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CAPITOLO II Un nuovo provvedimento, il Certificato di Idoneità Statica

3. Uno strumento per ogni scenario

Fin dai primi momenti in cui si è concretizzata l’idea di introdurre uno strumento per la sua applicazione, era evidente come tale strumento dovesse abbracciare e adattarsi ad ogni tipo di scenario possibile, numeri alla mano, già all’uscita del RE gli edifici che necessitavano di una verifica statica erano circa 26000.

Alla Commissione strutture dell’Ordine di Milano, l’organo che in concreto si è occupato dello sviluppo di questo nuovo strumento, è sembrato imprescindibile, in seguito alla richiesta del comune, di dover introdurre un tema che ha scaturito grande interesse negli ultimi decenni e che appare fondamentale in una qualsiasi “valutazione statica” di un edificio: la vulnerabilità sismica degli edifici.

3.1 Il legame con la vulnerabilità sismica

Nell’ipotesi generale di poter realizzare uno strumento che si adatti ad ogni scenario, risulta imprescindibile il forte legame con il problema sismico, in considerazione sia della grande esperienza sviluppata negli anni (a causa degli eventi), sia in considerazione del fatto che si sta parlando di edifici spesso antecedenti all’introduzione della prima normativa antisismica in Italia. In seguito al terremoto del 1976 in Friuli l’emanazione della Legge n. 176 del 22 aprile 197615 rese molto più sensibile la problematica della sismica la quale iniziò ad essere seguita con molto più interesse, infatti, da questo momento in poi iniziò un vero percorso di “aggiornamento” e “formazione” sulla conoscienza sismica. In particolare la normativa intraprese un vero percorso di costante aggiornamento, anche in considerazione dei numerosi eventi che si sono susseguiti negli ultimi decenni del XX secondo. Tra le principali introduzioni normative con la maggiore influenza c’è sicuramente il D.M. 9 Gennaio 199616, con il quale si sono adottati alcuni cambiamenti importanti: riferimento da piani dell’edificio alla sua altezza massima, introduzione delle verifiche agli stati limite anche nelle zone sismiche (in aggiunta alle tensioni ammissibili), limitazioni danni strutture e impianti grazie al controllo spostamenti, introduzione del coeff. “R” di risposta per determinare le forze sismiche. L’anno seguente venne emanata la complementare Circolare Ministeriale n. 65 del 10 Aprile 1997 la quale specificava le istruzioni per l’applicazione del D.M.96. In particolare, tale legge inserisce un nuovo processo di distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, infatti così, dal 1998 la competenza per l’individuazione delle zone sismiche venne trasferita dal

ministero dei lavori pubblici alle Regioni. Da questo momento fino al 2003, anno di forte cambiamento in materia, si sono

susseguite modifiche, integrazioni e disposizione in riferimento al tema sismico. Nel 1998 con la Legge n. 61 30/03/98 per interventi urgenti in Marche e Umbria, ed ancora nel 1999 con l’Ordinanza del Ministro dell’Interno per ulteriori disposizioni sempre a riguardo delle due regioni. Nel 2001 ci fu l’introduzione del noto D.P.R. n. 380 del 6 Giugno, il Testo unico dell’edilizia, il quale integrava particolari prescrizioni proprio per

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le zone sismiche e non solo, lo stesso poi, l’anno seguente fu subito soggetto a modifiche ed integrazioni17.

Ma il più grande cambiamento in termini normativi sul tema sismico è stato finalizzato nel 2003 con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3274/200318, la quale introdusse l’obbligo di effettuare una valutazione dello stato di sicurezza sismico della gran parte delle opere esistenti. L’art. 2 della stessa indicava:

- Al comma 3: “…è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati… sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”19 ;

- Il comma 4 prescrive l’obbligo per lo Stato e le Regioni di procedere alla redazione dei piani temporali delle verifiche, degli elenchi di edifici e delle opere da verificare, delle indicazioni tecniche da fornire ai proprietari e delle opere per uniformare lo svolgimento delle verifiche;

- Modifica sostanziale introdotta dall’Ordinanza consiste nel non avere più il territorio suddiviso in 4 categorie di pericolosità (inclusa la cat. NC non a rischio), passando ad una classificazione a 4 zone tutte a rischio sismico.

In risposta a questa ordinanza con il d.lgs 3685 del 21 Ottobre 2003 della Protezione Civile, lo Stato, per quanto di sua competenza ha emanato le disposizioni attuative relative al comma 4 sopra citato, e le Regioni, ciascuna con proprie delibere, hanno emanato le prescrizioni per gli edifici e le opere di loro competenza. In questo modo ogni proprietario era stato messo nelle condizioni di poter procedere con l’esecuzione delle verifiche.

La legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di sicurezza rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti, fino a poco tempo fa le NTC08, oggi le NTC18 (cap. 8.3), tra le quali a riguardo però non cambia molto. Un vincolo importante

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19 Sono escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate.

definito dalle NTC consiste però nell’obbligatorietà della valutazione sismica per alcune situazioni particolari.20

L’insieme dei due obblighi, scaturiti dall’OPCM 3274 e dalle NTC18 si può così riassumere:

- nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia relativamente ai carichi permanenti e delle altre azioni di servizio, si ha l’obbligo di procedere ad un intervento o ad un declassamento; - nel caso in cui si manifesti l’inadeguatezza dell’opera rispetto alle azioni non

controllabili dall’uomo e soggette a grande variabilità, si ha l’obbligo di prevedere dei piani temporali entro i quali svolgere le verifiche.

Le decisioni saranno infine prese caso per caso in accordo con i singoli proprietari ed in relazione alle caratteristiche residue di resistenza delle costruzioni.

Come richiamato in un articolo dell’Ordine degli Ingegneri [10] la grande esperienza sviluppata nel tempo ha permesso di poter riconoscere alcuni aspetti che identificano la buona concezione strutturale degli edifici, permettendo così di avere un migliore quadro generale sulla staticità dell’edificio: la resistenza e rigidezza bi-direzionale, il sistema di controventamento, il concetto di struttura dinamicamente indipendente, la regolarità in elevazione e in pianta, il ruolo degli elementi non strutturali (spesso non considerati21),

l’effetto spingente della copertura, il pericolo derivante da cause esterne e l’ordine cronologico degli interventi compiuti sull’edificio.

Sembra abbastanza evidente di fronte a questa serie di problematiche il motivo per cui risulta d’obbligo la relazione al problema sismico, a maggior ragione in considerazione della vetustà del patrimonio edilizio da esaminare.

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21 Si tratta di elementi non strutturali ai quali non viene normalmente assegnato un ruolo strutturale. Ma nel caso di eventi sismici, è il caso di elementi come i pannelli di tamponamento, questi possono assumere un ruolo importante sia nella risposta strutturale, sia nella presa in esame di un loro collasso.