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L’agricoltura biologica: Regolamento CE 834/2007

3.2. Il vino biologico

3.2.3. L’agricoltura biologica: Regolamento CE 834/2007

Nel 2007 entra in vigore il regolamento CE n.834/2007 che, prescrivendo le norme concernenti la produzione biologica e i modi di etichettatura dei prodotti biologici nonché le regole riguardanti il regime d’importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, va ad abrogare il precedente regolamento CE 2092/1991.

Il regolamento CE 834/2007 e successive modifiche, oggi, forniscono la base per uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura biologica assicurando contemporaneamente l’efficacia del mercato interno, garantendo una concorrenza leale. Inoltre, assicura la fiducia dei consumatori tutelandone gli interessi. Il regolamento considera la produzione biologica come “un sistema globale di gestione aziendale e di produzione”; sottolineando come la produzione biologica svolga una duplice funzione sociale: da un lato provvede a un mercato specifico che risponde alla richiesta di prodotti bio e dall’altro fornisce dei prodotti che rispettino l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità.

Il regolamento definisce anche gli obiettivi e i principi generali e specifici di un’agricoltura biologica. “La produzione biologica si pone i seguenti obiettivi: (i) stabilire un sistema condiviso al livello comunitario, di gestione sostenibile per l’agricoltura; (ii)

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mirare a ottenere prodotti di alta qualità: (iii) mirare a produrre un’ampia varietà di prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori”78.

Come il regolamento CE 1991, anche il suddetto regolamento sancisce il divieto assoluto dell’utilizzo di prodotti OGM in agricoltura biologica e prevede un periodo di riconversione del terreno che da convenzionale passa a biologico.

La Comunità Europea, attraverso il regolamento, stabilisce che la produzione biologica deve adottare delle pratiche colturali finalizzate a salvaguardare o aumentare il contenuto di materia organica nel suolo e di adottare la filosofia della produzione pluriennale affinché si preservi la fertilità dello stesso. Inoltre, tutte le tecniche di produzione biologica devono essere orientate alla riduzione dell’inquinamento.

Il regolamento, pertanto, descrive le direttive prioritarie che un’azienda deve attuare per essere definita biologica e, quindi, perseguire una produzione biologica.

Il regolamento dispone le norme circa l’etichettatura dei prodotti biologici ritenendo obbligatoria l’apposizione del marchio comunitario affinché si assolva uno degli obiettivi cardini dell’etichettatura, ossia la riduzione dell’asimmetria informativa tra produttore e consumatore e garantire una corretta informazione e formazione dei consumatori affinché questi siano in condizioni tali da poter prendere una decisione consapevole. Con il termine etichettatura il regolamento CE 1169/2011 fa riferimento a “qualsiasi menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”79.

Nell’etichetta di un prodotto biologico devono comparire indicazioni sul metodo di produzione biologica e tutti i dati relativi al controllo e in determinate circostanze può comparire il marchio “controllo biologico” (solo se le aziende sono anche associate al consorzio di controllo biologico).

In etichetta è possibile utilizzare abbreviazioni quali “eco” o “bio”80 per arricchire il portato informativo e aggiungere la dicitura biologica nella denominazione di vendita e nella lista degli ingredienti (per quanto attiene i prodotti trasformati).

78 Regolamento CE 834/2007. Titolo II, Obiettivi e Principi Generali della Produzione Biologica; artt. 3-4-5. 79

Regolamento CE 1169/2011.

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L’utilizzo in etichetta delle indicazioni di conformità al metodo biologico possono essere apposte solo previo consenso da parte degli organismi di controllo preposti.

Il regolamento, inoltre, prevede una serie d’indicazioni che obbligatoriamente devono comparire in etichetta; tra cui il luogo nel quale sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Le materie prime possono derivare da “Agricoltura UE” quando sono state coltivate nell’Unione Europea; da “Agricoltura non UE” quando la coltivazione è avvenuta in paesi terzi e, infine, “Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima è stata coltivata nel territorio comunitario e parte in territorio extra-comunitario81. Inoltre, nel caso in cui tutte le materie prime agricole, di cui il prodotto è composto, siano state coltivate in un unico Paese; l’indicazione UE o non- UE può essere sostituita o integrata dall’indicazione di quello specifico Paese.

Il regolamento CE 834/2007 aggiunge, poi, che “Ai fini della sopra citata

indicazione, possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi d’ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola”82.

Per quanto attiene il colore, le dimensioni e il carattere con cui l’indicazione deve apparire in etichetta, il regolarmente sancisce che questi non debbano essere tali da oscurare la denominazione di vendita del prodotto.

