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Nella descrizione del quadro economico italiano del paragrafo tre sono emerse le difficoltà che le imprese italiane riscontrano nell’intraprendere nuovi investimenti, il Legislatore per cambiare questo trend ha emanato con il “Decreto del fare” la cosiddetta legge “Sabatini bis” o “Nuova Sabatini”, ispirandosi alla legge Sabatini del 1965, che nella sua versione originaria prevedeva la concessione di contributi in conto interessi per tutte quelle imprese che decidevano di acquistare macchinari utensili e di produzione.

L’obiettivo è quindi quello di rimettere in moto l’economia degli investimenti, concedendo un’agevolazione alle micro, piccole e medie imprese ( secondo i criteri derivanti dalla definizione della Commissione Europea) che rispettino queste caratteristiche44:

 Non operino nel settore dell’industria carboniera, delle attività finanziarie, assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari,

 Sono iscritte al Registro delle Imprese ed hanno la seda operativa in Italia,

 Sono nel pieno esercizio dei propri esercizi e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,

 Non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dalla Commissione Europea,

 Non si trovano nelle condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Le aziende che quindi rispettano tutti questi requisiti potranno richiedere la concessione di un mutuo o di un leasing agevolato, dato che a fronte del finanziamento erogato è riconosciuto un contributo corrispondente all’ammontare complessivo degli interessi calcolati sulla base del piano ammortamento. L’ammontare del finanziamento agevolato può variare da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 2 milioni di euro, e la richiesta può essere effettuata

44 La Nuova Sabatini, Pmi, n.4/2014,G.Toma ,pagg.29-34

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a partire dal 31 marzo scorso ( 2014) fino al 31 dicembre 2016. Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad “uso produttivo”, nonché di hardware, software o di tecnologie digitali classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 nell’attivo dello stato patrimoniale. Bisogna quindi sottolineare che questa agevolazione non è valida per le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usate, così come per l’acquisto di macchinari con importo inferiore a 500 euro al netto di IVA. Infine è necessario che l’acquisto del bene rientri in un’operazione di ampliamento di una unità produttiva esistente, o nella creazione di una nuova, oppure in un processo di diversificazione della produzione di uno stabilimento o del cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente. Per richiedere il finanziamento l’impresa dovrà fare domanda utilizzando la modulistica presente nel sito www.mise.gov.it, sottoscrivendola con firma digitale del legale rappresentante o dell’eventuale procuratore. La richiesta deve essere presentata alla società di leasing o alla banca prima di avviare l’investimento, e con tutte le informazioni relative all’impresa ( descrizione, tipologia, valore) ed al finanziamento che si richiede ( importo, durata ammortamento, tipologia di finanziamento). Inoltre l’azienda si deve impegnare a non presentare altre richieste ad altre banche o società di leasing per il finanziamento degli stessi beni in oggetto, così come si impegna a non vendere il/i bene/i acquistato/i nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento.

Le banche o società di leasing che ricevono questa richiesta la devono esaminare, verificando la completezza della documentazione presentata e la propria regolarità; quando la banca ha valutato positivamente la posizione di merito creditizio dell’azienda, dovrà trasmettere la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e Prestiti spa, società posseduta per la maggioranza delle azioni dal Ministero dell’economia e delle Finanze, che sarà quella che effettivamente provvede all’erogazione dei finanziamenti.

Trasmessa la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti si dovranno attendere 30 giorni per la decisione da parte del Ministero dello sviluppo economico che emetterà l’elenco delle imprese alle quali è concesso il finanziamento con le agevolazioni. In questo elenco sarà poi indicato l’ammontare degli investimenti ammissibili, le agevolazioni concedibili e il relativo piano di erogazione. L’impresa a questo punto deve sottoscrivere con la banca (o la società di leasing) il contratto di finanziamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo

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all’erogazione da parte della Cassa Depositi e prestiti della provvista prenotata, se l’azienda non rispetta questo termine perderà l’agevolazione sul finanziamento.

L’impresa può avviare l’investimento solamente dopo aver presentato la domanda alla banca, dovrà però concluderlo entro i 12 mesi dalla data di stipula del mutuo bancario o del contratto di leasing. Durante l’attuazione dell’investimento l’impresa può decidere di cambiare il bene per il quale si è richiesto il finanziamento, senza un autorizzazione preventiva da parte del Ministero, con la condizione che i due investimenti siano funzionalmente equivalenti45, e che la spesa totale non comporti un incremento del finanziamento. Al contrario non può essere modificata da parte dell’impresa la modalità di finanziamento, infatti non può decidere di passare da un contratto di leasing ad un finanziamento bancario e viceversa.

Quando l’investimento viene realizzato le imprese possono/devono chiedere entro 60 giorni l’erogazione del contributo in conto interessi, con il modulo per la richiesta di erogazione presente nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- Le dichiarazioni attestanti il requisito di beni nuovi di fabbrica, - Le dichiarazioni di pagamento rilasciate dai fornitori,

- Qualora l’investimento superi i 150.000 euro, la “dichiarazione antimafia”.

L’impresa deve inoltre conservare per dieci anni tutti i documenti relativi all’acquisto del bene in oggetto, qualora in caso di controllo non avesse una fattura o altro documento annesso all’acquisto, perderebbe le agevolazioni concesse.

L’iter che le Pmi devono svolgere per avere queste agevolazioni derivanti dalla legge Sabatini, appare molto complesso e soprattutto dispendioso soprattutto in termini di tempo, a maggior ragione se si considera che le piccole medie imprese sono normalmente composte da pochi lavoratori, sia per esigenze economiche sia proprio per la definizione stessa di Pmi, appare quindi difficile pensare che una normale impresa di piccole dimensioni possa seguire e compiere questo laborioso iter senza avere la certezza che l’agevolazione le venga poi concessa. Si ripresenta il problema legato alla semplificazione dei processi burocratici di cui si era parlato precedentemente nel paragrafo dello Small Business Act.

Lo schema sottostante riassume l’iter per l’ottenimento dell’agevolazione derivante dalla legge “Sabatini-bis” o “Nuova Sabatini”:

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Figura 1.6: La nuova Sabatini

Fonte: elaborazione personale