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Le prime regolamentazioni dell’apprendistato di ricerca

CAPITOLO 6 - Apprendistato di alta formazione e ricerca

6.4. Le prime regolamentazioni dell’apprendistato di ricerca

Dagli Accordi esaminati risulta che soltanto la P. A. di Trento e più recentemente le Regioni Marche e Abruzzo e Lazio hanno disciplinato il contratto di apprendistato di ricerca per l’assunzione di giovani diplomati o laureati. Questo tipo di contratto consente alle aziende l’assunzione di apprendisti da impegnare in progetti di ricerca, sviluppabili ex novo oppure già in corso di realizzazione, e rappresenta, in linea con gli obiettivi comunitari, una leva strategica per promuovere la ricerca e l’innovazione nel

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territorio; esso non è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, ma alla realizzazione di specifiche attività di ricerca con ritorni in termini di competitività e arricchimento del capitale umane riferito ai nuovi ingressi in azienda; appare inoltre funzionale al rafforzamento di reti di collaborazione fra imprese, organismi formativi e di ricerca nel territorio.

Nella P. A. di Trento la durata di questo tipo di apprendistato è di 24 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso di valutazione positiva di un progetto di internazionalizzazione presentato dall’Impresa che ha attivato il contratto di apprendistato di ricerca, ai sensi dell'art. 24 comma 1 bis della legge provinciale 6/99. Invece per la Regione Marche la durata prevista va da un minimo di 6 mesi a una massimo di 4 anni. In ogni caso, la componente formativa del contratto termina a seguito del conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca previsti nel PFI e della restituzione del rapporto finale di ricerca. Nella Regione Abruzzo, la durata prevista per questo tipo di contratto è di 48 mesi, aumentabile fino ad un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e orientamento finalizzate all’avvio del progetto di ricerca. Nella Regione Lazio, la durata massima del periodo di apprendistato è pari a 36 mesi. Tale durata deve risultare per iscritto nel contratto di apprendistato ed è stabilita dalle parti d’intesa con l’ente di ricerca. Un’eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro, d’intesa con il dipartimento universitario, ITS, e gli istituti/centri di ricerca e ha una durata massima di 12 mesi per concludere il progetto di ricerca ovvero redigere il rapporto finale di ricerca. Il periodo di Apprendistato di ricerca termina alla data prevista dal contratto di apprendistato ovvero con la redazione del rapporto finale di ricerca se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattuale convenuta.

Nella P.A. di Trento, l’azienda si impegna ad erogare una formazione interna, non inferiore a 320 ore annue, anche mediante affiancamento, attuata attraverso il proprio responsabile della ricerca, identificato come tutore aziendale, e/o attraverso eventuali esperti esterni, anche ricorrendo ai servizi erogati da Enti di ricerca pubblici o privati. Al datore di lavoro possono essere concessi contributi all’attuazione del ruolo formativo, nella misura di € 2.000,00 all’anno per i primi 2 anni se uomo e € 2.500,00 all’anno per i primi 2 anni se donna. I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis). L’accesso avviene su domanda datoriale, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni con i soggetti interessati. Ad oggi, la P.A. ha realizzato 1 percorso di apprendistato di ricerca; sono in fase di progettazione altri percorsi formativi, nell’ambito del Programma annuale delle attività per la formazione professionale – anno

formativo 2014-2015.

Nella Regione Marche, l’ambito di intervento dell’apprendistato di ricerca è rappresentato dalla realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo, oppure dall’inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato in Impresa. Il progetto, proposto dall’Impresa, deve rivestire un carattere di innovatività tale da consentire all’apprendista di maturare un livello di esperienza ad elevato contenuto formativo ed all’azienda di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con l’Università e altri istituzioni formative. In un clima generale di difficoltà delle imprese ad impegnare risorse umane e finanziarie da utilizzare nella ricerca e nell’innovazione, l’apprendistato di ricerca viene quindi stimolato dalla Regione in quanto funzionale alle opportunità di crescita per le imprese marchigiane che intendano investire sia in capitale umano che in progetti o asset aziendali strategici. In questo tipo di contratto, particolare rilievo assumono il PFI (Piano di Formazione Individualizzato) e il rapporto finale di ricerca che costituisce per l’apprendista l’evidenza dell’esperienza di ricerca svolta presso l’Impresa e presso l’Università o istituzioni formative o di ricerca. L’istituzione formativa o di ricerca è garante della parte didattica e scientifica del progetto di ricerca; si impegna a individuare, progettare ed attivare, in stretto raccordo con l’impresa, i più idonei percorsi formativi (trasversali, specialistici/professionalizzanti) e di tutoraggio rispondenti alle esigenze del progetto di ricerca nel quale è impegnato l’apprendista. L’erogazione della formazione può essere svolta sia presso l’istituzione formativa o di ricerca, sia presso l’impresa, se in possesso delle competenze necessarie allo

