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Vitivinicoltura biologica: Regolamento CE 203/2012

3.2. Il vino biologico

3.2.5. Vitivinicoltura biologica: Regolamento CE 203/2012

L’1 agosto 2012 entra in vigore il Regolamento CE 203/2012 che modifica il regolamento CE n.889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n.834/2007 in ordine alle modalità di applicazione ed etichettatura concernente il vino biologico. Per le disposizioni non citate in questo regolamento il legislatore rimanda al Regolamento CE n.834/2007 e successive modifiche.

La sostanziale differenza tra il suddetto regolamento e il regolamento CE 834/2007 è che prima del 2012 non c’era la possibilità di certificare come biologico il procedimento di vinificazione e di trasformazione delle uve ma solo la loro produzione agricola, tanto che il vino, essendo derivato da materie prime biologiche, non poteva fregiarsi del logo comunitario: si segna il passaggio dalla dicitura “vino prodotto da uve biologiche” alla dicitura “vino biologico”.

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Valdani, Bertoli. Marketing Internazionale. Egea. 2014, 4:137-139.

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Il regolamento in esame stabilisce le norme relative a: (i) specifiche sulla vinificazione; (ii) modalità di etichettatura; (iii) possibilità di riconoscere la conformità delle annate precedenti.

Il regolamento si applica alla produzione vitivinicola ottenuta da materie prime di origine biologica; per quanto non previsto o specificato dal nuovo regolamento si rimanda all’OCM vino89 e al Codice Enologico90.

Il regolamento CE 203/2012 impone una serie di restrizioni e limitazioni per quanto concerne le tecniche di vinificazione e le sostanze ammesse. Ad esempio, alcune tecniche di vinificazioni dettate sono l’eliminazione dell’anidride solforosa attraverso procedimenti fisici e la dealcolizzazione parziale del vino. Invece, sono sottoposti a limitazioni i trattamenti termici che non devono essere inferiori ai 70°.

Inoltre, per la quantità di anidride solforosa; da intendersi quello all’atto dell’imbottigliamento, si prevedono dei limiti (specificando che l’Italia aveva proposto alla Commissione Europea una riduzione ancora più drastica di questi quantitativi poi però, la mediazione ha portato agli attuali limiti).

Agli Stati membri è data comunque la possibilità di stabilire i livelli di anidride solforosa uguali a quelli specifici per vini convenzionali, ma solo in particolari zone geografiche o condizioni climatiche.

Per quanto concerne le specifiche di etichettatura, il regolamento rimanda al regolamento CE 834/2007, Titolo IV, dell’Etichettatura.

Si possono individuare tre tipologie di vino biologico: (i) vino biologico; (ii) vino da uve biologiche; (iii) vino in conversione all’agricoltura biologica.

Il vino biologico è quel vino ottenuto da uve 100% biologiche e da prodotti di enologia biologici (quali zucchero, alcol alimentare rettificato, alcol di origine viticola).

Nel vino ottenuto da uve biologiche, nella cui etichetta deve comparire la dicitura “ottenuta da uve biologiche”, il logo comunitario non è ammesso.

Il vino in conversione all’agricoltura biologica è considerato tale solo se sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conversione al biologico. Per questi prodotti non è ammesso l’utilizzo del logo comunitario, come previsto dall’art. 25 del Regolamento CE

89 Regolamentazione unica dell’Unione Europea che regolamenta il settore vitivinicolo nell’ambito della

produzione e dell’ottenimento di fondi.

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834/2007. Un vino si dichiara biologico dopo tre anni dalla conversione alla suddetta modalità di agricoltura per dare tempo al vigneto di “disintossicarsi”.

Infine, il regolamento CE 203/2012 agisce retroattivamente in quanto ritiene conformi alla normativa anche le annate precedenti (prodotte fino al 31 luglio 2012). Partendo dal presupposto che il vino è un prodotto a lunga conservazione e che in alcuni casi è riposto per molti anni all’interno di botti o cisterne prima di essere commercializzato, il regolamento permette di immettere nel mercato le scorte di prodotto fino a esaurimento, secondo le modalità di etichettatura che seguono.

Per i vini presenti in magazzino, elaborati nel rispetto delle norme di vinificazione previste dal suddetto regolamento si possono verificare due circostanze: (i) se è possibile dimostrare la rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento CE 203/2012 allora sarà necessario autorizzare l’uso del logo comunitario di produzione biologica previsto dall’art. 25 del Regolamento CE 834/2007 in modo tale da garantire una concorrenza leale tra vini prodotti antecedentemente e successivamente l’entrata in vigore del regolamento CE 203/2012, in etichetta apparirà la dicitura “vino biologico”; (ii) di converso, se non fosse possibile dimostrare la rispondenza a tali requisiti allora i vini ancora in magazzino, prodotti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, possono recare esclusivamente la dicitura “proveniente da uve biologiche” senza l’apposizione del logo comunitario; purché sia stato prodotto nel rispetto del regolamento CE 834/2007.

Inoltre, non è possibile utilizzare la dicitura “proveniente da uve biologiche” per vini di annata 2012 che rispettino il regolamento a seguito dell’obbligatorietà dell’apposizione del logo comunitario. Infine, un prodotto misto realizzato con uve di annata antecedente al 2012 e uve di annata 2012 si utilizza l’indicazione “con uve da agricoltura biologica”.

In conclusione, è possibile affermare che le direttive essenziali del Regolamento CE 203/2012 sono legate alla riduzione e al controllo di alcuni prodotti cosiddetti additivi tecnologici di vinificazione, alla riduzione della quantità dei solfiti nei vini; pertanto, emerge un’attenzione particolare a che il vino sia il più naturale possibile.

In Italia, la trattativa, seguita personalmente dall’agronomo e all’ora presidente di Coldiretti Veneto il sig. Giorgio Piazza, era più “coraggiosa” anche se, in definitiva, i produttori italiani si dicono soddisfatti.

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Sono in corso delle modifiche e delle rivisitazioni che riguardano essenzialmente il tema della coltivazione della vite, specificatamente la riduzione dei metalli pesanti come il rame.

La certificazione porta, ovviamente con sé alcuni costi che tutto sommato non appaiono proibitivi per un’azienda se paragonati agli introiti che potrà ottenere. Molti consumatori, infatti, acquistano vino biologico non solo perché è buono ma anche perché è sostenibile e rispetta l’ambiente.