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Le procedure ed i procedimenti tra ambiente e proprietà

Legislazione: artt. 2, 5, 24, 97 e 117 Cost.- 873 e 875 c.c. - legge 07-08-1990 n. 241 – art. 22 D.P.R. 08-06-2001 n. 327- l. 01-08-2003 n. 212- d.lgs 22-01-2004 n. 42- d.lgs 03-04-2006 n. 152.

Il comportamento della P.A. deve ispirarsi a vari principi e criteri pubblicistici, di rilevanza anche privatistica, i quali, quindi, determinano (la legittimità del)l’azione e (del)la non-azione amministrativa.

Il principio di precauzione, ad es., obbliga la P.A. competente ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente (Cons. Stato sez. IV 6-05-2013 n. 2446): tale principio non richiede, però, l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che la P.A. si prefigge di eliminare o ridurre (Cons. Stato, Sez. V, 27-12-2013 n. 6250). Così,

“quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (T.A.R. Piemonte- Torino Sez. I 12 -07-2013 n. 876)”.

Sul punto, va notato che le valutazioni espresse dalla P.A. in materia ambientale costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale se non a fronte di vizi macroscopici (T.A.R. Lazio- Roma sez. I 15-07-2013 n. 6997, Cons. Stato Sez. VI 11-02-2004 n. 458).

Pertanto, piani e programmi sono sottoposti, anteriormente alla loro elaborazione ed adozione, a valutazione ambientale strategica in termini di compatibilità ambientale (Cons. Stato Sez. IV 06-05-2013 n. 2446, 13-11-2012 n. 5715, 06-08-2013 n. 4151), con la possibilità astratta di disporre soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti (T.A.R. Liguria sez. I 26-02-2014 n. 359): essendo quindi una valutazione che avviene nel piano, spetta al privato specificare quali iniziative incidenti sull’ambiente siano state eventualmente sottratte alla v.a.s. e correlarle al proprio specifico interesse (T.A.R. Milano sez. II 31-07-2014 n. 2180) nonché quale concreta lesione alla (sua) proprietà sia derivata dall’inosservanza delle norme sul procedimento e ciò non può, invece, tradursi in un generico interesse ad

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un nuovo esercizio del potere pianificatorio della P.A. (Cons. Stato sez. IV 21-08-2013 n. 4200 e 4201, T.A.R. Lombardia-Milano Sez. II 11-07-2012 n. 1955).

Rispetto al singolo intervento proposto, è invece prevista la procedura di verifica dell’assoggettabilità a v.i.a. al fine di valutare se possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo sull’ambiente, tale da richiedere la v.i.a. (T.A.R. Abruzzo-L'Aquila 18-02-2013 n. 158, T.A.R. Sardegna sez. II 30-03-2010 n. 412 e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 9-04-2013 n. 233): trattasi di un vero e proprio subprocedimento autonomo di screening, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto, soggetto a pubblicazione, avente natura provvedimentale (T.A.R.

Liguria sez. I 25-02-2013 n. 363, e T.A.R. Lombardia-Milano sez. IV 15-03-2013 n. 713), sindacabile in sede amministrativa in caso di manifesta illogicità ed incongruità, travisamento dei fatti o macroscopici difetti (omissione, inadeguatezza) di istruttoria e quindi di sconfinamento del potere discrezionale della P.A. (Cons. Stato sez. VI 11-02-2004 n. 458 e sez. V 27-03-2013 n. 1783, T.A.R. Lombardia- Milano sez.

III 8-03-2013 n. 627, T.A.R. Umbria 7-11-2013 n. 515, T.A.R. Lazio- Roma sez. I 15-07-2013 n. 6997, T.A.R. Puglia- Lecce sez. I 24-07-2013 n. 1746) o di mancanza di idonea motivazione dell’atto (T.A.R.

Marche 01-2014 n. 31, T.A.R. Abruzzo- L’Aquila 18-02-2013 n. 158 e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 9-04-2013 n. 227).

