Capitolo VI - Salute e servizi di base
9. Sport, movimento, educazione
La domanda che ha guidato la riflessione per valutare lo stato del cambiamento culturale del nostro Paese, a vent’anni dal primo Rapporto del Gruppo CRC, è stata quella di valutare quanto siano fondamentali il movi-mento, lo sport (il gioco), nella vita delle persone di minore età, per l’educazione, la salute, la formazione e la socialità. L’analisi compiuta nel corso degli anni104 sul tema fa emergere una situazione in chiaroscuro, che se da un lato ha segnato una svolta importante con l’operatività dal 2019 di Sport e Salute105 – in at-tesa che si dia compimento alla legge delega sulla ri-forma dello sport106, come occasione per cambiare la cultura oltreché il sistema sportivo del nostro Paese – dall’altro evidenzia ancora una scarsa cultura della corporeità del sistema sportivo italiano nel suo com-plesso, fortemente legato a modelli che pongono in primo piano la prestazione, riducendo tale attività alla sua dimensione puramente economica, non in linea con un approccio fondato invece sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza107.
La dimensione educativa, come occasione per favorire la crescita personale e collettiva di bambini, bambine e adolescenti, sembra a tutt’oggi scontare un’insuf-ficienza di formazione di docenti e operatori sportivi, un’inadeguata promozione della cultura del gioco e del diritto allo sport per tutti i minorenni, il perdurare di situazioni di discriminazione reale (minorenni con disabilità o affetti da patologie, di origine straniera e
104 Lo storico è disponibile su: http://gruppocrc.net/area-tematica/
il-diritto-al-gioco-e-sport/.
105 Società per azioni che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, costituita in forza dell’articolo 8 del Decreto-legge 138 dell’8 luglio 2002, convertito con Legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145: https://www.sportesalute.eu.
106 Legge 86 dell’8 agosto 2019, “Deleghe al Governo e altre dispo-sizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sporti-ve nonché di semplificazione”.
107 Cfr. 2° e 3° Rapporto Supplementare, pagg. 138 e 171.
ancor più se donne108) e una ricaduta di spesa sulle famiglie per l’attività motoria dei propri figli. Tutti i mi-nori di età dovrebbero avere la possibilità di praticare sport, a prescindere dal contesto sociale o economico di origine. In particolare l’attività motoria per persone con disabilità può costituire motivo di emancipazio-ne e accrescimento, poiché il confronto con gli altri, la verifica o percezione immediata della propria effi-cienza e l’affinamento delle capacità auto-regolative possono strutturare un ambiente ricco di stimolazioni significative. Fondamentale quindi risulta la forma-zione dei tecnici e degli operatori sportivi, i quali, es-sendo “adulti significativi” nella vita di un minorenne, dovranno essere maggiormente consapevoli del ruolo da loro assolto nella comunità educante. Per la pre-venzione e il trattamento delle malattie croniche e tra queste le malattie respiratorie croniche (MRC), che insieme alle malattie allergiche (respiratorie e non) rappresentano nel nostro Paese la prima causa di ma-lattia cronica nella fascia di età pediatrica 0-14 anni, è opportuno avviare e mantenere approcci combinati.
Quindi nelle nostre scuole, nei centri sportivi, nelle pa-lestre, dove abbiamo un alto numero di alunni e atleti affetti da queste patologie, è importante attivare un grande sforzo organizzativo condiviso tra le differenti competenze professionali presenti in questa fase della vita dei ragazzi: pediatra, medico di medicina gene-rale, nutrizionista, psicologo, medico dello sport, enti di Terzo Settore, società e associazioni sportive. Uno sforzo condiviso volto a promuovere l’attività fisica e lo sport, nonché stili di vita salubri, che tengano in con-to il miglioramencon-to della qualità nutrizionale dei cibi e delle bevande e dell’informazione che giunge alle fa-miglie e ai giovani consumatori109.
L’emergenza COVID-19 ha imposto e impone nuove modalità di vita e di relazione a tutti e tutte, con mag-giore incidenza sui minori, esponendoli a un distan-ziamento innaturale rispetto ai pari età, sia in
ambi-108 UISP, “Sport inclusion of migrant and minority women: pro-moting sports participation and leadership capacities”: http://
www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/SPIN-Equal_ac-cess_migrant_women_in%20sports_2020_fin.pdf.
