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Altro e differente problema è quello collegato all’iscrizione a carico di soggetti ignoti.

Nell’analisi dobbiamo necessariamente partire dall’art. 415 c.p.p., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 entrata in vigore il 3 agosto del 2017, riguardante la procedura di archiviazione.

Il procedimento si apre con l’iscrizione dell’informativa all’interno del registro delle notizie di reato contro ignoti unitamente, ammesso che siano note, alle generalità della persona offesa, del denunciante o del querelante, nonché della qualificazione giuridica del fatto, la data ed il luogo in cui questo è accaduto.

37 Si veda art. 6 comma 1 d.l. 28 dicembre 1993, n. 544,

All’origine di tutto ciò sta, ovviamente, l’apprensione di una notitia criminis priva di veste soggettiva.

In merito a tale punto, a meno che la notizia non venga recepita direttamente dal pubblico ministero, l’art. 107 bis disp. att. c.p.p. dispone che le denunce a carico di ignoti siano trasmesse alla procura della repubblica da parte degli organi di polizia con elenchi mensili, assieme agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato.

Innanzitutto va specificato come la previsione si riferisca alla denuncia, senza distinguere fra denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e denuncia da parte di privati.

Finalizzata a consentire una maggiore completezza delle indagini da parte degli organi investigativi prima di comunicare l’informativa all’autorità giudiziaria, la previsione avrà come conseguenza la maggior speditezza nell’amministrazione della giustizia 38.

Il non inoltro di tutte quelle informative qualificabili come pseudo-notizie di reato, permette di trattare seriamente solo quelle notizie che meritano effettivamente di essere approfondite processualmente.

38 Si veda F. Caprioli, Nuovi epiloghi della fase

investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 245.

A prescindere da quest’ultima ipotesi, la notizia di reato andrà inoltrata al pubblico ministero non solo quando essa sia soggettivamente qualificata, ma anche quando, pur non essendolo, comunque sia necessario l’intervento del magistrato: ad esempio quando occorra procedere ad atti invasivi dell’altrui libertà 39.

In ordine all’art. 107 bis disp. att. c.p.p. non si può non sottolineare come, al di là dell’obbligo della trasmissione delle denunce contro ignoti con elenchi mensili, nulla disponga in ordine agli obblighi che da tale ricezione discendono in capo al pubblico ministero.

Va ritenuto quindi che quest’ultimo, appena riceverà il suddetto elenco, dovrebbe procedere all’iscrizione delle informative nel registro delle notizie contro ignoti, conformandosi a quanto disposto dall’art. 109 disp. att. c.p.p.

L’elenco mensile, tuttavia, non ha forza vincolante circa la successiva attività di iscrizione del pubblico ministero.

Infatti il p.m., ricevuto l’elenco, se ritiene che l’autore del reato sia individuato, procederà ad iscrizione del nome nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

39 A favore di tale soluzione si veda F. Verdoliva, La

richiesta di archiviazione per ignoti, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, p. 61.

All’annotazione delle informative contro ignoti, il d.m. 30 settembre 1989 n. 334 40 destina il

registro delle notizie contro ignoti, il modello 44.

All’interno di questo modello, accanto alla notizia di reato sono indicate, come anticipato, le generalità della persona offesa, del denunciante o del querelante, nonché la qualificazione giuridica del fatto, la data e il luogo di commissione del fatto, sempre che siano noti.

Ragioni di opportunità ed organizzazione hanno portato alla previsione di un apposito modello di registro, appunto il numero 44, separato da quello degli autori noti.

Prima di addentrarci nel cuore della disciplina, va precisato il significato da attribuire alla locuzione di ‘’autori ignoti del reato’’.

Secondo una prima interpretazione della Cassazione, ricavata dalla disciplina in sede di archiviazione, tale locuzione sarebbe da intendere come assoluta impossibilità di identificare fisicamente l’autore e non la semplice difficoltà od incertezza nell’acquisire le sue generalità 41.

40 Pubblicato in G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona,

Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. VI, tomo I, Le norme di attuazione con le relative norme regolamentari, Padova, 1990, p. 541.

