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Impianto normativo dei CDS

RISCHIO DI CREDITO DEL REFERENCE ASSET

3.2.4 Impianto normativo dei CDS

La crescente attenzione rivolta ai CDS da parte dei policy maker e regolatori è legata, principalmente, alla possibilità di utilizzare tali strumenti per compiere attività speculative. Di fatto interventi regolamentari, obblighi di trasparenza sugli scambi, opportunamente graduati, potrebbero consentire di ridurre i potenziali effetti negativi scaturenti dall’attività speculativa e far riemergere i benefici che il mercato dei CDS può compiere28. Nell’ambito del processo di

riorganizzazione fondamentale è stato l’operato della MIFID II29 che,

attraverso una regolamentazione organica, circa le attività di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, consente di garantire un’elevata qualità nelle esecuzioni delle operazioni e di mantenere l’efficienza globale del sistema finanziario. Il nuovo quadro normativo stabilisce come sedi di negoziazione30, i mercati regolamentati ( MR ), i

sistemi multilaterali di negoziazione ( MTF ) e il sistema organizzato di negoziazione ( OTF )31. Per tutte e tre le sedi di negoziazione vengono

previsti requisiti di pre / post trasparenza per poter eliminare la scarsità di informazioni in merito alla formazione dei prezzi e dei volumi degli scambi.

28 E. Angelini, Il credit default swap nella gestione del rischio di credito, Torino 2013. 29

MIFID II, direttiva 2014/65/UE, entrata in vigore il 3/1/2018, ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Sono previste delle disposizioni che garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

ANASF.

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L’internalizzatore sistemico viene invece connotato nella nuova disciplina come intermediario e non come sede di negoziazione.

31 Consob, Mappatura delle sedi di negoziazione in Italia dopo l’entrata in vigore della

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Viene stabilito che gli strumenti derivati negoziati over-the-counter, caratterizzate da un sufficiente livello di liquidità, le cui negoziazioni possano essere soggette ad un sistema di regolamento, secondo procedure standardizzate, siano trattati su MR, MTF e OTF. Per quanto riguarda la sufficienza del grado di liquidità che serve per far scattare l’obbligo di accertamento degli scambi nelle trading venues l’ESMA32

dovrà considerare parametri quali le caratteristiche dei mercati di riferimento per ogni giurisdizione valutati sulla base del numero e del tipo di partecipanti nonché l’entità e la frequenza media delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda la disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati essa è contenuta nell’articolo 2426 co. 1 n. 11-bis del codice civile ( inserito dal DLgs. 139/2015 ) nonché all’interno dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Nello specifico, l’articolo 2426 stabilisce che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, debbano essere iscritti al fair value33. Secondo lo IAS 32 il fair value può essere definito

come il corrispettivo al quale un’attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

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L’ESMA ( European Securities and Markets Authority ) è un organismo dell’Unione Europea che dal 1° gennaio 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo. A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell’UE. Wikipedia.

33 Secondo l’articolo 2426 il fair value è determinato con riferimento:

 al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è facile poter individuare un mercato attivo, qualora ciò non risulti possibile tale valore può essere derivato da quello dei suoi componenti o dello strumento analogo;

 al valore che risulta dai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati per gli strumenti per i quali non è possibile individuare facilmente un mercato attivo, generando una ragionevole approssimazione del valore di mercato;

 il fair value non è determinato se l’applicazione dei predetti criteri non generi un risultato attendibile.

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In merito alla nozione di strumento finanziario non si ha alcuna definizione all’interno del codice civile ma si rinvia ai principi contabili internazionali. Secondo lo IAS 32 per strumento finanziario si intende un qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un’altra impresa.

Per strumento derivato invece, stando allo IAS 39, si intende uno strumento finanziario il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti di tassi, cambi, corso dei titoli, prezzi delle materie prime, indici, che richiede un investimento iniziale nullo o molto piccolo e che viene regolato ad una data futura.

Lo standard internazionale individua quattro categorie di attività finanziarie:

1. Attività finanziarie di negoziazione valutate al fair value rilevato in conto economico (FVTPL): identifica attività acquistate con lo

scopo di generare profitti dalla fluttuazione dei prezzi in un’ottica di breve periodo e strumenti finanziari derivati che non sono contabilizzati come strumenti di speculazione;

2. Investimenti posseduti fino alla scadenza ( Held to maturity HTM ):

identifica attività finanziarie che comportano pagamenti fissi o determinabili con una scadenza prefissata. In questo caso l’impresa non ha intenzione di vendere l’attività prima della scadenza;

