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Iscrizione della Notizia di Reato, un adempimento formale dalle delicate implicazioni sistematiche

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Academic year: 2021

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UNIVERSITA’ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea in Giurisprudenza

Titolo: Iscrizione della Notizia di Reato, un

adempimento formale dalle delicate implicazioni

sistematiche

Il Candidato

Il Relatore

Emanuele Bazzichi

Valentina Bonini

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Abstract

Nella presente trattazione verrà analizzato l’istituto dell’iscrizione della notizia di reato. Ciò che si propone è l’analisi di tutti i punti della relativa disciplina normativa, operando un raffronto critico con le posizioni di dottrina e giurisprudenza ed evidenziando con occhio critico i punti di maggior delicatezza dell’istituto in esame.

Dopo un breve chiarimento sul significato del lemma notitia criminis, verrà esposta l’evoluzione storica dell’istituto per capire in che modo siamo giunti allo stato attuale dell’impianto normativo.

A seguire il vero corpus della disciplina della notizia di reato, partendo dalla sua iscrizione, oggettiva e soggettiva, passando per i profili strettamente cronologici e chiudendo la parte ‘’statica’’ con l’analisi della conoscibilità dell’iscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

A chiusura della presente trattazione, verrà sviluppato il tema relativo agli aspetti patologici dell’istituto e soprattutto quello dei controlli da parte del giudice e del Procuratore generale circa l’operato del pubblico ministero.

Da ultimo, verranno riportate le conclusioni alla luce di quanto trattato ed esposto.

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Sommario

◼ CAPITOLO PRIMO: la notizia di reato fra definizione ed evoluzione storica

- Nozione di notitia criminis - Evoluzione storica

◼ CAPITOLO SECONDO: l’iscrizione della notizia di reato

- Iscrizione oggettiva - Iscrizione soggettiva

- Iscrizione a carico di soggetti ignoti

◼ CAPITOLO TERZO: aspetti cronologici dell’iscrizione della notizia di reato

- Il momento dell’iscrizione

- Parametri temporali per il corretto adempimento degli obblighi documentali - Individuazione della sanzione irrogabile - Patologie inerenti ai tempi dell’iscrizione ◼ CAPITOLO QUARTO: la conoscibilità

dell’iscrizione

- Impianto originario del codice - La nuova disciplina

- Conoscibilità dell’iscrizione da parte della persona offesa

- Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

◼ CAPITOLO QUINTO: ulteriori effetti dell’iscrizione della notizia di reato

- Iscrizione e determinazioni del pubblico ministero

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◼ CAPITOLO SESTO: controlli sull’operato del pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale

- Una nuova ipotesi di avocazione ed i poteri di controllo del Procuratore generale

- Ancora obbligatorietà dell’azione penale?

• CAPITOLO PRIMO: la notizia di reato fra

definizione ed evoluzione storica

- Nozione di notitia criminis

In modo analogo a quanto avviene per la totalità dei procedimenti, anche il processo penale si caratterizza per un ciclo vitale che prende le mosse dalla sua nascita, si sviluppa e giunge al termine con la sua estinzione.

In tale sequenza, la notitia criminis costituisce l’elemento embrionale a partire dal quale le successive fasi si snodano lungo tutto l’arco temporale necessario.

Istituto essenziale ed imprescindibile per l’avvio del processo penale, la notizia di reato assolve il cruciale compito di rappresentare un ponte fra il diritto penale sostanziale, astratto e complesso, e l’attività procedimentale. Se ne coglie allora l’importanza nel momento in cui il dato informativo, in essa racchiuso, mette a nudo la possibile violazione di un precetto penale.

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La norma penale viene dunque allo scoperto non fin quando è rispettata e non violata, bensì nel momento in cui di un probabile illecito venga edotta la pubblica autorità. Questo è l’istante in cui un fatto storico, significativo solo fenomenicamente, assume invece un rilievo centrale per l’ordinamento penale ed in esso può produrre effetti giuridici.

Il dato normativo non fornisce in modo esplicito una definizione univoca di notitia criminis e ciò ha suscitato particolare meraviglia, soprattutto considerando il fatto che tale lemma compare con oltre trenta voci all’interno del codice di rito.

La mancanza deve essere colmata pertanto attraverso la ricerca nella letteratura processual-penalistica.

La difficoltà non è ovviamente da ravvisare nei termini ‘’notizia’’ e ‘’reato’’ isolatamente considerati, ma nel significato che il lemma acquisisce se calato sistematicamente all’interno delle logiche processuali.

Il legislatore chiede uno sforzo interpretativo tale da equilibrare l’esigenza di non imbrigliare eccessivamente l’iniziativa investigativa della pubblica autorità, con l’altrettanto importante esigenza di dotare la stessa attività investigativa di argini di garanzia ben marcati. Dal punto di vista esterno, la notitia crimins si pone allora come un limite all’immissione nell’area processuale (rectius: procedimentale) di ciò che, per un profilo di infondatezza o di

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inverosimiglianza, non possa considerarsi penalmente rilevante.

Contenutisticamente, essa rappresenta un quid

minoris rispetto all’imputazione e ad una

pronuncia di condanna, presupponendo queste ultime una totale coincidenza fra concreta fattispecie storica ed astratta previsione penale.

Appurata quindi la non necessaria presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, i quali verranno a determinarsi durante la progressione procedimentale e processuale, è però indubbio che un contenuto minimo debba configurarsi all’interno della notizia.

In tale ottica, e nell’ovvietà del riferimento dell’informativa ad un illecito penale, v’è da stabilire il limite contenutistico al di sotto del quale non si giustifica l’avvio delle indagini preliminari.

Di certo è da escludersi ‘’ogni frammento di informazione o supposizione che, per intrinseca vaghezza ed indefinibilità, darebbe luogo ad inutili attività’’ 1, intendendo tutte quelle

illazioni, mere supposizioni, improbabili congetture che non presentano i caratteri minimi della notizia di reato.

Quest’ultima deve essere specifica e precisa, evitando di dar luogo a possibili confusioni fra norme incriminatrici.

1 Dalia e Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale,

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Uno standard minimo riguardo al profilo descrittivo è richiesto quindi per fugare la possibilità di erronee valutazioni circa l’informazione riportata.

Inoltre, quando si prevede che la notizia corrisponda ‘’all’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti’’ 2, ciò è

finalizzato ad escludere informazioni basate unicamente sulle labili basi del solo sospetto, ritenuto inferiore ad un indizio in un’ideale ‘’scala dell’intensità persuasiva’’ 3.

Una delineazione specifica e precisa dell’accadimento storico, non manifestamente inverosimile, è dunque elemento imprescindibile.

Considerando poi che l’attribuzione del fatto storico ad uno o più soggetti determinati può esser presente o meno, e compiendo un ulteriore passo avanti, si giunge così a definire la notizia di reato come una qualsiasi rappresentazione chiara, precisa e non manifestamente inverosimile di uno specifico e determinato accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione penale e quindi la commissione di un illecito.

Alcune precisazioni non possono essere taciute.

2 Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., 3267. 3 G. Ubertis, Argomenti di procedura penale, Milano,

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Nonostante la terminologia, che ritroviamo spesso nelle definizioni circa la notizia di reato, coincidente con il dato normativo sostanzialistico, l’espressione ‘’fatto costituente reato’’ non può esser usata per sostituire la più corretta nozione di ‘’rappresentazione di un accadimento storico’’ nel definire la stessa notitia criminis.

