cons. Stato sez. VI 15-12-2010 n. 8934).
Sul punto, va detto che la compatibilità urbanistica e paesaggistica va valutata riguardo alle opere già eseguite e non a quelle da eseguire: il parere di compatibilità paesaggistica deve, cioè, essere espresso sull’opera abusiva così come risultante al momento della presentazione della domanda di condono, pertanto,
45
“non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria subordinata alla esecuzione di opere edilizie (T.A.R. Campania 04-06-2014 n. 3066, Cass. pen. 12-11-2007, n. 41567, 27-09-2005 n. 986, 30-05-2000 n. 10601 e 24-03-2009 n. 19081) ovvero un parere positivo espresso non già con riferimento all’edificazione così come realizzata bensì a quella risultante da un adeguamento ambientale successivo alla presentazione della domanda di sanatoria (Cons. Stato, sez. V, 13-01-2014 n. 63)”.
A riguardo, va notato che il divieto di sanatoria di opere effettuate senza autorizzazione paesaggistica non si applica nel caso in cui, al momento della realizzazione dell'opera, il titolo abilitativo sia stato rilasciato e solo successivamente sia stato annullato, potendo essere riesercitato il potere ad hoc di rilascio, ferme restanti le fasi procedimentali già svolte, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza (Cons. Stato sez. VI 26-03-2014 n. 1472).
Sul punto, va rilevata la configurabilità della rispettiva autonomia strutturale tra il procedimento di rilascio del nulla osta e quello di rilascio del provvedimento edilizio (Cons. Stato sez. VI n. 3242/2001, sez. V 11-03-1995 n. 376 e 22-06-1971 n. 600, T.A.R. Roma sez. III 08-08-2014 n. 8880).
Così, in caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale
“è illegittimo il diniego di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una piscina interrata in area paesaggisticamente vincolata, motivato dal parere negativo della Soprintendenza (Cons. Stato sez. VI 07-01-2014 n. 18)”.
E’ da notare che soggetto interlocutore del procedimento di condono e formale destinatario del provvedimento finale è il solo richiedente (T.A.R. Campania Napoli Sez. II 04-11-2011 n. 5148, T.A.R.
Venezia sez. II 04-08-2014 n. 1135) e che soltanto la prova del periodo di realizzazione del manufatto abusivo può rilevare ai fini dell’eventuale condono:
“tale prova spetta al medesimo interessato ovvero al responsabile dell’abuso (Cons. Stato sez. IV 2-02-2011 n. 752, 27-11-2010 n. 8298 e 13-01-2010 n. 45, T.A.R. Sicilia- Palermo sez. III 20-06-2013 n. 1350, T.A.R. Napoli sez. VII 7-06-2013 n. 303, T.A.R.
Roma sez. II 3-05-2011 n. 3813, T.A.R. Milano sez. II 19-04-2011 n. 1003, T.A.R. Bologna sez. I 30-07-2014 n. 784, Cons. Stato sez. VI 31-03-2014 n. 1530) e non alla P.A. (Cons. Stato sez. IV 10-06-2014 n. 2960, 01-2013 n. 211, 3-06-2013 n. 3034, 15-07-2013 n. 3834, sez. VI 1-02-2013 n. 631 e 15-10-2013 n. 5007) e va fornita in modo ragionevolmente certo (T.A.R. Umbria 18-08-2009 n. 492, 13-05-2013 n. 293 e 30-08-2013 n. 461) mediante riscontri documentali, eventualmente anche indiziari (quali fatture, utenze, ecc.) e non è, invece, sufficiente la semplice produzione, in giudizio, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se proveniente da un terzo (T.A.R. Liguria sez. I 4-12-2012 n. 1565, T.A.R. Toscana sez. III 16-05-2012 n. 940 e T.A.R. Umbria 13-03-2014 n. 153), in assenza di minimi riscontri documentali o di altri elementi di prova eventualmente anche indiziari ma concordanti (Cons. Stato sez. VI 5-08-2013 n. 4075, sez. IV 14-02-2012 n. 703)”.
Spetta, quindi, alla parte provare la non ultimazione dell’opera abusiva sequestrata
“onde anticipare la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella dell’esecuzione del sequestro (Cass. sez. VI pen. 24-03-2014 n. 13874)”.
L’immediata ed inequivocabile percezione dell’esistenza dell’illecito rileva (anche) ai fini della presentazione dell'istanza di sanatoria per opere abusive relative ad immobili assoggettati a procedure esecutive (Cons. Stato 25-11-2013 n. 5598).
E’ da ricordare che tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia hanno, comunque, natura vincolata: così, constatata l’abusività, non è necessaria alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati ed una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Peraltro, la P.A. locale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, non deve verificarne la sanabilità in quanto alla stessa spetta “solo” il potere-dovere di sanzionare l’abuso (T.A.R. Campania- Napoli 30-09-2014 n.
5121): pertanto,
“il Comune deve impedire la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere su manufatti abusivi non sanati e/o condonati ed ordinarne la demolizione (T.A.R. Campania sez. VI 15-05-2014 n. 2701) ed è, inoltre, legittimo il sequestro preventivo di un'area demaniale sito di abbandono incontrollato di rifiuti onde impedire il protrarsi dell’attività illecita in corso di effettuazione sull'area medesima (Cass. sez. VI 31-01-2001 n. 3947, sez. III 16-03-1994 n. 270 e 05-03-2004 n. 10662)”.
