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4. L’ingresso delle misure di sicurezza nel diritto positivo agli inizi del novecento. .35

1.2. L’avant-projet du code pénal Matter del 1934

Come si è visto la dottrina positivista ebbe un grande successo nell’ambito delle dottrine penalistiche ed in breve tempo si diffuse nella maggior parte dei paesi europei. In Francia i suoi principi fondamentali furono sostenuti e sviluppati in seno al movimento di pensiero della défense sociale di cui il penalista belga Prins fu l’iniziatore55 e che nella prima metà del novecento raccolse ampi consensi nell’ambiente giuridico francese56, nell’ambito del quale conoscerà un enorme sviluppo57. In tale epoca molti autorevoli esponenti della dottrina penalistica aderirono a questo movimento come H. Donnedieu de Vabres e J.-A. Roux58; quest’ultimo fu anche incaricato dal guardasigilli di prendere parte alla commissione presieduta da Paul Matter – Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – ed istituita con un decreto del 23 dicembre 1930 con il compito di preparare il progetto di riforma del codice penale. La decisione di istituire una commissione incaricata della riforma del codice penale si uniformava alla generale tendenza di revisione dei codici penali che si era manifestata in Europa intorno agli anni trenta del novecento e che veniva peraltro sostenuta a livello internazionale, nell’ottica di un avvicinamento delle legislazioni penali dei diversi paesi.

Così anche in Francia prese corpo l’idea che fosse necessaria una riforma della legislazione penale codicistica sulla base della convinzione che il code pénal del 1810, che era servito da modello per la maggior parte dei codici penali stranieri, non fosse più “en harmonie avec les idées scientifiques modernes concernant la lutte

contre le crime”59. Il codice penale francese, “œuvre purement classique,

construction abstraite, basée presque exclusivement sur la considération objective de l’infraction et faisant passer au second plan la considération personnelle du délinquant”60, presentava in tal senso grandi lacune con riferimento in particolare al trattamento sanzionatorio di alcuni delinquenti, come “les aliénés, mais sourtout les

demi-fous, les alcooliques, les toxicomanes, les vagabonds, etc.”61, pericolosi per la

55 Cfr. supra, cap. I, par. 2.2.

56 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 68.

57 Cfr. infra, par. 2.

58 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 68.

59 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français, Paris, 1934, p. 10.

60 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 10.

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società ma la cui responsabilità morale, essendo assente o grandemente diminuita, escludeva l’opportunità dell’applicazione nei loro confronti della pena nel senso classico del termine e che tuttavia “la défense sociale exige qu’ils soient mis dans

l’impossibilité de nuire”62.

Si percepiva ormai come imprescindibile la necessità di una riforma sistematica del diritto penale che ne rivedesse i principi fondamentali e che lo rendesse in tal modo coerente con i progressi scientifici moderni63.

Tale necessità peraltro si era già manifestata alla fine del diciannovesimo secolo ed a questo fine nel 1887 era stata istituita una commissione incaricata di redigere un progetto di riforma del codice penale: i lavori della commissione che portarono ad un progetto di riforma della parte generale del codice penale si arrestarono senza riuscire a mettere a punto un progetto relativo alla parte speciale64.

Ad ogni modo l’iniziativa fu ripresa con l’istituzione della commissione del 1930 e questa elaborò un progetto di riforma della parte generale del code pénal che, introducendo numerose modifiche, e tra queste alcune di grandissima importanza, si presentava dal punto di vista dogmatico e sistematico come rivoluzionario rispetto al passato pur volendo allo stesso tempo restare fedele alla tradizione giuridica francese sotto il profilo delle categorie di fondo del diritto penale65.

Il cambiamento probabilmente più profondo fu quello relativo alla concezione della responsabilità penale: una caratteristica fondamentale del progetto è quella di essere “une œuvre de transaction entre le système de la responsabilité morale des

anciens Codes classiques et celui de la responsabilité légale ou sociale que préconise l’École Positiviste”66.

Viene dunque mantenuta la concezione classica della responsabilità penale come responsabilità morale sostanzialmente fondata sulla colpevolezza dell’autore per il fatto commesso, e di conseguenza viene conservato il sistema sanzionatorio vigente incardinato sulla pena come sanzione stabilita in modo proporzionale al grado di colpevolezza ed alla gravità del fatto e la cui durata è fissata a priori dal

62 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 10.

63 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 10.

64 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 11.

65 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 12.

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legislatore in relazione al fatto tipico di reato (anche se poi entro certi limiti individualizzata da parte del giudice in considerazione delle caratteristiche attinenti alla persona dell’autore). La pena è dunque concepita in senso classico come retribuzione per il fatto commesso anche se in un’ottica utilitarista e le vengono dunque attribuite alcune funzioni ulteriori rispetto a quella retributiva, in particolare quelle di prevenzione generale e speciale.

