• Non ci sono risultati.

Le regole per il rinnovo della parte economica del CCNL

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 194-198)

Capitolo IX. Il trattamento economico

1. Le regole per il rinnovo della parte economica del CCNL

La materia del trattamento economico rappresenta, come è natu-rale, ed ha sempre rappresentato uno dei principali temi della contrattazione collettiva di tutti i settori e di tutti i tempi, proba-bilmente il principale: punto di partenza di ogni piattaforma ri-vendicativa, intorno alla quale collocare le richieste di carattere normativo, e punto di arrivo di ogni negoziato, generalmente l’ultima questione da definire, magari nel corso di una maratona notturna, mentre albeggia.

Il personale bancario ha sempre presentato non poche peculiari-tà, ma anche diversi elementi di analogia con gli altri maggiori settori; elementi che si sono via via accentuati nel tempo, in un processo di avvicinamento delle disposizioni in materia, da attri-buire sia a fattori di concorrenza, che ad una crescente contiguità dei vari rami di produzione.

Si ritiene comunemente che il trattamento economico, contrat-tuale del personale dipendete dalle aziende di credito e finanziarie sia stato, e sia tuttora, generalmente superiore a quello di altre ca-tegorie, sia rispetto ai settori produttivi privati che al pubblico impiego.

I Rapporti ABI sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria danno conto, da oltre venticinque anni, dell’evoluzione del costo del lavoro nel settore, evidenziando costantemente la maggior onerosità sul piano retributivo, sia nel confronto con i predetti comparti che, in larga misura, nella comparazione con le banche europee. Divario accentuato dalla mai risolta questione del cuneo fiscale.

Tuttavia, tale differenziale si è ridotto nel tempo anche per effet-to di una politica retributiva moleffet-to meno generosa, quaneffet-tomeno dal 1997 ad oggi, a causa delle difficoltà economiche del Paese e delle banche in particolare, alle quali si è fatto ampio cenno so-prattutto nel capitolo introduttivo.

Il contenimento, dovuto dunque a ragioni di “sostenibilità” – termine assai in voga negli ultimi anni per il suo carattere evoca-tivo, ma aspecifico – è stato realizzato attraverso taluni fattori principali che possono così schematizzarsi:

• il rispetto dei protocolli stipulati tra Governo e parti sociali il 10 dicembre 1991, il 31 luglio 1992 ed il 23 luglio 1993. Con essi si stabilì, in estrema sintesi, di correlare la politica dei red-diti ai medesimi parametri di inflazione fissati per la politica economica e di bilancio (1);

• la definitiva cessazione, nel 1992 (per la generalità dei compar-ti), del sistema di “scala mobile” che, come ben noto e nono-stante le diverse vicende modificative, aveva assicurato per de-cenni l’automatico adeguamento delle retribuzioni all’inflazione (2);

(1) Si veda L.PROSPERETTI, G.DURANTE, Il premio aziendale nel settore del cre-dito. Profili applicativi, Bancaria, 1995, cap. I, riguardante i protocolli triango-lari, pp. 7 ss.

(2) Si veda per tutti AA.VV., Scala mobile: storia e prospettive, supplemento a NGL, 1991.

• talune operazioni di “ristrutturazione” tabellare che interessa-rono specificamente il settore del credito con riguardo a tutte le categorie di personale (3).

Detto che i rinnovi più risalenti nel tempo rispondevano a logi-che strettamente sindacali e tenevano conto del ruolo esercitato dalla scala mobile, consentendo quindi di realizzare una funzione chiaramente acquisitiva della contrattazione economica, è inevi-tabile fare qualche breve cenno al citato protocollo del 1993, nel-la parte dedicata agli assetti contrattuali e specificamente ai criteri per la dinamica sul piano economico, anche perché ad esso si at-tenne il comparto creditizio anche sul piano sostanziale, attraver-so un rigoroattraver-so e meticoloattraver-so calcolo degli impatti.

Si stabiliva, in particolare per il contratto collettivo nazionale di categoria, la durata quadriennale per la parte normativa e bienna-le per quella retributiva. Si stabiliva, altresì, che la dinamica dei relativi effetti economici «sarà coerente con i tassi d’inflazione programmata assunti come obiettivi comuni» e terrà conto di quanto concordato nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del pote-re di acquisto delle pote-retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del «raffronto competiti-vo e degli andamenti specifici del settore». Puntualizzazione que-sta utilizzata più volte a sostegno delle anzidette compatibilità e sostenibilità.

Per il secondo biennio, la revisione dei minimi contrattuali na-zionali aveva come ulteriori punti di riferimento «il confronto tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel

(3) Si veda R.IZZI, Linee storiche della contrattazione collettiva dei bancari, Banca-ria, 1991; si veda anche Rapporto ABI sul mercato del lavoro nell’industria finan-ziaria, Bancaria, 1999, pp. 193 ss., Rapporto ABI sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria, Bancaria, 2005, pp. 296 ss., nonché Rapporto ABI sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria, Bancaria, 2008, pp. 271 ss.

nio precedente. Da valutare anche alla luce di eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese, nonché dell’andamento delle retribuzioni».

Su detti assetti si è basata anche la contrattazione del credito fino al rinnovo del 2012 che, invece, è stato stipulato sulla base di nuovi criteri contenuti nell’Accordo quadro sugli assetti contrattuali – regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011, recepito poi nell’accordo di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012.

Si è previsto in tale occasione, in linea con quanto generalmente praticato negli altri settori, ed in particolare, nel protocollo Con-findustria 28 giugno 2011, che gli assetti contrattuali del settore avrebbero realizzato, quanto al primo livello di contrattazione, un contratto collettivo nazionale di categoria di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, con la funzione di ga-rantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Per la dinamica degli effetti economici del CCNL si specificò che le parti avrebbero adottato, tempo per tempo, l’indice previsiona-le relativo all’andamento dei prezzi al consumo, che sarebbe stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avrebbero rinnovato il relativo CCNL. Insomma una sorta di indice per relationem, fina-lizzato anche a realizzare un opportuno “scarico di responsabili-tà”, vista anche l’incertezza di quei tempi proprio sulla questione degli indici da adottare. Come a dire: vediamo un po’ cosa fanno gli altri e poi, se possibile, ci regoleremo di conseguenza.

Al termine del triennio di valenza contrattuale si stabilì di proce-dere alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la rela-tiva significatività, tra l’inflazione prevista e quella effetrela-tivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la finizione della dinamica degli effetti economici del CCNL. Si de-cise, inoltre, che l’eventuale recupero di detti significativi

scosta-menti sarebbe stato effettuato con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del contratto stesso.

È appena il caso di sottolineare come i suesposti criteri riguardi-no esclusivamente i c.d. “minimi tabellari” e riguardi-non incidariguardi-no di per sé su eventuali assegni ad personam o superminimi individuali.

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 194-198)