Capitolo II - Principi generali della CRC
4. Art. 12 CRC (II comma): L’ascolto del minorenne in ambito giudiziario
16.3 16.7
In occasione del ventesimo anniversario del Gruppo CRC non ci si può esimere dall’effettuare una com-plessiva valutazione dell’evoluzione del diritto all’a-scolto del minore di età in ambito giudiziario (CRC, art.
12, co. 2), analizzando i progressi ottenuti e gli obiettivi ancora da raggiungere.
All’epoca dell’elaborazione del primo Rapporto CRC (2004-’05) si evidenziava una carente e disomogenea applicazione delle disposizioni di protezione del mi-nore nel percorso giudiziario. Fino a quel momento
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2. PRINCIPI GENERALI DELLA CRC
Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:
1. All’AGIA di continuare e rafforzare l’esperien-za della Consulta nazionale dei ragazzi e di procedere con il censimento – anche con una
“anagrafe delle esperienze e dei progetti di par-tecipazione” – e codificare forme non estempo-ranee di ascolto e coinvolgimento di bambini e ragazzi, riprendendo gli 11 ambiti del General Comment n. 12;
2. All’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’a-dolescenza coordinato dal Dipartimento per le politiche della famiglia di sperimentare for-me “nuove” di partecipazione e ascolto grazie all’accelerazione nell’uso delle tecnologie di comunicazione a distanza, in modo da garantire un ascolto non estemporaneo di rappresentan-ze di bambini e ragazzi;
3. All’AGIA, in occasione dell’appuntamento del 2021 per il trentennale della ratifica della CRC in Italia, di prevedere una specifica iniziativa di rilancio della partecipazione in raccordo con tutti gli enti preposti, istituzionali e non, e di presentare in tale occasione un approfondimen-to su quanapprofondimen-to è staapprofondimen-to fatapprofondimen-to in Italia in questi 30 anni di CRC, rispetto alla partecipazione e all’a-scolto, sul versante sia legislativo, sia operativo.
4. ART.12 CRC (II comma): L’ASCOLTO DEL MINORENNE IN AMBITO GIUDIZIARIO
16.3 16.7
In occasione del ventesimo anniversario del Gruppo CRC non ci si può esimere dall’effettuare una com-plessiva valutazione dell’evoluzione del diritto all’a-scolto del minore di età in ambito giudiziario (CRC, art.
12, co. 2), analizzando i progressi ottenuti e gli obiettivi ancora da raggiungere.
All’epoca dell’elaborazione del primo Rapporto CRC (2004-’05) si evidenziava una carente e disomogenea applicazione delle disposizioni di protezione del mi-nore nel percorso giudiziario. Fino a quel momento
16.3 16.7
non esisteva in Italia una disposizione che prevedes-se l’ascolto del minore nell’ambito dei procedimenti di separazione dei coniugi. La legge sul divorzio, infatti, prevedeva l’audizione del minore solo qualora il giudi-ce lo ritenesse strettamente negiudi-cessario, anche in con-siderazione della sua età (art. 4 Legge 878/1970, come riformata dalla Legge 74/1987).