L’atto assunto, onde essere non irragionevole e conforme ai principi di precauzione e prevenzione, deve, quindi, contenere una precisa valutazione sui margini di rischio riscontrati e non eliminabili, sulle osservazioni presentate e sulle controdeduzioni di carattere tecnico-scientifico acquisite nel corso del procedimento (T.A.R. Abruzzo-Pescara sez. I 22-05-2014 n. 229 e 31-07-2014 n. 368, TAR Puglia- Bari n. 1363/2013).

E’ da sottolineare che la positiva v.i.a non è idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento, e quindi non è lesiva e dunque non impugnabile, ravvisabile invece soltanto nel rilascio dell'autorizzazione conclusiva e la mancata impugnazione di quest’ultima rende il privato carente di interesse al ricorso anche avverso la stessa v.i.a. (Cons. Stato sez. IV 22-11-2006 n. 6831 e Cons. Stato sez. VI n. 2696/2002):

quindi, l'autorizzazione potrebbe essere negata anche in ipotesi di v.i.a. favorevole cosi come in caso di v.i.a. negativa non è automatico il diniego di autorizzazione se la stessa valutazione sia superabile con determinate procedure e con adeguata motivazione.

A tutela del territorio, altresì, la P.A. può

“estendere un vincolo archeologico ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti e costituenti un complesso unitario e inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali e ciò sia proporzionato rispetto alla finalità di pubblico interesse (Cons. Stato sez. VI 04-09-2014 n. 4505): l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione ed è irrilevante che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati (Cons. Stato Sez. VI 01-03-2005 n.

805, Cons. Stato Sez. VI 25-09-2005 n. 5069)”

nonché

imporre un vincolo ambientale-paesaggistico anche su opere realizzate nel sottosuolo, in quanto anche queste ultime implicano una utilizzazione del territorio idonea a modificarne l'assetto (T.A.R. Sardegna sez. II 19-02-2014 n. 171, Cass. sez. III pen. 16-01-2007 n. 7292)”.

Non è, infatti, indispensabile la scelta pianificatoria quando i beni siano già destinati a diverse utilizzazioni pubbliche: è, dunque, legittimo il provvedimento, unico, recante

“vincolo a tutela di una pluralità di monumenti ed inerenti quindi una pluralità di interessi, con divieto di realizzazione di nuove opere a mare che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti e con possibilità di effettuare soltanto manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzabili sugli immobili già presenti sulla parte di costa prospiciente lo specchio d’acqua (Cons. Stato sez. VI 20-10-2014 n. 5163)”.

Sul punto, è da notare che non sono indennizzabili i vincoli, come quelli urbanistici di tipo conformativo e paesistici, posti a carico di intere categorie di beni mentre è illegittima, in assenza di previsione di indennizzo (Cons. Stato ad. plen. 22-12-1999 n. 24), l’indefinita reiterazione amministrativa o anche la proroga legislativa sine die, ripetuta o irragionevole di vincoli urbanistici decaduti preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi (Corte Cost. 20-05-1999 n. 179).

Va sottolineato, inoltre, che le prescrizioni contenute nei piani paesistici possono trasformare il vincolo relativo di inedificabilità derivante dall’assoggettamento di determinate aree al regime di tutela

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paesaggistica in un vincolo assoluto, introducendo una disciplina di immodificabilità per zone o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti (Cons. Stato sez. VI 02-03-2011 n. 1300).

Le autorizzazioni per immobili realizzati prima dell’imposizione del vincolo non condizionano, peraltro, i successivi interventi di tutela (Cons. Giust. Amm. Sicilia 28-09-1998 n. 572).

E’ stata, peraltro, prevista l’alienazione di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela culturale-ambientale, che risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di titoli legittimanti.

Mediante l’espropriazione per pubblica utilità, invece, la P.A. consegue, coattivamente, l’acquisto della proprietà privata.

