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La fitobalneoterapia: inquadramento e riferimenti legislativi

4. Presentazione dei casi studio scelti

4.3 Garniga Terme: i bagni nell’erba

4.3.6 La fitobalneoterapia: inquadramento e riferimenti legislativi

La fitobalneoterapia è un antico trattamento termale praticato tradizionalmente in alcune zone alpine del Trentino, dell’Alto Adige e dell’Austria (Zaniboni in Zucca, 1998): vi sono testimonianze fin dall’inizio del diciannovesimo secolo, ma la nascita di vere località "fitobalneari" tra le quali Garniga in Trentino, risale alla fine dell’Ottocento (1895).

Il bagno nell’erba è un tipo di trattamento termale che prevede l’immersione completa del paziente in un letto d’erba fresca in fermentazione. Ogni immersione ha una durata variabile dai 10 ai 20 minuti in relazione alle condizioni cliniche del paziente rilevate in corso di visita medica di ammissione e in relazione alla tolleranza individuale; dopo il bagno il paziente viene sistemato su un lettino di reazione, avvolto in coperte di lana per circa 40- 50 minuti. La reazione post-bagno, caratterizzata da sudorazione intensa, in realtà non si conclude in questi 50 minuti ma si protrae per tre-quattro ore smorzandosi gradualmente.

Un ciclo di fitobalneoterapia consiste in una immersione quotidiana per un periodo variabile dagli otto ai dodici bagni con un intervallo di un giorno a metà cura. Ad ogni paziente viene assegnato e mantenuto per tutta la durata della cura il proprio posto vasca esclusivo giornalmente integrato di erba fresca (mentre nei bagni tradizionali più pazienti si avvicendavano nella stessa erba e nello stesso giorno). Attualmente in Italia le Terme di Garniga sono l’unico centro termale specializzato nella fitobalneoterapia.

La pratica dei “bagni nell’erba”, benché supportata da tradizione ed esperienza, mancava di uno studio sulla verifica di efficacia e di tolleranza. La risposta a questa esigenza conoscitiva è stata fornita da una ricerca condotta dal 1991, presso lo stabilimento di Garniga Terme, con il coordinamento scientifico del Centro di Ecologia Alpina della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con la cattedra di Reumatologia dell'Università di Verona che hanno permesso di confermare l'efficacia e l'ottima tolleranza di questo tipo di trattamento. Gli studi condotti sui pazienti hanno confermato l'efficacia dei bagni nell'erba nel trattamento di varie patologie reumatiche e in genere di dolori post-traumatici, spasmi muscolari, rigidità articolari. Gli studi hanno permesso di documentare un miglioramento nei pazienti in percentuali che vanno dal 70 al 90%. Il beneficio del trattamento, controllato a distanza nel tempo, persiste dopo 8-10 mesi. Anche il fabbisogno di farmaci e il ricorso al medico da parte dei pazienti risultano ridotti nell'anno successivo al ciclo di cura.

Studi botanici e di tecnica di trattamento dell'erba (a cura dell'Università di Camerino e dell'Università di Firenze) hanno messo a punto procedure per la corretta raccolta, conservazione e manipolazione dell'erba utilizzata per i bagni.

Essa viene falciata sui prati delle Viote del Monte Bondone, a quote comprese tra i 1200 e i 1500 m slm; la mattina presto, prima che il sole asciughi la rugiada; viene quindi portata nello stabilimento termale dove rimane 2 o 3 giorni prima di raggiungere naturalmente una temperatura di 55-60 gradi, a seguito di processi fermentativi spontanei. Quest’ erba è particolarmente ricca per composizione floristica; tra le specie più significative che la compongono vi sono la genziana, l’arnica montana, l’iperico, il timo, il tarassaco alpino, la carlina e la pulsatilla.

73 Applicando tecniche studiate e sperimentate, è possibile beneficiare dei bagni anche durante la stagione invernale: l’erba raccolta viene confezionata in balle di dimensioni standardizzate e portata rapidamente a temperature di -20°C; in questo modo si garantisce un rapido blocco dell’attività fermentativa senza distruggere le proprietà organolettiche della materia prima. 70 Da un punto di vista legislativo, il settore è disciplinato dalla legge Quadro n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale"(Betta, De Carli 2006)

Essa introduce rilevanti novità individuando e promovendo sinergie tra aspetti prettamente salutistici ed altri di natura turistico-ambientale, con forte valorizzazione di questi ultimi.