Già con la ratifica dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con Legge 77/2003, e successivamente con Legge 54/2006, in Italia, così come illustrato nel 2° Rapporto CRC
(2005-’06), si è prevista come regola generale l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e si è imposta al giudice la disposizione dell’ascolto del minore59. Un’evoluzione, questa, non soltanto normativa ma anche terminologica. Nell’ordinamento attuale, l’e-spressione “ascolto del minore” ha infatti sostituto la precedente espressione “audizione del minore”: si è trattato di una differenza non soltanto lessicale, bensì anche concettuale, in quanto la c.d. audizione rimanda a un’attività processuale in cui il minore rimane pas-sivo, chiamato com’è a rispondere semplicemente alle domande che gli vengono poste dal giudice; il termine
“ascolto”, invece, allude a una posizione attiva del mi-norenne, tenuto sì a presentarsi davanti al giudice, ma con una partecipazione dialogica e interlocutoria. Per-tanto, con la considerazione del minore di età non più come soggetto passivo delle norme di diritto, bensì come soggetto attivo, titolare di specifici diritti tut-ti meritevoli di tutela, si ribadisce, ancora una volta, come l’interesse del minorenne debba essere consi-derato il criterio guida per l’adozione di tutte le deci-sioni che lo riguardano in prima persona. E il diritto all’ascolto rappresenta senz’ombra di dubbio l’ulterio-re conferma del ruolo attivo riservato dall’ordinamen-to alla persona di età minore, allorché debba essere presa una decisione che la riguarda. Il “ruolo attivo”
attribuitogli con l’ascolto si risolve nella possibilità di poter esprimere la sua opinione attraverso
l’inter-59 L’articolo 1 della Legge 54/2006 introduce l’art. 155-sexies c.c.
che al comma 1 (Poteri del giudice e ascolto del minore) recita:
“Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedi-menti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audi-zione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
locuzione con soggetti adulti chiamati a decidere nel suo interesse. La funzione assume per l’ordinamento un’essenzialità tratteggiata nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22238 del 21 ottobre 2009, secondo cui “costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori”.
Successivamente alla pubblicazione del 6° Rapporto CRC, l’entrata in vigore del D.lgs. 154 del 28 dicembre 2013 – recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 21929” – ha disciplinato l’audi-zione del minore d’età nelle procedure in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. È in-dubbiamente apprezzabile che la citata legge in mate-ria di filiazione abbia introdotto in via generale il princi-pio dell’ascolto come diritto del minorenne, anche sul piano sostanziale e delle relazioni familiari, inserendo la previsione dell’ascolto nell’art. 315 bis c.c. Recen-temente la Suprema Corte, occupandosi di un caso di separazione tra coniugi, ha affermato che in presenza di provvedimenti relativi alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infra-dodicen-ne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità. Difatti, si rammenta che è un obbligo del giudice quello di motivare in maniera puntuale e circostanziata non solo se ritenga il mino-re infra-dodicenne incapace di discernimento, ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche se intenda optare, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico (Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
10774 del 14/12-17/04/2019).
Nonostante questi sviluppi giurisprudenziali, deve purtroppo darsi altresì atto che, così come reiterato nei vari rapporti annuali, sono mancate e mancano tuttora strategie definite di uno sviluppo non estem-poraneo di competenze sulla partecipazione: ciò rap-presenta un ritardo culturale complessivo circa il con-cetto stesso di diritto. Le differenti prassi seguite per le modalità di ascolto del minore evidenziano che esso avviene in maniera differente in ogni tribunale e anche da giudice a giudice. Di fronte alla mancanza di
chia-2. PRINCIPI GENERALI DELLA CRC
rezza sull’ascolto giudiziario del minore di età, in sede civile e penale, nel nostro Paese si assiste a un proli-ferare di protocolli e linee guida, che risentono dell’o-rientamento di chi li elabora, per cui le prassi relative all’ascolto variano sensibilmente tra loro. La varietà e la multiformità degli orientamenti su questo punto rende irrinunciabile e urgente l’esigenza di disporre linee guida ufficiali, da emanarsi a livello nazionale ministeriale, sia per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali, della salute e della giustizia, sia per definire prassi operative univoche di audizione del minore. Tra i punti da considerare, non di poco conto è anche il diritto a non essere ascoltato, in cui gli ope-ratori talvolta si imbattono nel caso di figli che temono di compromettere il loro rapporto affettivo a seguito dell’ascolto.