Esprimersi in termini di ‘’fatto costituente reato’’ sarebbe invero concettualmente improprio, perché questo postulerebbe una notizia di reato già completa di tutti gli elementi costitutivi propri del reato e, se così fosse, ne ‘’risulterebbe compromessa la funzionalità e l’essenza stessa delle indagini preliminari e del processo penale’’ 4, configurandosi un palese

contrasto col modello processuale di stampo accusatorio.

Non rimane che distaccarci dal dato penale sostanziale, per approdare alla consapevolezza che tale istituto è proprio del sistema processuale e solo come tale deve esser definito.

L’informazione può assurgere al rango di notizia di reato se contiene non già tutti gli elementi del reato nella loro completezza, bensì i tratti salienti dello stesso.

4 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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Arriviamo dunque al cuore di questa prima parte, utile a riempire di senso il lemma notizia di reato.

Quali sono i tratti salienti di un reato?

Rispondendo a tale quesito, si rende noto il contenuto che l’informazione deve possedere per poter essere qualificata come notitia

criminis.

Gli elementi necessari di un reato sono identificabili con le sue componenti oggettive: la condotta, l’evento, il nesso eziologico intercorrente fra i primi due e l’elemento soggettivo, quest’ultimo inteso come la possibilità di ascrivere la condotta ad un soggetto attualmente anche non identificato. Notiamo allora che tali elementi si pongono in linea con la definizione che di notitia criminis è stata precedentemente data.

- Evoluzione storica

Totalmente scevra di qualsiasi regolamentazione che la rendesse coerente con la finalità che rivestiva e che oggi riveste, la notizia di reato all’interno delle logiche processuali del 1930 era avvolta dal mistero e da una nube fittissima di segretezza. Dubbi sorgono circa l’opportunità di attribuire tale denominazione ad un’informazione che il giudice istruttore poteva assumere in qualsiasi

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modo e che lo stesso poteva valutare secondo un principio di totale libertà.

Nel segnare il passaggio da un sistema processuale ispirato prevalentemente ad un modello di stampo inquisitorio ad uno invece improntato al tipo accusatorio, la legge delega 3 aprile 1974 n. 108 ridisegna totalmente l’assetto fra le varie fasi processuali e, fra le sue novità, si preoccupa anzitutto di accelerare i tempi di trasmissione della notitia criminis, annullando ogni margine di libera ed autonoma manovra da parte della polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini preliminari ed ogni possibilità da parte di questa di selezione dell’informativa. Viene così a crearsi un forte distacco dal sistema processuale adottato nel Codice Rocco del 1930.

Su tale innovativo regime si viene a delineare l’obbligo in capo alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato. Si nota quindi come il lasso di tempo che doveva trascorrere fra l’apprensione dell’informativa da parte delle forze di polizia e la sua comunicazione al pubblico ministero dovesse essere ridotto al minimo indispensabile.

L’altro termine che rivestiva i caratteri della perentorietà era quello riferito all’attività del pubblico ministero: quest’ultimo infatti, una volta ricevuta l’informativa, avrebbe avuto un termine pari a trenta giorni per sciogliere l’alternativa fra esercizio o non esercizio

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dell’azione penale. Detto termine si computava a partire dalla ricezione della stessa notitia

criminis.

Quanto alla conoscibilità delle iscrizioni, si prevedeva la possibilità per il diretto interessato ‘’di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica o del pretore’’ 5.

Ciò che emerge nel 1974 è quindi un clima di forte sfavore nei confronti di un’autorità pubblica che gode di ampi poteri istruttori nel corso delle prime battute del procedimento. Tuttavia, se da un lato si assiste alla volontà di aderire al modello accusatorio, semplificando le varie fasi istruttorie ed individuando nel solo dibattimento la sede privilegiata della formazione della prova, dall’altro lato il legislatore non può non notare come la realtà concreta imponga di dotare la pubblica autorità del potere di svolgere attività istruttoria per l’assunzione di prove che non sono rinviabili, per la loro natura, ad un momento successivo e quindi a dibattimento.

Va osservato allora che il modello delineato nel 1974 ‘’pare risentire degli effetti del precedente rito istruttorio, quanto meno nella parte in cui consente di far confluire nel corso

5 V. G. Conso, Precedenti storici ed iter della legge n. 108

del 1974, pp. 79-80, in G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. 1, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, Padova, 1989.

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del giudizio il materiale probatorio raccolto nelle fasi ad esso precedenti’’ 6.

Nel progetto preliminare del 1978, la risposta alla discrasia da ultimo segnalata emerge nell’indicazione di voler configurare le indagini preliminari come una fase unicamente finalizzata a permettere al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, giustificando quindi la legittimazione solamente a quest’ultimo di iniziativa delle stesse.

A tale scopo l’articolo 340 doveva innovare la disciplina circa la ricerca della notizia di reato, stabilendo che ‘’il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie presentate o trasmesse’’.

Si pone così in risalto il ruolo del pubblico ministero quale organo di impulso del procedimento penale.

Altro profilo innovativo è da ravvisarsi nel dies

a quo per la decorrenza dei termini per le

indagini, fissato a partire dall’individuazione dell’indiziato. Quest’ultimo profilo ha un rilievo non di scarsa importanza, in quanto permette al pubblico ministero di utilizzare a pieno i trenta giorni previsti per il compimento delle indagini senza computare il lasso di tempo

6 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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durante il quale il soggetto a cui attribuire il reato è ignoto.

Si prevede anche che il dies a quo è però da fissare al momento del compimento del primo atto di indagine, se la notitia criminis è stata acquisita di propria iniziativa dal pubblico ministero.

I tempi stabiliti per la fase di indagine erano troppo brevi per poter permettere uno svolgimento efficiente alla pubblica autorità dei propri compiti, tuttavia la ratio di tale brevità era da collegare alla ‘’limitata funzione assegnata alle indagini preliminari’’ 7.

La sanzione collegata al mancato rispetto del termine perentorio era l’inutilizzabilità degli atti di indagine realizzati al di là del limite fissato.

Non si mancò di precisare che il citato dies a

quo dovesse essere fissato, per l’esattezza, non

dal momento in cui l’informativa fosse giunta nelle mani della polizia giudiziaria, ma da quando essa fosse approdata all’ufficio del pubblico ministero. Ciò fermo restando che, in assenza dell’individuazione soggettiva dell’indiziato, la decorrenza iniziasse dall’effettiva conoscenza dello stesso, come prima esposto.

Per quanto attiene alla conoscibilità da parte dell’interessato della pendenza di

7 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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procedimenti a proprio carico, la linea seguita fu quella di attribuire al diretto interessato il diritto alla consultazione dei registri.

Nonostante la ferrea disciplina improntata ai dettami del modello accusatorio, il progetto preliminare del 1978 sollevò dubbi e possibilità di ripensamenti sia sulla possibilità di intervento del giudice istruttore, sia per quanto riguarda l’eccessiva brevità delle tempistiche investigative, le quali avrebbero comportato peraltro un appesantimento ed allungamento della fase dibattimentale.

Scaduto il tempo per l’esercizio della delega contenuta nella legge del 1974, dopo un’attesa di tredici anni, molte delle questioni e delle riflessioni prospettate sembrano trovare risposta definitiva nella seconda legge delega emanata nel 1987.

