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CAPITOLO III Un intreccio tecnico e giuridico “dietro le quinte” del CIS

2. Chiarimenti e considerazioni tecniche in merito al CIS

2.4 La responsabilità delle figure coinvolte dal CIS

Il tema della responsabilità sta diventando oggi sempre più centrale in quanto le recenti sentenze in merito a diverse controversie sembrano indicare una precisa direzione verso la quale indirizzarsi. Questa azione deriva dalla forte volontà di poter definire responsabilità e colpe in merito a eventi gravi e/o di danno che colpiscono una o più figure coinvolte. Tutto ciò va semplicemente incontro alla natura intrinseca del diritto legale cioè cercare da sempre di stabilire le responsabilità e i limiti entro i quali possano agire liberamente le figure coinvolte, ma soprattutto agire al fine di tutelare la committenza e il tecnico che assolvono i loro obblighi in maniera corretta.

Le Linee Guida 2016 definiscono in principio che alla proprietà spetta il compito di attuare le verifiche a partire dall’affidamento dell’incarico ad un tecnico abilitato. Il

38 Banalmente questo può essere paragonato alla compravendita di un’automobile usata, della quale si vuole acquistare il titolo di proprietà senza sapere nulla riguardo la salute delle sue componenti;

tecnico invece dovrà riferire e segnalare alla proprietà le problematiche inerenti al fabbricato, inoltre viene citato:

In sostanza il tecnico è esente da eventuali responsabilità in merito ad elementi che non è stato in grado di analizzare, ovviamente “non” per causa propria, è il caso trattato al quesito 34 posto alla commissione dell’Ordine39. Il tecnico da parte sua ha un’unica

opzione per sgravarsi di dosso qualsivoglia responsabilità e cioè svolgere nella maniera più corretta le analisi e fornire un accurato giudizio finale che consideri tutte le problematiche riscontrate. In merito alla disponibilità del tecnico nell’assumersi determinate responsabilità va considerata con attenzione la responsabilità delle parti in funzione del punto d’incontro di domanda e offerta, tema di cui si parlerà successivamente. È chiaro che nella realtà quotidiana non si arriva immediatamente ad un punto di incontro e nel mercato odierno soprattutto, spesso si arriva o si deve arrivare a compromessi per assicurarsi un incarico. Ciò che spesso non viene considerato è che dietro ad un incarico preso con “particolari” accordi economici subentra un forte tema di responsabilità concorrenziale che spesso non viene considerato.

In seguito alla redazione del CIS la committenza diviene dunque a conoscenza dello stato di salute del proprio fabbricato e rimane in capo a lei l’intera responsabilità per eventi riconducibili a patologie indicate dal tecnico in relazione. Questo aspetto è molto importante soprattutto laddove venga redatto un CIS emessi con validità temporanea di 2 anni e quindi con riserva.

Per la committenza (o datore di lavoro) sussiste in ogni caso ai sensi di legge (vedi dlgs 81/08 per i datori di lavoro) l’onere di verificare e mantenere in sicurezza il proprio immobile, ma, dal momento in cui viene redatto un CIS con riserva la committenza sarà

soggetta ad una responsabilità aggravata. In concreto, se si verifica un evento dannoso su un immobile prima che venga redatto il CIS, la responsabilità in capo alla committenza sarà comunque presente ma in maniera ridotta rispetto alla medesima situazione post redazione CIS. Infatti, nel caso avvenga un evento dannoso nei 2 anni di validità temporale, o ancor peggio, dopo l’eventuale scadenza dei 2 anni nei quali non siano state risolte le prescrizioni, sussiste una forte aggravante di responsabilità per la committenza. Conferma di tale aggravante si può riscontrare dal tema riserve, infatti, le Linee Guida stabiliscono che al termine dei 2 anni se queste non sono state risolte il CIS decade, in particolare non viene indicata alcuna scadenza entro la quale riconsegnare il CIS e se contestualmente con riserve risolte (vedere quesito 47 posto alla commissione strutture40). Questa scelta è legata proprio al tema della responsabilità aggravata a cui

diviene soggetta la committenza, infatti, proprio perché la committenza diviene a conoscenza delle problematiche del fabbricato sarà lei stessa che dovrà prontamente risolverle. Se non vengono svolti interventi completi o previste misure tecniche atte a dimostrare un vero interesse da parte della committenza, questa se ne assumerà ancor di più le conseguenze.