41 Cfr. Cass. Sez. I, 10 novembre 1997, in C.E.D. Cass., n.

In questo senso pare deporre anche il dato normativo dell’art. 66 c.p.p. comma 2, in quanto stabilisce che l’impossibilità di attribuire all’imputato le sue corrette generalità non pregiudica il compimento di ciascun atto da parte dell’autorità procedente. La condizione richiesta è che sia nota l’identità fisica della persona.

Seguendo invece diversa impostazione, si versa all’interno del procedimento a carico di ignoti quando, pur essendo individuata fisicamente la persona, ‘’le sue generalità risultino false ovvero vi sia il dubbio o l’incertezza sul fatto che le reali generalità siano effettivamente quelle indicate ovvero quando le verifiche per accertare l’identità anagrafica del soggetto non siano più possibili’’ 42.

Si sostiene tuttavia che qualora il pubblico ministero abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio, in virtù del principio di non regressione del procedimento penale, egli non possa formulare richiesta di archiviazione a causa del perdurare dello stato di incertezza circa le generalità dell’autore fisicamente individuato 43.

Ad ogni modo, in presenza di una notizia non vestita soggettivamente, spetta comunque al pubblico ministero il potere di selezione dei

42 Così Cass. Sez. II, 27 febbraio 1999, in C.E.D. Cass., n.

212749.

43 In questi termini Cass. Sez. II, 9 marzo 1993, in C.E.D.

fatti portati a sua conoscenza. Pertanto, si può parlare di un procedimento a carico di ignoti solo per quei fatti che, rivestendo carattere di rilevanza penale fin dall’origine, il magistrato qualifichi come ipotesi di reato e che quindi non siano da iscrivere nel modello 45 relativo agli atti non costituenti reato.

Pacifico altresì è che, in totale mancanza di indicazioni di segno contrario, anche per l’attività di iscrizione nel modello 44 il pubblico ministero debba osservare quell’immediatezza sancita dall’art. 335 c.p.p.

Tale ultima norma infatti fa riferimento all’iscrizione ‘’nell’apposito registro’’, senza ulteriori specificazioni o delimitazioni.

In merito la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della tardiva iscrizione da parte del p.m. dell’informativa nel modello 44, ha statuito che tale ritardo non comporta nullità degli atti compiuti, ma può, all’occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l’inutilizzabilità degli atti compiuti solo dopo la scadenza del termine che però decorre non dal giorno in cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta 44.

Allo stesso modo non si riscontrano perplessità sull’applicabilità del secondo comma dell’art. 335 c.p.p.

44 Cfr. Cass. Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini, in Cass. pen.,

Passando a trattare approfonditamente l’art. 415 c.p.p., si nota come il suo primo comma disponga che il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di ricezione della notitia

criminis, presenta al giudice richiesta di

archiviazione o di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini.

La ratio della norma è quindi quella di predeterminare il periodo di durata delle indagini soggettivamente non qualificate. Si ricava in definitiva che, dalla data di registrazione dell’informativa a carico di ignoti discenderebbe il potere per il p.m. di sviluppare le indagini.

Da escludere la possibilità di una prosecuzione delle stesse oltre quel termine e quella di compiere rinnovazione dell’iscrizione nello stesso registro, a pena di inutilizzabilità degli atti compiuti.

Dalla formulazione del secondo comma dello stesso articolo 415 c.p.p. emerge con chiarezza l’intento di voler garantire il rispetto del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 della Costituzione.

Altro compito assolto dalla stessa disposizione sembra essere quello di garantire l’indagato da possibili aggiramenti delle norme che

stabiliscono termini massimi per lo svolgimento delle attività investigative 45.

La presa di contatto, imposta dalla norma, fra autorità inquirente ed il giudice trova ragion d’essere nell’intento di verificare la correttezza della qualificazione ‘’contro ignoti’’ dell’inchiesta, e ad evitare che il p.m. ometta volutamente la successiva iscrizione nominativa nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. per impedire il decorso del termine di durata delle indagini preliminari e per eludere, contemporaneamente, i dovuti controlli sulla

potestas agendi che la legge ricollega alla

scadenza degli stessi termini.

Come conclude la giurisprudenza di legittimità sul punto 46, si cerca di evitare che lo strumento

delle indagini a carico di ignoti venga utilizzato come espediente per procrastinare artificiosamente la data dell’iscrizione del soggetto, al quale sarebbe quindi già attribuibile il reato, nel registro delle notizie di reato a carico di persone note.