Pur mantenendosi sostanzialmente in linea con la precedente, la nuova legge delega prefiggeva l’obiettivo di eliminare definitivamente e totalmente gli ultimi residui di inquisitorietà discendenti dall’ormai vecchio sistema.

Sotto tale normativa si dà mandato al legislatore delegato di prevedere la disciplina del registro delle notizie di reato, obbligando il pubblico ministero ad iscrivere immediatamente la notitia criminis

nell’apposito registro, obbligandolo altresì ad aggiornare la notizia secondo le risultanze delle attività investigative in corso, imponendo infine

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il divieto di comunicare le relative iscrizioni fino all’assunzione della qualità di imputato. La novità di maggior rilievo è sicuramente quella di conferire un termine per le indagini preliminari più consono alle aspettative che venivano riposte nelle stesse, stabilendo che le stesse dovessero dispiegarsi in sei mesi a partire dall’iscrizione nominativa del soggetto a cui il reato è attribuito.

Si prevede anche la possibilità di proroghe per un allungamento del termine, comunque limitando in ogni caso il limite massimo.

I richiamati principi e le direttive dettate hanno trovato attuazione nella redazione del progetto preliminare, datato 1988.

Da osservare come, nonostante vi sia affinità fra i principi ed i dettami delle due leggi delega, quella del 1987 ha innovato anche aspetti legati ai diritti di informazione, alla figura dell’indiziato ed al computo dei termini connessi all’istituto della notizia di reato. Il 22 settembre del 1988, il Presidente della Repubblica con decreto numero 447 dà vita all’attuale Codice di procedura penale.

Nel testo definitivo del codice di rito, il Titolo II del Libro V, riguardante la notizia di reato, non subisce alterazioni rispetto a quanto era stato previsto nel corpus elaborato nel progetto, eccetto in tema di conoscibilità delle iscrizioni contenute nel registro ex articolo 335 del Codice di procedura penale.

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Nel progetto definitivo infatti è stato eliminato il terzo comma di tale articolo, che estendeva la possibilità di chiedere ed ottenere il rilascio di una copia delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato alla persona offesa ed al querelante.

Il motivo di tale soppressione è da ravvisarsi nella volontà di evitare possibili sovrapposizioni e confusioni con l’art 116 del c.p.p., riguardante la disciplina in tema di rilascio di copie, estratti e certificati di singoli atti del procedimento. Il nuovo testo definitivo si preoccupa di definire nella maggior misura possibile, contemperando le diverse e talvolta opposte esigenze dei soggetti coinvolti, l’inizio e lo svolgimento delle indagini preliminari e ciò lo si nota nella rigidità con cui si tende ad evitare indebiti ed illegittimi spazi di pura discrezionalità della pubblica autorità, soprattutto in tema di gestione e selezione delle informative di reato.

Con l’intento di fornire uno strumentario utile al corretto funzionamento del meccanismo delineato, il legislatore si è poi preoccupato di elaborare le relative norme di attuazione, toccando il tema delle modalità di conservazione delle denunce anonime e delle altre meccaniche legate alle varie acquisizioni delle informative 8.

8 Si veda gli artt. 106, 107, 107bis, ter, 108, 108bis, ter,

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• CAPITOLO SECONDO: l’iscrizione della

notizia di reato

- Iscrizione oggettiva

Un quesito che è necessario porsi, per affrontare il tema legato agli effetti oggettivi circa l’iscrizione, è quello relativo alla natura della notizia di reato.

Quest’ultima è da considerarsi come un atto del procedimento oppure no?

Se a tale interrogativo dessimo una risposta affermativa, dovremmo dedurre che la notizia di reato sia soggetta alla disciplina propria degli atti procedimentali.

Al contrario, essa esulerebbe sicuramente dai confini rigorosi della suddetta normativa. Benché parrebbe intuitivo porre la notitia

criminis all’interno dell’insieme degli atti del

procedimento, tuttavia l’assenza di una specifica sanzione di nullità per il mancato rispetto della sequenza procedimentale con cui si porta a conoscenza dell’autorità la sussistenza di una notizia di reato porta a ritenere che la notitia criminis vada invece esclusa dal novero degli atti processuali 9.

Se ciò è attualmente pacifico, altresì lo è l’attribuibilità di tale natura all’iscrizione della

9 G. Ubertis, Commento all’art. 109 c.p.p. in

Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio – O. Dominioni. Vol. 2, Milano, 1989, p. 6.

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notizia di reato ex art. 335 c.p.p., il quale permette quindi di affermare che il primo atto della sequenza procedimentale è da rinvenirsi non già nella sola e mera sussistenza della

notitia criminis, ma nell’atto di assunzione della

stessa da parte dell’inquirente.

Contro tale impostazione, tuttavia, devono prendersi in considerazione i diritti di interpretazione e traduzione degli atti in sede di denuncia e querela.

In questo senso, se la vittima del reato non parla o non capisce la lingua italiana può chiedere di far tradurre nella sua lingua gli atti del processo.

In particolar modo, se presenta una denuncia od una querela, ha diritto di usare una lingua da lei conosciuta.

Negli stessi casi ha altresì il diritto di chiedere e ottenere la traduzione a spese dello Stato dell’attestazione di ricezione della denuncia o della querela in una lingua a lei conosciuta. Da ciò dovremmo ricavare quindi che effettivamente atto procedimentale sarebbe da considerare anche una denuncia od una querela, spostando indietro il momento genetico del primo atto procedimentale rispetto all’impostazione che lo vede nell’assunzione da parte dell’ufficio del pubblico ministero della notizia di reato. Non poche implicazioni riveste poi la scelta del registro nel quale iscrivere la notizia di reato.

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A tale scopo sono stati previsti una serie di modelli differenti di registri, in modo da ordinare le iscrizioni a seconda dei caratteri connotanti le varie notizie così come si presentano al momento dell’iscrizione stessa. Al di là dei possibili percorsi processuali che la legge ricollega all’una o all’altra iscrizione, è d’obbligo preliminarmente analizzare alcuni degli effetti derivanti dall’iscrizione oggettivamente considerata, posticipando le conseguenze che derivano dalla natura ignota dell’autore del reato.

Pervenuta l’informativa, la segreteria della procura della Repubblica indica sull’atto presentato o trasmesso la data e l’ora della ricezione a norma dell’art. 109 disp. att. c.p.p., e conseguentemente sottopone tale informativa immediatamente al procuratore affinché indichi il modello nel quale effettuare la relativa registrazione.

La formulazione di tale articolo ha suscitato perplessità nella misura in cui sembrerebbe consentire una prima selezione fra le varie informative ad opera della segreteria della procura.

Tuttavia, è da escludere la legittimità di tale potere conferito alla segreteria in quanto è compito unicamente del magistrato valutare se ‘’l’episodio storico oggetto della

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comunicazione sia ascrivibile o meno all’interno dell’universo penalistico’’ 10.

L’iscrizione non consiste infatti in una mera attività burocratica, ma costituisce l’esito di un processo valutativo ampio che, in quanto appartenente alla sfera giudiziaria, non può che esser riservato alle competenze del procuratore 11.

L’iscrizione rappresenta allora, come già osservato, il primo atto della sequenza procedimentale a forma vincolata, con il quale fra l’altro si evitano i ‘’comportamenti eccessivamente disinvolti dell’organo procedente’’ 12.

