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Le cadenze temporali delle iscrizioni, sia soggettive che oggettive, con tutto ciò che comporta la loro disciplina, rappresentano ad oggi uno degli aspetti più delicati ed importanti tracciati dall’art. 335 c.p.p.

Nell’individuazione delle coordinate temporali entro le quali è fatto carico al pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato, il legislatore ha fatto riferimento ad un termine molto elastico e carente dal punto di vista della precisione qual è quello della ‘’immediatezza’’.

61 A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

Alla perentorietà dei termini connessi alle indagini, di cui agli artt. 405 e 407 comma 3 c.p.p., si contrappone qui l’assenza di un esatto parametro vincolante dal quale gli stessi termini per le indagini vengono fatti dipendere

62.

Aderendo ad una prima impostazione 63,

l’interpretazione sistematica degli artt. 335, 405 comma 2 e 407 comma 3 c.p.p. porta a concludere che il dies a quo vada riferito al momento di effettiva iscrizione della notitia

criminis, senza considerare quindi la data in cui

l’informativa è giunta all’ufficio del pubblico ministero.

Tale linea appare esser stata seguita dallo stesso legislatore, il quale non si è appunto espresso in giorni od ore, bensì stabilendo semplicemente che l’iscrizione vada adempiuta con immediatezza.

Ciò lascerebbe intendere che sulla stessa iscrizione non graverebbero le difficoltà pratiche che giustificano una dilatazione temporale tra l’arrivo della notizia all’ufficio e la sua formale annotazione 64.

Conseguenza inevitabile della suddetta posizione è, intanto, che solo gli atti compiuti

62 In tal senso R. Adorno, Decorrenza del termine per le

indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p., in Cass. pen., 1996, p. 3713.

63 Si veda Cass. Sez. VI, 22 dicembre 1997, Todini ed altri,

in C.E.D. Cass., n. 209492.

64 Così Cass. Sez. V, 29 novembre 1993, Croci, in C.E.D.

dopo la scadenza di tale momento sarebbero inficiati da inutilizzabilità.

Inoltre, ne discenderebbe che non può ravvisarsi in capo al giudice nessun potere di controllo circa il tempo intercorso fra il momento in cui l’informativa è giunta all’ufficio del pubblico ministero e quello della sua effettiva annotazione nell’apposito registro. In tal senso depone anche la totale assenza di un potere in capo all’organo giurisdizionale di ordinare la retrodatazione dell’iscrizione di una notizia, la quale sia stata volutamente o comunque indebitamente posticipata dall’autorità inquirente.

Non manca di farsi notare, del resto, chi ritiene ciò perfettamente coerente con l’obiettivo di mantenere terzo ed imparziale l’organo giudicante rispetto a quello inquirente 65.

Un’eventuale valutazione da parte del giudice potrebbe compromettere seriamente i profili di terzietà ed imparzialità, qualora a formulare il giudizio fosse proprio il giudice dibattimentale: infatti, dopo l’incursione fra gli atti racchiusi nel fascicolo del p.m., il giudice dovrebbe dimenticarne il contenuto ai fini della decisione.

Dobbiamo concludere allora che la regolare tenuta formale del registro ed il rispetto della

65 In tal senso M. Maddalena, I problemi pratici delle

inchieste di criminalità organizzata nel nuovo processo penale, in Processo penale e criminalità organizzata, a cura di V. Grevi, Bari, 1993, p. 90.

tempestività dell’iscrizione della notizia di reato dipendono esclusivamente dalle determinazioni del pubblico ministero 66.

Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato andrebbe valutata come violazione dell’obbligo di lealtà processuale, innescando unicamente sanzioni di carattere disciplinare.

Una seconda e diversa impostazione attribuisce alla locuzione ‘’immediatamente’’ una portata vincolante il pubblico ministero 67.

Quest’ultimo sarebbe quindi vincolato ad adempiere all’iscrizione dell’informativa a far data dalla ricezione della notizia di reato. Da questa seconda linea di pensiero se ne trarrebbe la possibilità per il giudice di fissare il momento esatto in cui, in caso di ritenuta inottemperanza dell’obbligo di tempestiva iscrizione, il pubblico ministero doveva effettuare l’annotazione.

Altro fenomeno in sé patologico è quello invalso nella prassi di alcune procure di ritardare la soggettivizzazione delle notizie di reato, fissando così il dies a quo per il computo dei termini non dal momento in cui emergono indizi di reato a carico della persona indagata,

66 Così Cass. Sez. II, 8 febbraio 1996, Alegi, in Dir. pen. e

proc. pen., 1996, p. 694.

67 A. Bernardi, Commento all’art. 407 c.p.p., in

Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavaro, vol. IV, Torino, 1990, p. 526.

ma dalla data di iscrizione del relativo nominativo nel registro.

Diventa semplice osservare che se il termine per la decorrenza delle indagini è computato dall’effettiva iscrizione nel registro, piuttosto che dal momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto compiere l’annotazione, ne può derivare una seria compromissione dell’intero sistema delle tempistiche entro le quali va esercitata l’azione penale.

Evidente, altresì, è come la totale insindacabilità della valutazione del p.m. del momento in cui assegnare lo status di indagato potrebbe comportare delle disparità di trattamento fra soggetti sottoposti ad investigazioni.

Non può esser taciuto come la Consulta sia stata più volte sollecitata a pronunciarsi sulla conformità ai canoni costituzionali dell’imprecisione con cui la normativa prevede i termini cronologici per l’annotazione nominativa, e più volte abbia dichiarato l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità per l’impossibilità di indicare precisamente ‘’il termine entro il quale il pubblico ministero deve iscrivere nell’apposito registro il nome della persona alla quale è attribuito il reato’’ 68, essendo unicamente

prerogativa del legislatore.

68 Cfr. Corte cost. n. 337 del 1996, in Giur. cost., 1996, p.

2965, e successivamente Corte cost. n. 94 del 1998, in Giur. cost., 1998, p. 849.

Secondo il parere delle Sezioni Unite, la tardiva iscrizione nominativa non comporta inutilizzabilità degli atti compiuti medio

tempore fra l’esercizio di fatto delle

investigazioni e l’iscrizione nel registro, dato il riferimento dell’art. 407 comma 3 c.p.p. ai soli atti posti in essere dopo la scadenza dei termini per il compimento delle indagini preliminari 69.

L’iscrizione nominativa, compito del pubblico ministero, non sarebbe quindi soggetta a postume valutazioni o congetture circa la sua tempestività o meno.

Non si manca di far notare anche che un eventuale e successivo controllo giudiziale non si concilierebbe con il carattere discrezionale di tale funzione affidata al pubblico ministero 70.

Altrettanti contrasti emergono circa le implicazioni di una totale omissione dell’annotazione soggettiva nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.

La Cassazione si è pronunciata nel senso che l’assenza dell’iscrizione oggettiva o soggettiva non determinerebbe l’inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti nel corso delle investigazioni 71.

Nel caso di specie, al giudice sarebbe fatto carico di individuare l’esatto termine entro il

69 Cass. Sez. Un., 30 giugno 2000, Tammaro, in C.E.D.

Cass., n. 216248.

70 In tal senso M. Maddalena, I problemi pratici delle

inchieste di criminalità organizzata, p. 90, in Processo penale e criminalità organizzata, a cura di V. Grevi, Bari, 1993.

71 Si veda nuovamente Cass. Sez. Un., 30 giugno 2000,

quale il pubblico ministero doveva iscrivere l’informativa ed iniziare le indagini, comminando l’inutilizzabilità di quei soli atti compiuti oltre tale ultimo termine.

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