Dalle considerazioni appena formulate non si può, tuttavia, dedurre che l’unica funzione delle investigazioni a carico di ignoti esauriscano la propria funzione in quella di individuare gli autori del fatto costituente

45 Si veda Cass., Sez. I, 19nmaggio 1998, Dell’Anna, in

C.E.D. Cass., n. 210545.

46 In tal senso Cass., Sez. II, 13 febbraio 1997, Marino, in

reato, espletando esse le normali funzioni attribuite a qualsiasi indagine preliminare. Posta la mancanza attuale di un soggetto al quale attribuire il reato, l’indagine è rivolta anche alla ricerca di tutti quegli elementi che rendano fondato il fatto per il quale si procede, così come avviene nelle investigazioni in cui sia noto il soggetto 47.

In entrambi i casi proposti dal secondo comma dell’art. 415 c.p.p. (richiesta di archiviazione e richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini), il giudice avrà il potere di indicare il soggetto nei cui confronti svolgere le investigazioni, allorché ciò emerga dal fascicolo trasmessogli dall’autorità inquirente.

L’obbligo di iscrizione per il pubblico ministero, che discende dall’ordine del giudice, è da considerarsi valido anche nel caso in cui lo stesso giudice ravvisi che taluni dei soggetti, sentiti come persone informate dei fatti, dovevano invece assumere lo status di indagati

48.

Il terzo comma dell’art. 415 c.p.p. estende, ammessa la compatibilità, le norme del titolo VIII del libro V al procedimento a carico di ignoti.

In questo modo il legislatore ha voluto tutelare la posizione della persona offesa data l’assenza

47 Si veda C. Valentini Reuter, Le forme di controllo

sull’esercizio dell’azione penale, Padova, 1994, p. 181.

48 Per tale conclusione si veda M. Leoni, Nuove iscrizioni

di reato e poteri del G.i.p. nella giurisprudenza, in Ind. pen., 1999, p. 846.

di un indagato con cui possa essere instaurato un contraddittorio.

All’interno di un sistema così congegnato, si inserisce una particolare forma di archiviazione disposta dal quarto comma dell’art. 415 c.p.p.: l’archiviazione contro ignoti in forma cumulativa, richiesta sulla base degli elenchi mensili delle denunce trasmessi dalla polizia giudiziaria, ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. Ammesso infatti che l’intero elenco venga iscritto nello stesso momento, è giustificato ritenere che un’eventuale richiesta di archiviazione sarà unica per tutte le notizie di reato racchiuse nello stesso elenco.

A tale regola fanno eccezione tutte quelle informative che l’autorità inquirente classificherà come mere informative non costituenti notizie di reato.

Non può essere taciuta l’assenza di qualsiasi sanzione processuale per la mancata presentazione simultanea delle notizie di reato contenute nell’elenco.

Da ciò deriva che l’indicazione data all’ultimo comma dell’art. 415 c.p.p. è da intendersi come non vincolante.

La ratio di tale disposizione è sicuramente quella di soddisfare ragioni di economia processuale, e del resto la richiesta di archiviazione in forma cumulativa non sembra suscitare particolari problemi, salvo il rispetto

dei precedenti commi del medesimo art. 415 c.p.p.

Ad ogni modo, il provvedimento archiviativo contro ignoti emanato dal giudice non preclude una successiva individuazione soggettiva. Nel caso in cui individui soggettivamente la persona a carico della quale porre il reato, il pubblico ministero procederà a nuova iscrizione senza peraltro bisogno di richiedere al giudice l’autorizzazione alla riapertura elle indagini ex art. 414 c.p.p.

Tale impostazione sembra trovare giustificazione in virtù delle regole di economia e speditezza processuale, sempre ammesso che questa individuazione non sia stata appositamente posticipata.

Tuttavia, anche in quest’ultimo caso la legge non prevede alcuno strumento per salvaguardare la persona che sia dolosamente solo in un secondo momento individuata e che avrebbe avuto invece tutto il diritto a partecipare già precedentemente, su un piano di parità con l’organo dell’accusa, alla raccolta delle prove.