Tuttavia accanto a tale sistema già adottato dal codice penale del 1810, il progetto di riforma, uniformandosi alla tendenza affermatasi negli altri paesi europei ed all’orientamento sostenuto in seno all’Union International de Droit Pénal, adotta una seconda forma di responsabilità penale67 fondata esclusivamente sulla pericolosità sociale del delinquente e sganciata da ogni valutazione circa la responsabilità morale e la colpevolezza; tale forma di responsabilità, definita dai positivisti «responsabilità legale», rappresenta il presupposto per l’introduzione di uno strumento sanzionatorio ulteriore rispetto alla pena, che persegua come unico fine quello della neutralizzazione della pericolosità dell’individuo affinché la difesa della società sia assicurata nel modo più efficace possibile.

Le misure di sicurezza imperniate sul solo stato di pericolosità sociale dell’individuo si configurano come sanzioni per natura individualizzate e la cui durata è indeterminata dovendo la misura durare “jusqu’à ce qu’ait disparu cet état

dangereux”68. Così, il progetto “organise, à côté des peines, d’autres mesures de

défense contre le crime, que l’on est convenu d’appeler aujourd’hui des «mesures de sûreté»”69. Il code pénal Matter istituisce quindi un sistema sanzionatorio a doppio binario nel quale pene e misure di sicurezza, in ragione della loro sostanziale diversità, sono sottoposte a regimi giuridici differenti e nel quale le misure di sicurezza si sostituiscono o si cumulano alla pena, a seconda dei casi, in una pura ottica di difesa sociale.

Per quanto riguarda il regime giuridico delle mesures de sûreté il codice, che tra le disposizioni preliminari all’articolo 1 enuncia il fondamentale principio di legalità delle pene «nulla poena sine lege», estende tale regola anche alle misure di

67 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 68.

68 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 13.

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sicurezza affermando al primo comma dell’art. 7 (collocato nel libro primo contenente disposizioni generali sulla legge penale) che “Nulle mesure de sûreté ne

peut être prononcée que sous les conditions et dans les cas prévus par la loi”70. Nel libro primo poi il codice affronta la fondamentale questione dei limiti temporali dell’applicabilità della legge penale enunciando all’articolo 5 il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole in ossequio del quale non potranno avere applicazione retroattiva le leggi penali che, intervenute in un momento successivo alla commissione del fatto da parte dell’autore, introducano una nuova figura di reato rendendo così punibili fatti che erano precedentemente penalmente irrilevanti, né le leggi che senza introdurre una nuova fattispecie di reato semplicemente comportino un trattamento penale più severo per un fatto già previsto come reato71.

Il successivo articolo 6 stabilisce poi il correlato principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo nell’ipotesi di abolitio criminis, ossia l’ipotesi in cui la norma sopravvenuta abolisca integralmente una figura di reato, affermando che non potrà essere punito l’autore di un fatto tipico di reato che, al momento del giudizio, una legge posteriore abbia abrogato e che, laddove sia già intervenuta una sentenza di condanna, ne cessino l’esecuzione e gli effetti penali, superando in questo modo il limite del giudicato e sancendo dunque la regola cosiddetta della retroattività illimitata72. L’articolo 8 considerando invece l’ipotesi in cui la legge posteriore più favorevole rechi una modifica della disciplina in mitius afferma la sua applicabilità retroattiva ponendo però come limite invalicabile il principio dell’intangibilità della cosa giudicata73.

Tale disciplina relativa ai limiti temporali di applicabilità della legge penale è solo parzialmente prevista anche in materia di misure di sicurezza. Il principio della retroattività della legge penale più favorevole nell’ipotesi di abolitio criminis è sancito anche in relazione alle misure di sicurezza: il secondo comma dell’art. 7 recita infatti che «L’exécution [de la mesure de sûreté] cessera lorsque le fait qui

70 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 18.

71 G. MARINUCCI – E. DOLCINI., Manuale di diritto penale “cit.”, p. 73.

72 G. MARINUCCI – E. DOLCINI., Manuale di diritto penale “cit.”, p. 77.

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aura motivé la mesure ne sera plus réprimé par la loi», analogamente a quanto

stabilito dall’art. 6 in relazione alle pene.

