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Le fattispecie citate sono vicine a quelle della responsabilità per fatto altrui, perché in tutte le fattispecie speciali il danno non è cagionato dal fatto colposo del responsabile come nelle fattispecie normali, ma da altre cause dirette: il fatto altrui, l’evento dell’animale o delle cose inanimate, ecc. Per di più, l’analogia tra le fattispecie speciali ci devono far tener presente che è esclusa la responsabilità per colpa in base alla Lex Aquilia, ma ha luogo la responsabilità oggettiva in base alle ragioni speciali. Dunque, nel sistema della responsabilità extracontrattuale, le fattispecie suddette, insieme con quelle della responsabilità per fatto altrui, svolgono il ruolo di eccezione, derogando al principio della colpa scaturito dalla Lex Aquilia.97

Tuttavia, tra le fattispecie vicine e quelle della responsabilità per fatto altrui, la differenza è evidente. Cioè, nelle fattispecie vicine, la causa diretta per il danno è l’evento di animali o cose inanimate, invece, nelle fattispecie della presente tesi, è il fatto dell’uomo. Per di più, nelle fattispecie vicine, le responsabilità si basano sui rapporti di proprietà tra i responsabili e gli animali o tra i responsabili e le cose in custodia; invece, nelle fattispecie della responsabilità per fatto altrui, i fondamenti sono i rapporti di potestà, considerando tale la dominica potestas sui servi, o di preposizione tra i responsabili e gli autori del fatto. A causa della differenza fondamentale, nell’evoluzione dal diritto romano al diritto civile, dalle actiones de pauperie e de pastu pecorum, sono derivate le fattispecie della responsabilità per il danno cagionato da animali, dall’actiones de deiectis vel effusis e de positis vel suspensis e dalla cautio damni infecti, sono derivate le fattispecie della responsabilità per il danno cagionato da cose inanimate; invece dalle actiones furti et damni in factum adversus nautas caupones stabularios e dall’actio noxalis adversus

96

Cfr. Talamanca M., Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 450 s.

97

Per quanto riguarda il rapporto tra il principio della colpa e le fattispecie speciali, esso sarà analizzato nel capitolo seguente.

paterfamilias, ecc., sono derivate le fattispecie della responsabilità per fatto altrui.98

5. La separazione tra il concorso di persone nel reato e la responsabilità per fatto altrui

Nel diritto romano, esiste anche il regime del concorso di persone nel reato, cioè, il delitto (o crimine) appare commesso da plures, o in altre parole da correi, conscii, socii, participes, ministri, instigatores, adiutores, ecc. In queste ipotesi, c’è bisogno del dolo comune dei coautori per commettere il delitto (o crimine); inoltre, è possibile il concorso di condotte negligenti di più autori materiali. Comunque, la colpa degli autori materiali è il presupposto per il concorso.99

Malgrado le parole differenti usate nelle singole ipotesi, il principio generale del concorso è quello della cumulatività, cioè della persecuzione e punizione di tutti, che doveva estrinsecarsi in maniera eguale per tutti. Tale principio ha destato maggiore interesse in materia di diritto penale privato, in quanto, poiché il fatto illecito deve avere una punizione, ma genera in sostanza una obbligazione del colpevole verso la vittima e dà luogo ad un’azione pecuniaria in favore di questa che si risolve in una riparazione di cui essa si avvantaggia, esso può talora impressionare una condanna multipla, informata al principio della solidarietà cumulativa.100

98

Venezian G., Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Studi sulle obbligazioni (I), Roma, 1918, 97 ss.

99

Ad esempio, I.4,1,11: Interdum furti tenetur, qui ipse furtum non fecerit: qualis est, cuius ope et consilio furtum factum est. In quo numero est, qui tibi nummos excussit, ut alius eos raperet, aut obstitit tibi, ut alius rem tuam excipert, vel oves aut boves tuas fugaverit, ut alius eas exciperet: et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quid eorum per lasciviam et non data opera, ut furtum admitteretur, factum est, in factum actio dari debeat. At ubi ope Maevii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope consilio eius quoque furtum admitti videtur, qui scalas forte fenestris supponit aut ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret, quive ferramenta ad effringendum aut scalas ut fenestris supponerentur commodaverit, sciens cuius gratia commodaverit; ecc. Però, v’è anche l’eccezione come D.9,2,32 pr. (Gaius libro septimo ad edictum provinciale): Illud quaesitum est, an quod proconsul in furto observat quod a familia factum sit (id est ut non in singulos detur poenae persecutio, sed sufficeret id praestari, quod praestandum foret, si id furtum unus liber fecisset), debeat et in actione damni iniuriae observari. Sed magis visum est idem esse observandum, et merito: cum enim circa furti actionem haec ratio sit, ne ex uno delicto tota familia dominus careat eaque ratio similiter et in actionem damni iniuriae interveniat, sequitur, ut idem debeat aestimari, praesertim cum interdum levior sit haec causa delicti, veluti si culpa et non dolo damnum daretur. Per le ipotesi del concorso di condotte negligenti, ad esempio, D.9,2,11,4 (Ulpianus libro 18 ad edictum): Si plures trabem deiecerint et hominem oppresserint, aeque veteribus placet omnes lege Aquilia teneri; ecc.

100

Cfr. Brasiello U., voce Concorso di persone nel reato (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, V, Milano, 1988, 561 ss.

Rispetto al concorso di persone nel reato, le regole della responsabilità per fatto altrui, sebbene entrambe concernano più soggetti, sono diverse:

a) nelle fattispecie della responsabilità per fatto altrui, il danno della vittima è arrecato dagli autori del fatto, ma la responsabilità cade solo sul paterfamilias, sul nautas caupones stabularios, ecc.; invece, il concorso di persone nel reato ha una sua regola speciale, ovvero solidarietà cumulativa della pena;

b) nelle fattispecie della responsabilità per fatto altrui, i padri di famiglia, gli armatori, ecc., assumono la responsabilità oggettiva in base ai rapporti di potestà o di preposizione. La colpa dei responsabili non è il presupposto in queste fattispecie; invece, nel concorso di persone nel reato, la colpa dei soggetti, come si è visto, è necessaria.

Alla luce delle suddette differenze, dunque, possiamo ritenere che il diritto romano tiene bene separati il concorso di persone nel reato e la responsabilità per fatto altrui.

CAPITOLO II Le responsabilità per fatto altrui nel sistema della

responsabilità extracontrattuale

1. Il sistema romano della responsabilità extracontrattuale: il principio generale scaturito dalla legge Aquilia e la serie di fattispecie tipiche nelle quali tale principio è derogato, usando invece altri criteri in base ai quali un soggetto, anche senza sua colpa o fatto, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria connessa al danno accaduto, che integrano il principio stesso con il criterio della tipicità nel riconoscere circostanze nelle quali il danno deve comunque essere risarcito.