• Non ci sono risultati.

La progressiva implementazione dell’apprendistato di primo livello

CAPITOLO 4 – Regolamentazione e attuazione dell’apprendistato professionalizzante

5.1 La progressiva implementazione dell’apprendistato di primo livello

I provvedimenti normativi intervenuti nel corso del 2014 per modificare il sistema di apprendistato delineato dal d. lsg. 167/2011 hanno interessato anche la tipologia volta all’acquisizione di una qualifica o un diploma professionale e che permette l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, al fine di incentivarne il ricorso da parte delle imprese.

Già lo scorso anno il decreto Legge 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, aveva stabilito che, a conclusione del percorso formativo e dopo che l’apprendista ha ottenuto la qualifica, è possibile trasformare il contratto in un apprendistato professionalizzante per permettere all’apprendista di conseguire una qualificazione più elevata ai fini contrattuali. In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Nel 2014 gli organi decisionali sono intervenuti attraverso il Decreto Legge n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014, introducendo alcune novità volte a favorire un più ampio utilizzo di questa tipologia contrattuale. In considerazione della significativa componente formativa prevista per l’apprendistato di primo livello, si riconosce al datore di lavoro la possibilità di erogare all’apprendista una retribuzione differenziata, che consideri l’impegno sul luogo di lavoro e quello in formazione. Si stabilisce, quindi, che al lavoratore venga riconosciuto un compenso, commisurato a quanto previsto per il livello contrattuale di inquadramento e tenendo conto integralmente delle ore di lavoro effettivamente lavorate e delle ore di formazione nella misura del 35% del monte ore complessivo. La contrattazione collettiva può tuttavia stabilire limiti diversi.

81

La stessa norma, inoltre, apre il ricorso alla stagionalità anche all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: la contrattazione collettiva può stabilire specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale a tempo determinato, ossia per lo svolgimento delle attività stagionali, in quei territori le cui amministrazioni abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.

In considerazione del fatto che la nuova disciplina ha iniziato a produrre effetti solo dalla seconda metà del 2014 sarà possibile valutarne pienamente l’impatto sul sistema solo in seguito. Intanto il 2014 ha visto un graduale consolidamento dell’apprendistato di primo livello sotto il profilo regolamentare, grazie all’attività di qualche Regione che non aveva provveduto negli anni precedenti, e un modesto ampliamento dell’offerta formativa dedicata.

Come è noto, la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e del diploma professionale è demandata alle Regioni e Provincie autonome, nell’ambito del quadro normativo delineato dal Testo Unico sull’Apprendistato (cfr. Figura 1).

Figura 1. Quadro normativo nazionale di riferimento per l’attuazione dell’art. 3 d. lgs. 167/2011

L’Accordo per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, siglato il 15 marzo 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sancisce la stretta correlazione tra l’apprendistato di primo livello ed i percorsi di IeFP disciplinati dal d. lgs. 226/2005 in merito alle figure nazionali di riferimento per la qualifica ed il diploma professionale, agli standard minimi delle competenze ed ai modelli e modalità per il rilascio degli attestati. Tali elementi, accolti in tutte le regolamentazioni territoriali, rappresentano la base comune alle discipline territoriali.

Al 31 dicembre 2014 pressoché tutti i territori, ad eccezione della Valle d’Aosta, hanno recepito e disciplinato l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La Figura 2 illustra lo stato di attuazione delle regolamentazioni territoriali, articolato in diversi livelli:

D.Lgs. 167/2011 Art. 3 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni, previo accordo P.SS.

Accordo per la regol.ne dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma

professionale -Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome - 15 marzo 2012

Possibilità riconoscere crediti formativi in ingresso in base alle competenze possedute, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni,

Durata della formazione: non inferiore alle 400 ore

D.Lgs. 226/2005, norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul II ciclo del sistema educativo di istruzione

e formazione

Figure nazionali delle qualifiche e dei diplomi professionali: 22 figure per la qualifica e 21 figure per il diploma

Standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali

Standard minimi competenze di base

Modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale, diploma professionale e di competenze

Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome del

29 aprile 2010 Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale

82

Regioni che non hanno recepito nella propria regolamentazione la disciplina dell’art. 3 del TUA (in questi territori non è possibile assumere giovani con un contratto di apprendistato di I livello);  Regioni che hanno recepito le disposizioni dell’art. 3 del D.lgs. 167/2011, attraverso la

sottoscrizione e/o adozione di Accordi con le Parti Sociali, rinviando ad atti successivi una puntuale regolamentazione della disciplina territoriale (ad es. durata e articolazione dei percorsi, individuazione delle caratteristiche dell’offerta formativa e dei soggetti attuatori, tipologia di finanziamento, etc.);