Anche tale azione d’imperio ed ex officio deve essere conforme a determinate norme procedurali e formali, oltrechè sostanziali, onde raggiungere un equilibrio tra condotte e tra soggetti attivi e passivi, ad es. in ambito di modalità di comunicazione,

“l’avviso di deposito degli atti relativi al procedimento di espropriazione deve essere diretto a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali (Cons. Stato Sez. IV 28-02-2002 n. 1200, Cons. Stato sez. V 10-07-2000 n. 3850, sez.

IV 22-05-2000 n. 2940 e 18-05-1998 n. 822): peraltro, l’omissione ovvero l’irritualità della notifica del decreto di occupazione d'urgenza di un'area privata, essendo la notifica soltanto un forma qualificata di comunicazione del procedimento, può incidere esclusivamente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione del predetto decreto e non anche sulla sua legittimità (T.A.R.

Campania- Salerno Sez. II 07-11-2011 n. 1763, T.A.R. Puglia- Lecce Sez. I 23-10-2009 n. 2334)”;

di tipologia di occupazione,

“qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, può essere emanato senza particolari indagini e formalità un decreto motivato che determini in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che disponga anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari: non è richiesto, peraltro, il carattere eccezionale della procedura accelerata, un aggravio nella motivazione ed una specifica dichiarazione che attesti la necessità dell'immediata immissione nel possesso (T.A.R. Brescia Sez. I, 22-09-2010 n. 3557, T.A.R. Catanzaro sez. I n. 214/2014)”;

di ristoro economico,

“la determinazione dell'indennità provvisoria è requisito di legittimità del decreto di esproprio, non anche del decreto di occupazione e del provvedimento di approvazione del progetto (Cons. Stato Sez. IV 19-06-2006 n. 3617): contrasta, invece, con la normativa comunitaria l’indennizzo irrisorio (C.E.D.U. sez. II 28-01-2014 n. 1780) così come la condanna puramente risarcitoria della P.A. in presenza di un'occupazione illegittima (T.A.R. Calabria sez. II 15-05-2014 n. 726)”;

di conclusione del procedimento,

“in mancanza di tempestiva adozione del decreto di esproprio, si esaurisce il potere dell'espropriante e l'eventuale rinnovazione richiede il compimento di tutte le formalità necessarie per una nuova dichiarazione di p.u., (Cass. sez. I 26-06-2008 n. 17491, T.A.R. Catanzaro sez. I 01-08-2014 n. 1345): pertanto, è illecito e sine titulo, quindi senza effetti traslativi, il comportamento della P.A. che, nonostante una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza avere adottato il provvedimento definitivo di esproprio, abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico (TAR Campania Sez. V 03-09-2014 n. 4674)”.

Sul punto, va ricordata l’illegittimità dell’espropriazione se manchi il riferimento al termine dei lavori (Cass. sez. un. civili 29-11-2013 n. 26778).

E’, peraltro, prevista la prorogabilità dell'espropriazione, quale sub- procedimento autonomo capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario (T.A.R. Calabria sez. II 07-05-2014 n. 655).

In caso di annullamento del decreto di esproprio, comunque, il privato può chiedere la restituzione dell'area, previa remissione in pristino, con risarcimento del danno da abusiva occupazione, salva apposita stipula di ordinari contratti di natura civilistica o acquisizione sanante (Cons. Stato 14-05-2014 n. 2503, Cons. Stato sez. V 02-11-2011 n. 5844).

Tra gli ulteriori procedimenti rilevanti in ambito di rapporti tra P.A., privato e terzi, vi è la s.c.i.a.

