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Dagli impiegati alle aree professionali

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 108-113)

Capitolo V. L’inquadramento del personale

2. Dagli impiegati alle aree professionali

Per quanto attiene agli impiegati, la contrattazione collettiva del comparto bancario aveva adottato, fino alla riforma del 1994, la ripartizione in qualifiche e gradi “suggerita” dal legislatore nelle richiamate disposizioni di attuazione del Codice civile.

Già il contratto nazionale del 1949 (art. 7) distingueva, infatti, gli impiegati (e le impiegate) in:

a) impiegati con grado;

b) impiegati di prima categoria;

c) impiegati di seconda categoria.

Gli impiegati con grado erano a loro volta distinti normalmente in:

a) capi ufficio;

b) vice capi ufficio;

c) capi reparto o capi sezioni.

Il medesimo contratto (art. 8) distingueva i commessi in:

a) commessi di prima categoria (divisi a loro volta in capi e vice capi commessi);

b) commessi di seconda categoria.

Appare di tutta evidenza, anche soffermandosi sulla sola catego-ria impiegatizia, come la struttura degli inquadramenti fosse basa-ta su criteri rigidamente gerarchici. Caratteristica quesbasa-ta che ven-ne spesso ulteriormente enfatizzata dalla contrattazioven-ne integrati-va aziendale.

Con il contratto nazionale del 1994, reso operativo dall’accordo 28 maggio 1996, il settore del credito abbandonò la predetta ri-partizione del personale in impiegati, commessi ed ausiliari, per adottare un nuovo sistema di classificazione basato su aree pro-fessionali e livelli retributivi.

L’art. 84 del CCNL del 2007 chiarì che «la declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale», mentre «i profili professionali rappresen-tano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relative ai singoli livelli».

A sensi dell’art. 85 si prevedeva l’appartenenza alla prima area professionale dei lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle qua-li è sufficiente un qua-limitato periodo di pratica operativa e/o cono-scenze di tipo elementare. I profili professionali riconducibili in via esemplificativa in detta area erano quelli di: personale di puli-zia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania (diurna o notturna).

In base al successivo art. 86, si stabilì l’appartenenza alla 2a area professionale dei lavoratori stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica tali da ri-chiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato pe-riodo di pratica e/o di addestramento professionale. L’area era a sua volta articolata in 3 livelli retributivi. In via esemplificativa il CCNL indicava una serie di profili professionali riconducibili alla predetta 2a area professionale; fra essi sia mansioni riconducibili al personale impiegatizio che al personale a suo tempo inquadra-to fra i commessi, così come agli operai.

Venivano fatti rientrare, ad esempio nel 1° livello retributivo, cioè quello meno elevato, gli addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valo-ri, gli addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di si-curezza, alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria, relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro; gli

ad-detti alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli, gli adad-detti all’archivio, all’economato, alla spedizione, alle macchine fotoco-piatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparec-chiature similari; gli addetti all’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine. In via esemplificativa rientravano tra queste ultime attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, ti-pografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappez-ziere, giardiniere nonché altre attività artigianali.

Sebbene numerosi profili professionali risultino ormai, e con as-soluta evidenza, obsoleti in quanto in larga misura “superati”

dall’evoluzione organizzativa, produttiva e tecnologica delle im-prese bancarie, le parti contrattuali non hanno finora mai proce-duto ad una revisione degli stessi, anche perché, come già si è avuto modo di accennare, la materia degli inquadramenti è stata oggetto di diversi rinvii e di numerosi interventi della contratta-zione aziendale, alla quale dunque occorre far riferimento per una più puntuale identificazione delle attività svolte presso le banche e le imprese finanziarie.

La 3a area professionale, nella quale confluì la maggior parte del personale bancario, riguardò il personale impiegatizio di prima categoria.

Confluivano in quest’area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellet-tuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell’ambito di una limitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normati-ve, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

L’area in esame risultò suddivisa in 4 livelli retributivi.

Nell’ambito della predetta declaratoria generale:

• nel 1° livello retributivo furono inquadrati i lavoratori stabil-mente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte va-riabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori;

• nei livelli retributivi superiori al primo confluirono i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e preva-lente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al rag-giungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comun-que denominati) di ridotte dimensioni.

Tra i numerosi profili professionali esemplificativi contemplati dal CCNL ci si può limitare a menzionare, tra quelli appartenenti al 1° livello retributivo, i cassieri e gli addetti agli sportelli, gli ad-detti ai “terminali” e gli operatori adad-detti a sistemi di elaborazio-ne elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale. Rilevata poi l’assenza nel CCNL di profili collocati nel 2° e 3° livello retributivo, può rammentarsi come risultino collocati nel 4° livello:

• i preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidet-te) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;

• i lavoratori stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsa-bilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano di-rettamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.

Per completare il quadro è opportuno ricordare come il contratto collettivo nazionale dettò previsioni specifiche per stabilire l’inquadramento dei lavoratori preposti alle succursali, cioè le unità organizzative più significative delle banche perché svolgono le attività di “sportello” nel rapporto con la clientela, con la quale dunque sono a diretto contatto. Per ragioni eminentemente stori-che, l’inquadramento dei titolari di dette succursali rimase basato sul numero complessivo degli addetti alle stesse: tanto più tale numero è elevato, tanto maggiore è l’inquadramento del relativo preposto (con almeno tre addetti l’inquadramento è nella 3a area professionale, 4° livello; con un numero di addetti superiore il preposto è un appartenente alla categoria dei quadri direttivi). Per completezza si segnala che risultarono individuate anche le c.d.

“succursali ad operatività ridotta” presso le quali, proprio in ra-gione di una operatività più circoscritta nei confronti della clien-tela, i relativi preposti ebbero diritto ad un inquadramento com-parativamente meno elevato.

A questo proposito occorre sottolineare come gli inquadramenti previsti dal contratto nazionale si configurino come “inquadra-menti minimi”, suscettibili di essere modificati in senso migliora-tivo, come già accennato, dalla contrattazione integrativa azien-dale.

Difatti il CCNL dispose espressamente che «per quanto non pre-visto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti

stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati» nel contrat-to nazionale.

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 108-113)