109 Ministero della Salute, “StAR-Task Force: attività sportiva, stili di vita nell’adolescente con malattia respiratoria”: http://www.
salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2049_allegato.pdf.
7. EDUCAZIONE, GIOCO E ATTIVITÀ CULTURALI
to scolastico, che rispetto alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui sono parte. Risultano in aumento anche le disuguaglianze sociali, sia in termi-ni di povertà assoluta, che di povertà educativa: spesso sono proprio i motivi economici, uniti alla mancanza di impianti sul territorio, a costituire un ostacolo alla pratica sportiva per molti/e bambini/e e ragazzi/e, in particolare nelle Regioni del Sud Italia110. L’ultimo rap-porto ISTAT fotografa con precisione la situazione in Italia dopo l’emergenza COVID-19111. Come già eviden-ziato nel 3° Rapporto Supplementare 2017, rispetto ad altri Paesi Europei, gli studenti italiani arrivano alla fine delle scuole primarie avendo accumulato un ri-tardo in educazione fisica anche di 500 ore. La solu-zione al problema non può essere il Progetto Sport di classe (CONI-MIUR)112, che si risolve esclusivamente con l’inserimento nella scuola primaria di insegnanti di educazione fisica. La proposta educativa andrebbe possibilmente ampliata accentuandone l’aspetto di trasversalità delle azioni, con il coinvolgimento delle associazioni sportive e degli enti di Terzo Settore. L’e-ducazione fisica svolta a scuola è uno strumento fon-damentale per permettere a bambini/e e ragazzi/e di praticare sport, a maggior ragione nei contesti dove la pratica sportiva nel tempo libero è meno diffusa. Per agevolare lo svolgimento dell’attività fisica degli alun-ni, è importante che gli edifici scolastici abbiano una palestra al loro interno e possibilmente aree esterne attrezzate per l’attività fisica all’aperto ma, soprattut-to, è necessario che le palestre e gli spazi scolastici adibiti alle attività fisiche e sportive abbiano i requisiti di accessibilità e sicurezza previsti dalle normative vi-genti in materia. Tuttavia nel nostro Paese, le scuole dotate di impianti sportivi sono meno della metà113. E a fronte delle misure di contenimento del COVID-19, l’annunciata destinazione delle palestre scolastiche a spazi da utilizzare per l’attività didattica nell’anno
sco-110 Lo sport tra i minorenni e il ruolo delle palestre scolastiche: ht- tps://www.openpolis.it/il-ruolo-delle-palestre-scolastiche-nel-le-aree-dove-i-minori-praticano-meno-sport/.
111 ISTAT, “La situazione del Paese”, Rapporto annuale 2020: ht- tps://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/Rapportoan-nuale2020.pdf.
112 Cfr. https://www.progettosportdiclasse.it/home.
113 Cfr.
https://www.openpolis.it/il-ruolo-delle-palestre-scolastiche-nelle-aree-dove-i-minori-praticano-meno-sport/.
lastico 2020/2021114 sottolinea come l’educazione fisi-ca non sia ritenuta di pari dignità con le altre discipline scolastiche, con il rischio concreto di annullare o quasi la possibilità di praticare attività sportiva a scuola e in orario extrascolastico.
A tutto ciò si aggiunga che palestre, piscine e altri cen-tri sportivi sono ritenuti insicuri per il 23% dei genitori e il 22% dei ragazzi italiani, come emerso dalle eviden-ze di un’inedita indagine “Minori e percezione dei ri-schi”115 sui luoghi abitualmente frequentati da bambi-ni/e e adolescenti dove maggiore può essere il rischio di subire comportamenti inappropriati, maltrattamenti e abusi da parte degli adulti.
In ambito sportivo, un ruolo fondamentale lo svolgeran-no le aree pubbliche attrezzate per lo svolgimento del-lo sport in forma libera, sempre più diffuse nelle città italiane, per quanto ancora insufficienti, soprattutto nei centri urbani del Sud Italia116. A oggi, solo in pochissi-mi casi queste aree sono state oggetto di un processo di condivisione tra amministrazione, associazionismo e cittadinanza: in generale, il Rapporto 2019 di Labsus117 ci dice che solo il 3% dei patti di collaborazione sotto-scritti l’anno scorso riguarda lo sport. Già prima del lockdown, alcune città avevano cominciato a riflettere sulla possibilità di utilizzare i patti di collaborazione come strumento per coinvolgere le associazioni spor-tive nella cura di questi veri e propri beni comuni, per dare risposta alle loro esigenze di spazi per l’attività, ga-rantendo al contempo la libertà di fruizione gratuita per tutti i cittadini, con l’effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o di un’attrezzatura da parte di persone con disabilità, seppur non esplicitamente progettati per tale scopo (fruibilità).