Dall’art. 415 c.p.p. emerge altresì il potere del giudice di ordinare la così detta iscrizione coatta, un potere eccezionale che si inserisce nei possibili sviluppi del procedimento a carico di ignoti.

In base a tale potere, riconosciuto al giudice nell’ambito del giudizio di archiviazione contro

ignoti, si realizza un passaggio dalle indagini ex art. 415 c.p.p. alle indagini nei confronti di persona individuata.

L’adempimento a tale ordine comporterà quindi l’iscrizione del soggetto indicato nel provvedimento del giudice, con conseguente assunzione da parte dello stesso della qualità formale di indagato con tutto ciò che ne discende in termini di disciplina.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere, a ragione, che tale iscrizione nominativa deve necessariamente precedere l’ordine del giudice di formulare imputazione, altrimenti non si avrebbe un soggetto nei confronti del quale esercitare l’azione penale 49.

Com’è stato debitamente osservato in dottrina

50, tale potere che il secondo comma dell’art.

415 c.p.p. attribuisce al giudice è un potere debole, nel senso che ha natura di impulso e non può essere sostitutivo di una omissione o, semplicemente, della non ritenuta attribuibilità di un fatto in capo ad un soggetto da parte del pubblico ministero.

Il giudice per le indagini preliminari è quindi tenuto unicamente a ritrasmettere gli atti al pubblico ministero affinché quest’ultimo proceda alle indagini e da ciò discende la non contestualità fra l’ordine di iscrizione impartito

49 Cfr. Cass. Sez. IV, 14 maggio 1996, in C.E.D. Cass., n.

205224.

50 Si veda A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

dal giudice e la formulazione dell’imputazione

51.

Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione che un soggetto, fino a quel momento ignaro di tutto il procedimento, non solo vedrebbe calarsi addosso la veste di indagato, ma avrebbe termini brevissimi per poter contraddire a quanto verrà poi formulato nell’imputazione.

Il potere di ordinare l’iscrizione coatta del nominativo dell’indagato non implica certo quello di compiere le conseguenti indagini per fattispecie delittuose diverse da quelle per le quali il giudice per le indagini preliminari è investito della richiesta di archiviazione 52.

L’art. 415 c.p.p. infatti è da intendere nel senso che l’iscrizione nominativa vada rapportata alla fattispecie di reato per il quale il pubblico ministero, reputando ignoto l’autore, ha richiesto l’archiviazione.

Le Sezioni Unite hanno poi riconosciuto, con una pronuncia recente, la possibilità per l’indagato di usufruire del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del giudice che ordina l’imputazione coatta per un fatto non compreso nella richiesta di archiviazione.

51 Cfr. Cass. Sez. VI, 23 luglio 1997, in C.E.D. Cass., n.

208644.

52 In tal senso Cass. Sez. VI, 16 dicembre 1999, in C.E.D.

La suprema Corte ha affrontato quindi la questione relativa alla possibilità o meno di ricorso, da parte della persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo l’archiviazione, ordini ai sensi dell’art. 409 comma 5 c.p.p. che il pubblico ministero formuli imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta 53.

Residuano delle incertezze per quanto riguarda i termini delle nuove indagini che decorreranno dal momento dell’iscrizione coatta nominativa. Pare opportuno distinguere due casi.

L’ipotesi in cui fino alla rimessione degli atti al giudice per la richiesta di archiviazione l’individuazione soggettiva non sia stata, per le più disparate ragioni, possibile e l’ipotesi poi che il reato fosse attribuibile a persona già individuata ed il pubblico ministero abbia già svolto attività istruttoria nei suoi confronti. Nel primo caso non v’è dubbio che l’autorità inquirente potrà fruire del normale termine semestrale, salvo proroghe, ex art. 405 c.p.p. Nella seconda ipotesi non può affermarsi l’intera decorrenza delle stesse indagini, non essendo però chiaro entro quali termini il magistrato d’accusa debba assumere le proprie determinazioni.

53 Si veda Cass. Sez. Un., 22 marzo 2018, Gianforte, in

In altre parole se egli debba attenersi e sia vincolato all’originario termine di sei mesi decorrente dalla prima iscrizione, o se disponga di un nuovo termine di sei mesi 54.