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svolgimento del progetto di ricerca e di adeguata dotazione strutturale. E’ previsto anche l’uso di metodologie FaD. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale necessari all’apprendista per la realizzazione del progetto di ricerca cui è finalizzato il contratto stesso.

Con l’Avviso pubblico per la concessione di voucher per il finanziamento dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca ex art. 5 del D.Lgs. 167/2011, del 14 ottobre 2014, la Regione Marche intende supportare la realizzazione di tali percorsi regolamentati. Costituisce oggetto del presente intervento il finanziamento di servizi formativi a supporto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca che rappresenta uno strumento innovativo di raccordo e integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro. Tali servizi formativi devono essere addizionali rispetto al curricolo/piano di studi di un percorso ordinamentale e hanno lo scopo di consentire all’apprendista il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal Piano formativo individuale (PFI) nell’ambito di percorsi per lo svolgimento di attività di ricerca. In particolare, sono ammissibili al finanziamento i seguenti servizi formativi:

- tutoraggio didattico. Per ogni semestre di durata del percorso formativo l’istituzione formativa o di ricerca è tenuta a fornire all’apprendista servizi di tutoraggio individuale, che trovano copertura con la liquidazione del corrispondente voucher dal valore di € 450. Le ore di tutoraggio garantite devono essere almeno 15. L’intero voucher non verrà erogato in presenza di ore di tutoraggio effettuate inferiori a 15;

- attività formativa addizionale rispetto al curriculo/piano di studi ordinamentale funzionale: alla curvatura professionalizzante del percorso; all’acquisizione competenze trasversali (soft skill) necessarie alla realizzazione del percorso in apprendistato ed un efficace inserimento in impresa; all’ acquisizione di conoscenze specialistiche (linguistiche, informatiche, giuridico‐legali, ecc.), esclusivamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi indicati nel PFI e allo svolgimento delle attività lavorative. Per ogni semestre di durata dell’apprendistato, l’istituzione formativa o di ricerca può richiedere un voucher di € 800 a fronte di attività formativa individuale di almeno 10 ore. Il limite massimo di ore di formazione aumenta in caso di percorsi di durata superiore a 6 mesi. Pertanto, ad esempio, per un percorso di due anni saranno erogabili al massimo 3 voucher la cui attività potrà essere distribuita lungo tutto il percorso, oppure concentrata in alcuni periodi di esso, superando il limite di un voucher definito per un semestre.

- soggiorno formativo all’estero. La Regione contribuisce, tramite il “voucher per il soggiorno formativo all’estero”, alle spese sostenute dall’apprendista per eventuali soggiorni all’estero, coerenti con il percorso previsto nel PFI e funzionali all’acquisizione di competenze finalizzate sia al conseguimento del titolo di studio sia per l’attività lavorativa svolta presso l’impresa. Il voucher vale al massimo 2.000 euro e viene liquidato dalla Regione al termine del percorso formativo/periodo di apprendistato, previa presentazione di un rapporto descrittivo dell’esperienza/delle esperienze in relazione al PFI e dei giustificativi cartacei relativi alle seguenti spese: viaggi di trasferimento Italia/Estero andata e ritorno su mezzi pubblici; vitto e alloggio per un massimo di 100€/giorno.

L’avviso riporta il numero minimo e massimo di voucher per i quali si può richiedere il finanziamento a seconda della durata del percorso. Ad oggi sono due i contratti attivati per questa tipologia di contratto (vedi paragrafo 6.4).

