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I due temi fondamentali della pericolosità sociale dei delinquenti e della conseguente necessità di assicurare la difesa della società contro questi individui, portati all’attenzione della scienza penalistica dalla dottrina positivista, furono sviluppati in Francia nell’ambito della corrente di pensiero della défense sociale. Quest’ultima, dopo la prima formulazione risalente come si è visto ad Adolphe

Prins112, conobbe un nuovo sviluppo arricchendosi di nuovi significati.

Il tema della difesa sociale sviluppato per primi dai positivisti “corrispondait

à la protection du groupe, sans considération pour l’individu qui en avait troublé l’harmonie”113: in tal modo “le criminel était quasiment sacrifié sur l’autel de

l’intérêt général”114. Ma il secondo conflitto mondiale aveva svelato il volto aberrante delle ideologie che, eleggendo l’interesse generale della collettività a valore supremo, in nome del suo perseguimento annientavano l’individuo; così all’indomani della guerra “la liberté individuelle est apparue plus chère que jamais,

et un souci nouveau est passé au premier plan, celui de la protection de la dignité humaine et du respect de la personne, si effroyablement méconnu par les régimes totalitaires”115. Di qui la nascita nel secondo dopoguerra di nuove correnti all’interno del movimento di pensiero della difesa sociale che svilupparono l’originaria riflessione del positivismo criminologico lungo nuove direttrici, spostando l’attenzione dall’idea di neutralizzazione dell’individuo a quella di risocializzazione116 .

111 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 68.

112 Cfr. supra, cap. I, par. 2.2.

113 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales “cit.”, p. 89.

114 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales “cit.”, p. 93.

115 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 69.

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2.1. La défense sociale originaire di Filippo Gramatica.

Nell’ambito del rinnovato movimento di pensiero della défense sociale vi fu una prima corrente sviluppata dal penalista italiano Filippo Gramatica la quale propose, al pari dei positivisti, un completo ripensamento del diritto penale caratterizzato però da “una più marcata ispirazione umanitaria”117.

Corrente di stampo radicale, che ebbe più successo in Francia che in Italia, la

défense sociale di Gramatica “répudiant l’ensemble du droit pénal”118 proponeva in

ultima analisi un totale stravolgimento del diritto penale classico che partendo dall’abbandono delle sue categorie fondamentali conducesse in particolare ad un superamento del tradizionale sistema sanzionatorio119.

Per raggiungere tale obiettivo Gramatica propone, nella sua principale opera «Principi di difesa sociale» pubblicata nel 1960, un programma di politica criminale volto all’abbandono del diritto penale tradizionale “fondé sur l’affirmation de la

responsabilité pour le «fait-délit» et sur l’application corrélative de la «peine»”120. Egli auspica dunque l’abbandono del concetto di responsabilità penale e la sua sostituzione con quello di antisocialità; la nozione di antisocialità che si riferisce alla «struttura bio-psichica della personalità»121 dell’individuo costituisce il cardine del sistema presentato da Gramatica come l’unico in grado di assicurare in modo efficace la difesa sociale.

Per raggiungere tale fine lo stato ha il dovere di risocializzare gli individui antisociali e non «le simple droit de punir»122 e per far ciò deve utilizzare non già le pene bensì le misure di difesa sociale consistenti in mesures préventives, éducatives,

curatives che siano individualizzate in base all’antisocialità soggettiva dell’individuo

e non più proporzionate alla gravità oggettiva del fatto123.

117 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte générale “cit.”, p. XXXV.

118 J. PRADEL, Droit pénal général “cit.”, p. 86.

119 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte générale “cit.”, p. XXXV.

120 F. GRAMATICA, La politique de défense sociale devant les aspects nouveaux de la délinquance, in RSC, 1976, p. 633.

121 F. GRAMATICA, Principi di difesa sociale, Padova, 1960, in G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte générale “cit.”, p. XXXI.

122 F. GRAMATICA, La politique de défense sociale “cit.”, p. 633.

123 F. GRAMATICA, La notion de «responsabilité»dans le système de défense sociale, in Aspects nouveaux de la pensée juridique: recueil d’études en hommage à Marc Ancel, 1975, p. 111.

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Tali misure, come nella più pura concezione positivista, potendo essere applicate anche a prescindere dalla commissione di un reato, si configurano sia come misure post delictum sia come misure ante delictum124.

2.2. La défense sociale nouvelle di Marc Ancel.

Di stampo assai più moderato fu la corrente di pensiero elaborata dal penalista francese Marc Ancel nella sua celeberrima opera «La défense sociale

nouvelle» pubblicata nel 1954125; tale corrente, probabilmente proprio in ragione del suo carattere rivoluzionario in senso moderato, ebbe un’importanza fondamentale in Francia ove ispirò in modo diretto svariate riforme legislative in materia penale ed in materia penitenziaria, in particolare126. Essa esercitò anche una certa influenza a livello internazionale nell’ambito della Société internationale de défense sociale, associazione internazionale fondata nel 1949.

