• Non ci sono risultati.

La regolamentazione Italiana dei quattro modelli di crowdfunding:

Capitolo 2: Le Origini del Crowdfunding e la sua regolamentazione

2.5 La regolamentazione Italiana dei quattro modelli di crowdfunding:

Prima di elencare i quattro modelli di crowdfunding sembra più corretto, a parere di chi scrive, descrivere il quadro normativo Italiano .

Nel 2012 il Ministro dello Sviluppo economico ha istituito una task force per lo studio di alcune misure utili allo sviluppo dell’economia, nel rapporto stilato da questa task force è emersa l’importanza che ricoprono le piccole medie imprese nella nostra economia e del ruolo che potrebbero avere in termini di ripresa economica. Il metodo migliore per aiutare le imprese a raccogliere capitale sembrava essere il crowdfunding, infatti anche da quanto emerso dall’esperienza americana, questo sembrava essere un metodo alternativo e, soprattutto, di successo per tutte le piccole imprese che incontravano difficoltà nell’accessibilità del credito. Questo è chiaramente spiegato nella Relazione illustrativa al Decreto Crescita 2.076: “Le nuove norme puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese

un luogo dove l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese”.

La base della normativa del crowdfunding è il Decreto Crescita 2.0 ( decreto legge 18.10.2012 n.179, convertito in legge 17.12.2012 n.221) dove vengono definite chiaramente le caratteristiche necessarie per definire le imprese start-up innovative ( si veda il paragrafo 2.2), essendo queste le uniche con la possibilità di usufruire dell’equity crowdfunding. Questa è la prima grande differenza tra la regolamentazione americana e quella italiana, in quanto il nostro Legislatore ha deciso di aiutare le imprese che possano incidere in maniera rilevante nella nostra economia, ossia quelle che hanno un oggetto sociale relativo allo sviluppo, produzione e commercializzazione di un prodotto/servizio innovativo per il settore-mercato di appartenenza. E’ quindi interessante rilevare questi due comportamenti così diversi di fronte alla crisi: da una parte il Jobs Act, che apre le porte dell’ equity crowdfunding a qualsiasi tipo d’impresa, ritenendo che ogni azienda può aiutare a risollevare l’economia nazionale, dall’altra il Decreto Crescita 2.0, che, invece, concede l’utilizzo di questo strumento solo alle imprese “più tecnologiche”, decidendo che siano queste le uniche con la possibilità di “testare” questo nuovo strumento.

Fino ad ora si è parlato solamente di equity crowdfunding, ma ci sono anche altri tre modelli di crowdfunding: 1. Lending-based crowdfunding, 2. Donation-based crowdfunding,

76

94

3.Reward-based crowdfunding. A differenza del primo, questi tre non vengono disciplinati dal Decreto Crescita 2.0 in quanto vengono considerate modalità di finanziamento non così pericolose e già sufficientemente regolamentate. Infatti il donation-based crowdfunding è semplicemente una donazione, la quale non può nascondere inganni e rischi di alto calibro per il donatore, il quale non si aspetta alcun tipo di ritorno economico, a differenza dell’investitore; nella stessa maniera il reward-based è abbastanza sicuro per il risparmiatore/investitore, il quale sa benissimo che non potrà avere un ritorno economico uguale a quello di un vero e proprio investimento, infatti l’unico ritorno economico del quale potrà (forse) beneficiare è quello relativo ai gadget, sconti o riconoscimenti di altro tipo dell’azienda finanziata. La donazione modale è comunque già disciplinata dal Legislatore secondo l’articolo 793 del codice civile: “La donazione può essere gravata da un onere. Il

donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. Non si è quindi rilevata la

necessità di regolamentare ulteriormente questo tipo di fenomeno, dato il basso livello di rischiosità e la già presente disciplina regolamentare.

Per quanto riguarda il lending-based crowdfunding bisogna fare un ulteriore discorso: in questo caso il prestito non presenta le caratteristiche di irrecuperabilità e definitività che può presentare un investimento, infatti le garanzie favoriscono la tutela del prestatore/investitore, oltre la supervisione della Banca d’Italia, quale organo vigilante. Secondo Lerro poi vi è anche un certo grado di consapevolezza da parte dell’investitore77: “…chi presta denaro sa

bene che non sarà facile o scontato riaverlo indietro e quindi assumerà idonee precauzioni”.

Nel paragrafo relativo alla regolamentazione americana si è detto che il capitale massimo che può essere raccolto da un’azienda tramite crowdfunding è di 1 milione di dollari, mentre il Legislatore italiano ha deciso di alzare notevolmente questo tetto per le aziende italiane consentendo di raccogliere al massimo 5 milioni di euro all’anno, corrispondenti all’incirca a 6,5 milioni di dollari. Questa macroscopica differenza è dovuta dal fatto che negli Stati Uniti il mercato finanziario sia più maturo di quello italiano, infatti un’azienda americana che decide di raccogliere capitale tramite un portale on-line, potrà successivamente presentarsi al mercato finanziario per la raccolta di ulteriore denaro con strumenti quali i business angel o il

77

95

venture capital; purtroppo questi metodi di finanziamento non hanno mai avuto successo nel mercato finanziario italiano per una serie di ragioni ( si veda capitolo 1), quindi un’impresa italiana deve avere la possibilità di raccogliere più denaro tramite crowdfunding, non potendo fare affidamento su altre tipologie d’investimento diverse da quelle tradizionali. Infatti se si considera la sola fase di commercializzazione e pubblicizzazione di un’impresa ad alto contenuto tecnologico-scientifico difficilmente si riusciranno a mantenere cifre basse, rischiando quindi di assorbire in maniera rapida le finanze raccolte.

