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La regolazione dell’apprendistato negli Accordi e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro

CAPITOLO 4 – Regolamentazione e attuazione dell’apprendistato professionalizzante

4.2. La regolazione dell’apprendistato negli Accordi e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro

Di seguito vengono riportati in forma sintetica i risultati di un’analisi realizzata su 67 Contratti collettivi nazionali (cfr. Allegato CCNL) stipulati fino al 31 dicembre 2014, per verificare gli effetti prodotti sulla contrattazione dalle nuove disposizioni e, in particolare, dal D.L. n. 34/2014 e dalla relativa legge di conversione n. 78/2014.

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I 16 CCNL38 stipulati negli ultimi due mesi del 2013 fino al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, non mostrano sostanziali differenze e novità rispetto a quanto messo in evidenza nei rapporti di monitoraggio degli ultimi due anni. Di conseguenza l’attenzione è stata focalizzata sui CCNL stipulati dopo tale data e fino al 31 dicembre 2014, concentrando l’analisi sulle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014 e dalla successiva legge di conversione e, in particolare, sui due aspetti della “disciplina comune” - forma sintetica del Piano Formativo Individuale e modifiche introdotte in materia di clausole di stabilizzazione - e sui due aspetti specifici, la formazione nell’apprendistato professionalizzante e il trattamento retributivo per l’apprendistato di primo livello.

Per quanto riguarda i 7 CCNL siglati nel periodo fra l’entrata in vigore del decreto e la sua conversione in legge, solo il “Contratto dell’Area legno-lapidei” del 25 marzo 2014 ha recepito quanto stabilito dal decreto sulla non obbligatorietà dell’integrazione della formazione professionalizzante con l’offerta formativa pubblica (questa disposizione è stata modificata in sede di conversione ripristinando l’obbligatorietà a determinate condizioni della formazione di base e trasversale), mentre i restanti 639 fanno riferimento alle previsioni del D.Lgs. n. 167/2011 o, più genericamente, alla legislazione vigente o demandano la disciplina dell’apprendistato ad accordi successivi.

Il quadro risulta più complesso e articolato quando si passa all’analisi dei 44 CCNL firmati dopo l’entrata in vigore della legge n. 78/2014. Di questi, la maggior parte (26)40, non ha recepito alcun aspetto della nuova

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Ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese del settore occhiali e occhialeria, del 9 novembre 2013; Ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese del settore delle penne, matite, spazzole e pennelli, del 27 novembre 2013; Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle calzature, del 29 novembre 2013; CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti attività nel settore del commercio (fino a 14 dipendenti), del 4 marzo 2014; CCNL per i dipendenti delle aziende del settore del turismo e pubblici esercizi (fino a 14 dipendenti), del 4 marzo 2014; CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività di autotrasporto, spedizioni merci, logistica e facchinaggio, del 1 febbraio 2014; CCNL per i dipendenti dell’industria tessile, abbigliamento e moda, del 4 febbraio 2014; Ipotesi per il rinnovo del CCNL gomma e plastica, dell’8 gennaio 2014; Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del 16 gennaio 2014; CCNL per i dipendenti dell’artigianato e delle società cooperative del settore edile, costruzioni, restauro e affini, del 7 febbraio 2014; Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento e manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, del 3 febbraio 2014; CCNL per i dirigenti e professionisti avvocati dirigenti SIAE, del 27 gennaio 2014; CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nei settori agricoltura e florovivaismo, floricoltura, forestale e manutenzione giardini, del 5 marzo 2014; CCNL per i dipendenti di imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni, del 27 gennaio 2014; CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e affini, del 23 gennaio 2014; CCNL per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, del 16 gennaio 2014.

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CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane e PMI del settore edile, del 30 aprile 2014; CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane di lavanderie tintorie ed affini, del 30 aprile 2014; CCNL per i dipendenti da aziende, piccole e medie imprese e società cooperative del commercio, dei servizi e del terziario, per i lavoratori della Comunità Europea e per i lavoratori extracomunitari, del 31 marzo 2014; Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Lapidei, del 25 marzo 2014; CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole, del 15 aprile 2014; CCNL per le imprese cooperative del settore agricolo, del 23 aprile 2014.