(segnalazione certificata di inizio attività), quale dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) e/o edilizia: restano, tuttora, valide le etero-limitazioni, per cui

“i titoli edilizi sono rilasciati rebus sic stantibus ovvero con salvezza dei diritti dei terzi e sono, quindi, rilevanti soltanto nel rapporto pubblicistico tra il richiedente e la P.A. (T.A.R. Umbria 29-08-2013 n. 452)”,

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gli oneri-obblighi della P.A. che, in sede di rilascio, deve verificare

“la sussistenza della titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale in capo al soggetto istante (Cons. Stato sez. IV 4-05-2010 n. 2546, T.A.R. Lazio - Latina 23-09-2013 n. 725)”

e nell'adozione di regolamenti (es. di minimizzazione per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione)

“non può aggravare, ultra e/o contra legem, il procedimento finalizzato al rilascio dei titoli abilitativi, onerando gli operatori di nuove o periodiche procedure di conferma di titoli già validi ed efficaci (Cons. Stato sez. III 19-03-2014 n. 1361)”.

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Capitolo Secondo

L’AZIONE AMMINISTRATIVA

L’ordinamento svolge molteplici funzioni, tra cui: per un verso, qualifica la condotta del privato in termini di rilevanza secundum legem e, per un altro, attribuisce, in via ermeneutica, un significato al comportamento della P.A., in quanto nell’agere risiede, si perfeziona, si realizza ovvero si manifesta la “scelta” del soggetto.

APPLICAZIONI – Recentemente si è registrato un significativo avvicinamento tra la sfera pubblicistica e quella privatistica: restano, tuttavia, valide le differenze tra i profili giuridici della P.A. e del privato, in termini di res.

ASPETTI PROCESSUALI, PENALI, AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI – Secondo l’attuale evoluzione giurisprudenziale, il privato risulta, frequentemente, titolare di situazioni giuridiche rilevanti tali da poter agire, a sua volta, nei confronti dell’Autorità agente: pertanto, la P.A. deve esercitare la propria azione correttamente (Cons. Stato sez. VI 21-06-2013 n. 3385, 17-07-2013 n.

3896).

ULTIME – L’ordinamento riconosce un potere di vigilanza sull’attività edilizia anche in caso di concorrenti competenze sanzionatorie tra vari Enti e, quindi, indipendentemente dall’applicazione di ulteriori sanzioni in base alle specifiche norme di settore (T.A.R. Campania- Napoli sez. IV 05-08-2009 n. 4733 e n. 4735 e 13-05-2009 n. 2625).

SOMMARIO

1. L’accesso agli atti ed ai documenti della P.A.

2. La tutela dell’affidamento 3. L’autotutela amministrativa e la tutela giurisdizionale 4. La comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto 5. Le ingiunzioni: l’ordine di demolizione 6. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’acquisizione allo Stato 7. Il provvedimento ed il diniego 8. Il risarcimento 9. Il concetto di costruzione 10. L’illecito edilizio e la sanatoria

1. L’accesso agli atti ed ai documenti della P.A.

Legislazione: artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.- legge 07-08-1990 n. 241 - l. 11-02-2005 n. 15 – D.P.R. n. 184/2006- d.lgs 19-08-2005 n. 195.

La prima osservazione riguarda la legittimazione attiva.

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Tale situazione giuridica soggettiva, attuativa dei principi di trasparenza (Cons. Stato sez. VI 23-10-2007 n. 5569) e di imparzialità, non presupponendo necessariamente una situazione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (Cons. Stato sez. VI 28-01-2013 n. 511, T.A.R. Emilia Romagna-Bologna sez. I 30-07-2014 n. 806), quindi in caso di interesse concreto, attuale e differenziato (Cons. Stato sez. V 30-08-2013 n. 4321 e 12-02-2013 n. 793).

L’istanza va, quindi, accolta se sia in correlazione all’interesse vantato relativo alla propria posizione professionale ed alla tutela dei dati personali (T.A.R. Roma sez. terza 02-09-2014 n. 9304) ed il diritto va riconosciuto, ad es., in riferimento agli

“atti in base ai quali una P.A. abbia disposto nei confronti di un proprio dipendente una visita medica collegiale ai fini della verifica della permanenza dell'idoneità: ciò anche se la visita medica abbia, poi, stabilito l'idoneità al servizio dell'interessato (Cons. Stato sez. terza 08-09-2014 n. 4539)”.