114 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Si-stema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+line- e+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?ver-sion=1.0&t=1593201965918.
115 Indagine realizzata da IPSOS per Save the Children: https://
www.savethechildren.it/press/infanzia-scuola-strutture-spor- tive-e-oratori-i-luoghi-dove-circa-1-adulto-su-4-e-1-ragaz-zo-su.
116 Cfr. https://www.openpolis.it/lofferta-di-aree-sportive-allaperto-per-bambini-e-ragazzi/.
117 Cfr. https://www.labsus.org/2020/05/spazi-pubblici-per-lo-sport-patti-per-gestirli/.
7. EDUCAZIONE, GIOCO E ATTIVITÀ CULTURALI
Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport di prestare massima attenzione alle persone di minore età nella pratica sportiva, con invito a modificare la normativa vigente del vincolo sportivo, anche con l’introduzione di nuove spe-cifiche norme che possano realizzare una piena ed effettiva tutela dei piccoli atleti in tutte le di-scipline;
2. Al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport l’adozione di un sistema di policy e conseguente formazione per educatori e istruttori, condiviso con le organizzazioni sportive, che contempli re-gole di comportamento, chiare procedure di se-gnalazione e individuazione delle figure respon-sabili, al fine di prevenire abusi e maltrattamenti ai danni di minori di età, requisito questo essen-ziale per tutti i servizi educativi e sportivi rivolti ai minorenni;
3. Al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport, alla Conferenza Stato-Regioni e all’ANCI il ri-lancio dei patti di collaborazione come stru-mento per coinvolgere le associazioni nella cura e gestione condivisa di spazi pubblici per l’atti-vità sportiva, garantendo al contempo la libertà di fruizione gratuita per tutti e la tutela di questi veri e propri beni comuni.
1. MINORENNI MIGRANTI NON ACCOMPAGNATI
4.5 10.7 11.1
16.9 17.17 17.18
33. Il Comitato ONU accoglie con favore l’adozione della Legge 47/2017 sulle misure di protezione per i minorenni stranieri non accompagnati, che rafforza la loro protezione in riferimento all’accesso ai servizi, a misure di salvaguardia contro le espulsioni, al divieto di respingimento dei minorenni non accompagnati alla frontie-ra, a procedure di accertamento dell’età mag-giormente appropriate sotto il profilo sociale e medico e a procedure velocizzate di richiesta di asilo. Il Comitato ONU, tuttavia, si rammarica profondamente per il ritardo nell’adozione dei decreti attuativi necessari per l’efficace appli-cazione della legge. Il Comitato è inoltre pre-occupato per:
(a) la Legge 132/2018 recante misure urgenti in materia di protezione internazionale, immigra-zione e sicurezza pubblica, che prevede misu-re di sospensione del processo di asilo per le persone, compresi i minorenni, considerate
“socialmente pericolose” o condannate per un reato; che abolisce la protezione umanitaria in favore di un sistema di permessi speciali ri-lasciati in circostanze limitate; che aumenta i periodi di detenzione da 90 a 180 giorni e che circoscrive il sistema di accoglienza e di inclu-sione costituito dagli enti locali destinandolo solo a coloro riconosciuti titolari di protezione internazionale e alle persone vulnerabili, com-presi i minorenni non accompagnati;
(b) le carenze nei centri di emergenza e di acco-glienza di primo e secondo livello per i mino-renni non accompagnati, riguardanti la proce-dura di accertamento dell’età, la mancanza di informazioni adeguate e di attività sociali per i minorenni, la lunghezza della durata del
sog-giorno dei minorenni nei centri di emergenza o di primo livello e il ritardo nelle nomine dei tutori;
(c) la mancanza di soluzioni durature e adeguate di ricollocamento per i rifugiati, in particolare per i minorenni e le loro famiglie.