All’art. 1.–Finalità, la legge “disciplina l’erogazione delle prestazioni termali, al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, e s’interessa della promozione e riqualificazione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali ed ai fini dello sviluppo turistico degli stessi.”71

Si introduce il concetto di tutela urbanistica, come criterio fondamentale per la salvaguardia ambientale dei territori termali. Si esplicita inoltre l’autonomia di attuazione della stessa legge da parte delle province autonome di Trento e Bolzano. In virtù di tale autonomia, la PATN ha emanato la LP n. 21 del 20 giugno 1983 "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali", la quale istituisce una Commissione Tecnica per l’Idrotermalismo, nominata dalla Giunta provinciale quale organo consultivo per le attività idrotermali. Questa Commissione multidisciplinare svolge compiti di proposta delle ricerche, studi ed analisi da effettuarsi in Provincia.

All’art. 672, si predispone un elenco delle risorse termali della Provincia. Un’apposita sezione dell’elenco è dedicata alle erbe riconosciute di efficacia terapeutica. L’articolo 6 prevede che i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità terapeutica siano stabiliti con un regolamento73.

L’utilizzo di erbe inserite nell’elenco costituisce presupposto necessario per l’accreditamento presso il Servizio Sanitario Provinciale. Il riconoscimento della validità curativa è subordinato ad una preventiva sperimentazione, svolta sulla base di protocolli approvati dalla Giunta provinciale in accordo con la Commissione tecnico-scientifica per la fitobalneoterapia. Tali protocolli determinano le procedure, la durata, le certificazioni necessarie per la regolarità della sperimentazione, le modalità di raccolta, trasporto e conservazione delle composizioni di specie.

La valutazione degli esiti della sperimentazione è effettuata dalla Commissione e la Provincia riconoscerà le proprietà terapeutiche conformemente al giudizio espresso dalla prima. Le procedure di autorizzazione e accreditamento sono disciplinate nello stesso modo in cui sono disciplinate le strutture idrotermali, cioè dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30-48/ leg 2000.

Ad oggi quasi tutte le terme trentine sono accreditate, il che significa che il cliente paga un ticket per la cura e tutto l’onere è a carico del SSN. Fanno eccezione le Terme di Garniga,

70 www.termedigarniga.it/

71 Legge Quadro n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale"

72 LP n. 21 del 20 giugno 1983 "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali"

presso le quali è ancora in corso la fase di sperimentazione e vige una sorta di rimborso parziale, limitato ai soli residenti della Provincia di Trento.

Le strutture termali richiedono notevoli investimenti per la realizzazione e/o ristrutturazione, così come rilevante è la spesa richiesta per la loro gestione. Si considera un buon risultato la chiusura a pareggio di bilancio, in regime di assenza di investimenti; generalmente il margine operativo della gestione è sempre insufficiente a coprire nuove spese per il mantenimento e per il necessario rilancio. Il sostegno pubblico si rende quindi necessario, anche a livelli consistenti.

Per poter accedere ai finanziamenti pubblici, la proprietà può essere lasciata in capo a soggetti pubblici, proprietari non gestori, i quali investono ed affidano la gestione a soggetti privati. Ci può essere il caso in cui l’Ente proprietario finanza gli investimenti con risorse proprie, come accade per le Terme di Levico, la cui proprietà è della Provincia Autonoma di Trento; oppure si tratta di Enti a finanza derivata, che ricevono dagli Enti sovraordinati le risorse economiche necessarie; è questa la soluzione intrapresa dove la proprietà è comunale. Altra situazione si ha nel caso in cui chi gestisce è direttamente l’ente pubblico o una società a maggioranza pubblica, dal momento che la presenza pubblica nella gestione preclude la possibilità di incentivi agli investimenti.

Nonostante tutto anche le imprese private sono agevolabili a livelli insufficienti per assicurare l’equilibrio economico delle gestioni. Sarebbe auspicabile, da parte dell’Unione Europea, il riconoscimento di un regime speciale di aiuti per il settore termale, che consentirebbe una maggiore privatizzazione del comparto (Betta, De Carli, 2006)

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