La legge italiana sull’equity crowdfunding ha modificato 4 articoli presenti nel TUF (Testo Unico della Finanza), che sono:

l’art.1, commi 5 novies e decies, che definiscono le piattaforme di raccolta di capitali on line e le start up innovative,

l’art.50 quinquies, relativo alla gestione delle piattaforme,

l’art.100 ter, relativo alle offerte di sottoscrizione di capitale in dette piattaforme,

 l’art.190.1, relativo alle sanzioni per gli intermediari, i quali ora includono anche le piattaforme on line.

Come il legislatore americano aveva delegato alla SEC il compito di stilare un regolamento più dettagliato relativo al crowdfunding e la sua relativa supervisione, anche il Legislatore italiano ha delegato alla CONSOB il dovere di regolamentare dettagliatamente e controllare tale fenomeno. Infatti secondo l’art.50 quinquies del TUF, la CONSOB determina i principi e i criteri relativi78 :

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

Deve inoltre stabilire i requisiti di onorabilità per i soggetti che sono possessori del portale e per quelli che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

78

http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmetho d=tuf&search=1&symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html, TUF, pag.85

96 2.5.1 Lending-based crowdfunding

Questa forma di crowdunding è quella che più si avvicina al micro-credito, del quale si è già detto nel paragrafo relativo alle origini del crowdfunding, spiegando il ruolo chiave che ha avuto soprattutto nelle economie dei paesi in via di sviluppo. Questa tipologia consente di erogare finanziamenti di piccole dimensioni tramite i portali on-line, riuscendo perfino ad avere un ritorno economico interessante, infatti, come afferma A.Lerro79: “ Il vantaggio per il

finanziatore è costituito da un tasso di interesse, anche questo intermediato dalla piattaforma, che generalmente si pone ad un livello più alto rispetto al mercato”. La piattaforme riceve un

contributo economico per i servizi di analisi svolti, come la selezione dei progetti di investimento, l’analisi di questi e la successiva distribuzione/erogazione del denaro raccolto. Questo modello può avere due tipologie:

 la prima prevede il diretto contatto tra il soggetto finanziato ed il finanziatore, ovviamente utilizzando come canale di comunicazione la piattaforma,

 nella seconda, invece, il finanziatore investe una certa quantità di denaro da distribuire in diversi finanziamenti, con l’intento di diversificare il rischio dell’investimento, lasciando quindi il compito alla piattaforma di selezionare gli investimenti “più sicuri”.

La prima tipologia è quella che presenta maggiori legami tra il soggetto finanziato ed il finanziatore, in quanto il secondo si sente maggiormente vincolato da legami di tipo affettivo, avendo scelto un determinato progetto tra i tanti presenti nella piattaforma e non essendo così ossessionato dall’ottenimento di un risultato economico consistente, visto che altrimenti avrebbe investito in un progetto con un rendimento più sicuro.

Questo modello ha molto successo nel mondo principalmente per una ragione: derivando dal microcredito, può godere di una maggiore conoscenza e formazione a livello internazionale; inoltre questa attività viene sorvegliata, in Italia, dalla Banca d’Italia che vigila il corretto operato svolto dalle piattaforme.

2.5.2 Donation-Based Crowdfunding:

Come detto in precedenza il donation-based ed il lending-based sono le due forme che più si assomigliano, infatti anche questa tipologia di crowdfunding non viene usata per raggiungere dei profitti od avere dei forti ritorni economici, anzi, nella quasi totalità dei casi l’obiettivo è quello di raccogliere il capitale sufficiente per poter finanziare un evento, una mostra, un

79

97

party, avendo quindi l’aspetto di una vera e propria “colletta versione 3.0”. Solitamente gli importi raccolti non sono molto elevati, infatti si arriva al massimo di un target di 5,000 euro abitualmente, e il limite di tempo per la raccolta non è mai ristretto e stringente come per i progetti appartenenti alle altre modalità di crowdfunding.

La piattaforma di donation-based crowdfunding più famosa è Epic.Step.com, in questa chiunque può proporre la creazione di un cartellone pubblicitario con qualsiasi tipo di messaggio, infatti questa piattaforma venne utilizzata da Julian Assange durante lo scandalo Wikileaks.