Figura 2. Livelli di attuazione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale –dicembre 2014

amministrazioni che hanno regolamentato, attraverso atti specifici, una disciplina di dettaglio dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, definendo tutte le caratteristiche del sistema locale;

Regioni e Province autonome che hanno attuato quanto previsto nelle proprie regolamentazioni, attraverso l’emanazione di Bandi, Avvisi Pubblici e/o Linee Guida, volti a definire un’offerta formativa pubblica dedicata agli apprendisti assunti in base all’art. 3 del TUA e ad individuarne i soggetti attuatori.

La Figura 2, inoltre, mostra i territori in cui le attività formative dedicate sono effettivamente state avviate nel corso del 2014, identificandoli con un asterisco.

Mentre la Regione Valle d’Aosta è l’unica che non ha ancora regolamento l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, sono quattro le Regioni appartenenti al secondo gruppo del precedente elenco (Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria), ovvero che hanno recepito la disciplina dell’art. 3 del TUA approvando e siglando Accordi con le Parti sociali, rinviando ad atti successivi la regolamentazione di dettaglio dell’apprendistato di primo livello.

83

Un terzo delle Amministrazioni ha provveduto a definire, attraverso l’adozione di specifici atti, una regolamentazione di dettaglio dell’apprendistato di primo livello, di cui manca l’implementazione per la parte relativa all’offerta di formazione, iscrivendosi al terzo gruppo dell’elenco. Oltre alle Regioni Molise, Toscana, Basilicata e Sicilia, nel corso del 2014 altre due amministrazioni hanno adottato atti volti a normare puntualmente l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La Regione Puglia ha emanato il “Regolamento per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale” e la regione Sardegna ha approvato le “Linee guida per la sperimentazione dei percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale”.

Poco più della metà delle amministrazioni territoriali (Piemonte, Lombardia, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Sardegna e Sicilia) hanno attuato le proprie discipline attraverso l’emanazione di Avvisi, bandi, Linee guida volti alla definizione di una offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con un contratto di apprendistato in base all’art. 3 del TUA e all’individuazione dei soggetti attuatori.

Nel primo anno e mezzo dall’entrata in vigore del TUA, hanno provveduto a dotarsi di una offerta formativa pubblica dedicata ai giovani assunti in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale le seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche.

Nel 2013 la regione Campania ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la disciplina dell'apprendistato per il rilascio della qualifica e il diploma professionale, scegliendo di concentrare la sperimentazione nel settore dell’artigianato. Ha quindi emanato avvisi per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano e di “Bottega scuola”, atti propedeutici alla predisposizione di una offerta formativa per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nel settore artigianato. Nel 2014 la Sardegna ha emanato l’avviso pubblico per la costituzione del catalogo regionale di fornitori di attività e servizi per la sperimentazione dei percorsi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; nello stesso anno, anche la regione Sicilia ha dato avvio all’attuazione dell’apprendistato di primo livello, definendo, attraverso avviso pubblico, requisiti e modalità per la costituzione del Catalogo regionale dell’offerta di percorsi formativi sperimentali rivolti a giovani assunti o da assumere con contratto di apprendistato per qualifica e diploma professionale.

L’Accordo del 15 marzo 2012 aveva stabilito due elementi chiave per la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: la durata minima annua della formazione necessaria al conseguimento del titolo, fissata a 400 ore, e la possibilità di riconoscere crediti in ingresso ai giovani di età superiore ai 18 anni. Su quest’ultimo aspetto, le amministrazioni sono state generalmente concordi nel prevedere un’articolazione e una durata differenti, seppure con lievi differenziazioni, in considerazioni del titolo di studio ottenuto e/o competenze acquisite dal giovane apprendista. In linea generale si distinguono:

percorsi triennali - giovani con sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa (assenza di crediti in ingresso);

 percorsi biennali - giovani con licenza di scuola secondaria di I grado, che hanno frequentato almeno un anno istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa (presenza di crediti in ingresso);

 percorsi annuali - giovani con licenza di scuola secondaria di I grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa (presenza di crediti in ingresso).