Nella Regione Abruzzo, l’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel Piano Formativo Individuale dell’apprendista, sulla base del fondamentale confronto degli atenei/istituti scolastici con il sistema delle imprese. La componente formativa del contratto di apprendistato stipulato termina al conseguimento degli output previsti per il progetto di ricerca. L’Accordo integrativo prevede specifici standard formativi per lo svolgimento delle attività di ricerca. Al fine di qualificare l’apprendistato di ricerca, anche in un’ottica di tutela verso l’apprendista che in questo caso non consegue un titolo di studio, occorre che il progetto di ricerca rivesta un grado di innovatività tale da consentire all’apprendista di

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maturare un livello di esperienza consona agli obiettivi del contratto di alto apprendistato e all’Impresa di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative o di ricerca. Pertanto, alla luce delle indicazioni del Decreto Sviluppo D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito il 7 agosto 2012 n. 134, per progetto di ricerca si possono intendere le seguenti attività: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze su fenomeni osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche della realizzazione di prototipi utilizzabili a scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciabili.

Il contratto di apprendistato di ricerca può essere promosso ed attivato, mediante la sottoscrizione del piano formativo individuale e l’erogazione della formazione, da parte di Università, enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR o Poli d’Innovazione della Regione Abruzzo, in associazione con organismi di formazione accreditati per la macrotipologia “Formazione superiore”, secondo il nuovo disciplinare regionale di accreditamento. A sostegno di questo percorso, l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la sperimentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (D.D. n. 150/DL29 del 14 ottobre 2014) prevede:

- a favore degli apprendisti, voucher per l’erogazione di attività formative connesse allo svolgimento di un progetto di ricerca, da sviluppare ex novo oppure già in corso di realizzazione, il cui importo è pari al valore unitario di € 5.400,00, di cui Euro 4.800,00 per 60 ore di formazione ed € 600,00 per l’attività di tutoraggio propedeutica all’elaborazione del piano formativo (20 ore);

- a favore delle imprese, incentivi per l’occupazione l’ammontare dell’aiuto per singolo apprendista è pari ad Euro 6.000,00 se l’assunzione è a tempo pieno. In caso di assunzione a tempo parziale, le ore di lavoro devono essere almeno pari al 60% di quelle previste dal CCNL di riferimento e l’incentivo sarà proporzionalmente riparametrato.

Nella Regione Lazio, l’Intesa prevede che l’Apprendistato di ricerca possa essere promosso da Università, ITS, altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, che ne garantiscono le finalità. L’Apprendistato di ricerca prevede uno stretto raccordo tra l’impresa, che assume l’apprendista e l’ente di ricerca, che garantisce la qualità del progetto assicurando all’apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario. Per quanto riguarda l’articolazione della formazione per l’attività di

ricerca, l’Apprendistato di ricerca può essere attivato da imprese, ivi comprese quelle in fase di start up, in

collaborazione con l’ente di ricerca e in tutti i settori di attività al fine di sviluppare progetti ex novo, oppure per partecipare ad uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa. L’impresa, d’intesa con l’ente di ricerca, definisce le modalità di realizzazione dell’attività di ricerca cui è finalizzato l’Apprendistato. Al fine di consentire la realizzazione dell’attività di ricerca: a) l’apprendista svolge l’attività di ricerca oggetto del contratto nell’orario di lavoro come concordato con l’impresa e l’ente di ricerca; b) l’impresa deve garantire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali, professionali e finanziarie finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca; c) l’ente di ricerca deve garantire all’apprendista il necessario supporto formativo, metodologico e strumentale; d) l’impresa e l’ente di ricerca devono garantire il raccordo tra le competenze acquisite in ambito formativo e di lavoro, favorendo l’applicazione nell’attività di ricerca delle conoscenze apprese in ambito formativo. Le imprese si impegnano ad erogare una formazione interna secondo quanto previsto dal PFI e comunque non inferiore a 150 ore annue retribuite dall’impresa con