2.5.3 Reward-Based Crowdfunding:

Si può affermare che questo modello sia a metà strada tra i due appena visti sopra e l’equity- based crowdfunding, infatti presenta alcune caratteristiche degli uni e dell’altro. Consiste nella semplice partecipazione ad un progetto con finalità che solitamente hanno contenuto sociale, oppure a progetti riguardanti la produzione di album discografici di alcuni artisti emergenti o la realizzazioni di mostre e/o eventi cinematografici . La cosa interessante è che persino l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Obama ha utilizzato durante la sua campagna elettorale questo strumento per la raccolta di capitale utile alla corsa alla Casa Bianca.

Ci sono tre tipologie di reward-based crowdfunding che verranno illustrate brevemente, soffermandosi però maggiormente sull’ultima tipologia, la più interessante in quanto usata da alcuni imprenditori che trovano l’equity-based crowdfunding uno strumento troppo complicato date le complesse norme legislative:

1) La donazione modale: questo modello è quello che più si avvicina al donation-based e

prevede per i finanziatori un piccolo premio, un gadget oppure l’inserimento del nome del finanziatore tra i ringraziamenti o nella copertina dell’album ad esempio. La raccolta di capitale avviene sotto forma di donazione, visto che il premio non ha un valore di controprestazione, quindi è già disciplinata dalla legge italiana con l’articolo 793 relativo alla donazione modale.

2) Il Preordine: questo modello è semplicemente una promessa di vendita di un bene

futuro, quindi questo tipo di crowdfunding viene disciplinato dal Codice del Consumo.

3) Il profit sharing: questo è il modello più usato dagli imprenditori che non possiedono i

requisiti per poter utilizzare l’equity-based crowdfunding. Alla base di questo modello vi è la partecipazione dell’investitore ad una parte degli utili ricavati dal progetto finanziato, questa forma può essere utilizzata da un’azienda nella raccolta di capitale per un determinato settore

98

o per un determinato prodotto/linea di prodotti, limitando quindi la partecipazione degli investitori ad una determinata area, non facendoli entrare a pieno nella vita aziendale. Questo modello è disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, relativo all’associazione in partecipazione: “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce

all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. L’associato può partecipare agli utili nella misura

determinata dal suo contributo finanziario, inoltre non ha particolari diritti relativi alla gestione della società /progetto finanziato, in quanto può al massimo vantare dei diritti relativi al controllo contabile o all’esame di rendiconti; inoltre la durata alla partecipazione degli utili può variare a seconda da quanto stabilito dall’associante, che generalmente impone un periodo di tempo limitato.

Molti artisti decidono di utilizzare questo modello per trovare il capitale necessario alla produzione della loro opera, ci sono infatti due esempi molto interessanti come: il portale tedesco SellaBand, utilizzato da moltissimi musicisti che vogliono produrre il proprio cd, infatti questo portale attivo dal 2006 ha raccolto finora ben 4,000,000 dollari in otto anni, aiutando ben 80 artisti a produrre il proprio album. Nel Regno Unito, invece, gli artisti emergenti si affidano a Bandstocks.com, portale che emette dei titoli di 10 pounds l’uno, la quantità di titoli emessi dipende dalla quantità di denaro che vuole raggiungere l’artista, se ad esempio il target è di 50,000 sterline, dovranno essere emessi 5.000 titoli. Gli utili derivanti dalla vendita degli album saranno poi divisi tra l’artista ( 50%), gli investitori (30%) ed il portale (20%).

2.5.4 Equity-based Crowdfunding:

Questo modello è il più importante perchè quello con le capacità di raccogliere più denaro possibile, proprio per questo il Governo nel 2012 ha deciso di regolamentarlo con un’apposita normativa, in quanto il suo utilizzo improprio potrebbe alterare notevolmente l’economia e potrebbe essere utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco. Quando nei precedenti paragrafi si parlava di crowdfunding si faceva riferimento all’equity-based crowdfunding.

Non vi sono molti dati riguardo il successo/insuccesso di questo modello in quanto l’Italia è il primo paese in Europa ad emettere una regolamentazione circa questo fenomeno, infatti in paesi dove non vi è una regolamentazione come Olanda ed Inghilterra questo strumento non ha avuto successo a causa dello scetticismo del pubblico, che di fronte all’assenza di un organo di vigilanza e di un regolamento ha preferito non servirsi di questo nuovo strumento. Un altro problema che potrebbe crearsi è la relazione tra l’investitore e la società, per evitare

99

questo bisognerà che le quote attribuite al crowdfunder siano limitate nel diritto di voto ed eventualmente privilegiate nella distribuzione degli utili.

Si era già detto che la CONSOB svolge il ruolo di organo di vigilanza di questo processo, inoltre è necessario che almeno il 5% delle quote sia sottoscritto da un investitore specializzato, in modo tale che l’investimento sia valutato ed autorizzato anche da chi investe per mestiere, così da rassicurare l’investitore non specializzato. Le società autorizzate ad utilizzare questo strumento sono le start-up innovative, mentre l’iter verrà descritto nei prossimi paragrafi di questo capitolo.

100

Capitolo 3: Il Mondo Crowdfunding ed i suoi