In termini di legittimazione passiva, il diritto è esercitabile nei confronti delle P.A. e dei soggetti di diritto privato che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici e di quelli che svolgano attività di pubblico interesse, tra cui le aziende autonome e speciali, i concessionari-gestori di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico (T.A.R. Lazio sez. III 13-12-2012 n. 10390, Cons. Stato ad. plen. 05-09-2005 n. 5) e, quindi, nei confronti dell’attività amministrativa di diritto amministrativo ed in quella di diritto privato (Cons. Stato sez. VI 30-12-2005 n. 7624, 26-01-2006 n. 229 e 22-05-2006 n.

2959) limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (Cons. Stato sez. V 8-06-2000 n. 3253 e sez. IV 05-09-2009 n. 4645).

E’ da notare che la richiesta formale presentata ad una P.A. non passivamente legittimata deve essere, comunque, immediatamente trasmessa, da parte della stessa (amministrazione) ricevente, a quella competente (T.A.R. Sicilia- Palermo sez. I 31-07-2014 n. 2114) in base ai principi di correttezza e leale collaborazione tra gli uffici di una stessa P.A. ovvero avvisare il privato ricorrente dell'errore commesso nell'individuare l'ufficio competente a ricevere la documentazione o la relativa sede: così, deve ritenersi tempestivamente pervenuta la documentazione recapitata ad un ufficio diverso da quello competente (T.A.R. Toscana Sez. I 13-07-2006 n. 3097, T.A.R. Catanzaro sez. II 08-08-2014 n. 1357).

Il presupposto per esercitare l’accesso è l’effettiva esistenza del documento richiesto (Cons. Stato sez.

VI 13-02-2013 n. 892, sez. IV 10-12-2009 n. 7725, T.A.R. Marche sez. I 08-03-2013 n. 191, T.A.R.

Campania- Napoli sez. VI 25-10-2010 n. 21384, T.A.R. Piemonte-Torino sez. II 11-07-2014 n. 1279).

Quindi, l’istituto dell’accesso non può essere utilizzato al fine di promuovere la costituzione di nuovi

Sono accessibili tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, l’attività di erogazione del servizio: quindi, ad es.

“l’attività di organizzazione del personale, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico ossia al soddisfacimento di interessi collettivi cui deve tendere il servizio, come quella di Poste Italiane (Cons. sez. VI 02-10-2009 n.

5987) nonchè la documentazione dell’A.s.l. riguardante le misure adottate dalla stessa per la prevenzione e la cura dei malati da emotrasfusione e, cioè, i protocolli assistenziali approvati e comprovanti il rispetto, da parte del personale sanitario, delle leggi specifiche, i metodi di individuazione dei soggetti a rischio, i metodi preventivi e curativi (T.A.R. Puglia-Lecce 06-02-2014 n.

317)”.

L’accesso si atteggia diversamente a seconda si tratti, o meno, di attività amministrativa: così, ad es.,

“va riconosciuto se il parere legale esterno alla P.A. avvenga nell’ambito di un’istruttoria procedimentale e quindi svolga una funzione endoprocedimentale, divenendo documentazione amministrativa, ad es. quando il parere è espressamente richiamato in un provvedimento finalizzato a chiarire la normativa, mentre va escluso se il parere venga richiesto in occasione di un contenzioso e/o in una fase pre-contenziosa (T.A.R. Palermo sez. III 29-05-2014 n. 1376, Cons. Stato sez. VI 30-09-2010 n. 7237)”.

Anche l'atto amministrativo richiamato per relationem, pur non dovendo essere unito al provvedimento che lo evoca, può essere oggetto di accesso (T.A.R. Campania sez. IV 01-09-2014 n. 4627).

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La richiesta di accesso va respinta se mira ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio sez. III n. 6250/2014).

Altra osservazione da effettuare è quella sul sindacato giurisdizionale.