Dal momento dell’iscrizione della notitia

criminis discende il suo ‘’incardinamento’’

presso l’ufficio giudiziario 13.

Ciò significa che, con l’adempimento dell’onere formale, il pubblico ministero documenta la pendenza di un procedimento dinnanzi ad un certo ufficio giudiziario.

L’iscrizione attesta dunque l’esistenza di un affare penale da trattare presso un ufficio della procura della Repubblica, determinando inoltre l’avvio formale del procedimento.

10 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

2001, p. 129.

11 Cfr. G. Fumu, Commento all’art. 109 disp. att. c.p.p., in

Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Norme compl., vol. 1, Torino, 1992, p. 391.

12 F. Mencarelli, Procedimento probatorio, cit., p. 129. 13 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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Con l’iscrizione viene poi assegnato alla notizia un numero identificativo, il così detto ‘’numero di registro generale’’, che permette di identificarla nel corso dell’iter procedimentale tanto dal punto di vista burocratico quanto dal punto di vista propriamente giudiziario.

Va tuttavia precisato che tale numero d’ordine non determina il verificarsi di alcun ulteriore effetto processuale ed in particolare, come osserva la Cassazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della decorrenza degli effetti per fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti 14.

A seguito dell’avvenuta iscrizione della notitia

criminis, l’ufficio provvede a formare il fascicolo

della notizia di reato e lo trasmette alla segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento.

Dal punto di vista strettamente materiale, il fascicolo altro non è che la predisposizione di una cartella cartacea volta a contenere tutta la documentazione inerente a quel procedimento.

A completamento di quest’ultimo punto, non può essere taciuto il progetto sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo.

A tale scopo è stato creato il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), con l’obiettivo di

14 V. Cass. Sez. V, 5 marzo 1992, Mendella, in Giust.

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pervenire alla digitalizzazione dei fascicoli attraverso l’acquisizione di file digitali, la classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli stessi e con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa degli interi fascicoli o di singoli atti.

La circolare DGSIA del 26 gennaio 2016 ha individuato il TIAP come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP).

Non possono sorgere dubbi in merito alla considerazione che nelle logiche processuali vi siano delle variazioni circa la ricostruzione storica del fatto. Variazioni che discendono dall’attività ricostruttiva e probatoria, la quale consente di vedere il processo come un work in

progress.

Se ciò è pacifico, non può esser taciuta nemmeno l’esigenza ovvia di garantire che ‘’l’indagine processuale sia mirata su un accadimento la cui identità di fondo non possa esser revocata in dubbio se non da una decisione conclusiva’’ 15.

Fermo restando, naturalmente, che nelle dinamiche di stampo accusatorio del processo penale la vera e propria imputazione, intesa come conoscenza da parte dell’indagato del

15 Cfr. T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo

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tema d’accusa, si realizza al termine della fase inerente alle determinazioni del pubblico ministero, è d’obbligo sottolineare l’importanza che riveste l’iscrizione della notizia di reato ai fini della definizione della res

iudicanda.

Il dato informativo, così come iscritto, rappresenta infatti ‘’l’embrione di una possibile imputazione, la quale si identifica come fenomeno dotato di un nucleo costante rappresentato dalla notitia criminis, vale a dire dall’attribuzione di un dato accadimento storico ad un certo autore’’ 16.

Il legislatore sembra non aver valutato meritevole di alcuna considerazione questo aspetto relativo all’iscrizione della notizia di reato, ma esso assume un’importanza fondamentale nel momento in cui caliamo il diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, nelle maglie delle indagini preliminari, al fine di preservare i cittadini da eventuali usi distorti o strumentali del potere investigativo che portino l’autorità inquirente a sviare dai binari di indagine tracciati dal nucleo dell’informativa di reato iscritta.

In questi termini, la notizia influisce allora sulla pertinenza e sulla rilevanza delle attività poste in essere.

16 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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Doveroso è perciò il raccordo con il criterio guida sancito dall’art. 187 c.p.p. per lo sviluppo dell’attività probatoria e per la delimitazione dei suoi confini.

In caso contrario, sarebbe perfettamente logico ritenere ad esempio che prima della richiesta di rinvio a giudizio si possa disporre delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e dei sequestri non pertinenti.

L’iscrizione della notizia di reato assolve quindi anche una fondamentale funzione di parametro di legittimità dei provvedimenti che verranno richiesti e posti in essere prima dell’esercizio dell’azione penale.

La pertinenza di tali atti investigativi non si misura solamente in base all’aspetto oggettivo o soggettivo, ma anche tenendo conto dell’aspetto cronologico.

L’art. 109 disp. att. c.p.p. stabilisce che l’iscrizione della notizia di reato si integra con la data e l’ora di pervenimento della stessa all’ufficio della procura, con la data del fatto e con la data e l’ora dell’iscrizione.

In conclusione, l’acquisizione della notizia di reato comporta la sua idoneità a consentire quella doverosa diagnosi di rilevanza e pertinenza che fa della stessa iscrizione della

notitia criminis non solo un mero adempimento

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‘’atto specifico ed autonomo del procedimento giurisdizionale’’ 17.

Completato il giudizio storico, il pubblico ministero ha il compito di formulare il così detto ‘’giudizio giuridico’’, ovvero gli si richiede di allegare al fatto oggetto di iscrizione il corretto nomen iuris.

Da questo angolo visuale, la notizia di reato si risolve dunque nella materiale consistenza dei fatti addebitati ai quali è assegnabile una data qualificazione giuridica, il titolo di reato.

In tale ambito, l’art. 335 comma 2 c.p.p. prevede in capo al pubblico ministero l’obbligo di aggiornare (rectius: modificare) la stessa qualificazione giuridica del fatto se quest’ultima muta nel corso delle indagini preliminari.

Lo stesso comma prevede altresì che il pubblico ministero proceda ad aggiornare l’iscrizione se il fatto risulti diversamente circostanziato. La ratio di tale norma è quella di evitare nuove iscrizioni per medesimi fatti per i quali mutino alcune caratteristiche, permettendo ed obbligando invece di aggiornare la stessa iscrizione già compiuta.

Raccordandoci a quanto in precedenza esposto, si può notare che vi sarebbe ‘’un

17 A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

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contenuto fisso ed un contenuto variabile dell’iscrizione’’ 18.

Il primo è rappresentato dal nucleo irretrattabile e che costituirà la regiudicanda, mentre il secondo costituirebbe il ‘’nucleo accessorio’’ suscettibile di vicende modificative.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sembra doveroso dubitare sulla finalità dell’attività qualificatrice, dal punto di vista giuridico, in sede introduttiva del procedimento, dato il suo inevitabile carattere precario e la possibilità di modificazioni successive.

Il confine fra il ‘’mero aggiornamento’’ del fatto originariamente iscritto e l’iscrizione di un fatto nuovo assume una fondamentale importanza per l’applicabilità o meno dell’art. 335 c.p.p. Accertato che gli aggiornamenti appunto disposti dall’art. 335 c.p.p. presuppongono che resti immutata la condotta e muti il solo nomen

iuris, nel caso invece emergessero nuovi e

diversi fatti, o nell’eventualità che a seguito della modifica della qualificazione giuridica consegua una modificazione del fatto i cui connotati risultino diversi rispetto a quelli oggetto della precedente iscrizione, andrebbe operata una nuova e diversa iscrizione.

