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Le proposte di legge italiane per regolare l’utilizzo de

3.4 Uno sguardo alla disciplina italiana in tema di captatore

3.4.4. Le proposte di legge italiane per regolare l’utilizzo de

In Italia, il primo tentativo di tipizzazione di captatore informatico risale alla conversione in legge del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (c.d. “decreto legge antiterrorismo”). In esso, il tentativo di innovare prevedeva che al codice di procedura penale fossero apportate le seguenti modificazioni: in particolare si chiedeva di inserire le parole anche attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

In realtà si trattò solo di un tentativo, in quanto il testo poi approvato e convertito in legge non contiene alcun riferimento al captatore informatico.

Con specifico riferimento all’utilizzo del captatore informatico per finalità di intercettazione, più dettagliare sono i principi contenuti nella “riforma Orlando”, diventata legge il 23 Giugno 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.

244 Cfr. CEDU, 31/05/2005, Vetter c. Francia, CEDU, 18/05/2010, Kennedy c. Regno

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Sin da subito è possibile evidenziare una comprensione solo parziale del fenomeno: infatti molte attività riconducibili al captatore informatico, attualmente note, restano fuori dall’attenzione del legislatore. I sistemi informatici di controllo remoto, oggi, consentono un monitoraggio completo del proprietario del dispositivo monitorato. Ciò che preoccupa, difatti, è l’impiego del captatore per fini diversi dall’intercettazione di comunicazioni o conversazioni: si pensi all’acquisizione a distanza di dati “statici” contenuti nella memoria di massa di un dispositivo, così come all’acquisizione a distanza di dati “dinamici” prodotti dall’uso del dispositivo monitorato, o alle videoriprese investigative245. In definitiva, la cd. Riforma Orlando non

contiene alcun riferimento esplicito al captatore informatico inteso come copiatore occulto a distanza di dati e informazioni digitali. Infatti tale disegno di legge prevede esclusivamente la delega al Governo per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni tra presenti effettuate mediante captatori informatici.

Del tentativo, invece, di disciplinare la particolare caratteristica investigativa del captatore informatico, se ne occupa l’On. Stefano Quintarelli.

Il 31 gennaio 2017 viene proposta alla Camera dei Deputati un’importante proposta di legge246. Si tratta di un’iniziativa finalizzata

a disciplinare tutte le molteplici funzionalità investigative dei captatori informatici. In particolare, si sofferma sulla problematicità della perquisizione a distanza; riconoscendo i seri problemi di compatibilità costituzionale che questa modalità pone, se ne prevede l’utilizzo solo per determinati reati. L’art. 1, ad esempio prevede la possibilità di procedere, tramite captatori legali, a perquisizioni a distanza, nei soli

245 TORRE, M., op. cit., pag. 51

246 Atto Camera n. 4260 Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni

concernenti la disciplina dell’intercettazione di comunicazioni telematiche e dell’acquisizione di dati ad esse relativi, di iniziativa parlamentare (On. Giuseppe Stefano Quintarelli).

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casi in cui si procede per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., commi 3-bis, 3- quater e 3-quinques, all’art. 407 c.p.p., comma 2, e ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’art. 3 modifica l’art. 266-bis c.p.p., disciplinando l’uso dei captatori legali per compiere l’intercettazione di flussi di dati e per la localizzazione geografica del dispositivo. L’art. 4 prevede il carattere sussidiario e residuale di questi nuovi mezzi di indagine.

Al di là del contenuto, il tentativo effettuato dai relatori del progetto di legge in commento di realizzare un collegamento tra informatica e diritto è da ritenere quanto meno apprezzabile. È, infatti, generalmente condivisa la consapevolezza che una disciplina giuridica positiva dei captatori informatici non possa fare a meno di confrontarsi con l’aspetto tecnico del fenomeno247.

3.4.4.1 La “riforma Orlando”: la legge delega in tema di captatori informatici

Giunti ai giorni nostri, sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, viene pubblicata la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello di diritto processuale.

La legge delega il governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni. In particolare, in merito all’immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, deve essere prevista una specifica disciplina, secondo cui: l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o

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dal personale tecnico incaricato, che dovrà indicare ora di inizio e fine della registrazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni; l’attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3- quater c.p.p.; fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. soltanto se sia in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche. Il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni che rendono necessaria questa specifica modalità di intercettazione ai fini delle indagini; il trasferimento delle registrazioni deve avvenire soltanto verso il server della Procura e, al termine della registrazione, il captatore informatico deve essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante. È, inoltre, previsto solo l’utilizzo di programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con apposito decreto ministeriale; nei casi di urgenza, specificamente indicati, che rendano impossibile la richiesta al giudice, solo per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., il Pubblico Ministero potrà disporre l’utilizzo di captatori, salvo convalida del giudice entro quarantotto ore. I risultati delle intercettazioni ottenuti tramite l’impiego di trojan potranno essere utilizzati a fini di prova soltanto nei reati oggetto del provvedimento autorizzativo; potranno essere utilizzati in procedimenti diversi solo se indispensabili per l’accertamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p. Infine, i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto, occasionalmente, soggetti estranei ai fatti per cui si procede non potranno essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili.