3.3 INTERVENTI PUBBLICI A FAVORE DELLE STARTUP 77
3.3.1 LA NORMATIVA DEDICATA ALLA STARTUP INNOVATIVA 78
approfondita la normativa recente introdotta a partire dall’anno 2012 e successivamente verranno descritti gli interventi di politica pubblica volti a promuovere l’innovazione prima dell’anno 2012.
3.3.1 LA NORMATIVA DEDICATA ALLA STARTUP INNOVATIVA
Gli articoli compresi tra il 25 e il 32 prevedono specifici strumenti e agevolazioni che derogano alle leggi ordinarie, in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati. Le startup innovative devono avere una serie di requisiti (si veda il capitolo 1) per potersi iscrivere nelle apposite sezioni speciali del Registro delle imprese create presso le Camere di commercio e beneficiare così della normativa dedicata, che si applica per un periodo di 5 anni dalla data di costituzione. Lo stesso vale per gli incubatori certificati che devono soddisfare alcuni requisiti specifici definiti dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2013 relativi ai locali, al management, alle attrezzature e, soprattutto, devono dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio di imprese innovative (Ministero dello sviluppo economico, 2016). Le startup e gli incubatori iscritti devono attestare almeno una volta l’anno di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dello status speciale. Queste regole vengono applicate alle imprese costituite in seguito all’introduzione della normativa ma hanno anche validità retroattiva per le società fondate precedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 179/2012: esse, infatti, possono beneficiare dei vantaggi per un periodo di 4 anni, se sono costituite entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se costituite entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se costituite entro i quattro anni precedenti. Si elencano ora nello specifico le agevolazioni previste dalla normativa (Ministero dello sviluppo economico, 2016, pagine 5-‐16):
• Redazione dell’atto costitutivo e modifiche successive gratuitamente e con firma digitale.
• Esenzione dal pagamento dei diritti camerali annuali e dai diritti di segreteria e imposte di bollo normalmente previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
• Flessibilità di gestione concessa alle startup costituite in forma di s.r.l.: esse (in deroga agli art. 2468, co. II e III, c.c. e art. 2479, co. V, c.c.) possono stabilire delle categorie di quote societarie dotate di particolari diritti (ad esempio che non attribuiscono diritti di voto ai titolari o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci), emettere strumenti finanziari e vendere le quote societarie al pubblico (deroga all’art. 2438, co. I, c.c.).
• Proroga del termine per la copertura delle perdite: nel caso in cui la startup vedesse il proprio capitale diminuito di oltre un terzo a causa di perdite avrebbe a disposizione un anno in più di tempo rispetto ad un’impresa ordinaria (entro il secondo esercizio successivo piuttosto che il primo esercizio successivo all’evidenza della perdita) per ridurre la perdita a meno di un terzo prima di decurtare il capitale in proporzione (deroga agli art. 2446, co. II ed art. 2482, co.IV, c.c.). Nel caso in cui il capitale sociale, a causa della perdita, fosse al di sotto del minimo consentito (disposto dall’art. 2327) l’assemblea dei soci potrebbe disporre il rinvio della riduzione di capitale corrispondente e il contemporaneo aumento dello stesso all’esercizio successivo (deroga agli art. 2447 c.c. e art. 2428 ter c.c.).
• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: la startup, non essendo soggetta alla normativa sulle società di comodo, non deve dimostrare di essere un’impresa operativa. Nel caso evidenziasse perdite sistematiche non verrebbe sottoposta alle penalizzazioni fiscali previste per le società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% .
• Disposizioni specifiche in materia di lavoro:
-‐ assenza di limiti di durata o di proroghe per i contratti a tempo determinato (per un massimo di 36 mesi);
-‐ possibilità di un ulteriore rinnovo dopo i 36 mesi per altri 12 mesi, per i contratti a tempo determinato;
-‐ libertà nella scelta contrattuale: a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi;
-‐ libertà nella definizione delle quote fisse o variabili delle remunerazioni; -‐ possibilità di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al
capitale sociale (stock option) che non rientrano come reddito imponibile (deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’art. 2474 c.c., nel caso in cui fossero finalizzate a realizzare piani di incentivazione in favore dei dipendenti).