L’ordinamento ha, inoltre, introdotto la sanatoria impropria mediante dichiarazione ovvero accertamento di conformità è applicabile al proprietario o ad altro titolare (responsabile dell’abuso) di diritto reale ed, altresì, a colui che è, comunque, responsabile dell'abuso (T.A.R. Campania-Napoli sez VIII 14-01-2011 n.
196): legittimato a presentare relativa istanza è, quindi, anche il promissario acquirente o il conduttore
46
(App. Firenze sez II 4-05-2010 n. 594, T.A.R. Puglia-Bari 9-07-2011 n. 1057) e tutti coloro che vi abbiano interesse anche contro la volontà del proprietario del bene (T.A.R. Perugia sez. I 25-07-2014 n. 419).
Il procedimento di accertamento di conformità urbanistica deve essere attivato a cura della parte interessata (Cons. Stato sez. V 6-03-2012 n. 1260, T.A.R. Campania- Napoli sez. IV 06-07-2007 n. 6552).
La presentazione della relativa istanza, comunque, non produce effetti sul piano della legittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo, al massimo, essere condizionata la possibilità di portarla ad esecuzione (T.A.R. Campania- Napoli sez. VI 06-09-2010 n. 17306, Cons. Stato sez. IV 19-02-2008 n.
849 e sez. V 29-05-2006 n. 3236): l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità (conservazione), cioè, pone semplicemente in uno stato di temporanea quiescenza l’ordinanza di demolizione (T.A.R. Campania- Napoli sez. III 15-10-2014 n. 5318) e la relativa efficacia si riespande in caso di riscontro negativo, anche per silenzio (cioè, per mancata risposta entro sessanta giorni), determinando l’inizio del decorso del termine di novanta giorni per eseguire la demolizione. Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità avrebbe, quindi, valore di rigetto (Cons. Stato Sez. IV 13-01-2010 n. 100, 6-06-2008 n. 2691, 3-04-2006 n. 1710 e 14-02-2006 n. 598 e sez. V 11-02- 2003 n. 706, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 15-07-2010 n. 16805 e 7-09-2007 n. 7958 e Sez. VIII 15-04-2010 n.
1981, T.A.R. Liguria Sez. I 24-06-2007 n. 1114, T.A.R. Lombardia-Milano Sez. II 21-03-2006 n. 642, T.A.R. Piemonte- Torino Sez. I 8-03-2006 n. 1173).
Bisogna, inoltre, distinguere tra valutazioni tecniche, amministrative e giuridiche.
All’uopo, va sottolineata la non necessità dell'acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata in caso di diniego di condono edilizio quando non occorra procedere a valutazioni tecniche, bensì di natura giuridica, del progetto per acclarare la conformità dell'opera alle prescrizioni normative (T.A.R. Campania sez. IV 21-05-2014 n. 2807 e 21-07-2009 n. 4256, T.A.R. Lazio Sez. I 30-10-2008 n.
9438; T.A.R. Abruzzo-L'Aquila 2-12-2002 n. 879, Cons. Stato Sez. IV 2-11-2009 n. 6784).
La valutazione di compatibilità va effettuata anche in caso di vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla realizzazione dell'intervento edilizio ed alla domanda di condono, non costituendo questi motivo di preclusione assoluta al condono (Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2012, n. 2576, Cons. Stato Sez. VI 30-07-2013 n. 3997 e 31-05-30-07-2013 n. 3015).
Viceversa, non possono assumere alcun rilievo eventuali atti di sanatoria nel frattempo assunti dal Comune quando si tratti di
“opere abusivamente realizzate sul demanio marittimo e senza le necessarie autorizzazioni dell’Autorità marittima (T.A.R.
Abruzzo-Pescara 15-01-2004 n. 17)”
e, peraltro,
“l’autorizzazione o la concessione ottenuta successivamente alla occupazione di area demaniale marittima ha efficacia esclusivamente per il periodo di occupazione successivo al detto rilascio e non produce alcun effetto estintivo sulla precedente abusiva occupazione (Cass. Sez. III pen. 18-06-2003 n. 26187)”.
In conclusione, il reato edilizio si estingue mediante condono e, quindi, pagamento di una somma a titolo di oblazione nonché rilascio del titolo edilizio in sanatoria, previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti, approvati o anche semplicemente adottati, nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta (Cass. Sez. III pen.
20-12-2007 n. 6331): è da notare, comunque, che il rilascio del provvedimento in sanatoria determina l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non degli altri reati, come quelli antisismici, concernenti aspetti delle costruzioni aventi una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio (Cass. sez. III pen. 13-10-2014 n. 42550).
Non rileva, infine, l’ignorantia legis se non inevitabile e, cioè, se sia stata determinata da cause non indipendenti dalla propria volontà e, quindi, in caso di
“esecuzione di un provvedimento edilizio sine titulo, quando il soggetto non abbia agito diligentemente ed abbia, cioè, interpretato in modo errato una chiara disposizione di legge e non si sia interessato di consultare il competente ente/ufficio per conoscere la tipologia di adempimenti da compiere (Cass. sez. III pen. 04-09-2014 n. 36852)”.
47
48