Sebbene di argomento diverso, ma strettamente col-legato alla tutela della persona minore di età, vi è la situazione di stallo che riguarda la figura dei cura-tori speciali. Continua infatti il silenzio normativo in relazione alla preparazione, formazione e ruolo che il curatore speciale-difensore del minore possa o debba assumere all’interno delle procedure nelle quali que-sta figura è previque-sta. Mancano altresì linee guida na-zionali che possano dare omogeneità agli interventi e ai comportamenti dei curatori speciali nominati, per cui è di fatto demandato alla sensibilità e preparazione della singola persona il concreto svolgimento dell’in-carico. Non può non evidenziarsi come sia imprescin-dibile assicurare che le predette figure, per il delicatis-simo compito che sono chiamate a esercitare, abbia-no abbia-non solo un’approfondita coabbia-noscenza degli aspetti procedurali e sostanziali del diritto minorile, ma anche una preparazione multidisciplinare che consenta loro di comprendere i bisogni e le necessità del minorenne:
dal saperlo ascoltare al sapersi rapportare con gli altri professionisti coinvolti. È impensabile che tale funzio-ne venga, a volte, affidata a professionisti privi di atti-tudini personali, preparazione tecnica, specializzazio-ne specializzazio-nel settore ed esperienza pratica acquisita in anni di attività; ed è per questo che urge la predisposizione di direttive per la loro nomina da parte dei giudici.
In ambito penale, nel febbraio 2018 la Corte Costitu-zionale60 ha dichiarato non fondata la questione di le-gittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale Ordinario di Lecce, in riferimento all’art. 117 co.1 della Costituzione, in re-lazione agli artt. 3 e 4 della CRC, nella parte in cui tali disposizioni “non prevedono che, laddove la mancata comparizione del testimone minorenne [in sede di in-cidente probatorio] sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, e sia possibile ov-viare ad esse procedendo all’esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, […] possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il compimento dell’incidente [al giudice per le indagini preliminari] del tribunale nel cui circondario risiede il minore”. Secondo la Consulta occorre procedere al bilanciamento di valori contrap-posti: da un lato, la tutela della personalità del mino-renne, dall’altro, i valori coinvolti dal processo penale, quali i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e, in questo caso, le regole sulla competenza territo-riale. L’esigenza che si pone in questa materia, come ha sottolineato il legislatore, non è quella di evitare al minore di età i “disagi” connessi al fatto di dover ren-dere testimonianza, bensì quella di preservarlo dagli effetti negativi che la prestazione dell’ufficio di testi-mone può produrre in rapporto alla peculiare condi-zione del soggetto.
L’accompagnamento del minore al processo, l’esigen-za di fornirgli assistenl’esigen-za, informazione e sostegno psi-cologico rappresentano un dovere stabilito dalla legge e dalle convenzioni internazionali. In primis dall’art.
609-decies del codice penale, nonché dalla Legge 172 del 1 ottobre 2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Con-venzione di Lanzarote); legge che invita a “vedere tutto il percorso processuale penalistico dal punto di vista del minore, dell’interesse superiore del minore e del rispetto dei suoi diritti […] che devono armonizzarsi con le esigenze del giusto processo”. Tuttavia, in Ita-lia si vede negato in molti casi il diritto del minorenne a un ascolto empatico, accogliente e rispettoso che,
60 Corte Costituzionale, sent. 92 del 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), Pres. Lattanzi, Red. Modugno.
2. PRINCIPI GENERALI DELLA CRC
sebbene non induttivo, viene da alcuni considerato come un alterarne lo stato psicologico ed influenzar-ne la memoria. Per le stesse ragioni, taluni magistrati vietano di fornire assistenza psicologica e soccorrere il minorenne traumatizzato prima che abbia reso la sua testimonianza, in violazione del diritto alla salute (art.
24 della CRC, art. 32 della Costituzione Italiana).
Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Ministero della Giustizia di istituire un siste-ma di forsiste-mazione multidisciplinare obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni, nonché di istituire un tavolo di esperti per elaborare Linee Guida na-zionali sulle modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario in linea con la Convenzione di Lanzarote;
2. Al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, l’avvio di corsi di formazione specifici per i curatori spe-ciali e l’elaborazione di Linee Guida nazionali sia per ciò che riguarda l’azione dei curatori-avvo-cati del minorenne, sia per ciò che riguarda le modalità di ascolto della persona di età minore in ambito giudiziario.
3. DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ
1. IL DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA
18. Alla luce dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibi-le 16.9 e in riferimento alSostenibi-le proprie precedenti Raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 29), il Comitato ONU raccomanda all’Italia di:
(a) adottare misure per prevenire l’apolidia e as-sicurare l’efficace applicazione della legge che disciplina l’acquisizione della cittadinanza ita-liana alla nascita per i minorenni altrimenti apolidi;
(b) adottare disposizioni legislative per migliorare le procedure di determinazione dell’apolidia in conformità con gli standard internazionali;
(c) riavviare gli incontri del gruppo di lavoro sul-lo status giuridico di Rom, Sinti e Caminanti e adottare misure per migliorare la situazione dei minorenni privi di documenti o apolidi ap-partenenti a queste comunità;
(d) prendere in considerazione l’opportunità di ra-tificare la Convenzione europea sulla naziona-lità del 1997.
CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 18
In Italia, l’acquisizione della cittadinanza è attualmen-te regolamentata dalla Legge 91 del 5 febbraio 19921, ai sensi della quale acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche sol-tanto uno dei due) siano cittadini italiani (c.d. modalità di acquisizione iure sanguinis). La Legge 91/1992 pre-vede alcune salvaguardie contro l’apolidia, garantendo l’acquisto della cittadinanza alla nascita per coloro che nascano in Italia da genitori apolidi o da genitori che siano impossibilitati a trasmettere la propria
cittadi-1 Legge 9cittadi-1 del 5 febbraio cittadi-1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”.
nanza2. Tuttavia, i figli di genitori apolidi acquisiscono la cittadinanza alla nascita esclusivamente se questi hanno ottenuto formale riconoscimento dello status di apolide, diversamente ne ereditano la condizione di apolidia. La cittadinanza italiana viene acquisita alla nascita anche dai figli di ignoti trovati nel territorio della Repubblica3. Per quanto riguarda i minorenni di origine straniera nati in Italia, secondo le norme attualmente vigenti, possono divenire cittadini italia-ni coloro che vi abbiano risieduto legalmente e iitalia-nin- inin-terrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarino, entro un anno dal compimento del diciottesimo compleanno, di voler acquistare la citta-dinanza. Sebbene negli ultimi venti anni sia cresciuto il numero dei minorenni di origine straniera nati in Italia, passati dai 4.832 del 2001 ai 62.944 del 20194, e vi sia stata una forte pressione da parte dei diretti interes-sati e del mondo dell’associazionismo a favore di una riforma della Legge 91/1992, tutti i tentativi di riforma si sono arenati e si anche è assistito a un progressi-vo irrigidimento delle misure applicabili, prima con la Legge 94/20095 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, e più recentemente con il DL 113/2018 con-vertito dalla Legge 132/2018 c.d. “Decreto Sicurezza”.
A tal proposito si segnala in particolare l’introduzione con la Legge 94/2009 del pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cit-tadinanza.
Inoltre, sempre in riferimento alla Legge 94/2009, che ha introdotto il reato d’ingresso e soggiorno irregola-re e successivo obbligo di denuncia per i pubblici uffi-ciali incaricati di pubblico servizio, è emerso il rischio di mancata registrazione alla nascita per i minorenni nati in Italia da genitori privi di permesso di soggior-no. Nonostante la Circolare esplicativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno, nonché la successiva Legge 67/2014 che ha depenalizzato il reato autorizzando il Governo a convertire la fattispecie in una sanzione
2 Ibidem, art. 1(1-b).
3 Ibidem, art. 1(2).
4 Demo ISTAT e “Natalità e fecondità della popolazione residente”, ISTAT, luglio 2020.
5 Legge 94 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
CAPITOLO 3
DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ
3. DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ
amministrativa, la Legge 94/2009 continua a essere in vigore, rischiando di indurre in errore genitori in posi-zione irregolare, portandoli così a non provvedere alla registrazione alla nascita dei figli, per paura di essere identificati.