• Incentivi fiscali per investimenti in startup innovative con possibilità per le persone fisiche di detrarre Irpef per una somma pari al 19% dell’investimento fino ad un massimo investito di 500 mila euro ed in capo alle persone giuridiche di dedurre il 20% dall’imponibile Ires fino ad un massimo investito di 1,8 mil. di euro.
• Possibilità di finanziamento tramite campagne di equity crowdfunding: l’Italia è stato il primo paese a dotarsi di una legislazione specifica, nel 2013. La Consob ha riconosciuto questa forma di finanziamento ed ha permesso ai gestori dei portali di equity crowdfunding di effettuare in modo indipendente dalle banche le verifiche di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
• Possibilità per le startup di accedere in via gratuita e preferenziale al Fondo di Garanzia per le PMI, fondo pubblico che facilita il ricorso al credito offrendo garanzie sui crediti bancari (pari all’80% dell’operazione fino ad un massimo di 2,5 mln. di euro).
• Sconto del 30% sui servizi offerti dall’ICE, agenzia che aiuta le imprese nel processo di internazionalizzazione.
• Sottrazione alla disciplina ordinaria in materia di fallimento (procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo): le startup non sono soggetti fallibili ma beneficiano di procedure semplificate per la composizione della crisi che velocizzano i tempi di liquidazione giudiziale e non “marchiano” la reputazione dell’imprenditore.
La disciplina della gestione della crisi da sovra-‐indebitamento, alla quale le startup sono assoggettate, prevede la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la perdita di capacità dell’imprenditore.
Dopo aver elencato brevemente le misure agevolative si identificano i principi che hanno ispirato il legislatore nella redazione delle norme previste per le startup, al fine di promuoverne la crescita.
L’iscrizione della startup al Registro delle imprese in via telematica e l’abolizione dei relativi costi facilita e velocizza l’avvio dell’impresa, eliminando gli ostacoli burocratici che solitamente ne rendono macchinosa la fondazione. Oltretutto, la possibilità concessa alle startup costituite come s.r.l. di utilizzare istituti tipicamente riservati alle s.p.a. (libertà di decisione sui diritti collegati alle quote, emissione strumenti finanziari) consente loro di essere più competitive, anche sul mercato globale. La flessibilità è una caratteristica che invece contraddistingue la normativa in materia di lavoro e di copertura delle perdite. Per quanto riguarda il primo aspetto, viene data la possibilità alle startup di stipulare contratti di lavoro flessibili sia per quanto riguarda la durata dei contratti che le forme remunerative (anche attraverso stock option).
In merito alla copertura delle perdite, si è visto che viene concesso un anno di tempo in più rispetto a quanto stabilito nel Codice Civile. Tale provvedimento è stato adottato pensando alla situazione di sottocapitalizzazione che interessa le startup nella fase iniziale di vita, dovuta sia al maggiore rischio imprenditoriale che alla difficoltà nel trovare finanziatori. A tale finalità e per incentivare gli
investimenti in capitale di rischio il legislatore ha previsto delle specifiche detrazioni e deduzioni fiscali a fronte dell’acquisizione di quote societarie di startup innovative.
In più ha riconosciuto giuridicamente una nuova forma di finanziamento, l’equity crowdfunding, che avviene soprattutto sulle piattaforme web e non necessita dell’intermediazione di banche o di altri operatori finanziari. Accanto alla promozione degli investimenti in capitale di rischio, il legislatore ha incentivato il ricorso al capitale di debito; grazie al Fondo di Garanzia, infatti, i prestiti concessi alle startup sono meno rischiosi, anche in assenza di garanzie materiali.
Particolare attenzione merita la disciplina prevista per le startup in caso di fallimento, secondo la quale esse sono dichiarate soggetti non fallibili e sottoposte ad una procedura di liquidazione semplificata. La deroga prevista in materia fallimentare ha lo scopo di incoraggiare l’imprenditore e soprattutto di tutelarne l’immagine e l’affidabilità nel momento in cui volesse avviare un nuovo progetto. A conferma di ciò, si consideri che i dati sull’impresa sottoposta a procedura di sovra-‐indebitamento, trascorsi 12 mesi dal decreto di apertura della procedura di liquidazione, non sono più consultabili.
Si ribadisce che le misure previste nel Decreto Crescita 2.0 sono pensate in relazione alle fasi di crescita della startup, dalla costituzione semplificata, al finanziamento agevolato, alla gestione del capitale umano flessibile, fino ad arrivare alla procedura fallimentare veloce.
