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LA NUOVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE AL FASCICO LO DELLE INDAGIN

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI CONTENTUTA NEL DL 216/

1.3 LA NUOVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE AL FASCICO LO DELLE INDAGIN

Il legislatore, attuando i principi espressi dalla delega in relazione alla procedura di cui all’art.268 c.p.p., ha introdotto gli articoli 268-ter e 268-quater (24) i quali disciplinano la nuova procedura di acquisizione degli atti al fascicolo delle indagini.

(24) Art. 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini)

1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’art. 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al punto 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a norma dell’art. 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’art. 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti ai fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero

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Merita ricordare che la vecchia disciplina, contenuta nell’ art. 268, commi 4 e seguenti c.p.p., prevedeva che i verbali e le registrazioni fossero trasmessi immediatamente al pubblico ministero e depositati in segreteria (subito o successivamente ex art. 268 comma 5 c.p.p.) con avviso ai difensori di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni.

Dopo iniziava la procedura di stralcio gestita dal giudice per le indagini preliminari il quale eliminava le conversazioni manifestamente irrile- vanti e quelle di cui è vietata l’utilizzazione. Viceversa, riguardo a quel- le utili era prevista la trascrizione con facoltà di copia per i difensori.

l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini, indicati dai commi precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza.

Art. 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice).

1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle

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La nuova disciplina, ai sensi dell’art. 268-ter, comma 2 c.p.p., prevede che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenti al giudice per le indagini preliminari la richiesta di acquisizione delle co- municazioni o conversazioni contenute nell’elenco di cui all’art. 268- bis, comma 1 c.p.p. e contemporaneamente lo comunichi ai difensori. Tuttavia, può accadere che il pubblico ministero presenti al giudice per le indagini preliminari la richiesta di autorizzazione al ritardato deposi- to, se dal deposito stesso possa derivarne un pregiudizio per le indagi- ni. In quest’ultimo caso, il pubblico ministero depositerà gli atti relativi alle intercettazioni insieme a tutti gli altri atti di indagine contempora- neamente alla notifica di avviso di conclusione delle indagini prelimi- nari di cui all’art. 415-bis c.p.p., con la conseguenza che la procedura di acquisizione inizierà dopo che le indagini saranno terminate.

registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. A tal fine può procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni.

2. Quando necessario, l’ordinanza è emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all’art. 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’art. 268,comma 2, sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

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Il legislatore espressamente risolve il quesito circa la destinazione degli atti delle intercettazioni prevedendo, all’ art. 268-quater, commi 3 e 5 c.p.p., che gli atti inerenti le intercettazioni da acquisire confluiscano nel fascicolo di cui all’ art. 373 comma 5 c.p.p., mentre quelli inerenti le comunicazioni e conversazioni non acquisite siano conservati nell’archivio riservato coperti da segreto.

Relativamente alla comunicazione ai difensori della presentazione del- la richiesta di acquisizione che il pubblico ministero rivolge al giudice per le indagini preliminari, l’art. 268-ter, comma 2 c.p.p. fa riferimento generico ai “difensori” sicché è sorta la questione se detta comunica- zione spetti, o meno, anche ai difensori delle parti offese. La dottrina (25) ritiene di pervenire ad una risposta positiva al fine di garantire

4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o atro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’art. 269, comma 1.

6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni

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alle difese delle parti offese l’esercizio delle facoltà lì previste; ciò con la conseguenza pratica che, qualora l’avviso di deposito sia inserito all’interno dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. (normalmente non destinato alle parti offese salvo certe tipologie di reato fra cui il 612 bis c.p.), quest’ultimo dovrà essere notificato anche al difensore della per- sona offesa.

Ai sensi dell’art.268-ter,comma 3 c.p.p. i difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’art. 268-bis, comma 2 c.p.p., possono presentare la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni rilevanti ai fini di prova non comprese nell’elenco forma- to dal pubblico ministero, oppure possono presentare richiesta di eli- minazione di quelle lì indicate che siano inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione nel verbale ex art. 268, comma 2bis.

La disciplina qui delineata suggerisce spunti critici.

Si rileva, da parte della dottrina (26), che le concrete possibilità per la difesa di esaminare le captazioni, valutarle e farne oggetto di richiesta

(26) C. PARODI, N. QUAGLINO “ Intercettazioni: tutte le novità” sulla rivista il Penalista pag. 19

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di acquisizione o eliminazione, siano compresse dall’esiguo termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’art. 268-bis, comma 2 c.p.p.. Al fine di rimediare a tale inconveniente, l’art. 268-ter, comma 3, ultima parte c.p.p. prevede che il giudice abbia la facoltà di proroga- re il termine di dieci giorni previsto per i difensori di un periodo non superiore a dieci giorni.