In seguito però il legislatore della riforma pone une differenza di enorme rilevanza tra il regime giuridico delle misure di sicurezza e quello delle pene: l’articolo 9 del progetto infatti prevede che “Toute loi édictant une mesure de sûreté

est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de sa mise en vigeur”

sancendo in tal modo il principio dell’applicazione retroattiva delle leggi che dispongono in materia di misure di sicurezza74. Da tale principio discende come corollario il principio dell’immediata applicabilità delle misure di sicurezza e quindi la possibilità di applicare all’autore di un fatto di reato una misura di sicurezza che al momento della commissione del fatto non era prevista dall’ordinamento75 e, a

fortiori, la possibilità di applicare una misura di sicurezza più grave e che comporti

un trattamento penale più severo per il reo76.

“Cette rétroactivité des lois établissant des mesures de sûreté est acceptée par les diverses législations qui les ont établies”77 ed in effetti la formulazione dell’articolo 9 rievoca in maniera diretta la disciplina stabilita all’art. 200 del coevo codice Rocco secondo il quale «Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione».

La relazione ufficiale sul progetto Matter effettuata da una commissione scientifica istituita dal ministro della giustizia presso la Faculté de Droit de

l’Université de Toulouse e presieduta dal professore di diritto penale Joseph Magnol

ha messo in risalto due circostanze di grande importanza in relazione a tale aspetto della disciplina: in primo luogo infatti evidenzia come l’ordinamento francese avesse intrapreso già con legge del 27 maggio 1885 la strada che avrebbe condotto inesorabilmente all’affermazione del principio di retroattività in materia di misure di sicurezza. Tale legge, che come si è visto introdusse la relégation78, sanzione che sebbene fosse qualificata come pena complementare da un punto di vista sostanziale costituiva piuttosto una misura di sicurezza, “avait dérogé à l’application stricte de

74 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 22.

75 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 23.

76 G. MARINUCCI – E. DOLCINI., Manuale di diritto penale “cit.”, p. 74.

77 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 23.

59 la non rétroactivité des lois pénales plus dures”79, stabilendo all’art. 9 che anche le condanne riportate dal soggetto precedentemente all’entrata in vigore della legge fossero prese in considerazione ai fini dell’applicabilità della sanzione, salvo introdurre in extremis un ancoraggio al principio di irretroattività prevedendo che l’ultima condanna dovesse intervenire dopo l’entrata in vigore della legge.

In secondo luogo mette in luce il grande rischio che tale disciplina porta in sé di porre in grave pericolo i diritti fondamentali dell’individuo ed in particolare il diritto alla libertà personale; “un danger grave pour la sûreté personnelle qui risque

[…] d’entraîner à nouveau notre justice criminelle vers les anciens abus de l’arbitraire des peines de la législation d’avant la Révolution”80 della cui esistenza gli autori del progetto erano consapevoli con riferimento soprattutto alle misure di sicurezza che, rivolte a soggetti imputabili, si applicavano successivamente ed in aggiunta alla pena81.

Per questa ragione alcuni membri della commissione di riforma del codice penale avevano proposto di stabilire la regola dell’immediata applicabilità delle misure di sicurezza soltanto con riferimento alle misure di sicurezza che avessero un carattere educativo o terapeutico, quindi tipicamente alle misure di sicurezza che, rivolte a soggetti non imputabili, si applicano in luogo della pena, escludendola invece con riferimento alle misure rivolte a soggetti imputabili che si applicano congiuntamente alla pena82.

Tuttavia, malgrado la consapevolezza della pericolosità di tale disciplina con riferimento ai diritti e alle garanzie individuali, la maggioranza della commissione si espresse a favore del principio di retroattività della legge penale in materia di misure di sicurezza, anche se riferito a misure di sicurezza rivolte agli imputabili, accontentandosi del solo principio di legalità come presidio contro il pericolo di privazioni arbitrarie della libertà personale83.

Dopo il primo libro recante disposizioni sulla legge in generale, nel quale è contenuta come si è visto la disciplina generale di pene e misure di sicurezza, il

79 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 23.

80 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 14.

81 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 23.

82 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 24.

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progetto prevede un libro secondo composto di due titoli dedicati rispettivamente a pene e misure di sicurezza.

Per quanto concerne le pene il progetto si colloca in una sostanziale continuità con il codice vigente generalmente conservando le stesse pene previste da quest’ultimo. Per quanto riguarda il binario sanzionatorio rappresentato dalle pene il

code pénal Matter mantiene un sistema sanzionatorio fortemente afflittivo ed

infamante caratterizzato da pene assai severe, ivi comprese la pena di morte eseguita con la modalità della decapitazione e la pena dei lavori forzati eseguita con la

transportation aux colonies84 (prevedendo però come alternativa l’esecuzione dans maison de force sur le territoire de la France).