Nel 2018, con l’emanazione del c.d. Decreto Sicurez-za6, sono state modificate alcune norme applicabili in materia di cittadinanza: il raddoppio dei termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, portati da 24 a 48 mesi; un aumento della spesa per la domanda di acquisto della cittadinanza, innalzata da 200 a 250 euro; la possibilità di revoca della cittadi-nanza a seguito di gravi reati perseguibili penalmente.
Lo schema di decreto Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale7 mira a modificare gran parte delle misure relative alla pro-tezione umanitaria e all’accoglienza, mentre rispetto alle modifiche sulla cittadinanza interviene con la sola modifica del termine per la valutazione delle doman-de per l’acquisto doman-della cittadinanza, che passa dai 48 mesi previsti dal decreto sicurezza a 36 mesi. Si tratta di una diminuzione di un anno, che tuttavia risulta su-periore ai 24 mesi previsti prima del decreto sicurezza.
In tal senso si evidenzia come tempistiche di attesa troppo prolungate costituiscano un limite alla possibi-lità per i minorenni figli di immigrati regolari di rien-trare nei termini utili per l’acquisto della cittadinanza alla minore età attraverso trasmissione familiare8.
6 Decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni ur-genti in materia di protezione internazionale e immigrazione, si-curezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia na-zionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-strati e confiscati alla criminalità organizzata”. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Convertito in Legge 132 del 1 dicembre 2018.
7 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di acces-so agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”, approvato in Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020
8 Legge 91 del 5 febbraio 1992, art. 14.
Solo nel 2013, con il Decreto del Fare9 (DL 69/2013), si sono evidenziati alcuni progressi, in particolare a fa-vore dei minorenni nati in Italia. La misura di sempli-ficazione ha infatti previsto che ai fini dell’acquisizione non siano imputabili al diretto interessato eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o alla Pubblica Amministrazione. L’interessato può dunque dimostra-re il possesso dei dimostra-requisiti necessari con ogni altra documentazione idonea ad attestare la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale. Inoltre gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare la di-chiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In man-canza di tale comunicazione, il diritto può essere eser-citato anche dopo lo scadere del termine di un anno.
Negli anni sono stati presentati in Parlamento diversi progetti di legge volti a riformare le condizioni di ac-quisto della cittadinanza, ma solo nel 2015 si arriva a un testo approvato da una sola delle due Camere. Il 13 ottobre 2015 viene infatti approvato, in prima lettura alla Camera, un testo unificato10. Tuttavia dopo oltre due anni di attesa per il passaggio all’altro ramo del Parlamento, l’iter si è fermato in Senato in seconda lettura11 in prossimità della fine della XVII Legislatura.
9 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 194 del 20 ago-sto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) sono state convertite in Legge (Legge 98 del 9 agosto 2013) le misure di semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia, contenute nel cosid-detto “Decreto del Fare” (DL 69 del 21 giugno 2013).
10 Il riferimento è alla Proposta di legge di iniziativa popolare C.9
“Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove nor-me sulla cittadinanza” discussa congiuntanor-mente alle proposte C.200, C.250, C.273, C.274, C.349, C.369, C.404, C.463, C.494, C.525, C.604, C.606, C.647, C.707, C.794, C.836, C.886, C.945, C.1204, C.1269, C.1443, C.2376, C.2495, C.2794, C.3264, e poi trasmessa al Senato con numerazione S.2092 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”.
11 Atto Senato S.2092 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”.
3. DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ
Nel mentre, nel 2016 veniva approvata la Legge 12 del 20 gennaio 201612 che sanciva il c.d. ius soli sportivo,
Nel mentre, nel 2016 veniva approvata la Legge 12 del 20 gennaio 201612 che sanciva il c.d. ius soli sportivo,