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Nel sistema del diritto romano, esisteva il principio generale della responsabilità extracontrattuale che maturava gradualmente in base all’interpretazione delle fattispecie previste dalla Lex Aquilia del III secolo a. C., secondo cui se una o più persone distruggevano o deterioravano una cosa altrui, ne scaturiva l’obbligazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di pena.101

All’inizio della entrata in vige della legge Aquilia, le fattispecie avevano una portata circoscritta.102 Poi, nella scienza giuridica repubblicana e classica, erano rielaborate e ricostruite in relazione a cinque elementi costitutivi: a) l’evento di danno costituito da distruzione, incendio, rottura e lesione di una cosa a cui viene affiancata

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La Lex Aquilia includeva tre capitoli, in seguito venne abrogato il secondo capitolo in cui era prevista una fattispecie di ‘distruzione’ del credito attraverso l’abusiva remissione di esso (D. 9,2,27,4; I. 4,3,12), rimanendo in vigore solo il primo e il terzo capitolo. Nel primo (D. 9,2,2 pr.; I. 4,3 pr.) si prevede: Lege Aquilia capite primo cavetur: “Ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto.” Nel terzo (D. 9,2,27,5; I. 4,13): Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: “Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto”.

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Secondo il testo della legge, le fattispecie originarie erano descritte attraverso l’individuazione di quattro elementi costitutivi: 1) i verbi ‘uccidere’, ‘bruciare’, ‘rompere’, ‘ledere’, individuavano l’evento di danno, cioè distruzione, deterioramento materiale di una cosa; 2) la condotta che materialmente lo produce con un contatto fisico fra autore e cosa su cui la condotta incide; 3) la violazione del diritto di proprietà; 4) la necessità della ‘ingiustificatezza’ di tale violazione. Cfr. Schipani S., Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, cit., 133.

la considerazione della lesione del corpo di una persona libera che sia in potestà del suo padre di famiglia; b) la condotta, che viene a includere ogni azione od omissione che venga considerata ‘causa’ dell’evento di danno; c) il rapporto di causalità fra la condotta e l’evento, la cui analisi si sviluppa come conseguenza del diverso modo di intendere la condotta e comporta, a volte, la considerazione della colpa: la causa, infatti, deve risultare abbastanza qualificata per porre a carico dell’autore di essa l’evento di danno che ne sia derivato, e ciò soprattutto in caso di concorso di diverse concause convergenti nella produzione dell’evento di danno, in relazione alle quali, appunto, viene reso esplicito il criterio secondo cui l’evento di danno può essere posto a carico dell’autore della condotta se questa risulti rimproverabile per imperizia, negligenza, imprudenza, in sostanza per sua ‘colpa’; d) la violazione del diritto di proprietà sulla cosa distrutta o deteriorata rimane in primo piano, ma, con la ammissione della lesione del corpo di una persona libera soggetta alla potestà del padre di famiglia, viene in considerazione anche la violazione del diritto di questi; f) la assenza di cause di giustificazione viene sottoposta alla valutazione alla luce della colpa, per cui anche l’esercizio delle cause di giustificazione non può essere compiuto in modo abusivo e riprovevole.103 Inoltre, Gaio fissa tre regole con le quali reinterpreta alcuni punti essenziali del testo della legge: a) chi agisce con dolo o colpa agisce in modo ingiustificato e deve risarcire il danno; b) le leggi non puniscono colui che, nell’esercizio di una causa di giustificazione, provoca un danno; c) non è punito colui che senza dolo o colpa provoca un danno.104

Nella codificazione giustinianea si completa la reinterpretazione del testo della legge Aquilia compiuta dai giuristi classici. Nei Digesti, al centro del titolo sulla legge Aquilia, si pone in evidenza il riferimento alla colpa secondo una famosa definizione di Quinto Mucio105 e si orienta, alla luce di questo criterio già presente nell’opera dei

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Schipani S., Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, cit., 133-134.

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Gai. 3,211: Iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit; nec ulla alia lege damnum quod sine iniuria datur, reprehenditur; itaque inpunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit. Per la esegesi di questo frammento, cfr. Schipani S., Responsabilità «ex lege Aquilia» Criteri di imputazione e problema della «culpa», cit., 249 ss.

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giuristi classici, la scelta e l’interpretazione dei loro contributi. Il danno viene esteso sia ad includere la lesione di un’altra persona che non sia in potestà di altri, sia a superare il requisito della materiale lesione della cosa altrui, cioè includendo, con una innovazione di grande potenziale espansivo, la lesione della possibilità di esercitare il diritto su di essa. Nelle Istituzioni di Giustiniano, si riscrive la fattispecie imperniandola sui seguenti sei elementi costitutivi: a) condotta; b) evento di danno; c) violazione dell’altrui diritto; d) assenza di cause di giustificazione, e) rapporto di causalità, f) dolo o colpa.106

Complessivamente, secondo l’osservazione di Schipani, attraverso la rielaborazione delle fattispecie previste dalla legge Aquilia, nei Digesti di Giustiniano è fissato il principio generale per cui: chiunque, non per caso, con dolo o colpa, senza causa di giustificazione, uccide, o lede, o comunque arreca un danno a persona o cosa altrui, è tenuto a pagare una somma di denaro a titolo di pena.107

Nella riprovevolezza della condotta, che è espressa nei riferimenti al dolo o alla colpa, si concentra il fondamento per infliggere una sanzione ad ogni condotta nel compimento della quale non si è provveduto ad usare quelle precauzioni che evitassero che tale condotta causasse un evento lesivo di un altrui bene giuridicamente protetto (‘la colpa, che causa danno ad altri, è da punire’). In questa riprovevolezza si radica il dinamismo di un principio in grado di estendersi ad ogni situazione, anche nuova.108