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E’ ANCORA UN MINISTERO SNELLO?

3.3. L’ISRA e SOGESID S.p.A.

A livello periferico il Ministero non dispone, contrariamente al Ministero per i beni e le attività culturali, di strutture proprie, ma si avvale dell’attività degli Uffici territoriali del governo e delle principali forze di polizia che si occupano, anche in modo specifico, della protezione ambientale.

Il Ministero si avvale, invece,di numerosi organismi di supporto istituiti al suo interno, quali la Commissione interministeriale di valutazione123, le Autorità distrettuali, la Commissione scientifica CITES124, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, gli Osservatori ambientali per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni di VIA, il Comitato per la comunicazione ambientale125, il Comitato di vigilanza sull’uso delle idriche, l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili. Il Ministero, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, si avvale, come in passato126, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto

123 Presso il Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’art. 14 dello stesso decreto, è

istituita una Commissione interministeriale di valutazione composta dai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte nella materia.

124La Commissione Scientifica CITES per l'attuazione della CITES (Convenzione sul commercio

internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, emendata a Bonn il 22 giugno 1979) e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, svolge le funzioni, previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari, di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di associazioni ambientaliste.

126 Con D.M. 21 maggio 2010, n. 123 è stato adottato il Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato appunto Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

pubblico, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In virtù di quanto previsto dalla L. n. 123 del 2010, l’ISPRA svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitandole funzioni già di competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS.

Con riferimento alle proprie competenze l’ISPRA promuove, anche attraverso il Consiglio federale, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento e garantisce l’accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l’approvazione di sistemi di misurazione, l’adozione di linee guida e l’accreditamento dei laboratori.

L’ISPRA svolge in particolare un ruolo importante di coordinamento nell’ambito dei sistemi di controllo ambientale esercitati a livello regionale. A tal fine fanno parte del Consiglio federale dell’ISPRA, oltre al direttore generale, i rappresentanti delle varie agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) per la protezione dell’ambiente.

L’ISPRA svolge inoltre funzioni di coordinamento a livello europeo nel settore dell’informazione, dell’osservazione in materia ambientale e del monitoraggio dei dati, anche attraverso l’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e il monitoraggio ambientale (INSPIRE 127),coordinando la propria attività, in ambito comunitario, con l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) allo scopo di sostenere le politiche dell’Unione e dei singoli Stati membri fornendo i necessari supporti tecnico-informativi.

L’Agenzia europea per l’ambiente, istituita con il Regolamento CEE n. 1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, coordina la rete formata dalle agenzie nazionali ambientali allo scopo di raccogliere dati e informazioni sull’ambiente che possano essere di supporto non solo alle istituzioni comunitarie, ma anche utili ai fini della loro divulgazione ai cittadini.

Le principali funzioni dell’Agenzia europea per l’ambiente sono: registrare, raccogliere, analizzare e diffondere i dati sullo stato dell’ambiente; fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare ed attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente e contribuire ad assicurare la compatibilità dei dati a livello europeo; stimolare lo sviluppo e l’integrazione delle tecniche di previsione ambientale; assicurare un’ampia diffusione di informazioni ambientali attendibili.

127 Si tratta di una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (2007/2/CE del 14 marzo 2007) con la quale è stata istituita l’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea per scopi connessi alle politiche ambientali comunitarie e alle politiche che possono avere ripercussioni all’ambiente. Essa si fonda sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create e gestite dai singoli Stati membri.

L’Agenzia si coordina, nello scambio di informazioni, con altri organismi, compresa la rete IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement on Environmental Law), la rete d’informazione degli Stati membri, istituita nel 1992, gestita in collaborazione con la Commissione sulla legislazione ambientale.

Il Ministero, per le attività strumentali alle proprie finalità e attribuzioni istituzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, si avvale di SOGESID Spa.128, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.

La SOGESID si configura, come «società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici ecc.) e dall’altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi strutturali nazionali e comunitari, evitando cosí il rischio “definanziamento»129.

Anche per la Sogesid Spa la riorganizzazione del Ministero ha reso indifferibile una ridefinizione dei rapporti al fine da un lato di rafforzare la capacità di gestione, monitoraggio e controllo delle attività ad essa demandate sulla base di rapporti convenzionali e dall’altro di rendere omogenea ed uniforme tutta l’attività convenzionale stipulata tra le varie strutture di livello dirigenziale generale del Ministero e la stessa Sogesid Spa.

128 Di cui all’art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La SOGESID s.p.a. è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e Finanza

Per altro verso la ridefinizione della governance dell’Istituto ha comportato anche una ridefinizione dei principali atti di organizzazione e amministrazione dell’Istituto.

E’ stato, così, deliberato un nuovo Regolamento di organizzazione dell’Istituto, presentato a dicembre 2015, che ancora non risulta formalizzato.