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figure professionali in possesso di competenze adeguate, anche attraverso enti di ricerca. Il PFI definisce il numero di ore di formazione interna. In riferimento alla stipulazione del contratto e al Piano Formativo

Individuale, il contratto di apprendistato e il PFI sono stipulati in forma scritta. Il contratto di apprendistato

deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo formativo. Il PFI definito dalle parti del contratto, d’intesa con l’ente di ricerca, è parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato e deve essere redatto in conformità al modello definito dalla contrattazione collettiva. In assenza di disposizioni in materia il PFI deve prevedere i seguenti elementi minimi: dati indentificativi dell’ente di ricerca e dell’impresa; dati indentificativi del tutor dell’ente di ricerca e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli; la durata del periodo di Apprendistato di ricerca; il progetto di ricerca; le modalità di erogazione della formazione interna con indicazione del numero di ore nel rispetto dei limiti previsti; le competenze da acquisire durante il periodo di Apprendistato di ricerca.

Al termine dell’attività di ricerca l’apprendista, coadiuvato dal tutor/referente aziendale e dal tutor formativo, redige un Rapporto finale di ricerca che contiene i seguenti elementi minimi: obiettivi dell’attività di ricerca; metodologie applicate; risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti; eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti, etc; esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall’apprendista. Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall’apprendista, dall’impresa e dall’ente di ricerca coinvolto. Per quanto riguarda la funzione di tutoraggio, l’attività di ricerca dell’apprendista deve essere supportata da un tutor formativo, in qualità di facilitatore dell’intero percorso formativo e da un tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa. I tutor e/o referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l’utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuate in fase intermedia e a conclusione dell’intero percorso formativo. La funzione di tutor/referente aziendale è demandata alla contrattazione collettiva e deve essere svolta da personale qualificato in possesso di adeguate competenze in relazione al tipo di ricerca da effettuare. L’Intesa prevede anche Azioni di sistema, allo scopo di sostenere le finalità della stessa, riguardanti le seguenti attività: monitoraggio periodico al fine di migliorare l’efficacia delle azioni previste con successivo atto di regolamentazione; informazione volte a promuovere le iniziative della presente Intesa presso le università, gli istituti tecnici e professionali, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale. All’Intesa potranno aderire altri enti di ricerca interessati a promuovere l’Apprendistato di ricerca.

Infine, si segnala l’Accordo sottoscritto il 14 maggio 2013 da Assolombarda con le Associazioni territoriali di rappresentanza dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil. Obiettivo dell’Accordo è la promozione presso le imprese, le Università, gli istituti tecnici superiori e i centri di ricerca delle opportunità offerte dal contratto di apprendistato di ricerca. A questo scopo, le parti firmatarie avviano una sperimentazione in materia di apprendistato di ricerca e, in questo ambito, definiscono i criteri da adottare per l’attivazione del relativo contratto. In particolare l’Accordo stabilisce che le convenzioni stipulate dalle aziende con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca dovranno contenere i seguenti elementi: contenuti formativi, profili professionali (il riferimento per l’individuazione della qualifica professionale ai fini contrattuali è rappresentato dal CCNL applicato dall’impresa), durata (non superiore ai 36 mesi e comunque commisurata all’entità della ricerca), inquadramento (l’apprendista sarà inquadrato per i primi 12 mesi due livelli sotto quello di destinazione finale, per i successivi 12 mesi un livello sotto quello di destinazione finale, per il restante periodo la retribuzione è quella prevista per il livello di destinazione finale). In ogni caso si specifica che queste indicazioni rivestono carattere di cedevolezza rispetto a quanto eventualmente disposto dai CCNL di categoria. La Commissione tecnica paritetica28, composta da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dell’Assolombarda e 3 di Cgil, Cisl, Uil di Milano, avrà il compito di individuare i percorsi per attivare convezioni, di condividere i progetti proposti dalle imprese in collaborazione con gli enti di ricerca e di seguire l’attuazione della sperimentazione, cosi da favorire il

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trasferimento dei risultati raggiunti alle parti firmatarie, nonché alla contrattazione di primo livello per la messa a regime dell’istituto.

6.5 FOCUS: La sperimentazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma di