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La modifica dell’injonction de soins nell’ambito del suivi socio-judiciaire

3. Il posto delle misure di sicurezza nel diritto penale francese

1.4.2. La modifica dell’injonction de soins nell’ambito del suivi socio-judiciaire

Nel secondo capitolo della legge n° 2007-1198 il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell’injonction de soins prevista all’art. 131-36-4 del codice penale, come componente dell’istituto del suivi socio-judiciaire, e ne ha modificato un aspetto di rilevanza centrale.

Secondo la versione originaria della legge n° 98-468 l’injonction de soins rappresentava un elemento facoltativo della misura del suivi: l’art. 131-36-4 C.P. disponeva che il suivi socio-judiciaire potesse comprendere un’ingiunzione di cura, allorché il giudice di merito la ritenesse opportuna e a condizione che una perizia medico-psichiatrica avesse stabilito l’idoneità del condannato ad essere destinatario di un trattamento medico134.

In seguito alle modifiche apportate dalla legge del 2007, oggi la pronuncia di un suivi socio-judiciaire comporta di diritto la sottoposizione del condannato ad un’injonction de soins, salvo decisione contraria del giudice. Il nuovo articolo 131-36-4 C.P. recita infatti: “sauf décision contraire de la juridiction, la personne

condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins”; il

giudice quindi deve obbligatoriamente considerare la possibilità di disporre l’ingiunzione di cura135.

Tale modifica trasforma in modo radicale la misura del suivi in quanto ne accentua fortemente l’aspetto medico a discapito di quello giudiziario, rompendo l’equilibrio tra sanzione e trattamento che il legislatore aveva raggiunto con la legge

132 J. PRADEL, Enfin des lignes directrices pour scanctionner les récidivistes , “cit.”, p. 2253.

133 J. PRADEL, Enfin des lignes directrices pour scanctionner les récidivistes, “cit.”, p. 2255.

134 Cfr. supra par. 1.1.

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del 1998; e così, inoltre, torna in superficie lo spirito della pena del suivi

médico-social, latente fin dall’origine nell’istituto del suivi socio-judiciaire136.

Tale modifica, poi, si riflette necessariamente sull’istituto della surveillance

judiciaire che, per effetto di un rinvio espresso all’art. 131-36-4 C.P., comprende

l’injonction de soins137, nonché sull’istituto della liberazione condizionale che, in seguito alle modifiche introdotte con la legge n° 2005-1549, nei confronti dei soggetti condannati «pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est

encouru» comporta l’imposizione delle obbligazioni proprie del suivi (compresa, in

particolare, l’injonction de soins)138. Nei confronti di questi soggetti, dunque, la liberazione condizionale comporta di diritto la sottoposizione ad un’injonction de

soins (salvo decisione contraria del giudice dell’esecuzione) ed il rifiuto del soggetto

di sottoporsi al trattamento medico impedisce la concessione della misura.

Ancora in relazione all’istituto della libération conditionnelle, l’articolo 11 della legge del 2007 ha inserito all’ultimo comma dell’art. 729 C.P.P. una disposizione secondo la quale tale misura non potrà essere concessa ai soggetti condannati per un titolo di reato per il quale è prevista la sanzione del suivi

socio-judiciaire, che abbiano rifiutato di seguire il trattamento medico loro proposto

durante l’esecuzione della pena.

L’articolo 7 della legge, poi, prevede che l’injonction de soins possa essere disposta dal JAP (le juge de l’application des peines), in un momento successivo alla sentenza di condanna: l’art. 763-3 C.P.P. afferma infatti che, prima del termine dell’esecuzione della pena detentiva, il JAP disponga lo svolgimento di una perizia medica nei confronti dei soggetti condannati ad un suivi senza ingiunzione di cura, e che laddove la perizia stabilisca che il soggetto è suscettibile di essere destinatario di un trattamento medico il giudice dell’esecuzione debba disporre l’injonction de

soins, salvo espressa decisione contraria.

La legge del 2007 ha inoltre esteso l’applicabilità dell’injonction de soins all’ambito del sursis avec mise à l’épreuve (istituto analogo a quello italiano della

136 Cfr. supra, par 1.1.

137 Cfr. supra, par. 1.3.4.

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sospensione condizionale della pena), con riguardo esclusivo ai soggetti condannati per un titolo di reato per il quale è comminata la sanzione del suivi.

Dalle modifiche apportate emerge chiaramente “la volonté continue et sans

faille du législateur de traiter médicalement les délinquants considerés comme les plus dangereux”139, e tale volontà si concretizza nella previsione sistematica e generalizzata della somministrazione di cure ai delinquenti ritenuti pericolosi in quanto autori dei reati considerati i più gravi dal legislatore penale140; e tali cure presentano ormai “caractère quasi obligatoire”141.

Questa è la lettura proposta da un noto esponente della dottrina francese il quale ha affermato che “Toute une série de lois, édictées depuis maintenant un peu

plus de dix ans, […] ont prévu un principe de soins à l’endroit des plus grands délinquants, ceux que, en raison de la gravité de leurs actes, on n’hésite pas à qualifier de dangereux malade”142.

Sembra riemergere poco a poco, nell’ordinamento giuridico francese, la convinzione, appartenuta per prima a Cesare Lombroso, e che si credeva ormai definitivamente sorpassata, secondo la quale la criminalità, quella più grave e persistente, sarebbe una sorta di malattia da curare143.

Così torna attuale la questione: “Le grand délinquante est-il un malade?”144; il legislatore infatti ritiene che a questo tipo di delinquente, quello cioè che abbia commesso i reati considerati, in un dato momento storico, come i più gravi, debbano necessariamente essere imposte delle cure “parce que sa maladie est la cause de sa

déviance”145. Il fine specifico dell’injonction de soins sembra così essere proprio quello di intervenire sui fattori patologici presenti nell’individuo, i quali costituirebbero la causa del suo agire criminale, e, più in generale, del suo essere criminale146. E, ancora, secondo un autorevole studioso italiano del tema in esame la ricomparsa di questa concezione rappresenterebbe il substrato ideologico della

139 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, n°2, étude 3, p. 6.

140 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, étude 3.

141 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, p. 6.

142 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, p. 1.

143 G. PONTI – I. MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, Milano, V ed., 2008, p. 71.

144 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, p. 1.

145 P. SALVAGE, La grande délinquance est-elle une maladie?, in Dr. Pén., 2010, étude 3., p. 6.

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«politica penale della sicurezza»147 messa in atto dalla Francia a partire dal 1998 e che si è concretizzata nell’istituzione di un numero cospicuo di misure di sicurezza rivolte ai delinquenti pericolosi, pienamente imputabili148; ma soprattutto tale concezione sembrerebbe mettere in discussione il fondamento stesso della responsabilità penale, inducendo ad un suo radicale ripensamento in quanto la responsabilità colpevole cede il passo alla pericolosità, nella direzione dell’abbandono del modello classico del diritto penale del fatto a favore del modello del diritto penale dell’autore149.

Ecco allora che, già in questa fase dello sviluppo della politica penale della sicurezza francese, risulta più che opportuna la domanda che è stata posta dal medesimo studioso: “verso un neopositivismo?”150; e tale questione diventerà sempre più attuale alla luce degli interventi normativi immediatamente successivi a quello del 2007, in particolare in seguito alla legge n° 2008-174 del 25 febbraio 2008, che segna un punto di non ritorno lungo la strada della neutralizzazione intrapresa nel 1998.

2. L’epilogo (provvisorio?) della politica sicuritaria francese con la legge n°