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Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e del CCNL Cooperative del 1 luglio 2014; Accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs n.167/2011, CCNL Area meccanica, del 27 giugno 2014; Accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. n.167/2011, CCNL Area chimica-ceramica, del 16 ottobre 2014; 5 CCNL per i dipendenti delle aziende piccole medie imprese, delle società cooperative e delle aziende artigiane dei settori: vetro, concia e accorpati, chimica ed affini, abrasivi e ceramica, gomma e plastica, sottoscritti tutti il 18 giugno 2014; CCNL per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, sanitarie, e cooperative socio-sanitarie ed assistenziali private, del 18 giugno 2014; CCNL per i dipendenti delle parafarmacie e delle farmacie di

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disciplina, facendo riferimento esclusivamente al TUA o alla legge n. 92/2012. Dei restanti 18 CCNL, 8 recepiscono il riferimento della nuova disciplina alla redazione del PFI in forma sintetica (“CCNL per i dipendenti delle aziende videofonografiche” del 27 ottobre 2014, “CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività numerica presso case di cura, case di soggiorno per anziani, servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici, comunità educative e socio assistenziali”, del 25 giugno 2014; “Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini”, del 12 novembre 2014; “CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera”, del 20 novembre 2014;“Ipotesi di Accordo per il rinnovo CCNL acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere” dell’8 settembre 2014, “Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL area tessile-moda” del 25 luglio 2014, “Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione” del 13 maggio 2014 , “CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”, del 18 settembre 2014); ma mentre i primi 4, in conformità alle nuove normative, prevedono che i PFI sia parte integrante del contratto di apprendistato e dunque predisposto contestualmente al contratto, gli altri 4 CCNL, attesa l’ampia delega conferita alle Parti sociali ai sensi dell’art. 2, comma I lett. a) del d.Lgs. n. 167/2011, reintroducono il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per l’elaborazione del PFI. Altri 3 contratti (“CCNL per i dipendenti delle PMI, delle cooperative del settore edile e affini” e il “CCNL per i dipendenti delle PMI e i soci e dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi multiservizi ai vari settori merceologici” entrambi sottoscritti il 28 maggio 2014, “CCNL per l’attività di “codista” utilizzata dalle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi”, del 2 settembre 2014) prevedono la non obbligatorietà della forma scritta per il PFI. Infine, i 5 contratti per le lavoratrici e lavoratori operanti nei seguenti settori: pulizia e servizi integrati e multiservizi; servizi alla persona; agricoltura-pesca e agroalimentare; terziario e turismo; trasporto, spedizioni e logistica stipulati tutti il 15 luglio 2014, non recepiscono le indicazioni della legge in riferimento alla redazione del PFI in forma sintetica, prevedendo soltanto la sua elaborazione contestualmente all’assunzione. Soltanto 2 CCNL fanno riferimento al PFI in maniera generica (“CCNL per gli impiegati amministrativi, agenzie generali, generali Italia-divisione Assitalia, dell’8 luglio 2014; “ Verbale di accordo di allineamento contrattuale modificativo e integrativo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi”, del 26 novembre 2014).

Per quanto riguarda la “clausola di stabilizzazione”, che vincola le nuove assunzioni in apprendistato alla conversione di una percentuale dei rapporti di apprendistato scaduti negli anni precedenti, dei 18 CCNL

servizi, del 22 dicembre 2014; CCNL per gli addetti operanti nel settore del trasporto e della logistica, del 22 dicembre 2014; CCNL per gli addetti operanti nell’ambito del beauty & wellness, del 2 dicembre 2014; CCNL per artisti, tecnici , amministrativi e ausiliari dipendenti di società, cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo, del 6 novembre 2014; CCNL per i lavoratori addetti alla PMI metalmeccanica e affini, del 28 luglio 2014; CCNL per i dipendenti delle aziende del comparto metalmeccanico, 1 luglio 2014; CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini, del 28 luglio 2014; CCNL per gli operai agricoli florovivaisti e dell’acquacoltura, del 24 ottobre 2014; Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, del 22 ottobre 2014; Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e i suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, del 14 luglio 2014; CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare, del 22 dicembre 2014; Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, del 4 luglio 2014; CCNL per i dipendenti da aziende del consorzio CO.PA.M, del 9 settembre 2014; CCNL per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres, del 28 agosto 2014; CCNL per i dipendenti delle imprese sociali e degli Enti del Terzo Settore, 9 settembre 2014; CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, del 28 luglio 2014; CCNL per i lavoratori e i collaboratori di enti di formazione, scuole private e paritarie, università non statali, del 28 luglio 2014.

