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L’assetto istituzionale e organizzativo della programmazione partecipata

9 Interventi essenziali di assistenza tutelare per diversamente abili gravi ed anzian

4.2 Il governo dei sistemi locali di welfare: l’integrazione socio-sanitaria tra Ambiti sociali e i Distretti sanitar

4.2.1 L’assetto istituzionale e organizzativo della programmazione partecipata

L’assetto istituzione del nuovo sistema integrato appariva incentrato su tre attori principali: Regione, Provincia e Comuni associati il cui contributo ai processi di programmazione partecipata si modulava attraverso il diverso grado di coinvolgimento previsto per gli stessi a seconda dei ruoli e delle responsabilità loro attribuiti. Alla Regione il compito di determinare gli Ambiti territoriali e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema dei servizi; promuovere e coordinare l’assistenza tecnica necessaria agli Enti Locali per l’istituzione e la gestione; promuovere la sperimentazione di modelli innovativi di servizi ; predisporre strumenti per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza e per la verifica dei risultati raggiunti dai servizi; definire i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture e servizi e gli standard e i criteri di qualità dei servizi (organizzativi, assistenziali e di costo); regolare il trasferimento agli Enti Locali delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Ai Comuni la responsabilità di concorrere invece alla progettazione regionale e alla definizione degli Ambiti territoriali; convocare i tavoli di concertazione territoriale per la costituzione del gruppo di piano; definire per ciascun ambito un comune capofila; programmare l’integrazione degli interventi sociali a livello locale; erogare i servizi; definire i parametri per l’accesso prioritario ai servizi e per l’affidamento dei servizi al terzo settore. In ultimo alla Provincia spettava un quadro di funzioni e responsabilità molto limitate, la mancanza di alcun potere sia decisionale che gestionale rispetto alle risorse trasferite ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato,le azioni a regia Provinciale si sostanziavano nella formulazione di “intese” con i Comuni in merito alla progettazione regionale e alla definizione degli Ambiti territoriali ed alla promozione di iniziative di formazione professionale. Inoltre visto il punto di osservazione privilegiato delle stesse a loro spettava l’ analisi dell’offerta assistenziale per approfondire i fenomeni sociali e le problematiche rilevanti in ambito Provinciale e la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse dei Comuni e degli altri soggetti istituzionali per favorire l’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali attraverso l’istituzione di Osservatori Provinciali per le politiche sociali.

165 In merito all’assetto gestionale il primo passo verso la costituzione dell’Ambito Sociale doveva avvenire attraverso la costituzione di un Coordinamento Istituzionale per la definizione del piano di zona sociale costituito da: i Sindaci dei Comuni, dal Presidente della Provincia e della Comunità Montana, ove esistente, dal Direttore Generale dell’ASL di riferimento.

Il coordinamento istituzionale, convocato per la prima volta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, aveva il compito di definire il comune capofila con funzioni di coordinamento; i tempi, modalità, assetto organizzativo e le procedure per la concertazione e per la definizione del Piano; le modalità di partecipazione al percorso di definizione del piano; le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della Comunità; la quota che ciascun comune dell’ambito riserva al capitolo spese sociali per l’avvio, l’organizzazione e il coordinamento delle attività connesse all’elaborazione del Piano di Zona; le modalità di gestione del fondo da parte del Comune capofila.

Il coordinamento istituzionale sottoscrive quanto stabilito attraverso un apposito protocollo d’intesa, le Province dovevano avviare un programma di interventi inerenti alla lettura del territorio, la rilevazione dei bisogni sociali e la promozione di attività formative connesse alle necessità rilevate. Il Coordinamento istituzionale, attraverso il Comune capofila poteva inoltre promuovere la costituzione di un gruppo di piano quale strumento operativo della programmazione locale. Per lo svolgimento delle competenze amministrative dei Comuni in associazione Il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) individuava tre modalità per l’esercizio delle funzioni:

- la convenzione; - il consorzio;

