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Immagini acquisite dalle Forze Armate e dai Corpi d

2.5 La videosorveglianza

2.5.2 Immagini acquisite dalle Forze Armate e dai Corpi d

circoscritta solo per questi soggetti172. In merito, invece, alla

videosorveglianza effettuata da soggetti privati in luoghi pubblici, occorre fare riferimento alla Ley n. 5/2014 de Seguridad Privada, oltre alla Ley n. 1/1992 de Seguridad Ciudadana e tutto ciò che riguarda l’Agenzia Spagnola sulla Protezione dei Dati.

2.5.2 Immagini acquisite dalle Forze Armate e dai Corpi di Sicurezza

L’oggetto della Ley Orgánica 4/1997 è l’utilizzo, da parte delle Forze armate e dei Corpi di Sicurezza, di videocamere per la registrazione di immagini e suoni in luoghi pubblici, aperti e chiusi, e successivo trattamento, al fine di contribuire alla sicurezza cittadina, allo sradicamento della violenza e l’uso pacifico delle vie pubbliche e degli spazi pubblici, così come per la prevenzione dei delitti e delle infrazioni relazionate alla sicurezza pubblica.

Estremamente chiaro rimane il concetto secondo il quale non potranno essere mai acquisite immagini all’interno delle abitazioni, in quanto, in questo caso sarebbero necessarie o il consenso del titolare, oppure l’autorizzazione giudiziaria173.

Luglio 1999, del 28 Giugno 2001 y 13 Marzo del 2003; inoltre le Sentenze del Tribunal Constitucionale n. 99/1994, 81/2001 y 83/2002

172 Art. 1 Ley Orgánica 4/1997: la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.

173 Art. 6, comma 5 della Ley n. 4/1997: (…)No se podrán utilizar videocámaras

para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni de los lugares incluidos en el artícu lo 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos

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Restano fuori da quest’ambito normativo anche la disciplina concernente le installazioni fisse di videocamere da parte delle Forze armate e dei Corpi di sicurezza all’interno dei proprio stabili; così come quella relativa alla captazione di immagini e suoni mediante videocamere regolata dalla LECrim.

L’installazione e l’uso delle videocamere, fisse o mobili, sono soggetti al rispetto di alcuni principi che in nessun caso potranno essere violati. Si pensi al principio di proporzionalità, inteso come idoneità e minima intromissione.

In particolare, per l’impiego e l’installazione di queste, è stato necessario una relazione favorevole da parte della Comisión de Garantías de Vigilancia. Si tratta di organi collegiali, in ambito territoriale, incaricati di emettere rapporti, in materia di autorizzazione, installazione ed uso di videocamere da parte delle Forze Armate e dei Corpi di Sicurezza, e si riuniscono nel luogo che, in ciascun caso, viene determinato dal Presidente174.

La richiesta varia a seconda della tipologia di videocamera che si intende installare, fissa175 o mobile176.

Quanto alla richiesta dell’utilizzo delle videocamere fisse, questa dovrà contenere l’identificazione del richiedente, i motivi, l’ambito sul quale vanno a ricadere le immagini, la necessità di registrare congiuntamente suoni ed immagini, la qualificazione della persona incaricata del trattamento delle immagini e/o dei suoni, il tipo di camera che registra, così come le sue caratteristiche tecniche, ed infine il periodo di tempo durante il quale vengono effettuate le riprese. Tale richiesta dovrà

casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia.

174 Art. 12-14 del Real Decreto n. 596/1999 de desarrollo y ejecución de la Ley

n.4/1997

175 Real Decreto n. 596/1999 Capítulo II, Sección 1.ª Instalaciones fijas de

videocámaras

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giungere al Delegato del Governo nella Comunità, il quale la rimetterà alla Commissione di Garanzia e Vigilanza, affinché entro un termine massimo di un mese a partire dalla ricezione della richiesta, emetta una relazione, autorizzando oppure rifiutando l’installazione del sistema di videosorveglianza. Questa relazione sarà revocabile, e notificata dal Delegato del Governo nella Comunità, entro due mesi. Il silenzio amministrativo verrà inteso come rifiuto. Contro questa relazione si potrà, inoltre, interporre ricorso dinanzi al Tribunale del Contenzioso Amministrativo.

Relativamente alla richiesta di videocamere mobili, questa può pervenire da parte della Polizia e dalla Guardia Civile e spetterà al Delegato o Subdelegato del Governo risolvere la questione relativa quanto richiesto, decidendo entro un termine di un mese. Anche in questo caso, il silenzio decreta il rifiuto della richiesta.

Quanto al trattamento delle immagine registrate, queste dovrebbero essere distrutte entro un termine massimo di un mese a partire dal momento in cui furono ottenute. Qualora le immagini contengano fatti costitutivi di illeciti penali, entro settantadue ore dal momento in cui vengono catturate, devono essere messe a disposizione del giudice. Se ciò non fosse possibile, ed entro lo stesso termine, non si potesse redigere il corrispondente attestato dai membri delle Forze Armate e dai Corpi di Sicurezza, sarà necessario raccontare verbalmente i fatti, oltre a consegnare le immagini, entro gli stessi termini.

Infine, quanto al diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione delle immagini, le autorità dalle quali dipende l’installazione del sistema di videosorveglianza, sono tenuti a rendere visibile ai passanti una targa sulla quale viene indicata la zona videosorvegliata, senza specificare dove, esattamente, siano le videocamere e il soggetto incaricato dell’autorizzazione e del trattamento delle immagini.

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A partire da questo momento, se qualcuno ritenga di apparire in queste registrazioni, può esercitare il diritto di accesso ad esse, attraverso una richiesta da presentare alla autorità incaricata della loro custodia, la quale, entro dieci giorni, dovrà notificare la risoluzione, ritenendo il silenzio come accoglimento della richiesta. Contra tale risoluzione sarà possibile ricorrere.

Il sistema di accesso, generalmente, consiste nella visualizzazione dello schermo. Se il richiedente, al contrario, considera che le immagini violino quanto previsto dalla Ley n. 4/1997, trasmette la richiesta all’autorità responsabile, la quale dovrà notificare la decisione entro sette giorni, considerando, anche in questo caso, il silenzio positivo.

Se la distruzione totale delle immagini non risulti conveniente, potrà decretarsi la distruzione parziale. In tal caso, il responsabile della loro custodia, procederà al blocco delle immagini e dei suoni, al fine di evitare una loro ulteriori utilizzazione.

2.5.3 Sistema di videosorveglianza per l’investigazione dei