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analizzati, 10 vi fanno riferimento e, di questi, 7 riprendono la disposizione normativa stabilendo che “nelle realtà aziendali con più di 50 dipendenti il datore di lavoro ha l’obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda”(5 CCNL per le lavoratrici e i lavoratori operanti nei seguenti settori: pulizia e servizi integrati e multiservizi; servizi alla persona; agricoltura-pesca e agroalimentare; terziario e turismo; trasporto, spedizioni e logistica stipulati tutti il 15 luglio 2014; “CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività numerica presso case di cura, case di soggiorno per anziani, servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici, comunità educative e socio assistenziali”, del 25 giugno 2014; CCNL per i dipendenti di assicurazione in gestione libera, del 20 novembre 2014). Altri 2 CCNL, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Parti sociali maggiormente rappresentative, di individuare limiti di stabilizzazione diversi dal succitato 20%, hanno aumentato tale percentuale al 50% (“CCNL per gli impiegati amministrativi, agenzie generali, generali Italia-divisione Assitalia) e al 35% “Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini”. Infine il “CCNL per l’attività di “codista” utilizzata dalle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, pur essendo stato sottoscritto dopo la legge di conversione, fa riferimento al D.L. n. 34/2014 e prevede l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.

Anche per quanto riguarda le novità normative specifiche e in particolare quelle introdotte in materia di formazione nell’apprendistato professionalizzante, i 18 CCNL esaminati hanno adottato soluzioni diverse. Infatti, 2 Contratti (“CCNL per gli i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera” e il “CCNL per gli impiegati amministrativi, agenzie generali, Generali italia-Divisione Ina Assitalia) non fanno alcun riferimento all’obbligatorietà dell’integrazione tra la formazione erogata dall’azienda e quella fornita dalle strutture pubbliche accreditate. Altri 6 CCNL (i 2 del settore cooperativo e quelli per i dipendenti delle aziende videofonografiche, per l’attività di “codista”, per gli addetti delle PMI edili e affini e per i dipendenti del terziario: commercio distribuzione e servizi), pur essendo stati sottoscritti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 78/2014, recepiscono l’iniziale formulazione del D.L. n. 34/2014, secondo cui la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere "può" essere integrata da quella di base e trasversale, formulazione che non ha trovato conferma in sede di conversione. Infine, i restanti 10 CCNL confermano invece l’integrazione della formazione professionalizzante con l’offerta formativa pubblica, senza fare alcun riferimento all’obbligatorietà della formazione di base e trasversale ai sensi delle Linee guida sull’apprendistato professionalizzante adottate dalla Conferenza Stato, Regione e Province Autonome e richiamate dalla legge di conversione n.78/2014.

Solo 3 dei contratti analizzati (quelli per l’attività di “codista”, per gli addetti delle PMI edili e affini e per i dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura) fanno riferimento al trattamento retributivo dell’apprendistato di I livello, che prevede che all’apprendista venga corrisposto un compenso nella misura del 35% del monte ore complessivo.

In conclusione, l’analisi sui contratti collettivi siglati a seguito dell’approvazione delle nuove norme a livello nazionale testimonia la difficoltà di tenere il passo con le innovazioni normative, con la conseguenza che spesso le discipline contrattuali rimangono ancorate a previsioni normative già superate all’atto della stipula dei CCNL stessi. Del resto, la legge n. 78/2014 è l’ultima di una lunga serie di interventi legislativi in materia di apprendistato intervenuti dopo l’emanazione del Testo Unico. La numerosità delle modifiche normative e il breve lasso di tempo in cui esse sono state introdotte hanno reso più complessa l’interpretazione della disciplina dell’apprendistato nel suo insieme. Questa complessità potrebbe spiegare, almeno in parte, la difficoltà della contrattazione non solo ad allinearsi alle novità normative più recenti, ma anche a sfruttare quegli spazi normativi, sicuramente ridotti rispetto a quanto previsto dal d.lgs n. 167/2011, che la legge n. 78/2014 lascia aperti all’intervento delle Parti sociali.

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4.3 L’evoluzione delle regolamentazioni delle Regioni e Provincie Autonome alla luce delle innovazioni