Tra le indicazioni obbligatorie di etichetta devono anche comparire: (i) il codice dell’organismo di controllo, attribuito da MIPAAF83 a ciascun organismo; (ii) il numero di riferimento dell’Organismo di Controllo deve essere preceduto dal termine “BIO”, dalla sigla IT e dalla dicitura “Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF”; (iii) sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica è possibile riportare in etichetta il nome o la ragione sociale dell’operatore che per ultimo ha eseguito la produzione o preparazione. Il codice identificato dell’operatore è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n.”.

81 Regolamento CE 834/2007. Titolo IV, Etichettatura; art.24. 82

Regolamento CE 834/2007. Titolo IV, Etichettatura, art.24.

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Figura 3.1. Esempio di dati in etichetta riguardante il controllo biologico84.

Il regolamento, inoltre, individua due tipologie di prodotti biologici. Da un lato, i prodotti agricoli biologici dei quali è controllato il processo di coltura o di allevamento; dall’altro lato, invece, i prodotti trasformati che possono fregiarsi della dicitura biologica e riportare in etichetta il logo comunitario solo se il 95% delle materie prime utilizzate deriva da un’agricoltura biologica che rispetti il suddetto regolamento. In caso contrario, possono essere riportati in etichetta gli ingredienti specificando quali provengono da agricoltura biologica e la percentuale sul totale.

Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo che verifichi l’adempimento degli obblighi da parte delle aziende. La natura e la frequenza dei controlli ai quali sono sottoposte le aziende varia secondo il rischio d’irregolarità e infrazione. Tuttavia, ciascun operatore sarà sottoposto a controllo almeno una volta l’anno85. Durante l’attività di controllo possono essere prelevati dei campioni per l’individuazione di eventuali difformità al regolamento. I campioni saranno poi sottoposti ad analisi da parte dell’Agenzia Regionale dell’Ambiente o presso laboratori accreditati da ACCREDIA (Ente Unico Nazionale di Accreditamento).

Nel caso in cui sia attestata un’irregolarità o una discrepanza in relazione agli obblighi di cui il regolamento, l’autorità di controllo dovrà accertarsi che in etichetta e nella pubblicità dell’intera partita di produzione che non abbia rispettato le condizioni non appaia la dicitura di “metodo di produzione biologico”. Le sanzioni applicabili

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CCPB. http://www.ccpb.it

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possono essere di natura amministrativa o pecuniaria secondo la gravità della situazione; possono essere presentati dei richiami o delle diffide fino alla sospensione della certificazione e alla radiazione dal sistema.

In Italia, diversi sono gli organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF. Gli organismi di controllo sono dei soggetti privati che svolgono essenzialmente due funzioni: (i) verificano l’idoneità e la filiera produttiva delle imprese che intendono aderire o già aderiscono al sistema produttivo biologico; (ii) concedono l’uso del relativo marchio biologico.

Con lo scopo di evitare conflitti d’interesse, gli organismi di controllo non possono svolgere attività di consulenza e di assistenza tecnica, né vendere prodotti.

L’attività degli organismi di controllo è a sua volta supervisionata dal MIPAAF che collabora strettamente con le Regioni e le Province autonome. Il MIPAAF si occupa del controllo delle attività amministrative e tecnico-scientifiche preposte dal regolamento comunitario. Regioni e Province Autonome vigilano sull’attività degli organismi di controllo attraverso una serie di verifiche periodiche.

Gli organi di controllo devono stilare un Piano di controllo annuale che sarà sottoposto al MIPAAF e alle Regioni.

Alcuni organismi di controllo sono riconosciuti a livello dell’Unione Europea (come ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), altri operano in tutto il bacino mediterraneo come Bioagricoop il cui programma di certificazione è il primo a essere accreditato dall’IFOAM86, altri ancora sono riconosciuti solo nella Provincia Autonoma di Bolzano (come INAC e Biozert, quest’ultimo con sede in Germania).

Figura 3.2. Esempio etichetta prodotto biologico

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L’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) è un’organizzazione internazionale nata nel 1972 che racchiude diversi membri interessati all’agricoltura biologica.

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La parte ultima del regolamento CE 834/2007, modificato dal regolamento CE 1235/2008, dispone in materia d’importazioni di prodotti biologici dai Paesi terzi. Il regolamento dà l’opportunità a Paesi terzi di commercializzare all’interno del territorio comunitario i prodotti biologici purché rispettino le norme di produzione ed etichettatura previste dal regolamento CE 834/2007. Anche in questo caso si prevede la designazione di organi di controllo preposti alla verifica di conformità dei prodotti biologici di Paesi terzi commercializzati.

Affinché sia garantita l’opportunità di commercializzare prodotti biologici sia da sia verso i Paesi Terzi, l’Unione Europea ha stilato degli accordi bilaterali con i maggiori Paesi importatori (USA e Giappone) con lo scopo di garantire un’uniformità dei controlli e delle certificazioni.