34. Con riferimento al proprio Commento Gene-rale n. 6 (2005) sul trattamento dei minorenni non accompagnati e separati al di fuori del loro Paese di origine, il Comitato esorta lo Stato ita-liano a:
(a) adottare misure di salvaguardia specifiche af-finché i minorenni siano esentati dalle misure previste dalla Legge 132/2018;
(b) facilitare l’accesso al sistema di asilo per i mi-norenni bisognosi di protezione internazionale;
(c) stabilire adeguati meccanismi di accoglienza e protezione per i minorenni non accompagnati e separati, compresi quelli che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, garanten-do loro adeguate capacità di accoglienza nello Stato parte in base a un approccio che tenga conto dei loro bisogni e assicurando che i siste-mi di accoglienza siano costruiti per rispondere alle tendenze variabili degli arrivi, soprattutto via mare;
(d) adottare un protocollo uniforme sui metodi per l’accertamento dell’età che sia basato su un approccio multidisciplinare, scientifico, rispet-toso dei diritti dei minorenni e utilizzato solo in caso di fondati dubbi sull’età dichiarata, che tenga in considerazione le prove documentarie o di altro tipo a disposizione e che garantisca l’accesso a meccanismi di ricorso efficienti;
(e) dare attuazione in modo efficace alla previ-sione normativa relativa alla nomina di tutori volontari per minorenni non accompagnati e separati, garantendo la nomina tempestiva di un tutore che abbia adeguate competenze e la disponibilità necessaria e sia esente da qualsi-asi potenziale conflitto di interessi;
(f) trattare in modo positivo, con umanità e rapidità i casi che coinvolgono minorenni non accompa-gnati e separati al fine di identificare soluzioni durature;
(g) dare priorità al trasferimento immediato dei
8. MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORENNI
8. MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORENNI
minorenni richiedenti asilo e delle loro famiglie fuori dai centri di accoglienza regionali e adot-tare soluzioni durature e sostenibili di ricollo-camento dei rifugiati, in particolare dei mino-renni e delle loro famiglie, per garantire loro un soggiorno legale e un accesso ragionevole all’occupazione e ad altre opportunità;
(h) migliorare l’attuale sistema di raccolta dati per i minorenni non accompagnati o separati armonizzando le banche dati attualmente esi-stenti e garantendo che tutte le informazioni riferite al minorenne siano incluse.
36. Il Comitato esorta l’Italia a:
(a) sostenere in ogni situazione il superiore inte-resse del minorenne come considerazione pri-maria, in tutte le situazioni che lo riguardano all’interno del contesto delle migrazioni inter-nazionali, compreso quando si tratti di mino-renni non accompagnati e separati;
(b) fornire ai minorenni migranti informazioni per-tinenti e assistenza legale sui loro diritti e do-veri, compresi i diritti umani e le libertà fonda-mentali, protezione e assistenza appropriate, opzioni e percorsi per una migrazione regolare e possibilità di rimpatrio, in una lingua per essi comprensibile;
(c) rafforzare le misure per ridurre l’apolidia dei minorenni migranti;
(d) sviluppare o accrescere pratiche nazionali e regionali esistenti, relative all’ingresso e a una permanenza di durata adeguata basate su con-siderazioni compassionevoli e umanitarie per i minorenni migranti costretti a lasciare i propri Paesi di origine, compreso l’accesso all’istru-zione;
(e) facilitare l’accesso alle procedure di ricongiun-gimento dei minorenni migranti con le proprie famiglie;
(f) rivedere le principali politiche e le prassi in modo da garantire che non creino, aggravino o aumentino involontariamente la vulnerabi-lità dei minorenni migranti, anche utilizzando
un approccio basato sui diritti umani rispon-dente al genere e a eventuali disabilità e sen-sibile all’età; delineare politiche comprensive e sviluppare partenariati che forniscano ai mi-norenni migranti in situazioni di vulnerabilità, indipendentemente dal loro status migratorio, il supporto necessario in tutte le fasi della grazione e che tengano conto dei minorenni mi-granti nei sistemi nazionali di protezione;
(g) rafforzare le pratiche esistenti per facilitare l’accesso dei minorenni migranti in status irre-golare a una valutazione individuale, caso per caso e con criteri chiari e trasparenti, che pos-sa condurli verso uno status regolare;
(h) garantire che le autorità competenti per la pro-tezione dei minorenni siano tempestivamente informate e coinvolte nelle procedure per la determinazione del superiore interesse del minorenne quando un minorenne non accom-pagnato o separato attraversi una frontiera in-ternazionale, conformemente al diritto interna-zionale, anche formando funzionari di frontiera sui diritti dei minorenni e su procedure a misu-ra degli stessi, come quelle che prevengono la separazione familiare e riuniscono le famiglie in seguito a una separazione familiare;