excursus “di responsabilità”:

Questo tema di responsabilità, di etica, di sicurezza, non è intrinseco solo al CIS ma si estende direttamente nel quadro normativo italiano che gestisce l’ambito della sicurezza. Le dinamiche degli incidenti (o degli eventi dannosi) risultano spesso molto articolate e complesse, tanto che giudicare con assoluta certezza una situazione e determinare inoltre chi abbia realmente la colpa risulta molto difficile. Attualmente, in merito ad alcune controversie tra committenze e figure tecniche sembra si stia adottando una linea più dura nei confronti di proprietari e committenze per la loro responsabilità, probabilmente allo scopo di sensibilizzarli di più riguardo temi oggi sensibili come la sicurezza e la statica dell’edificio. La “linea ferrea” richiamata è stata riscontrata in seguito ad alcune sentenze uscite in merito ad alcuni edifici produttivi crollati e/o danneggiati durante il terremoto dell’Emilia nel 201241. Per questi fabbricati è nato un forte conflitto tra le committenze e

40 Link quesito

41 Gli edifici in questione fanno parte della vasta area produttiva danneggiata durante l’evento sismico del 2012;

i tecnici (progettisti), in quanto entrambe le parti come usualmente accade si incolpavano l’un l’altra. Le sentenze uscite però come anticipato hanno sentenziato colpevoli le committenze, alla base di questa decisione insistono le NTC e il dlgs 81/08. Le NTC come noto “possono” obbligare a svolgere una verifica di sicurezza su un edificio, ma in caso negativo le stesse non obbligano invece ad effettuarne l’intervento fin tanto che tale verifica non risulti soddisfatta relativamente alle azioni non controllate dall’uomo (es: la verifica sismica)42. Sussiste sempre però ai sensi degli art. 17, 18 e 28 del dlgs 81/08

l’obbligo da parte del datore di lavoro di “preoccuparsi” in merito alla sicurezza e alla qualità dell’ambiente di lavoro in cui operano i propri dipendenti, adottando ove necessario misure (tecniche, organizzative o procedurali) al fine di ridurre il rischio e ottemperare così ai propri obblighi. L’Emilia insieme ad altre poche regioni italiane prevede ancora la classificazione sismica secondo l’OPCM 2003, ma il problema non è questo. In seguito all’uscita delle NTC 2008 ed in considerazione degli eventi sismici della prima decade degli anni 2000 è stato riscontrato che sui diversi fabbricati non sono state attuate misure o compiute opere al fine di valutare ed eventualmente migliorare il livello di sicurezza dei rispettivi luoghi di lavoro. Ecco allora che ci si ritrova di fronte la motivazione alla base di queste sentenze, un forte disinteresse da parte delle committenze (proprietari) quindi una forte inadempienza ai sensi del dlgs 81/08. Questo è un tema molto forte che ha lo scopo di spingere i proprietari e datori di lavoro a prendere sensibilità con questo aspetto. In soldoni, ove non sussista l’obbligo di intervenire su un edificio a seguito di una verifica, o dove addirittura non sia necessaria una verifica di sicurezza, comunque le responsabilità in materia di sicurezza della committenza sussiste. Dopo l’uscita dell’OPCM 2003 ci sono stati importanti cambiamenti sia in materia sismica (vedi par. 7) che di sicurezza; il non essersi preoccupati o il non preoccuparsi del cambiamento costituisce ai sensi di legge una profonda colpevolezza.