Tuttavia in materia di pene il progetto introduce alcune modifiche di rilievo ai fini del presente studio. Si allude in particolare al fatto che alcune pene accessorie o complementari vengono ora collocate nella categoria delle misure di sicurezza

“conformément d’ailleurs à leur véritable fonction de pure défense sociale”85: tale è il caso della relégation, che pure viene modificata in modo significativo e rinominata

internement dans une maison de travail, e dell’interdiction de séjour.

Venendo all’analisi dell’aspetto più importante nonché più innovativo del

code pénal Matter, costituito dall’introduzione ma soprattutto dall’organizzazione

sistematica delle misure di sicurezza al fianco delle pene86, si vede che il progetto adotta una sistematica sostanzialmente mutuata dal codice penale italiano del 1930. Sono introdotte undici misure di sicurezza suddivise, secondo la classificazione adottata dal codice Rocco, in misure personali e misure patrimoniali87; le misure di sicurezza di personali sono poi a loro volta suddivise in misure restrittive e privative della libertà personale.

Per quanto riguarda le prime, tra le quali sono previste il divieto di soggiorno in determinati luoghi, l’interdizione dall’esercizio di un’arte o di una professione, l’espulsione dello straniero dal territorio dello stato e la cauzione di buona condotta, si tratta sostanzialmente di misure destinate a prevenire la recidiva del condannato,

84 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 43.

85 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 43.

86 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 90.

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già esistenti nell’ordinamento come misure di carattere amministrativo, che il progetto trasforma in misure di carattere giudiziario88.

Sono però le misure di sicurezza detentive o privative della libertà personale l’elemento più significativo della riforma nonché il profilo che per la sua attitudine ad incidere gravemente sui diritti fondamentali dell’individuo più di tutti suscitò timori e resistenze in occasione dei lavori della commissione: quest’ultima era infatti perfettamente consapevole del rischio che queste misure si traducessero di fatto in provvedimenti di detenzione arbitraria.

“Il faut appliquer […] des mesures de défense sociale autres que la peine. Mais si cette nécessité s’impose, celle d’écarter toute mesure arbitraire et éventeullement tyrannique ne s’en impose pas moins”89: tale necessità si pone nonostante la maggior parte delle misure previste abbia un carattere terapeutico ed assistenziale in quanto si tratta pur sempre «d’une assistence forcée»90 che conduce alla privazione della libertà degli individui, allo stesso modo delle pene.

Gli autori del progetto erano quindi ben consci del rischio della «frode delle etichette»91 insito nel sistema sanzionatorio del doppio binario: si legge infatti nella relazione al progetto che “ce n’est pas parce que on aura changé le nom des

«peines» et qu’on les appellera «mesures de sûreté» ou que l’on inscrira sur les établissements destinés à recevoir les délinquants le nom «d’asiles» au lieu de celui de «prisons», que les dangers d’une détention arbitraire seront moins à craindre”92.

Per tale ragione il progetto prevede nella disciplina delle misure di sicurezza detentive una serie di garanzie poste a tutela dell’individuo tra le quali figurano oltre al principio di legalità, la previsione della competenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla disposizione ed all’esecuzione delle misure di sicurezza in modo tale da estendervi l’applicazione di tutte le garanzie della procedura penale ordinaria; ed ancora, l’ancoraggio delle misure di sicurezza alla commissione di un fatto di reato di una certa gravità che riveli una seria pericolosità del soggetto.

88 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 118.

89 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 94.

90 J. MAGNOL, L’avant-proget de révision du code pénal français “cit.”, p. 94.

91 Cfr. supra, cap. I, par. 3.2.

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Infine in relazione al carattere indeterminato della durata delle misure di sicurezza, il progetto “n’a pas admise une indétermination absolue, sauf peut-être

pour les aliénés […]. Pour les autres délinquants il n’a accepté qu’une indétermination relative”93 fissando per ciascuna misura il limite massimo di durata e prevedendo poi la possibilità di revocarla prima della scadenza del termine, laddove non appaia più necessaria. In questo senso dunque il legislatore della riforma si mantiene fedele alla tradizione giuridica francese che considera le garanzie della libertà individuale come intangibili94.

Il code pénal Matter prevede tre misure di sicurezza detentive: la prima è quella dell’internement dans une maison spéciale de santé ed è rivolta a due diverse categorie di individui, modulandosi in relazione a queste in modi differenti. La prima categoria di destinatari è costituita da «les aliénés criminels», ossia dai soggetti riconosciuti incapaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto e che quindi, in quanto non imputabili, non saranno raggiunti da una sentenza di condanna: nei loro confronti dunque la misura di sicurezza si applica in sostituzione della pena, laddove questi individui rappresentino un serio pericolo per l’ordine pubblico95. La seconda categoria di destinatari è invece rappresentata dagli individui semi-imputabili e cioè gli individui che per infermità mentale, al momento del fatto,