Per concludere si descrivono brevemente altri tre progetti a sostegno delle startup e dell’imprenditorialità innovativa in cui è impegnato attualmente il Ministero dello sviluppo economico (MSE, 2016): Smart&Smart Italia, Investment Compact e Contamination Lab.
Smart&Smart Italia è un programma di finanziamento agevolato introdotto con il DM 24 settembre 2014 rivolto alle startup innovative. Si tratta di un fondo che ammonta a 200 milioni di euro ripartiti in finanziamenti che vanno da 100 mila a 1,5 milioni di euro ciascuno, da impiegare per la copertura dei costi di gestione o per l’acquisto di beni di investimento. Il 70% dell’ammontare viene concesso tramite un mutuo a tasso zero. Se le startup sono localizzate in Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia o nel territorio del cratere sismico dell’Aquila restituiscono solo l’80% del finanziamento, perché il restante 20% viene concesso a fondo perduto.
Il decreto legge 3/2015 noto come Investment Compact ha disposto che la normativa dedicata alle startup innovative fosse allargata ad un ampio spettro di destinatari, ovvero le PMI innovative. Queste ultime sono tutte le piccole-‐ medie imprese operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, indipendentemente dal grado di maturità, dall’oggetto sociale e dalla data di costituzione. Il decreto, aumentando i potenziali destinatari della normativa prevista per le startup innovative, rende quest’ultima più incisiva e pervasiva a livello nazionale.
Si analizza infine il Contamination Lab, un progetto avviato nel 2013 in alcune università italiane del Mezzogiorno, frutto della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il cardine del progetto è la contaminazione di idee che avviene grazie all’incontro tra studenti di diverse discipline, dal quale possono scaturire iniziative imprenditoriali a vocazione innovativa. In linea con lo scopo del progetto, ovvero la promozione dell’imprenditorialità innovativa, partecipano ai gruppi di lavoro universitari anche attori del mondo imprenditoriale, come imprese e camere di commercio.
Grazie all’analisi fatta finora si possono fare delle riflessioni. Innanzitutto la normativa fa esplicito riferimento alle startup tecnologiche, ovvero quelle che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico. Si pone un interrogativo in merito al trattamento di tutte quelle startup che operano nel campo sociale, le quali possono essere comunque innovative perché identificano nuovi modelli di business per soddisfare dei bisogni della collettività, anche senza impiegare le nuove tecnologie.
Il legislatore italiano definisce le startup che operano in alcuni settori di particolare valore sociale e che possiedono tutti i requisiti delle startup innovative “startup a vocazione sociale”. Egli riserva loro dei benefici fiscali più vantaggiosi rispetto alle startup innovative: una detrazione fiscale del 25% della
somma investita per i privati (e non il 19% previsto per le startup innovative) ed una deduzione del 25% dei conferimenti effettuati per le imprese (e non il 20%). Si ribadisce che le startup a cui è riservato questo trattamento ancor più favorevole devono operare in alcuni settori che la legge considera di particolare valore sociale tra cui il turismo sociale, la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente… e devono possedere tutti i requisiti delle startup innovative, tra cui per l’appunto la commercializzazione di prodotti/servizi ad alto valore tecnologico. In riferimento a questo punto si solleva il dubbio in merito alla classificazione di quelle imprese che non impiegano tecnologie ma che comunque offrono servizi innovativi. Come detto anche nel primo capitolo, questo requisito rappresenta un forte limite che esclude tutte quelle realtà eccellenti ed innovative il cui core-‐business non è incentrato sulle tecnologie avanzate.
Il legislatore, nell’intento di inquadrare il poco definito universo delle startup, ha stabilito dei requisiti ben precisi e stringenti che circoscrivono chiaramente quali imprese possono definirsi startup innovative e quali no. D’altro canto però la rigidità di tali parametri pone l’interrogativo se siano effettivamente efficaci a cogliere le realtà imprenditoriali interessanti e con reali prospettive di successo. Dopo aver analizzato la politica nazionale in materia di startup a partire dal 2012, si delineano ora i tratti fondamentali delle politiche messe in atto precedentemente.
3.3.2 INTERVENTI DI POLITICA PUBBLICA A FAVORE DELLE IMPRESE