(i) rafforzare meccanismi di referral in maniera ri-spettosa del genere e della minore età, anche tramite il miglioramento delle azioni di scree-ning e delle valutazioni individuali alle frontiere e nei luoghi di primo arrivo;
(j) garantire che i minorenni migranti siano pron-tamente identificati nei luoghi di primo arrivo nello Stato parte e, se non accompagnati o se-parati, vengano rapidamente indirizzati alle au-torità di protezione dei minori e ad altri servizi pertinenti e che venga nominato loro un tutore legale competente e imparziale, che l’unità fa-miliare sia protetta e che chiunque rivendichi legittimamente di essere un minorenne venga trattato come tale, a meno che non sia diver-samente stabilito attraverso un procedimento
8. MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORENNI
di accertamento dell’età onnicomprensivo e ri-spettoso della condizione dello status di mino-renne;
(k) rafforzare le misure per fornire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa ai minorenni migran-ti, nonché facilitare il loro accesso alle opportu-nità di apprendimento permanente, anche raf-forzando le capacità dei sistemi di istruzione, e facilitando l’accesso non discriminatorio allo sviluppo e alle cure per la prima infanzia, all’i-struzione formale, ai programmi non formali di istruzione per i minorenni per i quali il sistema formale è inaccessibile, alla formazione sul la-voro e all’orientamento professionale, all’istru-zione tecnica e alla formaall’istru-zione linguistica, e promuovendo collaborazioni fra tutti gli attori in grado di sostenere questo impegno;
(l) considerare l’opportunità di sottoscrivere il Glo-bal Compact delle Nazioni Unite per una migra-zione sicura, ordinata e regolare.
CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 33, 34 e 36.
Nel 2004 la normativa in materia di minorenni stra-nieri non accompagnati era fortemente influenzata dal paradigma della situazione irregolare attribuita a questo gruppo, piuttosto che dalla tutela dei diritti ri-conosciuti a livello internazionale nei confronti di tutti i minorenni. Giocoforza, l’applicazione del principio del superiore interesse del minore di età nei confronti dei minorenni stranieri non accompagnati era ostacolata da un’interpretazione delle diverse norme applicabili che aveva ampi margini di discrezionalità. All’epoca il Gruppo CRC pubblicò le prime Raccomandazioni. La normativa allora in vigore da un lato incentivava l’ado-zione delle misure di rimpatrio volontario assistito da parte del Comitato Minori Stranieri, dall’altro prevede-va una disciplina restrittiprevede-va nei confronti dei permessi di soggiorno per minore età, soprattutto rispetto alla loro conversione in diverso permesso al raggiungi-mento della maggiore età1. Tale approccio risultava
1 Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Di-rezione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale: Circolare del 13 novembre 2000 n. 300; Legge 189/2002.
ulteriormente esacerbato da prassi territoriali forte-mente differenziate, ma uniformeforte-mente prolungate, relative all’accertamento dell’età e al rilascio dei prov-vedimenti di tutela o affidamento, ponendo non pochi ostacoli alle possibilità di integrazione dei minorenni stranieri non accompagnati. Il Sistema Comune Eu-ropeo d’Asilo (CEAS – Common European Asylum Sy-stem) era nel pieno della prima fase del suo sviluppo e i minorenni stranieri non accompagnati che richiede-vano protezione internazionale in Italia erano solo una minoranza2.
Diverse erano le problematiche allora identificabili. In particolare, la mancanza di organicità, ovvero di pro-cedure uniformi per l’identificazione e l’accertamen-to dell’età dei minorenni stranieri non accompagnati, i lunghi tempi di permanenza all’interno di strutture di prima accoglienza che ostacolavano il percorso di integrazione, gli altrettanto lunghi tempi di nomina del tutore e, più in generale, la mancanza di garanzie di diritti fondamentali quali l’accesso all’istruzione, alla salute e all’assistenza legale, nonché di procedure uniformi e adeguate di valutazione del superiore inte-resse del minorenne e di una presa in carico globale dello stesso atta a garantirne, attraverso l’accesso ai diversi servizi e cure, un benessere psicosociale com-pleto ed effettivo.
Anche con l’obiettivo di intercettare queste
Anche con l’obiettivo di intercettare queste