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Nel sistema della responsabilità extracontrattuale, la responsabilità per fatto altrui,

C. Il sistema della responsabilità extracontrattuale

2. Nel sistema della responsabilità extracontrattuale, la responsabilità per fatto altrui,

svolge un ruolo di eccezione rispetto al principio generale della colpa.

Nel diritto romano, le fattispecie della responsabilità per fatto altrui configurano l’actio noxalisadversus paterfamilias, l’actiones in factum adversus nautas caupones stabularios, e la responsabilità per il danno cagionato dell’incapace. In queste fattispecie, il diritto romano ha prestato attenzione alla tutela dell’interesse delle vittime. Dunque, i giuristi romani preferiscono cercare il fondamento della responsabilità per fatto altrui nei rapporti speciali tra i responsabili e gli autori del fatto. Ad esempio: nell’actiones in factum adversus nautas caupones stabularios, il fondamento della responsabilità è il rapporto di preposizione tra gli armatori, i locandieri, i titolari della stazione ed i loro dipendenti; nell’actio noxalis adversus paterfamilias, si basa sul rapporto di potestà tra i padri di famiglia ed i figli.

Tali criteri oggettivi, lasciando l’imputazione della colpa dei responsabili, prevalgono nei confronti della coerenza logica del rapporto fra riprovevolezza della condotta e punizione. Si sviluppa qui la considerazione di un ruolo non afflittivo della sanzione, ma risarcitorio sulla base di esigenze di ripartizione dei danni.111 Di conseguenza, le nostre azioni, come abbiamo rilevato, pur mantenendo una delle fondamentali caratteristiche della penalità, vale a dire l’intrasmissibilità passiva contro gli eredi, perdono le altre caratteristiche, ovvero la nossalità e la cumulatività. In altri termini, l’assenza delle due caratteristiche fondamentali della penalità autorizza a porne in evidenza il carattere tendenzialmente reipersecutorio ed a considerarle azioni con penalità affievolita.

Insomma, rispetto al principio della colpa come centro del sistema della

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Schipani S., Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, cit., 151.

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responsabilità extracontrattuale, la responsabilità per fatto altrui, basandosi sul rapporto speciale tra il responsabile e l’autore del fatto, svolge un ruolo di eccezione. Come uno dei contributi principali del diritto romano nel campo della responsabilità per fatto altrui, quest’impostazione viene seguita dai codici civili del sistema romanistico.

Non si può omettere però che il principio generale ha anche una capacità attrattiva, e nel sistema si sviluppa una tendenza all’assorbimento delle fattispecie speciali, e una discussione che non cancella la struttura fondamentale del sistema, ma può dar luogo a delle “varianti” di cui si deve tenere conto nell’esame degli sviluppi successivi perché colgono sfumature su cui è sempre utile riflettere.

3. Riepilogo

Nel diritto romano, per quanto riguarda la responsabilità per fatto altrui, i Romani propongono tre tipi di fattispecie:

A. la prima riguarda il caso in cui il figlio di famiglia o il servo hanno cagionato il danno a terzo, per cui il paterfamilias (o il padrone), in base all’actio noxalis, è tenuto alla vittima. In questa fattispecie, gli autori del fatto di cui il paterfamilias risponde devono avere commesso un delitto per il quale una persona sui iuris risponderebbe. Però, in base alla potestà del paterfamilias, che include il ruolo di sostegno nei confronti dei soggetti in potestà e l’eventuale funzione disciplinare connessa, gli autori del fatto non sono obbligati al danno della vittima. Perciò, il paterfamilias non ha il regresso nei confronti del figlio di famiglia o del servo;

B. nelle fonti romane si affaccia anche una seconda fattispecie, secondo cui il sorvegliante è tenuto alla vittima danneggiata dalla persona incapace di intendere o di volere. In questa fattispecie, non è richiesto il presupposto suddetto riguardante il delitto commesso dall’autore del fatto. In realtà, si esclude da sé, data la incapacità dell’autore del fatto. Perciò, la responsabilità non cade mai su quest’ultimo. Dunque,

anche in questa fattispecie, il sorvegliante non può godere del diritto di regresso verso l’autore del fatto;

C. la terza fattispecie riguarda il caso in cui il servo o il libero, nell’esercizio delle loro funzioni impiegatizie, hanno cagionato il danno a terzo, per cui l’armatore, il locandiere o il titolare della stazione di cambio, in base all’actio furti et damni in factum, sono tenuti alla vittima. Anche in questa fattispecie, deve esistere il presupposto in cui l’autore del fatto ha commesso un delitto a terzo. Però, a differenza della prima fattispecie, i nautae, ecc. hanno il regresso nei confronti dei propri dipendenti, proprio perché non hanno nei loro confronti un ruolo di sostegno.

Queste tre fattispecie presenti nelle fonte romane hanno infatti potenzialità aperta a possibili sviluppi: la fattispecie basata sul rapporto di potestà, può essere estesa a quella di quanti esercitano ruoli simili a quelli di paterfamilias, ad esempio la madre, il tutore, l’insegnante, ecc; per quella sulla base del rapporto di sorveglianza, l’estensione è analoga; infine, per la fattispecie basata sul rapporto di preposizione, essa può essere estesa agli altri soggetti che possono dirigere, controllare, vigilare ed avvalersi di altri. Alla luce dell’impostazione romanistica, pertanto, sono proposte tre fattispecie principali della responsabilità per fatto altrui nei codici civili del sistema romanistico, cioè: la responsabilità dei genitori, tutori per il fatto dei minori capaci; la responsabilità dei sorveglianti per il fatto delle persone incapaci; la responsabilità dei preponenti per il fatto dei preposti.

Inoltre, riguardo ai fondamenti della responsabilità, possiamo dire che nel corso dell’intera esperienza giuridica romana, allo scopo della tutela delle vittime, la responsabilità per fatto altrui è sempre quella oggettiva sulla base dei rapporti suddetti intercorrenti tra i responsabili e gli autori del fatto, derogando al principio generale della colpa scaturito dalla Lex Aquilia nel sistema della responsabilità extracontrattuale.

attrattiva, e nel sistema si sviluppa una tendenza all’assorbimento delle fattispecie speciali. Dunque, emerge una interpretazione della culpa riguardo al fondamento della responsabilità per fatto altrui, sebbene la culpa, come si è visto, non è la reale colpa. Ma questo emergere è il sintomo di un confronto aperto con l’impostazione di altre fattispecie; esso richiama un’altra interpretazione della responsabilità in esame, e può anche portare a modificare la struttura delle fattispecie stesse.

Nella compilazione giustinianea, le diverse interpretazioni emerse non sono state cancellate, ma sono state tutte raccolte: del complesso dei testi, si possono compiere più interpretazioni in rapporto al fondamento della responsabilità, a seconda che si faccia prevalere la descrizione tipica delle fattispecie secondo il testo originale o la ricostruzione in base alla quale vi sarebbe la colpa. Ciò è di fatto una sovrapposizione di diverse linee di interpretazione, che invero può dar luogo a delle “varianti” di cui si deve tenere conto nell’esame degli sviluppi successivi, perché colgono sfumature su cui è sempre utile riflettere.

PARTE II

LE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALI PER

FATTO ALTRUI NEI CODICI CIVILI DEL SISTEMA

ROMANISTICO

CAPITOLO III Le responsabilità per fatto altrui nel Codice civile

italiano del 1865