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L’adibizione a mansioni equivalenti e superiori

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 126-130)

Capitolo V. L’inquadramento del personale

4. L’adibizione a mansioni equivalenti e superiori

Un tema di particolare rilievo nel settore del credito è costituito dalla possibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti o superiori con il massimo grado possibile di flessibilità. La que-stione ha assunto importanza crescente nel tempo in ragione dei mutamenti organizzativi e produttivi, cui si è già accennato nel capitolo I, e nel presente capitolo laddove si è descritto il sistema di classificazione del personale.

Proprio per la sua importanza la contrattazione collettiva del cre-dito ha affrontato la problematica tutte le volte in cui si è occupa-to del tema degli inquadramenti.

Un istituto peculiare del contratto collettivo del settore del credi-to, che merita quindi di essere esaminacredi-to, è quello della c.d. “fun-gibilità” nell’utilizzo del personale (2).

La disciplina, che risale alla “riforma degli inquadramenti” del 1994-1996 (si veda supra), è stata concordata dalle parti nell’intento di ovviare in qualche modo alla eccessiva articolazio-ne in aree professionali e livelli retributivi, tale da poter condizio-nare l’esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi per quanto attiene alle mansioni cui adibire il lavoratore. Se ci si limi-ta, infatti, ad osservare l’area impiegatizia, si è avuto modo di

(2) Si veda in argomento R. IZZI, Mansioni fungibili e disciplina inderogabile, in O.MAZZOTTA (a cura di), Problemi giuridici del lavoro bancario, Cedam, 1987, pp. 91 ss.

dividuare 2 aree professionali e, complessivamente, ben 7 livelli retributivi (come si è visto, 3 nella 2a area e 4 nella 3a).

L’intervento della contrattazione integrativa aziendale ha reso, nel tempo, ancora più complessa la questione dello spostamento di un dipendente da un’attività lavorativa ad un’altra, attraverso una capillare e spesso ridondante definizione di profili professio-nali e del relativo inquadramento.

Si stabilì allora che, «in considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavora-tori (lavoratrici) conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore (lavoratrice), anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. Ove al lavorato-re (lavoratrice) vengano temporaneamente affidate attività pro-prie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della rela-tiva differenza di retribuzione».

La materia della fungibilità fu regolata anche con riferimento alla categoria dei quadri direttivi disponendo che, «In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere at-tuata la piena fungibilità – nell’ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3° e 4° livello cui sia stata attribuita l’indennità di ruo-lo chiave, la piena fungibilità può essere attuata soruo-lo rispetto ai li-velli immediatamente inferiori».

Si deve considerare tuttavia come tale assetto non fosse più con-siderato adeguato dalle imprese creditizie rispetto alla necessità di

poter utilizzare il personale, e segnatamente i quadri direttivi, con ancora maggior flessibilità rispetto al passato.

I quadri direttivi, infatti, rappresentano oggi oltre un terzo di tut-to il personale bancario e la distribuzione in 4 livelli retributivi comporta, a rigore, limiti al predetto utilizzo anche alla luce, an-cora una volta, della contrattazione integrativa aziendale che ha spesso individuato con precisione, ma anche con una certa rigidi-tà, i profili professionali appartenenti all’uno o all’altro livello.

Inoltre, l’evoluzione organizzativa registrata soprattutto negli an-ni più recenti ha tendenzialmente ridotto il carico di responsabili-tà effettivamente attribuito al personale direttivo, con la conse-guenza che la problematica è sempre più avvertita nel settore bancario.

In ragione di ciò nell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 fu sta-bilito che, per il periodo di vigenza del contratto stesso (e cioè fi-no al 30 giugfi-no 2014, poi prorogato dal contratto del 2015 e, a quanto consta, non riprodotta in quello del 2019), «la piena fun-gibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi viene estesa tra il primo ed il quarto livello retributivo». Si configurò così – sia pure in via transitoria a causa delle perplessità di parte sindacale ad allargare detta facoltà in via definitiva – la possibilità per le imprese stesse di utilizzare un lavoratore, inquadrato come qua-dro direttivo, in tutte le mansioni proprie della categoria.

Agevola, peraltro, nel concreto utilizzo della disposizione da par-te delle imprese, la circostanza che il contratto nazionale, come si è visto, non individua numerosi profili professionali, né tanto-meno li distingua (fatta eccezione per i preposti a succursale) con riferimento ai livelli retributivi. Pertanto, qualora, presso ciascuna azienda il relativo contratto integrativo non risulti in materia par-ticolarmente dettagliato, vi sono in concreto tutti gli elementi ne-cessari affinché la disposizione contrattuale in materia di

fungibi-lità in esame esplichi a pieno i propri effetti positivi sull’organizzazione di impresa.

Distinto dal profilo della equivalenza e fungibilità convenzionale delle mansioni, va a questo punto affrontato il tema della adibi-zione a mansioni superiori.

A questo proposito occorre ricordare che il contratto del credito prevede, anzitutto, che «al lavoratore al quale vengano stabilmen-te affidastabilmen-te attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con con-tinuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono».

Per espressa previsione, «si considera convenzionalmente adibi-zione continuativa e prevalente – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non con-secutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese)».

Con riguardo ai quadri direttivi il contratto stabilisce che

«l’assegnazione del lavoratore (lavoratrice) alla categoria dei qua-dri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di cinque mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto».

La disamina di questo profilo non risulterebbe esaustiva ove non si ricordasse anche la disciplina contrattuale relativa alle sostitu-zioni che, per le aree professionali, si articola come segue:

«l’impresa può incaricare il lavoratore (lavoratrice) di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area pro-fessionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un

seme-stre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare. Tuttavia, i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ac-quisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostitu-zione di lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della 2a area professionale e quelli nell’ambito della 3a area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrisponden-te alle mansioni che effettivamencorrisponden-te è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamen-te, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispon-dente ai compiti che effettivamente il lavoratore (lavoratrice) è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione».

Norma sostanzialmente analoga è dettata per i quadri direttivi.

Nel documento Il rapporto di lavoro bancario (pagine 126-130)