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Inventario dei beni

Nel documento Anni scolastici (pagine 188-200)

Art. 82 Inventario dei beni

1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del decreto 44/01;

2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell’Unitarietà delle Cose Composte, etc.;

3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente

comma 2 laddove il bene non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.

CAPO VI

fondo minute spese del DIRETTORE SGA Art. 83

Disciplina generale

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.

Art.84

Competenze del Direttore sga nella gestione del fondo

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001.

Art. 85

Costituzione del fondo minute spese

1. l’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura di €. 500,00 con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;

2. tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al Direttore sga mediante emissione di mandato di pagamento con imputazione all’aggregato A01Funzionamento amministrativo generale.

Art.86

Utilizzo delle minute spese

1. A carico del fondo spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

• Strumenti tecnico-specialistici;

• Materiale tecnico-specialistico;

• Materiale informatico e software;

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• Oneri postali e telegrafici

• Partecipazione ad organizzazioni;

• Partecipazione a reti di scuole e consorzi;

• Hardware;

• Medicinali, materiale sanitario e igienico;

• Vestiario;

• Spese per visite e viaggi di istruzione;

• altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente;

2. Il limite massimo di spesa è fissato di norma in € 100,00 IVA inclusa, per ogni

singola spesa con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse, canoni;

3 entro il predetto limite il Direttore sga provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.

Art. 87

Pagamento delle minute spese

1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Dirigente Scolastico.

Ogni buono deve contenere:

• data di emissione;

• oggetto della spesa;

• la ditta fornitrice/personale autorizzato;

• importo della spesa;

• aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;

• l’importo residuo sull’impegno;

2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese:

fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc..

Art. 88

Reintegro del fondo minute spese

1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, previa presentazione al dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente

motivata di tutte le spese sostenute;

2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati; i mandati sono

imputati agli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono

le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate);

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato,

la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell’oggetto;

4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa,dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia

specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti;

5. Il Direttore SGA predispone il registro delle minute spese in cui contabilizzare

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cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

Art. 89

Chiusura del fondo minute spese

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

Art. 90 Controlli

Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di

revisione per cui il Direttore sga deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

Art. 91 Altre disposizioni

È vietato al D.S. e al Direttore sga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata fatto eccezione per quanto indicato nel Regolamento Disciplinare.

CAPO VII

interventi del consiglio d’istituto nell’attività negoziale Art.92

Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e limiti per i seguenti rapporti negoziali:

a. Contratti di sponsorizzazione, particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.

Il dirigente scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.

Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola il D.S. può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.

Il dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF/PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile;

b. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi. L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto;

c. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi. Il dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal POF/PTOF;

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Il dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF/PTOF. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter;

e. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato. Si fa riferimento alle vigenti norme in materia;

f. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

g. Partecipazione a progetti internazionali; Il dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita

aggregato.

Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto

ART.93

LIMITI E CRITERI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Criteri di selezione del sostenitore

1. Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:

a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;

b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;

c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.

2. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

3. Ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

4. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni ( genitori, alunni, personale scolastico, ecc.) 5. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata massima annuale,tranne le sponsorizzazioni pluriennali legate ai progetti di Istituto, Borse di studio, gare e concorsi organizzati come memorial.

Procedure di selezione del sostenitore

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

a) Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati.

b) Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare/sostenere un’attività/iniziativa della scuola , soprattutto quelli individuati come possibili sostenitori delle proposte progettuali finalizzate a quanto indicato nel POF/PTOF di Istituto.

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L’Istituto si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione a suo insindacabile giudizio.

2. Si sottolinea il divieto imposto dall’Art.41 del D.I. n.44 del 2001 .. ”è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in contrasto,anche di fatto,con la funzione educativa culturale e della scuola”.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

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Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni/contributi economici o servizi in cambio di pubblicità.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

a) le modalità di pubblicizzazione dello sponsor b) la durata del contratto di sponsorizzazione c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor

d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

2. La scuola si impegna all’elaborazione di uno schema di contratto-tipo; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

a) attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista) b) interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)

c) interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, Informatiche, ecc.

d) iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature, impianti sportivi )

e) ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione, (in particolare, data la vocazione turistica/enogastronomica dell’Istituto, fornitura di derrate alimentari; partecipazione a consorzi , anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata; accordi di rete , fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti)

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

a) contributi economici da versare direttamente alla Scuola; possono contribuire anche più sponsor per la stessa iniziativa/attività;

b) cessione gratuita di beni e/o servizi;

c) compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione di attività organizzate dalla Scuola.

La Scuola, a fronte dei servizi/contributi forniti dallo sponsor, consentirà di norma le forme pubblicitarie indicate di seguito:

a) riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini,filmati, ecc…)

b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione ; link al sito web dell’Istituto.

c) Attuazione di altre forme di visibilità dello sponsor, da concordare preventivamente.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.

Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità sopra descritte. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

CAPO VIII

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E DI BENI DELLA SCUOLA Art. 94

CRITERI DI CONCESSIONE DEI LOCALI

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

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Gruppi organizzati, secondo le norme vigenti in materia e sulla base delle modalità, dei termini e delle condizioni di seguito stabilite.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi,essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;

• considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.

Art.95

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:

• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica;

• osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

• sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;

• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art.96

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.

L‘istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art.97

USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico.

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Art. 98

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DIVIETI PARTICOLARI

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale.

E’ inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di quanto segue:

 E’ vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell’istituzione scolastica;

 è, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant ’ altro; qualora ciò avvenga l’Istituto declina ogni responsabilità;

 qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;

 l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

 i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.

Art.99

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese, o in alternativa alla donazione di strumentazione didattica concordemente stabilita e ratificata in apposito accordo scritto. Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art. 100 CORRISPETTIVI

In via discrezionale, il Dirigente Scolastico potrà richiedere un corrispettivo per l’uso dei locali scolastici richiesti , qualora l’utilizzo degli stessi da parte di terzi comporti oneri per la scuola derivanti dal costo delle pulizie e/o di eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

In tali casi ,il costo viene determinato quindi in €. 70,00 giornaliero per ogni singola aula e per un tempo pari o inferiore alle 4 ore; in €. 150, 00 per le aule speciali,laboratori o per la palestra per tempo un pari o inferiore alle 4 ore.

Art.44

CONCESSIONE GRATUITA

Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale e senza fini di lucro, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Art.101

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Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

• le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’eventuale importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e , se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;

• il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.

CAPO IX

CONTRATTI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ai sensi dell’Art. 40 D.I. 44/2001

ART. 102

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed

Nel documento Anni scolastici (pagine 188-200)