3. Finanziamenti e crediti ( loans and receIvables L&R ): identifica

attività con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo. Sono attività acquistate fornendo denaro, beni o servizi in cui non si ha intenzione di venderle a breve scadenza e l’entità può non recuperare tutto l’investimento iniziale;

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4. Attività disponibili per la vendita ( available for sale AFS ):

accoglie in via residuale tutto ciò che non è negoziazione, investimenti detenuti fino a scadenza e prestiti crediti originati dall’impresa;

Tra le passività finanziarie troviamo invece due categorie:

1. Passività finanziarie valutate al fair value rilevato in conto economico (FVTPL): identifica strumenti derivati non di copertura e passività finanziarie da riacquistare;

2. Altre passività: accoglie in via residuale tutte le altre tipologie di passività;

La giusta classificazione dello strumento finanziario deve essere effettuata nel momento di prima iscrizione in quanto potrà essere modificabile in seguito ma con gravi difficoltà. Tale suddivisione non avviene secondo la natura degli strumenti finanziari ma in base alla destinazione funzionale nella gestione dell’impresa.

Il principio contabile internazionale considera tutti gli strumenti derivati come derivati di negoziazione fatta eccezione di quelli designati come efficaci strumenti di copertura per i quali si applicano le regole di contabilizzazione dell’hedge accounting previste dallo IAS 39.

Pertanto la contabilizzazione dei derivati dipende dallo loro classificazione: un derivato classificato come strumento di negoziazione viene contabilizzato nella categoria FVTPL mentre quelli classificati come

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derivati di copertura vengono contabilizzate secondo le strategie di copertura perseguite ( Fair value hedging oppure Cash flow hedging )34.

Nei bilanci IAS/ IFRS tutti i derivati, sia di negoziazione che di copertura, sono contabilizzati al loro fair value quello che cambia è la modalità di contabilizzazione delle variazioni del fair value. Questi derivati devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui sorgono i diritti e gli obblighi tra le controparti ovvero alla data di negoziazione35.

Con riferimento alla valutazione in bilancio dei suddetti strumenti possiamo individuare due fasi:

Rilevazione iniziale: i derivati sono rilevati al loro fair value con

imputazione a conto economico di eventuali costi di transazione imputabili ai derivati.

Valutazione successiva: tutti i derivati ad ogni data di bilancio vengono

valutati al loro fair value, con rilevazione degli utili/ perdite da fair value in conto economico. L’IFRS 13, per la determinazione del fair value, richiama il concetto di gerarchia a tre livelli, già citati nell’articolo 2426 del codice civile, basandosi sulla qualità dei dati disponibili:

 Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi ai quali l’entità ha accesso alla data di misurazione;

 Livello 2: dati osservabili sul mercato;

 Livello 3: dati stimati in quanto non osservabili sul mercato;

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Nel caso di Fair value hedging le variazioni di fair value sono rilevate in conto economico; nel caso di Cash flow hedging le variazioni di fair value ritenute efficienti ai fini della copertura sono contabilizzate in un apposita riserva di patrimonio netto mentre la parte inefficiente in conto economico.

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L’entità nello scegliere la metodologia di valutazione deve valutare il metodo che fornisce il miglior fair value per lo strumento finanziario considerato.

Entrando nello specifico, un derivato di negoziazione, è contabilizzato nelle seguenti voci di bilancio: se il fair value è positivo è contabilizzato nella voce 20 dell’Attivo “Attività finanziarie detenute per la

negoziazione”, se negativo nella voce 40 del Passivo “ Passività finanziarie di negoziazione”, mentre le componenti economiche quali

profitti e perdite sono contabilizzate nella voce 80 del Conto Economico “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

In particolare per la valutazione in bilancio dei credit default swap avremo le seguenti scritture contabili36:

Protection buyer: l’attività è inserita tra i crediti garantiti da garanzie personali. Il premio che viene corrisposto sarà invece inserito nella voce 50 del conto economico “Commissioni passive” e in nota integrativa nella sezione 2.3 punto b) Derivati su crediti; Protection seller: le operazioni andranno iscritte alla voce 20

“impegni” e in nota integrativa parte B voce 10.2 “ Composizione

della voce 20 impegni “. I premi andranno iscritti alla voce 40 del

conto economico e in nota integrativa nella parte C sezione 2.1 punto b) Derivati su crediti se si tratta di CDS immobilizzati, nel caso di CDS non immobilizzati nel passivo patrimoniale voce 50. In questo caso in nota informativa bisognerà fornire tutte le informazioni sui derivati creditizi elencando le controparti, mentre nella relazione sulla gestione andranno invece descritte le strategie sottostanti l’attività sui derivati creditizi.

36 F. Galletti, Credit default swap (CDS): analisi legale e tributaria di questa tipologia di

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