• Non ci sono risultati.

Le tutele per i fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 149-152)

Capitolo VI. I doveri e i diritti del personale

4. Le tutele per i fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni

Alla previsione esaminata nel paragrafo precedente fa seguito, all’art. 42, una diversa disposizione che ha quale obiettivo quello di tutelare il dipendente che sia destinatario di un procedimento penale, ma abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni.

Questa disposizione, che nella sua essenza si rinviene da decenni nel contratto dei bancari, è stata rivisitata nel rinnovo contrattua-le del 2012, su solcontrattua-lecitazione dei sindacati che ravvisavano il mol-tiplicarsi delle situazioni in cui il personale può essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.

Dunque, il CCNL stabilisce che «qualora nei confronti del lavo-ratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimen-to analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza lega-le, sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia». Viene, inol-tre, stabilito che «il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’impresa».

Con la variazione del 2012 è stato esplicitato il riferimento alle

«eventuali sanzioni pecuniarie». La puntualizzazione si è resa op-portuno a causa di talune divergenze interpretative fra le parti ed il diffondersi di norme di legge che vi fanno riferimento, anche in alternativa a pena detentiva.

Costituì una innovazione anche la precisazione che la tutela non opera «in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall’azienda e in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa».

Si è inteso, in questo modo, limitare gli oneri a carico dell’impresa in tutti i casi in cui il procedimento penale al quale è sottoposto il lavoratore sia dovuto ad una condotta – tenuta dallo stesso – contraria a quanto disposto o voluto dall’azienda stessa, nonché in quei casi in cui il lavoratore si trovi in posizione di contrasto con questa. Sembra invero trattarsi di un chiarimento – anche se opportuno per formalizzare il comportamento già tenu-to dalle banche – piuttenu-tostenu-to che di una previsione realmente in-novativa, in quanto sarebbe comunque ragionevolmente ritenere che una condotta del dipendente in violazione di istruzioni o in conflitto con l’azienda non possa in ogni caso, per mancanza del presupposto stesso, dar luogo alla tutela per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nella prassi applicativa la facoltà del lavoratore di scegliere il proprio legale è limitata generalmente ad un solo difensore. La disposizione risulta comunque piuttosto ampia: si applica cioè ad ogni fase del procedimento penale, dalle indagini preliminari fino al compimento dell’ultimo grado del processo. Inoltre, è a carico dell’impresa anche l’eventuale risarcimento del danno qualora il danneggiato si sia costituito parte civile nei confronti del lavora-tore.

Le parti stipulanti hanno poi chiarito, sempre nell’accordo 19 gennaio 2012 confermato nel 2015, che la tutela di cui all’articolo in esame, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche «i dipendenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti com-messi nell’esercizio delle loro funzioni per l’adempimento di ob-blighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all’usura, MiFID [3] e privacy».

(3) Markets in Financial Instruments Directive. È il nome con cui è nota la diret-tiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004. Essa ha lo scopo, ravvicinando le di-verse legislazioni nazionali in materia finanziaria, di tutelare gli investitori, l’integrità dei mercati, promuovere il rafforzamento dei meccanismi

con-La sempre più complessa regolamentazione in materia finanziaria a tutela degli investitori, la normativa in tema di antiriciclaggio, intervenuta a partire dalla l. 19 marzo 1990, n. 55, così come le norme in tema di tutela dei dati personali ed anti usura, nonché (sebbene non citato dal contratto) il d.lgs. n. 231/2001 (e succes-sive modificazioni), hanno ampliato la gamma degli obblighi, a tutela di interessi generali della collettività, di coloro che operano negli istituti di credito e finanziari, con la conseguenza di amplia-re nei confronti del personale le probabilità di dover rispondeamplia-re del proprio operato illecito.

La conseguenza di ciò è che i sindacati hanno riproposto la tema-tica in occasione del rinnovo contrattuale del 2019 ritenendo le tutele, per diversi profili, non del tutto adeguate e sufficienti. A conferma dunque della delicatezza nel tempo presente del tema dei procedimenti giudiziari che coinvolgono i dipendenti, nell’accordo di rinnovo del 2019 si è ritenuto opportuno puntua-lizzare che «in coerenza con quanto previsto nell’accordo nazio-nale 8 febbraio 2017 […] tutte le spese legali saranno anticipate dalle imprese nelle situazioni caratterizzate d significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i gradi di giudizio». Inoltre, ai fini del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, «ogni va-lutazione sul piano disciplinare del capo di imputazione, in sé considerato, sarà effettuata solo all’esito, anche non definitivo, del procedimento penale. Ciò ferme restando le prerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro rilevanza penale». In pa-role più semplici: la garanzia del rinvio non opera se i fatti sono disciplinarmente rilevanti a prescindere dal loro rilievo penale.

correnziali, la loro efficienza, il miglioramento della governance delle im-prese di investimento e una migliore gestione dei conflitti di interesse.

Infine, si ricorda che al lavoratore che venga privato della libertà personale è assicurata la conservazione del posto di lavoro, fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa di-versa, ed il diritto alla retribuzione. In altri termini è generalmen-te preclusa all’azienda la possibilità di invocare la sopravvenuta impossibilità, anche temporanea, della prestazione.

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 149-152)