- l’Unione di Comuni;

I Comuni associati potevano in tal caso scegliere la forma associativa ritenuta più idonea. Allo stesso modo potevano dotarsi di un organismo tecnico rappresentativo di tutti i Comuni dell'ambito territoriale che funzioni da supporto tecnico del comitato dei sindaci, l'Ufficio di piano, costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 persone (una per comune) tra cui almeno un esperto di progettazione sociale, un esperto di

166 contabilità degli Enti Locali e un esperto di questioni legali. All’Ufficio venivano attribuite le seguenti competenze: predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ad altri soggetti; atti finanziari; predisporre l'articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione; predisporre tutti gli altri necessari all'assolvimento da parte del comune capofila dell'obbligo di rendicontazione; promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse; proposte al coordinamento istituzionale. Particolare rilevanza assume il ruolo delle ASL all’interno del gruppo di piano, la quale concorda con i componenti del Coordinamento Istituzionale, la programmazione specifica e i relativi riparti di fondi finalizzati alla integrazione socio-sanitaria58.

Gli Ambiti definiscono i Piani di zona, strumenti per il sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la valutazione e programmazione del proprio sviluppo. Il piano di zona veniva indicato come lo strumento primario del processo allargato di progettazione partecipata e di riordino del sistema integrato dei servizi e degli interventi previsto dalla legge. (l.328/2000 Art.18 ) attraverso il quale i Comuni, associati negli Ambiti territoriali con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, potevano disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare. La Regione avvalendosi di una commissione tecnica appositamente costituita provvedeva alla valutazione del Piano verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dalle linee guida. Il Piano di Zona ha durata triennale tuttavia lo stesso può essere sottoposto ad integrazioni e rettifiche al termine di ogni annualità. La legge 328 inoltre sottolinea va la necessità di realizzare all’interno dei territori forme di integrazione fra le politiche sociali e sanitarie , difatti la stessa scelta di far coincidere gli Ambiti territoriali con i distretti e i multipli dei distretti sanitari, risponde alla necessità di rafforzare questa necessaria integrazione e alla scelta di valorizzare, sul territorio, il ruolo delle Asl nella gestione degli interventi. In un contesto nazionale e regionale in cui comparti della sanità e dell’assistenza erano tradizionalmente separati sia sul versante programmatico, istituzionale, dei finanziamenti, dei criteri di

58 Sulla base delle indicazioni provenienti dall’atto di indirizzo per l’integrazione socio-sanitaria DPCM

167 partecipazione alla spesa,della gestione degli interventi, le linee di programmazione sociale regionale si erano soffermate a definire quali fossero le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria che richiedevano necessariamente una progettazione unitaria dell’offerta in ambito sociale e sanitario. L’integrazione socio sanitaria doveva realizzarsi non solo nelle modalità di erogazione dei servizi (già frequentemente svolti in forma integrata) ma anche a livello istituzionale, gestionale, professionale. A livello istituzionale al fine di effettuare interventi coordinati nell’erogazioni dei servizi l’integrazione avveniva attraverso la previsione sia nei PdZ che nei Piani Attuativi territoriali (PAT) dei servizi socio-sanitari previsti e attraverso l’accordo e la sottoscrizione dell’ Accordo di programma per l’approvazione del piano sociale di zona da parte dei Comuni e dei PAT dell’ ASL. A livello gestionale l’integrazione si esplica nel distretto quale ambito prescelto per la gestione delle attività sociali a rilevanza sanitaria e delle attività socio-assistenziali e la realizzazione della Porta Unica di Accesso ai servizi per la presa in carico dell’utenza e la valutazione congiunta dello stato di bisogno . A livello professionale l’integrazione si realizza tramite la costituzione di équipe di territorio che vedano il coinvolgimento di professionalità e operatori appartenenti ad enti diversi, nella progettazione di percorsi assistenziali e nella costituzione di unità valutative integrate che favoriscano approcci multidisciplinari ai problemi.