18 A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

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Pertanto, fatta eccezione per il caso in cui muti la qualificazione giuridica del fatto o che questo si presenti diversamente circostanziato, in tutte le altre ipotesi il pubblico ministero deve procedere a nuove, diverse e separate iscrizioni.

A suffragare tale impostazione è la Relazione al progetto preliminare 19, dalla quale discende

anche che a seguito di nuova iscrizione decorreranno autonomi termini per l’esercizio dell’azione penale.

Un ulteriore disposizione riguardante la nuova iscrizione è ravvisabile nell’art. 414 comma 1 c.p.p., il quale prevede l’obbligo per l’accusa che intenda intraprendere nuove investigazioni in merito ad un fatto attribuito ad una persona, e per il quale è già intervenuto un provvedimento di archiviazione, di chiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari e, ad autorizzazione ottenuta, di procedere a nuova iscrizione a norma dell’art. 335 c.p.p.

L’aggettivazione ‘’nuova’’, ai fini dell’applicazione dell’art. 414 c.p.p., non solo postulerebbe la successione cronologica nello stesso registro, sancendo l’indissolubile rapporto fra quest’ultimo, nel quale si era iscritta la precedente notizia di reato, e la nuova notitia criminis riguardante lo stesso

19 Cfr. Relazione al progetto preliminare del 1988, p. 182,

in G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, 1989, vol. 4, pag. 809.

(28)

fatto della precedentemente iscritta, ma anche l’identità dell’ufficio del pubblico ministero che abbia iscritto sia la prima che la seconda informativa.

Questa impostazione viene confermata dalla Cassazione che sottolinea quindi la portata ed il significato del dettato legislativo 20.

Ad una nuova iscrizione si procede anche nel caso in cui sia revocata la sentenza di non luogo a procedere e conseguentemente sia disposta la riapertura delle indagini. La nuova iscrizione legittimerà allora il pubblico ministero a proseguire nell’attività di indagine.

Il vincolo della nuova iscrizione dello stesso procedimento costituisce la preclusione per l’inizio di nuove ed autonome indagini al di fuori dai casi, dai presupposti, dalle forme e dall’intervento giurisdizionale esplicitamente previsti dalla disciplina della revoca della sentenza di non luogo a procedere ex art. 435 c.p.p.

Si ricava pacificamente dal sistema, in mancanza di una specifica previsione, che a nuova iscrizione si dovrà procedere anche nell’evenienza che la sentenza di condanna sia sottoposta a revisione.

Infatti è a far data dal provvedimento che instaura un nuovo giudizio che verrà segnato un’ulteriore episodio storico-processuale riguardante il fatto di reato che si riteneva

(29)

concluso con la conclusione del precedente accertamento di merito.

Dovrà quindi verificarsi una nuova iscrizione dello ‘’stesso’’ fatto, la quale fra l’altro comporta la riacquisizione dello status di imputato da parte del precedente condannato. A conclusione di questa parte e soprattutto alla luce del percorso analitico fin qui compiuto, va osservato come l’istituto dell’iscrizione, con tutto ciò che confluisce all’interno dei registri in esame, rappresenta ‘’lo specchio della vicenda processuale con tutti i suoi epiloghi e le sue possibili modificazioni’’ 21.

- Iscrizione soggettiva

In base all’art. 335 c.p.p. il pubblico ministero provvede all’iscrizione della notizia di reato e ‘’contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito’’.

L’obbligo di iscrizione del pubblico ministero è da ritenersi integrato quando a carico della persona, a meno che la stessa non sia formalmente indicata già nella notizia di reato comunicata all’ufficio della procura, emergano specifici elementi indizianti e non solo dei meri sospetti.

21 A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

(30)

Questa determinazione soggettiva comporta inevitabilmente uno spazio valutativo discrezionale per l’inquirente, e di ciò sembra consapevole la stessa Cassazione quando afferma che, se l’annotazione nominativa avviene in un momento diverso rispetto alla

notitia criminis, il titolare del potere de quo ‘’viene a fruire di un ambito di valutazione la cui

esclusività comporta l’insindacabilità da parte del giudice’’ 22.

Posto che manca l’indicazione di una modalità basata sugli stilemi di quella prevista per la modifica della qualificazione e delle circostanze, la quale costituisce un adeguamento dell’iscrizione iniziale, l’annotazione nominativa successiva a quella della notizia di reato non rappresenta un suo aggiornamento, bensì un completamento della stessa notizia.

Inoltre, l’iscrizione del nome della persona, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa individuazione del soggetto, non essendo quindi sufficiente l’annotazione del solo nome e cognome 23.

22 Cass. Sez. I, 26 maggio 2000, Prinzi, in Guida al dir.,

2000, f. 24, p. 79; Cass. Sez. I, 23 giugno 1999, Testa, in C.E.D. Cass., n. 213827; Cass. Sez. I, 1 giugno 1995, Grimoli, in C.E.D. Cass., n. 201299.

23 Cass. Sez. I, 23 novembre 1996, Maceri, in C.E.D. Cass.,

n. 206218; Cass. Sez. VI, 29 agosto 1995, Piromallo, in C.E.D. Cass., n. 203069; Cass. Sez. VI, 24 agosto 1995, Poti, in C.E.D. Cass., n. 202331.

(31)

L’iscrizione quindi fa di certo decorrere i termini per la durata delle indagini, ma contro persona ignota. Solo dall’annotazione del soggetto individuato decorrono, nei confronti dello stesso, gli effetti previsti dalla legge.

A conforto di tale impostazione si presenta il dettato dell’art. 417 c.p.p. che, fra gli altri requisiti per la richiesta formale di rinvio a giudizio, indica nella lettera a) ‘’le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo’’, ritenute dal legislatore quale criterio fondamentale ogniqualvolta si identifichi il possibile destinatario di un provvedimento giurisdizionale.

Non può essere taciuta la mancanza di forza vincolante dell’indicazione offerta al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria, circa il nominativo della persona individuata.

Il pubblico ministero non è infatti obbligato ad iscrivere il nome che gli è stato comunicato, potendo egli valutare liberamente il profilo soggettivo dell’iscrizione nel pieno esercizio del suo potere di libertà valutativa 24.

A questo punto, il quesito da sciogliere è quello relativo agli effetti che l’iscrizione nominativa del registro delle notizie di reato comporta. Tra le prime questioni interpretative connesse a tale quesito, troviamo preliminarmente

24 Cass. Sez. I, 11 novembre 1996, Koudri, in C.E.D. Cass.,

(32)

quella relativa alla natura di tale annotazione e, segnatamente, quella legata alla possibilità di far coincidere con tale momento l’assunzione dello status di persona sottoposta alle indagini. Prima di passare ad esaminare le risposte a tali interrogativi, va specificato come l’espressione idiomatica ‘’persona sottoposta alle indagini’’ abbia sostituito, sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale, la precedentemente espressione usata ‘’indagato’’.

Come autorevole dottrina ha sottolineato 25, il

termine indagato appariva foriero di connotazioni eccessivamente negative, cioè ‘’negativamente anticipatorio, sul piano delle valutazioni degli elementi a carico, rispetto a giudizi che solo dopo la conclusione delle indagini dovrebbero poter esser espressi con cognizione di causa’’ 26.

Tornando al quesito posto in precedenza, la soluzione appare divergere significativamente a seconda che l’informativa appartenga o meno alla categoria delle notizie qualificate.

