L’art. 10 del Protocollo si occupa di incompatibilità e ineleggibilità. Il primo comma dispone:
Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell’esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.
3.17.1 Prima del Protocollo
Precedentemente al Protocollo spettava alle fondazioni prevedere adeguate discontinuità temporali tra la carica pubblica e la carica come organo statutario della fondazione.
La Carta delle Fondazioni – altro documento di coordinamento della governance ad adesione volontaria ma vincolante approvato dall’Assemblea Acri il 4 aprile 2012 – all’art. 7 stabilisce: “Le Fondazioni individuano inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro organi. La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di “impegni morali” o alla stesura di un “codice etico””.
Dall’analisi dei 63 statuti è emerso che prima del Protocollo: (i) 20 fondazioni prevedevano una discontinuità temporale di un anno tra lo svolgimento di un ruolo politico e la nomina in uno degli organi della Fondazione, (ii) 19 non prevedevano discontinuità temporali di questo tipo, (iii) 24 fondazioni prevedevano questo tipo di discontinuità, non però pari a un anno.
Sono quindi evidenziabili come eccellenze le 20 fondazioni del primo punto di cui sopra e le 24 fondazioni del terzo punto, in quanto non si limitavano a stabilire un’incompatibilità, ma anche una discontinuità temporale.
ECCELLENZE TOTALE FONDAZIONI PERCENTUALE F. Grandi 11 14 78,57% F. Medio-grandi 10 14 71,43% F. Medie 9 11 81,82%
F. Medio-piccole 6 11 54,55%
F. Piccole 8 13 61,54%
TOTALE 44 63 71,43%
Come si può constatare dall’osservazione della tabella soprastante, le 44 eccellenze sono distribuite abbastanza uniformemente. Il gruppo che più si distacca dagli altri è quello delle fondazioni di medio-piccola dimensione.
Delle 24 fondazioni del terzo punto:
• 16 prevedevano una discontinuità temporale di 2 anni;
• 4 fondazioni prevedevano una discontinuità temporale di 3 anni; • Fondazione C.R. di Orvieto prevedeva una discontinuità di 7 anni;
• Fondazione Livorno, tra le cause generali di ineleggibilità e incompatibilità prevedeva: “Non possono far parte del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: a) coloro che sono membri del Parlamento Italiano e Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della Magistratura e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni; b) il Presidente e i consiglieri regionali, il Presidente e i consiglieri provinciali, il Sindaco ed i consiglieri comunali, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno”;
• Fondazione C.R. di Trento e Rovereto, all’art. 26 dello statuto precedente al Protocollo prevedeva: “Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente del Comitato di indirizzo o del Consiglio di Gestione coloro che: a) abbiamo rivestito nei due anni antecedenti la carica di membro del Governo Italiano, del Parlamento Italiano o Europeo, ovvero cariche nei Consigli o nelle Giunte di Comuni, Comprensori, Province e Regioni”;
• Fondazione Banca del Monte di Lombardia prevedeva due diverse discontinuità temporali: per i “membri del Parlamento, della Commissione e degli altri organi dell’Unione Europea, del Parlamento e del Governo Italiano, della Corte Costituzionale, i consiglieri e gli amministratori regionali, i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili e i membri delle Autorità Amministrative indipendenti e coloro i quali hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni”, e per gli “amministratori e i consiglieri in carica delle Province, dei Comuni e degli altri enti od organismi designanti, nonché i Presidenti degli organi di amministrazione di enti od aziende dipendenti o controllati dai soggetti designanti ed inoltre coloro che abbiano cessato di ricoprire dette cariche da meno di due anni” (p. 22 e 23 dello statuto 2012 della fondazione).
3.17.2 Dopo il Protocollo
Le disposizioni del primo comma dell’art. 10 del Protocollo sono state recepite nella totalità dei casi, tranne per una fondazione.
Nel recepire la disposizione, 32 di esse sono considerabili “eccellenze” in quanto hanno previsto una discontinuità temporale tra l’incarico politico e l’incarico in fondazione superiore a un anno. ECCELLENZE TOTALE FONDAZIONI PERCENTUALE F. Grandi 8 16 50,00% F. Medio-grandi 6 17 35,29% F. Medie 6 18 33,33% F. Medio-piccole 7 17 41,18% F. Piccole 5 17 29,41% TOTALE 32 85 37,65%
Le eccellenze sono distribuite in modo abbastanza omogeneo per dimensione, anche se si osservano percentuali maggiori nelle fondazioni grandi, medio-grandi e medio-piccole.
ECCELLENZE TOTALE FONDAZIONI PERCENTUALE F. Nord-Ovest 2 16 12,50% F. Nord-Est 11 30 36,67% F. Centro 15 32 46,88% F. Sud e Isole 4 7 57,14% TOTALE 32 85 37,65%
L’unica categoria per la quale si evidenzia una certa rarità nel prevedere un’incompatibilità temporale superiore a un anno è nella parte Nord-Ovest del Paese. Per la restante parte del territorio italiano non si rilevano differenze sostanziali.
In seguito il dettaglio di quanto disposto dalle eccellenze appena individuate: • 25 fondazioni prevedono una discontinuità temporale di 2 anni; • 5 fondazioni prevedono una discontinuità temporale di 3 anni;
• Fondazione C.R. di Città del Castello prevede una discontinuità temporale di un anno; • Fondazione C.R. di Orvieto prevede una discontinuità temporale di un anno.
Dato l’elevato numero di eccellenze, è pensabile ritenere che non solo le fondazioni hanno ritenuto idonea la disposizione del Protocollo, ma la hanno rafforzata ulteriormente nei propri statuti.
3.17.3 Le fondazioni non aderenti al Protocollo
La sola a prevedere una discontinuità temporale tra l’incarico politico e la carica come organo statutario è Fondazione C.R. di Fossano.