• Non ci sono risultati.

Selezione dei componenti degli organi: art. 8, co. 1

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (pagine 78-81)

L’articolo 8 del Protocollo è dedicato alla Selezione dei componenti degli organi. In particolare, il primo comma dispone:

Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.

Nel condurre la ricerca sull’adozione da parte delle fondazioni di tale disposizione, la base di partenza è rappresentata da quanto disposto dalle disposizioni di legge. Il d.lgs. n. 153/99, nell’art. 4 co. 1, lett. g), prevede la “determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni di requisiti di professionalità e onorabilità (…) e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni”.

In aggiunta a ciò, nella lettera c) dello stesso comma di cui sopra si prevede, nell’ambito dell’organo di indirizzo, l’apporto di personalità dotate di professionalità e competenza. Nel comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 153/99 si afferma: “I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono”. Tale disposizione di legge è un rafforzativo del principio di indipendenza che il decreto voleva sancire per i componenti degli organi delle fondazioni.

Il primo comma dell’art. 8 del Protocollo fa riferimento a tre caratteristiche già presenti nel d.lgs. n. 153/99: professionalità, competenza e indipendenza.

Partendo quindi dal presupposto che prima del Protocollo la professionalità, la competenza e l’indipendenza erano doti già richieste dalla legge, il Protocollo a queste aggiunge l’autorevolezza e la terzietà.

3.7.1 Prima del Protocollo

In base alle caratteristiche necessarie come requisito dei componenti degli organi, ho assegnato ad ogni fondazione una valutazione nel seguente modo:

• livello sufficiente: se nello statuto sono stabiliti i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza necessari per assolvere gli incarichi statutari;

• livello buono: se oltre ai tre requisiti di cui sopra, la fondazione ne prevede uno ulteriore a scelta tra l’autorevolezza e la terzietà;

• livello ottimo: se la fondazione prima del 22 aprile 2015 prevedeva già tutte e cinque i requisiti richiesti dal Protocollo successivamente.

I risultati sono i seguenti:

LIVELLO NUMERO FONDAZIONI

Sufficiente 57

Buono 6

Ottimo 0

Totale 63

È doveroso specificare che tale valutazione non deve essere intesa nella disapplicazione del principio di indipendenza oppure professionalità oppure competenza, piuttosto nella non adeguata specifica di utilizzo di tali requisiti.

Possono essere quindi considerate delle eccellenze le fondazioni con livello buono, in quanto – prima del Protocollo – prevedevano già (in aggiunta alla professionalità, competenza e indipendenza) l’autorevolezza.

Tali eccellenze sono così distribuite: due di grande dimensione, due di media dimensione, una di medio-grande dimensione e una di medio-piccola dimensione. Nessuna tra le fondazioni di piccola dimensione di cui sono in possesso dello statuto precedente al Protocollo prevedeva come requisito degli organi l’autorevolezza. Queste sei fondazioni sono collocate per la metà dei casi nel Centro Italia, in due casi nel Nord-Est e in un solo caso nel Sud e Isole, ricavando quindi che nessuna delle fondazioni del Nord-Ovest prevedevano come requisito l’autorevolezza.

3.7.2 Dopo il Protocollo

Dall’analisi dei requisiti richiesti dagli statuti successivamente al Protocollo d’intesa emerge la seguente situazione:

LIVELLO NUMERO FONDAZIONI PERCENTUALE

Sufficiente 25 29,41%

Buono 17 20,00%

Ottimo 43 50,59%

Totale 85 100%

La metà delle fondazioni hanno inserito nel proprio statuto la disposizione dell’art. 8 co. 1 così come prevista dal Protocollo, impegnandosi così a garantire come requisiti dei componenti degli organi statutari la professionalità, la competenza e l’autorevolezza, nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà.

La restante metà delle fondazioni si divide tra chi raggiunge un livello sufficiente o buono a seconda che garantisca nel proprio statuto tre o quattro caratteristiche di cui sopra.

Le fondazioni che con l’adesione del Protocollo hanno raggiunto un livello da me considerato ottimo sono così collocate:

LIVELLO OTTIMO TOTALE

FONDAZIONI PERCENTUALE F. Grandi 6 16 37,50% F. Medio-grandi 6 17 35,29% F. Medie 8 18 44,44% F. Medio-piccole 12 17 70,59% F. Piccole 11 17 64,71% TOTALE 43 85 50,59%

Il gruppo di fondazioni che registra un maggior numero di fondazioni rapportato al totale della propria categoria è quello delle fondazioni di medio-piccola dimensione, con il 70,59%. Seguono, in ordine, le fondazioni di piccola dimensione, le fondazioni grandi e le fondazioni di medio-grande dimensione. Da ciò si ricava che c’è una maggior tendenza da parte delle fondazioni di più piccola dimensione ad inserire nel proprio statuto la disposizione così come prevista dal Protocollo.

Se invece osserviamo gli stessi risultati in un’ottica diversa, otteniamo:

LIVELLO OTTIMO TOTALE

FONDAZIONI PERCENTUALE F. Nord-Ovest 11 16 68,75% F. Nord-Est 14 30 46,67% F. Centro 13 32 40,63% F. Sud e Isole 5 7 71,43%

TOTALE 43 85 50,59%

Sono le fondazioni del Sud Italia e Isole a presentare una maggior percentuale di fondazioni con livello ottimo insieme alle fondazioni collocate nel Nord-Ovest del Paese. Con rapporti più distaccati troviamo un livello ottimo tra le fondazioni del Nord-Est e del Centro Italia.

Infine, è interessante capire se l’inserimento della disposizione del Protocollo rappresenta per le fondazioni una sostanziale uguaglianza nei requisiti e processi di nomina o se effettivamente il Protocollo ha rappresentato un innalzamento del grado di rigidità nei requisiti richiesti. Per la maggior parte delle fondazioni di cui dispongo lo statuto precedente al Protocollo l’adesione dello stesso ha rappresentato un miglioramento. Per 42 di esse infatti il livello ha subito un innalzamento83; per le restanti 21 invece il livello si è mantenuto stazionario84.

3.7.3 Le fondazioni non aderenti al Protocollo

Applicando alle tre fondazioni la metodologia di valutazione spiegata sopra, ognuna di esse si colloca su un livello “sufficiente”, limitandosi a prevedere per i componenti dei propri organi i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza previsti dalla legge.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (pagine 78-81)