Qualora l’iscrizione consista in una notitia

criminis qualificata, pur nella mancanza di un

certo e preciso riferimento normativo, un chiaro indirizzo sembra esser offerto dalla linea ermeneutica della dottrina, la quale ha

25 P. Ferrua, Studi sul processo penale, Torino, 1990, p.

41.

26 M. Chiavario, Giudice, parti ed altri personaggi sulla

scena del nuovo processo penale, in Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. I, Torino, 1989, p. 49.

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riconosciuto a tale iscrizione la pura e semplice natura di formalizzazione della condizione di persona sottoposta ad indagini 27.

Questa impostazione non è senza conseguenze pratiche, dato che permette di desumere che l’acquisto delle garanzie, da parte del soggetto sottoposto ad indagine, disposte dall’art 61 c.p.p. non è vincolato alla formale annotazione nominativa nel registro delle notizie di reato, bastando per il riconoscimento delle stesse il dato oggettivo della direzione e conduzione delle investigazioni condotte dal pubblico ministero nei suoi confronti.

Si tratta di un passaggio fondamentale e dal quale non si può prescindere, dato che altrimenti si rischierebbe di ancorare il riconoscimento di suddette garanzie ad un atto, ex art. 335 c.p.p., che comunque abbisogna di una valutazione discrezionale del pubblico ministero necessaria per evitare di annotare il nominativo unicamente sulla base del mero sospetto, con la conseguenza di lasciare senza tutela il soggetto la cui annotazione nominativa venisse ritardata col pretesto del mero sospetto o semplicemente perché imposto dalla legge.

La Cassazione condivide tale orientamento 28.

27 O. Dominioni, Commento all’art. 61 c.p.p., in

Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, p. 389.

28 Cass. Sez. I, 7 maggio 1997, Giuliani, in C.E.D. Cass., n.

207427; Cass. Sez. VI, 28 aprile 1997, Console, in Giur. It., 1999, c. 138; Cass. Sez. IV, 26 ottobre 1990, Lazzaro, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 244.

(34)

Anche secondo quest’ultima infatti, l’assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte indagini, con tutto ciò che questo significa e comporta, non necessita della previa iscrizione delle generalità del soggetto nel registro ex art. 335 c.p.p., rimarcando così l’efficacia non costitutiva della stessa annotazione ma unicamente ricognitiva di tale status.

Come se ciò non bastasse, pure la giurisprudenza costituzionale ha fatto proprio tale assunto, affermando l’irrilevanza ai fini del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento del discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato o del nome della persona alla quale il reato è attribuito 29.

In conclusione, ‘’la doverosità delle garanzie si radica nel momento in cui sussistono a carico del soggetto un complesso di elementi, di fatti conoscitivi, di indizi che orientano e fanno convergere le indagini sulla persona medesima alla quale occorre prestare le garanzie e renderle operanti, con la massima larghezza ed efficacia, fin dall’acquisizione della notitia

criminis’’ 30.

Qualora invece l’informativa non rientri fra le notizie qualificate, appare inevitabilmente

29 Corte cost., n. 181 del 1994, in Giur. cost., 1994, p.

1613.

30 A. Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,

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rilevante l’indicazione soggettiva contenuta dell’atto inviato all’autorità giudiziaria.

Qui la natura non già meramente ricognitiva, è giustificata dal fatto che la comunicazione della commissione di un reato da parte di uno specifico e determinato soggetto, se ovviamente ritenuta meritevole di considerazione da parte dell’accusa, essendo oggetto di iscrizione unitamente al nome della persona alla quale il reato è attribuito, avrebbe come conseguenza l’attribuzione a tale annotazione proprio della natura costitutiva, posto che anteriormente all’iscrizione non dovrebbe risultare compiuto alcun atto che consenta l’attribuzione della qualità di persona sottoposta ad indagine 31.

Non manca chi, invero, dubita della correttezza di tale impostazione nella misura in cui fonda la distinzione esposta, fra carattere costitutivo o meno dell’annotazione nominativa, sulla natura qualificata o non qualificata della notizia di reato 32.

Secondo tale critica, la differenza fra l’una e l’altra categoria andrebbe piuttosto rinvenuta nell’attribuzione o meno dell’episodio storico ad un determinato soggetto.

Nulla esclude infatti che anche le descrizioni contenute nelle così dette notizie non

31 Si veda O. Dominioni, Commento all’art. 61 c.p.p., in

Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, p. 392.

32 Cfr. A. Marandola, I registri del pubblico ministero,

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qualificate possano essere carenti di un’attribuzione soggettiva, così da imporre una minima attività di ricerca ovvero che l’indicazione riportata nelle notizie qualificate possa essere oggetto di una valutazione negativa da parte del pubblico ministero. L’iscrizione soggettiva innesca poi alcuni significativi riflessi sia dal punto di vista endoprocessuale che extraprocessuale.

Sotto il primo profilo, è possibile ricollegarsi ad alcune ricadute in tema di condizioni soggettive attinenti alla materia probatoria.

In via esemplificativa si può far riferimento al dettato degli artt. 63, 197, 199 e 362 c.p.p. L’articolo 63 c.p.p. sancisce, al suo secondo comma, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dinnanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da parte di un soggetto sentito come persona informata dei fatti, quando in realtà doveva essere sentito sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini. L’iscrizione della notizia di reato a carico di un soggetto quindi innesca una tutela forte nei suoi confronti, rendendo inutilizzabili le dichiarazioni assunte senza il rispetto delle garanzie che il legislatore pone a tutela della persona dal momento in cui è divenuta imputata o sottoposta ad indagini.

Considerando l’ambito di operatività dell’art. 199 comma 2 c.p.p., la tutela del ‘’segreto familiare’’ si radica dal momento dell’iscrizione

(37)

soggettiva nel registro delle notizie di reato, e solamente da tal momento scatta l’obbligo in capo agli inquirenti di comunicare ai prossimi congiunti l’avviso della facoltà di astenersi 33.

I riflessi endoprocessuali dell’iscrizione soggettiva si possono ravvisare anche nell’ambito di operatività dell’art. 362 c.p.p. Anche qui è intervenuto il giudice di legittimità

34, affermando che non può essere assunta

come persona informata dei fatti il soggetto cui è attribuita, tramite l’iscrizione ex art. 335 c.p.p., la veste di ‘’indagato’’ per reato connesso o interprobatoriamente collegato. Seguendo il medesimo filone, vanno considerati i possibili riflessi sui soggetti incorsi in archiviazione in relazione al riconoscimento dell’incompatibilità a testimoniare.

La Corte costituzionale ha infatti sottolineato e sostenuto l’incompatibilità a testimoniare per tutti coloro i quali hanno visto terminare con un provvedimento di archiviazione l’indagine cui erano sottoposti, allo scopo di tutelarli contro il rischio di una riapertura delle investigazioni 35.

33 Cass. Sez. I, 19 maggio 1999, Femia, in Giur. it., 2000,

c. 134.

34 Cass. Sez. VI, 25 marzo 1994, Palumbo, in Cass. pen.,

1995, p. 631.

35 Si veda Corte cost., 18 marzo 1992, n. 108, in Giur.

cost., 1992, p. 984. Al di là della corretta e condivisibile posizione della Corte, sono evidenti i rischi connessi ad un siffatto sistema: possibili usi distorti conseguenti a strumentali iniziative volte dapprima a far iscrivere e poi ad archiviare il procedimento a carico di un soggetto per determinarne l’incompatibilità a testimoniare, pregiudicando in tal modo il diritto alla prova ed ovviamente l’accertamento dei fatti.