Rispetto alla durata dei percorsi, invece, si rileva una maggiore disomogeneità nella regolamentazione delle Regioni e Province Autonome come evidenziato nel Quadro 4. Il primo elemento di disomogeneità fa

84

riferimento alla durata complessiva del percorso formativo: sei amministrazioni (P.A. di Bolzano, Lazio, Calabria, Campania, Veneto, Lombardia e Marche) si adeguano al monte ore minimo stabilito nell’Accordo Stato-Regioni (400 ore) e altre sei Regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Sardegna, Puglia e Basilicata) uguagliano la durata dei percorsi per la qualifica ed il diploma a quella prevista per i medesimi percorsi a tempo pieno della IeFP (990 ore). Nei restanti territori il periodo di formazione ha durate differenti.

La durata del percorso formativo viene, inoltre, articolata in base all’età dell’apprendista. Alcuni sistemi regionali (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Puglia) prevedono, per i giovani under 18, un monte ore di formazione più ampio rispetto a quello definito per i maggiorenni, in considerazione del fatto che questa tipologia di apprendistato permette anche l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione e quindi deve prevedere l’acquisizione di ulteriori competenze di base (DM 139/2007).

Il Quadro 1, inoltre, fornisce informazioni anche in merito all’articolazione interna dei percorsi formativi, anch’essa differenziata nei vari territori e suddivisa in formazione interna e/o esterna all’azienda e formazione strutturata e non strutturata46.

46

Per formazione strutturata si intende la formazione erogata in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un istituto d’istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento). L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Per formazione non strutturata si intende la formazione erogata nell’ambito di attività pianificate non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.– CEDEFOP, Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale (European Guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009 - http://www.cedefop.europa.eu/en/news/4041.aspx

85

Quadro 4. Articolazione dei percorsi formativi per l’apprendistato per la qualifica professionale (art. 3 d.lgs. 167/2011)

Regioni e P.A. 15-17 anni 18 – 25 anni Formazione interna Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Formazione interna

Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Strutturata Non

strutturata Strutturata Strutturata

Non strutturata Strutturata Piemonte 250 990 competenze di base 110 790 competenze di base 180 490 70 competenze professionali comuni 30

competenze professionali comuni

competenze

tecnico-professionali

260 390

competenze tecnico-professionali

Lombardia 400

Alla durata complessiva fi formazione strutturata (interna ed esterna) si aggiungono 52 ore riservate ad azioni di supporto + ulteriori ore integrative per gli apprendisti privi del titolo di studio del primo ciclo di istruzione

400 + 52 ore riservate ad azioni di supporto P.a. Bolzano 400 400 400 400 P.a. Trento 200 460 competenze di

base Durata annua,

e fino a 3 anni, del percorso formativo per i giovani senza titolo di studio 200 460 competenze di base Durata annua, e fino a 3 anni, del percorso formativo per i giovani senza titolo di studio 100 o 18047 160 o 803 competenze tecnico-professionali 100 o 1801 160 o 801 competenze tecnico-professionali Veneto 120 320 440 320 120 440 Le 120h di formazione esterna non concorrono alla riduzione

oraria annua quale

riconoscimento di crediti

Friuli V.G. 200 300 500 320 80 400

Liguria 200 236 554 990 200 266 524 990

Emilia R. 350 650

Si fa riferimento alla medesima offerta formativa prevista per il sistema di IeFP ed al catalogo

300 100 400

300 100 400 Per i giovani, che al 3° anno non

hanno raggiunto gli standard di

47

Nell’eventualità che le istituzioni scolastiche e formative di riferimento per il territorio non siano in grado di offrire una formazione professionale per quella tipologia di lavoro o sussistano motivati impedimenti allo spostamento dell’apprendista, il datore di lavoro può procedere con un percorso formativo che sommi alla parte interna (di 100 ore annue) parte della formazione esterna per ulteriori 80 ore annue.

86 Regioni e P.A. 15-17 anni 18 – 25 anni Formazione interna Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Formazione interna

Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Strutturata Non

strutturata Strutturata Strutturata

Non strutturata Strutturata dell’offerta formativa di percorsi sperimentali di apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

competenze di base e comuni,

sono previsti percorsi di

riallineamento, di formazione esterna, della durata di 100 ore.

