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INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI TRASCRIZIONE, ANCHE SOMMARIA, DI INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI, RELATIVE A

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI CONTENTUTA NEL DL 216/

1.1 INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI TRASCRIZIONE, ANCHE SOMMARIA, DI INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI, RELATIVE A

DATI SENSIBILI O INTERCORSE TRA INDAGATO E DIFENSORE

Uno dei principi fondamentali posti dalla legge delega 23 giugno 2017 n. 103, a tutela della riservatezza, attiene alla previsione di una scan- sione procedimentale per la selezione del materiale intercettato (art. 1, comma 84, lett. a)). La delega infatti prevede la redazione selettiva dei brogliacci, ossia delle trascrizioni sommarie effettuate dalla polizia giudiziaria contemporaneamente all’attività di intercettazione, affidata al pubblico ministero. La delega è stata attuata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 il quale è intervenuto sia sull’art. 268 c.p.p. inserendo i commi 2bis e 2ter, sia sull’art. 267 c.p.p. riscrivendo il comma 4 (21).

(21) All’art.267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’art. 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.

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Dal combinato disposto di tali articoli, si desume che il legislatore ha ritenuto di introdurre come prima novità il divieto di trascrizione, an- che sommaria, di parte delle conversazioni intercettate; si tratta di tre categorie di comunicazioni: quelle irrilevanti ai fini delle indagini sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti; quelle, parimenti non rilevan- ti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge; quelle re- lative alle conversazioni, anche indirette, con i difensori ai sensi dell’art. 103, comma 7 ultimo periodo. Quanto alle prime, siamo in presenza di due ipotesi alternative di irrilevanza; tuttavia, si osserva che la categoria dell’irrilevanza dal punto di vista soggettivo non ha, di per sé sola, grande valenza orientativa in quanto sarà difficile non te- ner conto anche del criterio oggettivo per valutare la rilevanza dell’intercettazione.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. E’ vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se

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Infatti, salvo la rara ipotesi di un’intercettazione errata, per il resto an- che l’intercettazione nei confronti di soggetti estranei all’indagine, può rilevarsi utile, anche in via indiretta, in relazione ai fatti per i quali si procede.

Quanto alle seconde, il divieto di trascrizione è giustificato dalla preoc- cupazione che possano confluire negli atti d’indagine conversazioni inerenti dati sensibili.

Quanto alle ultime, la tutela della riservatezza era già data dall’art. 103, comma 5 c.p.p.; al fine di innalzare ancora di più il livello di tutela, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha aggiunto un altro periodo al com- ma 7 dell’art. 103 ai sensi del quale se le conversazioni o comunicazio- ni del difensore sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto neppure sommariamente, ma nel verbale delle operazioni dovranno essere indicati solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è avvenuta.

L’art. 268, comma 2-bis prevede che quando siamo in presenza di cap- tazioni per le quali vige il divieto di trascrizione anche sommaria, la

necessarie ai fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative ai dati perso- nali definiti sensibili dalla legge

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polizia giudiziaria rediga un verbale in cui siano annotati solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Risulta evi- dente che, quantunque l’attività di selezione, vero momento di tutela della riservatezza previsto dalla riforma, sia demandata al pubblico mi- nistero, di fatto viene affidata alla polizia giudiziaria. Infatti il legislato- re ha esteso a quest’ultima le previsioni dell’art. 268, comma 2-bis tramite il rinvio attuato dall’art. 267, comma 4. Pertanto è la polizia giudiziaria la vera protagonista della selezione del pubblico ministero.

Al riguardo, occorre adeguatamente valorizzare la previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. 216/2017 che aggiunge un ulteriore periodo all’art. 267, comma 4 secondo cui l’ufficiale di polizia giudiziaria prov- vede a redigere il verbale con l’indicazione della sola data, ora e dispo- sitivo di quelle conversazioni o comunicazioni di cui è vietata la trascri- zione, “informando preventivamente il pubblico ministero con anno- tazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni”. In tal mo- do, considerato che è compito proprio del pubblico ministero valutare la rilevanza dell’intercettazione, la previsione contenuta nel nuovo art. 267, comma 4 c.p.p. è funzionale e prodromica a quanto previsto dall’art. 268, comma 2-ter c.p.p.. Infatti il pubblico ministero viene in- formato con l’annotazione tutte le volte in cui la polizia giudiziaria ab- bia un dubbio sulla rilevanza di un’intercettazione di modo che sia lo

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stesso pubblico ministero a poter decidere se la conversazione debba o meno essere trascritta. E’ opportuno sottolineare che anche le annota- zioni confluiscono nell’archivio riservato insieme ai verbali e alle regi- strazioni così come è previsto dall’art. 269, comma 1 c.p.p. nella parte in cui menziona, fra gli atti da conservare nell’archivio riservato, i ver- bali, le registrazioni “e ogni altro atto ad esse relativo” .

Una volta che la polizia giudiziaria abbia depositato l’annotazione di cui all’art. 267,comma 4 c.p.p. presso il pubblico ministero, egli ai sensi dell’art. 268, comma 2-ter c.p.p. con decreto motivato può disporre che le comunicazioni o conversazioni di cui al comma 2-bis siano tra- scritte nel verbale quando le ritenga rilevanti per i fatti oggetto di pro- va; oppure può disporre che le comunicazioni, parimenti irrilevanti, ma contenenti dati personali definiti sensibili dalla legge siano trascritte nel verbale se necessarie ai fini di prova. Così facendo il pubblico mini- stero recupera le conversazioni giudicate irrilevanti dalla polizia giudi- ziaria; infatti si viene a creare quello che la dottrina definisce un “dop- pio binario” (22): se la polizia giudiziaria giudica le conversazioni di

(22) D. PRETTI “Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni” in Diritto Penale Contemporaneo pag. 195

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certa irrilevanza, dovrà annotare nel verbale gli estremi identificativi della conversazione; se invece la polizia giudiziaria ha un dubbio sulla possibile rilevanza della conversazione, depositerà l’annotazione pres- so il pubblico ministero che prenderà le decisioni opportune.

1.2 LA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AL DEPOSITO DEI