(38)

Per quanto riguarda invece i riflessi extraprocessuali che discendono dall’iscrizione soggettiva nel registro delle notizie di reato, è d’obbligo partire da un dato riscontrabile nello svolgimento delle dinamiche procedimentali che si estrinsecano dall’iscrizione fino allo scioglimento della riserva di sostenere l’accusa in giudizio.

Non è infrequente infatti che fino a tale ultimo momento il soggetto sottoposto ad indagini sia all’oscuro delle stesse, radicandosi altresì in questo momento tutti gli effetti processuali ed extraprocessuali che discendono dall’assunzione della qualità di imputato. A tale disciplina, tuttavia, si affiancano numerose previsioni che consentono al pubblico ministero che ha provveduto all’iscrizione nel registro di comunicare subito l’avvenuta annotazione agli appositi organi, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, fra i quali, quelli disciplinari o sospensivi dell’incarico ricoperto dalla persona il cui nome è stato iscritto. Così, ad esempio, per quanto attiene ai dipendenti della pubblica amministrazione dello Stato, l’art 91 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che per l’adozione di un provvedimento di sospensione facoltativa è sufficiente lo stato di sottoposizione a procedimento penale del suddetto dipendente.

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Come specificato dalla giurisprudenza 36, non si

presenterebbe necessaria l’acquisizione della qualità di imputato, essendo unicamente sufficiente il fatto di essere sottoposto ad indagine, e precisamente essendo sufficiente la sola acquisizione della notitia criminis con l’immediata annotazione nominativa del soggetto a cui tale notizia di riferisce.

Allo stesso modo, e partendo da tali premesse, sarebbe prospettabile un dovere in capo al pubblico ministero di informare i titolari del potere di vigilanza sugli appartenenti all’ordine giudiziario, ed ovviamente in particolare al Consiglio superiore della Magistratura, l’iscrizione nel registro a carico di un magistrato.

In tal senso è stata riconosciuta la legittimità e la validità della circolare dell’organo di autoregolamentazione della magistratura, datata 5 ottobre 1995, la numero 511, con la quale si ribadisce la portata di tale obbligo del pubblico ministero.

Da ultimo, prima che si sciogliesse in data 31 dicembre 2017, era inoltre imposto il dovere al pubblico ministero di comunicare senza ritardo al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia

36 Cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, Sez.giurisd., 8 maggio

1997, n. 82, Orlano, in Riv. pol., 1998, p. 203; Cons. Stato Sez. IV, 8 settembre 1995, n. 660, Fatteschi c. Anas, in Cons. Stato, 1995, I, c. 1187.

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tutte le iscrizioni per le quale si ritenesse sussistente la giurisdizione di tale organo 37.

A prescindere dalle singole esemplificazioni considerate ed alla luce delle considerazioni svolte, si ricava che dal punto di vista extraprocedimentale, dal momento dell’annotazione nominativa, possano venir a conoscenza del procedimento anche soggetti diversi rispetto a colui al quale è effettivamente addebitata l’iscrizione.

- Iscrizione a carico di soggetti ignoti

Altro e differente problema è quello collegato all’iscrizione a carico di soggetti ignoti.

Nell’analisi dobbiamo necessariamente partire dall’art. 415 c.p.p., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 entrata in vigore il 3 agosto del 2017, riguardante la procedura di archiviazione.

Il procedimento si apre con l’iscrizione dell’informativa all’interno del registro delle notizie di reato contro ignoti unitamente, ammesso che siano note, alle generalità della persona offesa, del denunciante o del querelante, nonché della qualificazione giuridica del fatto, la data ed il luogo in cui questo è accaduto.

37 Si veda art. 6 comma 1 d.l. 28 dicembre 1993, n. 544,

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All’origine di tutto ciò sta, ovviamente, l’apprensione di una notitia criminis priva di veste soggettiva.

In merito a tale punto, a meno che la notizia non venga recepita direttamente dal pubblico ministero, l’art. 107 bis disp. att. c.p.p. dispone che le denunce a carico di ignoti siano trasmesse alla procura della repubblica da parte degli organi di polizia con elenchi mensili, assieme agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato.

Innanzitutto va specificato come la previsione si riferisca alla denuncia, senza distinguere fra denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e denuncia da parte di privati.

Finalizzata a consentire una maggiore completezza delle indagini da parte degli organi investigativi prima di comunicare l’informativa all’autorità giudiziaria, la previsione avrà come conseguenza la maggior speditezza nell’amministrazione della giustizia 38.

Il non inoltro di tutte quelle informative qualificabili come pseudo-notizie di reato, permette di trattare seriamente solo quelle notizie che meritano effettivamente di essere approfondite processualmente.

38 Si veda F. Caprioli, Nuovi epiloghi della fase

investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 245.

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A prescindere da quest’ultima ipotesi, la notizia di reato andrà inoltrata al pubblico ministero non solo quando essa sia soggettivamente qualificata, ma anche quando, pur non essendolo, comunque sia necessario l’intervento del magistrato: ad esempio quando occorra procedere ad atti invasivi dell’altrui libertà 39.

In ordine all’art. 107 bis disp. att. c.p.p. non si può non sottolineare come, al di là dell’obbligo della trasmissione delle denunce contro ignoti con elenchi mensili, nulla disponga in ordine agli obblighi che da tale ricezione discendono in capo al pubblico ministero.

Va ritenuto quindi che quest’ultimo, appena riceverà il suddetto elenco, dovrebbe procedere all’iscrizione delle informative nel registro delle notizie contro ignoti, conformandosi a quanto disposto dall’art. 109 disp. att. c.p.p.

L’elenco mensile, tuttavia, non ha forza vincolante circa la successiva attività di iscrizione del pubblico ministero.

Infatti il p.m., ricevuto l’elenco, se ritiene che l’autore del reato sia individuato, procederà ad iscrizione del nome nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

39 A favore di tale soluzione si veda F. Verdoliva, La

richiesta di archiviazione per ignoti, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, p. 61.

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All’annotazione delle informative contro ignoti, il d.m. 30 settembre 1989 n. 334 40 destina il

registro delle notizie contro ignoti, il modello 44.

All’interno di questo modello, accanto alla notizia di reato sono indicate, come anticipato, le generalità della persona offesa, del denunciante o del querelante, nonché la qualificazione giuridica del fatto, la data e il luogo di commissione del fatto, sempre che siano noti.

Ragioni di opportunità ed organizzazione hanno portato alla previsione di un apposito modello di registro, appunto il numero 44, separato da quello degli autori noti.

Prima di addentrarci nel cuore della disciplina, va precisato il significato da attribuire alla locuzione di ‘’autori ignoti del reato’’.

Secondo una prima interpretazione della Cassazione, ricavata dalla disciplina in sede di archiviazione, tale locuzione sarebbe da intendere come assoluta impossibilità di identificare fisicamente l’autore e non la semplice difficoltà od incertezza nell’acquisire le sue generalità 41.

40 Pubblicato in G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona,

Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. VI, tomo I, Le norme di attuazione con le relative norme regolamentari, Padova, 1990, p. 541.

