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CAPITOLO II Un nuovo provvedimento, il Certificato di Idoneità Statica

2. L’ente promotore e il percorso normativo del CIS

Il Regolamento Edilizio entrato in vigore nel 2014 con tutti i suoi articoli ed in particolare il suo art. 11.6 è stato redatto come usualmente accade da tecnici comunali, i quali però al tempo della redazione non erano ancora né a conoscenza e né in possesso di uno strumento valido che permettesse l’applicazione dei nuovi contenuti introdotti dal regolamento. A tal proposito è stato proprio il comune che insieme all’uscita del provvedimento ha richiesto un simil “capitolato tecnico” che facesse da linea guida in modo da permettere ai tecnici e alle figure coinvolte di adempiere ai propri obblighi. L’ente promotore che sin dall’inizio si è proposto per lavorare in collaborazione con il comune alla redazione di questo strumento che potesse fungere da canovaccio è stato l’Ordine degli Ingegneri di Milano.

L’articolo 11.6 è stato introdotto una misura rigorosa e per certi versa severa nei confronti di circa 26000 immobili all’interno del Comune, con un impatto sociale ed economico sicuramente molto rilevante. Infatti, se ciascun CIS assumesse il valore economico di qualche migliaio di Euro (cosa altamente probabile), si tratterebbe di consulenze e costi per a collettività di cifre di circa 100/200 milioni di Euro. A tal motivo l’Ordine degli Ingegneri, ed in particolare la sua commissione strutture, ha iniziato da fine 2014 una forte collaborazione con il comune per riuscire a definire una linea guida da poter seguire in modo da poter ottemperare alle richieste dell’art. 11.6 mantenendo però un costo sociale sopportabile; questa collaborazione è durata infatti due anni fino all’uscita delle linee guida nel 2016.

Durante questo periodo e grazie alla collaborazione tra i due enti è emersa una forte volontà nel cercare di introdurre un’ importante semplificazione alle procedure, questo in linea generale per ridurre l’impatto e l’impegno richiesto dal provvedimento in termini di costi sociali ed economici; da questa necessità è nata l’adozione di due livelli di verifica: uno “semplificato” dal costo contenuto e più semplice nel suo svolgimento che non richiede di essere sostenuto da calcoli e/o analisi specifiche, ma che abbia la funzione di un filtro atto a identificare situazioni di pericolo sul fabbricato. Un secondo livello invece più complesso e dispendioso che si applica a in quei casi in cui il primo livello di verifica non sia stato sufficiente.

Il lavoro portato a termine nel triennio 2014-2016 porta con se dunque due punti fondamentali:

• aver ridotto/attenuato il costo originario imposto indirettamente con l’art. 11.6 del RE relativamente alle verifiche;

• Il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri con l’impegno relativamente al deposito, l’analisi statistica e il controllo di tutti i CIS.

Il comune, proprio su questo aspetto aveva proprio richiesto che l’Ordine degli Ingegneri potesse prestasse il proprio operato al totale servizio dei cittadini, ed in particolare che si incaricasse della creazione di un apposito archivio ad hoc per il deposito delle certificazioni.

Le Linee guida sono state formalmente approvate dal comune con la Determina Dirigenziale (D.D.) 598576 del 25 Novembre 2016, [12], la quale ha “addolcito” e reso meno pesanti i contenuti dell’art. 11.6. In particolare viene determinato:

• di approvare le Linee Guida per l’applicazione dell’art. 11.6 del R.E;

per le proprietà pubbliche si procederà all’attuazione delle verifiche nell’ambito delle attività nei termini normativi delle OO.PP;

Il CIS oltre a essere allegato al Fascicolo del Fabbricato verrà depositato presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano ai fini del monitoraggio e analisi del patrimonio.

A pochi mesi dalla loro uscita è stato anche affrontato una semplice ma fondamentale questione giuridica. Infatti, le Linee Guida sono uscite nell’ottica di poter adempiere agli obblighi dell’11.6, ma nessun atto ufficiale aveva mai fino a quel momento sancito la validità di questa guida. Ecco perché mediante un quesito ufficiale (D.D. n.598576 del 25.11.2016, [13]) posto al Comune è stata concretamente ufficializzata la validità di questa guida da seguire.

Le modifiche più recenti a livello normativo sono state introdotte grazie al nuovo PGT “Milano 2030”, adottato dal consiglio comunale in data 4 Marzo 2019 ed approvato il successivo 14 Ottobre. Dopo l’adozione del PGT ne è stata possibile la visione nei mesi

di Giugno e Luglio, periodo nel quale è stata data a tutti i cittadini di poter esporre qualunque osservazione in merito. Questa opportunità ha dato voce in capitolo ad un elevato numero di tecnici che hanno potuto così esprimere le loro perplessità in merito al CIS. Il PGT Milano 2030 subentra proprio nell’anno delle prime scadenze introdotte dal CIS (Novembre 2019); dalla sua introduzione nel 2014 purtroppo i dati archiviati dall’Ordine degli Ingegneri sono stati molto eloquenti, in tutto il 2017 i CIS presentati sono stati solo 25, e ad Aprile 2019 a circa un semestre dalla prima scadenza, erano ancora a malapena 400. Ritardo dovuto da una lunga serie di motivazioni: la difficoltà nella redazione dei certificati a causa della difficoltosa interpretazione della normativa, il ritardo nella burocrazia generale e quindi un maggior tempo necessario al reperimento di informazioni da parte dei tecnici, senza dimenticare l’aspetto economico su tale provvedimento che è ancora oggi continuo argomento di dibattito.

Una situazione di questo genere rischiava dunque di condurre molti tecnici a consegnare relazioni probabilmente incomplete, o addirittura ad essere in ritardo rispetto al termine di scadenza, senza avere inoltre alcuna informazione su eventuali conseguenze. In quadro del genere sarebbe stato controproducente insistere nel far rispettare le scadenze in merito ai certificati, e considerando le diverse criticità riportate dai tecnici è stata deliberata la D.D. 5395 04 Novembre 2019 [14] con la quale prorogare il termine (della prima scadenza) èdi un anno fino a Novembre 2020.