Considerando però una lettura combinata degli artt. 405 comma 2 c.p.p. e 415 comma 2 c.p.p., ove si fissa il dies a quo del termine di durata delle indagini dalla data in cui è iscritto il nominativo della persona sottoposta ad investigazioni, parrebbe opportuno orientarsi nel senso da ultimo indicato: il pubblico ministero disporrebbe quindi di un nuovo termine semestrale decorrente dal momento di suddetta iscrizione nominativa nell’apposito registro.

Secondo autorevole dottrina 55, la soluzione

espressa non appare comunque condivisibile in quanto, così ritenendo, si permetterebbe al pubblico ministero di strumentalizzare quella fase semestrale.

In linea con la considerazione da ultimo espressa, sarebbe preferibile ritenere che, al di là dell’argomento letterale, ove il giudice rilevi un’erronea omissione da parte del p.m. circa l’adempimento nominalistico che consente di computare il decorso dei termini per le indagini, lo stesso giudice debba sollecitare l’iscrizione nominativa, peraltro verificando che

54 In tema si veda A. Marandola, I registri del pubblico

ministero, 2001, Padova, p. 276.

55 Cfr. A. Dalia – M. Ferraioli, Manuale di diritto

nello spazio temporale rimasto l’accusa assuma le proprie determinazioni.

Da queste conclusioni non può che discendere il potere ed il compito, in capo al giudice, di ricostruzione del momento esatto in cui l’iscrizione poteva e doveva avvenire.

A questo punto della trattazione, non possiamo non domandarci quali conseguenze e quali relativi rimedi siano prospettabili nel caso di mancata osservanza del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ordina l’iscrizione.

Nessun dubbio è possibile sollevare in merito alla doverosità dell’atto 56, ma non per questo

è impossibile ipotizzare che il pubblico ministero non ottemperi al comando.

In tal caso, nessuna norma prevede un qualche potere di controllo ad opera dell’organo giurisdizionale circa le prerogative funzionali del pubblico ministero o la possibilità del giudice di potersi sostituire all’inattività dell’autorità inquirente 57.

Benché comunque l’ordinamento non si esprima positivamente sul punto, non può essere negata la deviazione rispetto al normale schema dell’obbligatorietà dell’azione penale,

56 Si veda F. Caprioli, L’archiviazione, Torino, 1994, p. 560. 57 Un’eventuale sostituzione del giudice al pubblico

ministero significherebbe violare il principio della separazione dei ruoli, con conseguente violazione dei principi che rimandano all’imparzialità e terzietà dell’organo giudicante rispetto agli altri protagonisti del procedimento penale.

la quale dà vita ad una situazione certamente patologica: il pubblico ministero ha mancato di ottemperare ad un suo preciso compito stabilito ex lege.

Rimane ferma la possibilità di provvedimenti disciplinari, ma non può esser taciuta la loro completa inutilità causata dalla mancanza di incidenza sul piano processuale. 58

L’unico strumento allora in grado di assolvere un compito più incisivo, nel contrasto alle possibili renitenze del p.m., pare essere quello avocativo 59.

La soluzione offerta non manca di ricevere critiche forti 60.

Secondo quest’ultima impostazione, lo strumento dell’avocazione non sarebbe utilizzabile per la fattispecie in esame. Invero, l’art. 412 c.p.p. fa riferimento all’inattività del pubblico ministero e quindi all’inadempienza rispetto ai soli obblighi che lo stesso articolo richiama.

Problema analogo si pone se consideriamo analoghi limiti di controllo, in capo all’organo giudicante, originati dall’assenza di un rimedio idoneo a garantire che il pubblico ministero, rispettato l’ordine di iscrivere il nominativo del

58 Si veda M. Maddalena, I problemi pratici delle inchieste

di criminalità organizzata, p. 108, in Processo penale e criminalità organizzata, di V. Grevi, Bari, 1993.

59 Così C. Taormina, Diritto processuale penale, 1995,

Torino, Vol. I, p. 593.

60 Si veda A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

soggetto al quale è attribuito il reato, ‘’compia effettivamente le indagini nei suoi confronti e non formuli, una volta decorsi i termini di legge, una richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis’’ 61.

In quest’ultimo caso, l’unica soluzione

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