41 Cfr. Cass. Sez. I, 10 novembre 1997, in C.E.D. Cass., n.

(44)

In questo senso pare deporre anche il dato normativo dell’art. 66 c.p.p. comma 2, in quanto stabilisce che l’impossibilità di attribuire all’imputato le sue corrette generalità non pregiudica il compimento di ciascun atto da parte dell’autorità procedente. La condizione richiesta è che sia nota l’identità fisica della persona.

Seguendo invece diversa impostazione, si versa all’interno del procedimento a carico di ignoti quando, pur essendo individuata fisicamente la persona, ‘’le sue generalità risultino false ovvero vi sia il dubbio o l’incertezza sul fatto che le reali generalità siano effettivamente quelle indicate ovvero quando le verifiche per accertare l’identità anagrafica del soggetto non siano più possibili’’ 42.

Si sostiene tuttavia che qualora il pubblico ministero abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio, in virtù del principio di non regressione del procedimento penale, egli non possa formulare richiesta di archiviazione a causa del perdurare dello stato di incertezza circa le generalità dell’autore fisicamente individuato 43.

Ad ogni modo, in presenza di una notizia non vestita soggettivamente, spetta comunque al pubblico ministero il potere di selezione dei

42 Così Cass. Sez. II, 27 febbraio 1999, in C.E.D. Cass., n.

212749.

43 In questi termini Cass. Sez. II, 9 marzo 1993, in C.E.D.

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fatti portati a sua conoscenza. Pertanto, si può parlare di un procedimento a carico di ignoti solo per quei fatti che, rivestendo carattere di rilevanza penale fin dall’origine, il magistrato qualifichi come ipotesi di reato e che quindi non siano da iscrivere nel modello 45 relativo agli atti non costituenti reato.

Pacifico altresì è che, in totale mancanza di indicazioni di segno contrario, anche per l’attività di iscrizione nel modello 44 il pubblico ministero debba osservare quell’immediatezza sancita dall’art. 335 c.p.p.

Tale ultima norma infatti fa riferimento all’iscrizione ‘’nell’apposito registro’’, senza ulteriori specificazioni o delimitazioni.

In merito la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della tardiva iscrizione da parte del p.m. dell’informativa nel modello 44, ha statuito che tale ritardo non comporta nullità degli atti compiuti, ma può, all’occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l’inutilizzabilità degli atti compiuti solo dopo la scadenza del termine che però decorre non dal giorno in cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta 44.

Allo stesso modo non si riscontrano perplessità sull’applicabilità del secondo comma dell’art. 335 c.p.p.

44 Cfr. Cass. Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini, in Cass. pen.,

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Passando a trattare approfonditamente l’art. 415 c.p.p., si nota come il suo primo comma disponga che il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di ricezione della notitia

criminis, presenta al giudice richiesta di

archiviazione o di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini.

La ratio della norma è quindi quella di predeterminare il periodo di durata delle indagini soggettivamente non qualificate. Si ricava in definitiva che, dalla data di registrazione dell’informativa a carico di ignoti discenderebbe il potere per il p.m. di sviluppare le indagini.

Da escludere la possibilità di una prosecuzione delle stesse oltre quel termine e quella di compiere rinnovazione dell’iscrizione nello stesso registro, a pena di inutilizzabilità degli atti compiuti.

Dalla formulazione del secondo comma dello stesso articolo 415 c.p.p. emerge con chiarezza l’intento di voler garantire il rispetto del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 della Costituzione.

Altro compito assolto dalla stessa disposizione sembra essere quello di garantire l’indagato da possibili aggiramenti delle norme che

(47)

stabiliscono termini massimi per lo svolgimento delle attività investigative 45.

La presa di contatto, imposta dalla norma, fra autorità inquirente ed il giudice trova ragion d’essere nell’intento di verificare la correttezza della qualificazione ‘’contro ignoti’’ dell’inchiesta, e ad evitare che il p.m. ometta volutamente la successiva iscrizione nominativa nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. per impedire il decorso del termine di durata delle indagini preliminari e per eludere, contemporaneamente, i dovuti controlli sulla

potestas agendi che la legge ricollega alla

scadenza degli stessi termini.

Come conclude la giurisprudenza di legittimità sul punto 46, si cerca di evitare che lo strumento

delle indagini a carico di ignoti venga utilizzato come espediente per procrastinare artificiosamente la data dell’iscrizione del soggetto, al quale sarebbe quindi già attribuibile il reato, nel registro delle notizie di reato a carico di persone note.

Dalle considerazioni appena formulate non si può, tuttavia, dedurre che l’unica funzione delle investigazioni a carico di ignoti esauriscano la propria funzione in quella di individuare gli autori del fatto costituente

45 Si veda Cass., Sez. I, 19nmaggio 1998, Dell’Anna, in

C.E.D. Cass., n. 210545.

46 In tal senso Cass., Sez. II, 13 febbraio 1997, Marino, in

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reato, espletando esse le normali funzioni attribuite a qualsiasi indagine preliminare. Posta la mancanza attuale di un soggetto al quale attribuire il reato, l’indagine è rivolta anche alla ricerca di tutti quegli elementi che rendano fondato il fatto per il quale si procede, così come avviene nelle investigazioni in cui sia noto il soggetto 47.

In entrambi i casi proposti dal secondo comma dell’art. 415 c.p.p. (richiesta di archiviazione e richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini), il giudice avrà il potere di indicare il soggetto nei cui confronti svolgere le investigazioni, allorché ciò emerga dal fascicolo trasmessogli dall’autorità inquirente.

L’obbligo di iscrizione per il pubblico ministero, che discende dall’ordine del giudice, è da considerarsi valido anche nel caso in cui lo stesso giudice ravvisi che taluni dei soggetti, sentiti come persone informate dei fatti, dovevano invece assumere lo status di indagati

48.

Il terzo comma dell’art. 415 c.p.p. estende, ammessa la compatibilità, le norme del titolo VIII del libro V al procedimento a carico di ignoti.

In questo modo il legislatore ha voluto tutelare la posizione della persona offesa data l’assenza

47 Si veda C. Valentini Reuter, Le forme di controllo

sull’esercizio dell’azione penale, Padova, 1994, p. 181.

48 Per tale conclusione si veda M. Leoni, Nuove iscrizioni

di reato e poteri del G.i.p. nella giurisprudenza, in Ind. pen., 1999, p. 846.

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di un indagato con cui possa essere instaurato un contraddittorio.

All’interno di un sistema così congegnato, si inserisce una particolare forma di archiviazione disposta dal quarto comma dell’art. 415 c.p.p.: l’archiviazione contro ignoti in forma cumulativa, richiesta sulla base degli elenchi mensili delle denunce trasmessi dalla polizia giudiziaria, ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. Ammesso infatti che l’intero elenco venga iscritto nello stesso momento, è giustificato ritenere che un’eventuale richiesta di archiviazione sarà unica per tutte le notizie di reato racchiuse nello stesso elenco.

A tale regola fanno eccezione tutte quelle informative che l’autorità inquirente classificherà come mere informative non costituenti notizie di reato.

Non può essere taciuta l’assenza di qualsiasi sanzione processuale per la mancata presentazione simultanea delle notizie di reato contenute nell’elenco.

Da ciò deriva che l’indicazione data all’ultimo comma dell’art. 415 c.p.p. è da intendersi come non vincolante.

La ratio di tale disposizione è sicuramente quella di soddisfare ragioni di economia processuale, e del resto la richiesta di archiviazione in forma cumulativa non sembra suscitare particolari problemi, salvo il rispetto

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