Toscana 200 390 400 990 200 400 60048 Umbria 100 500 600 360 140 500 100 500 + 200

800 Articolazione del percorso per i

giovani che non abbiano

frequentato il primo anno dei percorsi di IeFP o il primo anno di un percorso scolastico del II ciclo. La maggiorazione della durata si riferisce al solo primo anno di apprendistato. Marche 400 400 400 400 Lazio 200 200 400 300 100 Abruzzo 700 400 Molise 600 400 1000 600 400 1000 Campania 280 120 400 280 120 400 320 80

Per le imprese che hanno avuto il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o Bottega scuola

320 80

Per le imprese che hanno avuto il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o Bottega scuola Puglia 180 490 320 990 260 390 140 790 Basilicata 510 480 990 590 400 990 Calabria 400 400 Sicilia 280 640 Competenze di base 180 640 Competenze di base 120 200 40 Competenze tecnico-professionali 220 200 40 Competenze tecnico-professionali

Sardegna 100 490 400 990 Giovani che in assenza 250 590 150 990 Giovani senza qualifica e con il

48

La regione Toscana ha recentemente modificato la regolamentazione per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: il monte ore di formazione previsto per gli apprendisti maggiorenni per il raggiungimento della qualifica diminuisce da 600 a 500 ore, per la parte di formazione teorica obbligatoria. Il nuovo Regolamento verrà definitivamente approvato da parte della giunta, presumibilmente nei primi mesi del 2015.

87 Regioni e P.A. 15-17 anni 18 – 25 anni Formazione interna Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Formazione interna

Formazion

e Esterna Tot. Dettagli

Strutturata Non

strutturata Strutturata Strutturata

Non strutturata Strutturata non hanno assolto il diritto dovere di istruzione e formazione e sono in condizione di dispersione scolastica della figura di “maestro artigiano” nell’impresa

titolo di scuola media secondaria superiore di I grado. 180 490 320 990 in presenza della figura di “maestro artigiano” nell’impresa

Quadro 5. Articolazione dei percorsi formativi per l’apprendistato per il diploma professionale (art. 3 d.lgs. 167/2011)

Regioni e P.A.

17-25 anni

Tot

ale Dettagli

Formazione interna Formazione Esterna Strutturata Non strutturata Strutturata Non strutturata Piemonte 210 950 competenze di base

10 competenze professionali comuni

220 470 40 competenze tecnico-professionali

Lombardia

400 Alla durata complessiva fi formazione strutturata (interna ed esterna) si aggiungono 52 ore riservate ad azioni di supporto + ulteriori ore integrative per gli apprendisti privi del titolo di studio del primo ciclo di istruzione

P.a. Bolzano 160 240 400 Le 240 ore di formazione esterna si riferiscono ad attività extrascolastiche quali corsi di formazione continua, e-learning, formazione on the job.

P.a. Trento

200

460

competenze di base Durata annua, e fino a 4 per il percorso integrale e

fino a 1 anno per i giovani già in possesso di una qualifica professionale.

100 o 1803 160 o 803 competenze tecnico-professionali

Liguria 250 300 440 990

88

Ad eccezione di Lombardia, Abruzzo e Calabria, tutti i territori hanno scelto di articolare i percorsi di formazione per gli apprendisti con contratto di primo livello rispetto al luogo e alle modalità di erogazione. La maggior parte delle Amministrazioni ha attribuito alla formazione interna all’azienda un peso maggiore, inteso come monte ore dedicato, rispetto a quella esterna, sia per gli apprendisti minorenni sia per gli over 18. Per questi ultimi si prevedono talora percorsi più brevi in termini di monte ore, con quote più ampie di ore erogabili all’interno dell’impresa. La formazione esterna, erogata esclusivamente in forma strutturata è preponderante per una regione su tre per gli apprendisti minori ed una regione su quattro per gli apprendisti con più di 18 anni di età.

I percorsi formativi volti al conseguimento del titolo di diploma professionale in esercizio di apprendistato sono stati disciplinati da sei Amministrazioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Toscana e Sardegna. L’articolazione di questi percorsi ricalca l’approccio seguito per i percorsi triennali, con un peso significativo della formazione interna di tipo non strutturata (cfr. Quadro 5). La Regione Toscana sperimenterà il IV anno dei percorsi di IeFP, per la prima volta, attraverso il canale dell’apprendistato; le aree economico professionali e le figure professionali di Tecnico oggetto della sperimentazione verranno definite con successivo atto.

5.2 L’implementazione dei percorsi formativi per la piena attuazione dell’apprendistato di primo livello