Nonostante la défense sociale nouvelle affondi le proprie radici nella dottrina della Scuola Positiva italiana, essa invero operò un cambio di prospettiva radicale rispetto all’originaria concezione positivista sviluppandosi intorno all’idea fondamentale della risocializzazione del delinquente.

Nel pensiero di Marc Ancel “il ne s’agit plus de lutter contre l’individu et de

le neutraliser”127: la difesa della società potrebbe essere garantita in modo efficiente solo attraverso la rieducazione e la risocializzazione del delinquente. A differenza della Scuola Positiva dunque l’École de la défense sociale nouvelle non si preoccupa più unicamente di proteggere la società contro l’individuo ma “cherche à assurer la

protection du groupe à travers la protection de ses membres”128.

In questa prospettiva Ancel non ritiene necessario abbandonare il diritto penale tradizionale ma si propone soltanto di rinnovarlo e di dare a quest’ultimo un volto più umano, avendo soprattutto riguardo al sistema sanzionatorio. Egli conserva dunque intatte le categorie di fondo del diritto penale classico e propone piuttosto un rinnovamento del sistema sanzionatorio che, avendo come fine ultimo la

124 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales “cit.”, p. 94.

125 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte générale “cit.”, p. XXXVI.

126 B. BOULOC, Droit pénal général “cit.”, p. 69.

127 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales “cit.”, p. 94.

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risocializzazione dell’individuo, deve fondarsi sulla massima individualizzazione del trattamento penale, prevedendo sanzioni che siano modulate sulle caratteristiche bio-psichiche del singolo delinquente129.

In questo quadro egli ritiene di fondamentale importanza che il procedimento penale che conduce all’applicazione della sanzione da parte del giudice preveda un esame approfondito della personalità del condannato al fine dell’individuazione della risposta sanzionatoria a questa più adatta. A questo specifico fine egli propone di suddividere il processo penale in due fasi di cui la prima, corrispondente al processo penale classico che Ancel chiama procès en répression, rivolta all’accertamento della responsabilità personale del soggetto mentre la seconda – che costituirebbe il procès

de défense sociale - incentrata esclusivamente sull’esame della personalità del

condannato al fine di individuare la sanzione più adatta per raggiungere il fine ultimo della risocializzazione del reo130.

Per quanto riguarda la natura delle sanzioni previste, Ancel non si interessa alla distinzione da un punto di vista dogmatico tra la categoria sanzionatoria delle pene e quella delle misure di sicurezza, né privilegia l’utilizzo dell’una a discapito dell’altra: invero egli considera la classificazione delle sanzioni penali basata su tali categorie assai incerta, potendo ciascuna sanzione presentare a seconda dei casi carattere retributivo o preventivo, o presentarli entrambi allo stesso tempo131. Nel pensiero di Marc Ancel dunque la dicotomia tra pene e misure di sicurezza perde completamente di rilievo divenendo piuttosto importante che la sanzione sia

“unitaire par son but, mais assez variée quant à sa forme pour permettre au juge de choisir dans chaque cas particulier la meilleure”132.

Spostando in questo modo l’attenzione sul fine risocializzativo della sanzione penale e sul principio di individualizzazione della stessa, la doctrine de la défense

sociale nouvelle ha, come avvenne anche in Italia, assegnato alla fase dell’esecuzione

penitenziaria un ruolo centrale, in un contesto caratterizzato dalla ricerca di nuove soluzioni capaci di svelare una nuova efficacia del diritto penale. A tal fine essa ha sostenuto da un lato l’opportunità di un ampliamento dei poteri del giudice penale

129 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte générale “cit.”, p. XXXVI.

130 J. PRADEL, Droit pénal général “cit.”, p. 87.

131 J. PRADEL, Droit pénal général “cit.”, p. 87.

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nella fase dell’esecuzione della pena promuovendo in tal modo il processo di giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penitenziaria che “donnera lieu à une

surveillance par un juge qui pourra modifier la décision initiale”133; dall’altro la necessità di ricercare delle misure alternative alla pena detentiva che fossero più utili in vista della risocializzazione del condannato, soprattutto nei casi di condanna a pene detentive brevi.

La défense sociale nouvelle di Marc Ancel esercitò in questo senso un’influenza diretta sulla riforma penitenziaria francese (frutto di un lungo processo caratterizzato da una serie di graduali riforme legislative, iniziato nel 1944 e durato fino agli anni ottanta134) la cui “mise en œuvre est due, pour une large part, à

l’initiative de Marc Ancel”135 e che condusse in particolare all’istituzione della figura

del juge de l’application des peines – disciplinata dal codice di procedura penale agli articoli 721 e seguenti – nonché all’introduzione di una serie di misure alternative alla detenzione come modalità di esecuzione della pena, come la semi-liberté e il

travail à l’exterieur136.

In Francia come in Italia quindi la ricerca di nuove soluzioni che fossero in grado di fornire risposte soddisfacenti alle istanze di prevenzione e di difesa della collettività dai delinquenti considerati pericolosi fu condotta, a partire dal secondo dopoguerra, nell’ambito del tradizionale binario del sistema sanzionatorio costituito dalla pena, con particolare riferimento alla fase della sua esecuzione137.