Sulla dilazione del termine, concedibile solo alla presenza contempo- ranea dei requisiti della complessità delle indagini e del numero delle intercettazioni, il giudice provvede solo su richiesta di parte (27).

In relazione alla disciplina degli avvisi, il pubblico ministero ha non solo l’onere di avvisare subito i difensori del deposito ex art. 268-bis, com- ma 2 ma ha anche l’onere di comunicare ai difensori che è stata pre- sentata al giudice per le indagini preliminari la richiesta di acquisizione. Cosa succede se il pubblico ministero è in entrambi i casi inadempien- te? Nel primo caso, posto che il termine entro cui i difensori possono presentare le proprie richieste decorre dalla ricezione dell’avviso di

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deposito, l’inadempienza del pubblico ministero comporta che il ter- mine non decorrerà e dunque il giudice dovrà restituire gli atti al pub- blico ministero affinché provveda all’avviso di deposito. Nel secondo caso, invece, dopo che gli atti sono depositati e i difensori avvisati, se il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di acquisizione senza comunicarlo ai difensori, ciò comporterà una semplice irregolarità dato che i difensori sono nelle condizioni di esaminare gli atti e visionare le conversazioni.

Ai sensi dell’art. 268-quater c.p.p. il giudice, dopo cinque giorni dalla presentazione delle richieste, dispone con ordinanza, emessa in came- ra di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, ed ordina lo stralcio di quelle di cui è vietata l’utilizzazione.

Di norma il giudice provvede senza fissare l’udienza e sulla base di un contraddittorio meramente cartolare, ovvero decide con ordinanza sulla base dell’elenco contenente le richieste del pubblico ministero nonché le contro-richieste e deduzioni delle altre parti. Se necessario, invece, l’ordinanza viene emessa al termine dell’udienza fissata per il

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quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

Relativamente ai tempi della decisione, è evidente che la normativa di- sciplini il caso in cui le difese presentino le richieste al giudice per il quale il termine dei cinque giorni decorrerà dalla presentazione dell’ultima richiesta. Nel caso in cui le difese non presentino alcuna ri- chiesta, da quale momento decorre il termine del giudice? Improbabile che esso decorra dal deposito della richiesta del pubblico ministero in quanto, se così fosse, ne deriverebbe che il giudice provvederebbe an- cor prima della scadenza del termine di dieci giorni concesso alla difesa per lo studio del materiale e la presentazione delle proprie richieste. Di conseguenza, nel caso di mancata presentazione di istanze difensive, il decorso dei cinque giorni dalla presentazione delle richieste avverrà dall’inutile decorso del termine concesso alle difese per lo studio e analisi di quanto intercettato che, come detto, decorre dall’avviso di deposito recapitato dalla segreteria del pubblico ministero.

Per quanto riguarda invece il criterio di giudizio, si osserva che nella vecchia procedura di stralcio il giudice doveva non solo escludere le captazioni avvenute contra legem ma anche quelle irrilevanti. Il pro- blema era che molto spesso il giudice non aveva una conoscenza com-

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pleta del quadro investigativo, con il rischio di trascrizione delle comu- nicazioni inerenti terzi estranei alle indagini.

Per rimediare a tale inconveniente, la riforma è intervenuta non solo imponendo limiti sui contenuti delle comunicazioni acquisibili ma an- che delineando un nuovo tipo di valutazione. Infatti mentre ante ri- forma il giudice escludeva le captazioni contra legem e quelle irrilevan- ti (valutazione in negativo), con la riforma il giudice acquisisce ciò che il pubblico ministero e le parti indicano come rilevante (valutazione in positivo).

Gli atti e i verbali da acquisire entreranno a far parte del fascicolo delle indagini; viceversa, quelli non acquisiti ex art. 268-quater, comma 5 sa- ranno subito restituiti al pubblico ministero per essere conservati nell’archivio riservato coperti da segreto.

Dal tenore dell’art. 268-quater c.p.p. si desume una procedura bifasica in virtù della quale le conversazioni e comunicazioni con i relativi atti prima vengono depositati nell’archivio riservato e poi sono oggetto di valutazione da parte del giudice che provvede alla loro acquisizione sulla base di un contraddittorio tra le parti cartolare; se necessario il giudice fissa un’udienza, con la partecipazione del pubblico ministero e dei soli difensori, al fine di acquisire quelle utili e contemporaneamen-

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te stralciare quelle irrilevanti e inutilizzabili che vanno a finire nell’archivio riservato. Evidente dunque la volontà del legislatore di snellire la procedura. Una volta acquisite al fascicolo del pubblico mini- stero, cade il segreto sugli atti e su i verbali delle comunicazioni ogget- to di acquisizione.

1.4 LA PROCEDURA DEROGATORIA IN CASO DI MISURA