Il diritto di accesso riveste carattere autonomo e non meramente strumentale rispetto alla proposizione di un’azione giudiziale e va, quindi, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto: l’interesse all’ostensione è, cioè, autonomo rispetto a quello di agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche. Pertanto, il giudice deve accertare esclusivamente l’esistenza dei presupposti della relativa pretesa, e non anche la necessità di utilizzare quegli atti in un altro giudizio (Cons. Stato sez. V 22-06-2012 n. 3683), e la situazione

Legislazione: artt. 2, 3, 24 e 97 Cost- legge 07-08-1990 n. 241 - l. n. 15/2005.

La P.A. è titolare di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità. Pertanto, l’affidamento del privato deve essere legittimo e ragionevole e va riconosciuto soltanto ove il privato possa va ntare una posizione consolidata attribuitagli dall’amministrazione con un atto definitivo ed efficace come

“una convenzione (Cons. Stato sez. IV 1-10-2004 n. 6401, 4-03-2003 n. 1197), non però se risalente nel tempo (Cons. Stato Ad Plen. n. 24/1999), e, quindi, la stipula di una convenzione di lottizzazione (Cons. Stato sez. IV 13-07-1993 n. 711)”

ovvero quando la posizione del privato sia stata riconosciuta dal giudice amministrativo mediante una sentenza passata in giudicato (Cons. Stato Ad. Plen. 24-05-2007 n. 7) dichiarativa dell'obbligo di disporre la convenzione oppure sia intervenuto un giudicato di annullamento di un diniego di titolo edilizio o di un silenzio-rifiuto (Cons. Stato Ad. plen. 8-01-1986 n. 1).

Così:

“prima della perfezione del piano di lottizzazione la posizione dei privati non è ancora qualificata (Cons. Stato sez. IV 19-01-1988 n. 9)”;

“nessuna aspettativa deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area (Cons. Stato sez. IV 16-11-2011 n. 6049 e 29-12-2009 n. 9006, TAR Toscana Sez. II 19-03-2013 n. 421), potendo la P.A. intervenire anche in peius rispetto agli interessi del proprietario (Cons. Stato Sez. VI 13-02-2013 n. 893)”.

La P.A. non deve, quindi, fornire una più penetrante motivazione, in caso di preesistenza della capacità edificatoria, per il mutamento di destinazione, legittimo per sopravvenute ragioni determinanti la convenienza di migliorare la pianificazione territoriale (Cons. Stato sez. IV 31-01-2005 n. 259 e T.A.R.

Toscana Sez. II 19-03-2013 n. 421).

In caso di abuso edilizio, presupposto per il consolidamento di una posizione di affidamento qualificato e tutelabile è la prova del periodo di realizzazione dell’abuso stesso (T.A.R. Umbria 13-05-2013 n.293):

tuttavia, stante l’imprescrittibilità dell’esercizio del potere repressivo (Cons. Stato sez. V 15-07-2013 n.

3847), non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente e che il tempo non può legittimare in via di fatto (Cons. Stato sez IV 16-04-2012, n. 2185 e T.A.R. Campania sez. VI 5-06-2013 n. 2903, 06-02-2013 n. 760, 11-12-2012 n. 5084, 07-06-2012 n.

2689, Cons. Stato Sez. VI 28-01-2013, n. 496 e 27-03-2012 n. 1813, Cons. Stato Sez. IV 16-04-2012 n.

2185, 28-12-2012 n. 6702, 27-10-2011 n. 5758, 20-07-2011 n. 4403, Cons. Stato Sez. V 27-04-2011 n.

2497/n. 2527, 9-02-2010 n. 628 e 11-01-2011 n. 79, T.A.R. Lombardia- Milano Sez. II 8-09-2011 n. 2183, T.A.R. Lazio- Roma Sez. I quater 23-06-2011 n. 5582, T.A.R. Campania- Napoli Sez. III 16-06-2011 n.

3211 e sez. VIII 9-06-2011 n. 3029) e ciò soprattutto ove l’intervento sanzionabile incida su un territorio particolarmente protetto in cui, quindi, l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è (e resta) in re ipsa (Cons. Stato sez. V 6-03-2012 n. 1260).

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