IV. 1. Le pari opportunità
IV.1.1. La situazione a livello internazionale e comunitario
La Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)43 del 1979 è in assoluto lo strumento internazionale giuridicamente più importante e vincolante in materia di diritti delle donne. Traendo spunto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, essa definisce la discriminazione come ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che pregiudica il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà in campo politico, economico, sociale, civile e culturale e in qualsiasi altro settore (Assessorato alle pari opportunità Provincia di TN, 2005).
Il secondo importante documento in materia approvato dalla Conferenza di Pechino del 1995 è la Piattaforma d’Azione in cui si pone l’accento sul ruolo fondamentale delle donne per una società ed un’economia più giuste, sostenibili e sviluppate precisando che la discriminazione femminile non è soltanto un problema delle donne ma dell’intera collettività. Infatti, la disparità di genere rallenta la crescita economica e, nei Paesi sottosviluppati, rende più difficoltosa l’uscita da condizioni di povertà.
Il diritto comunitario prende spunto da questi importanti testi normativi e considera la parità di genere uno dei principi fondamentali a cui ciascuno stato membro deve orientarsi. A tal fine sono
43 Documento contenente tutti i principi fondamentali sui diritti delle donne ai quali ogni singolo Paese
firmatario si dovrebbe uniformare. Il tema centrale riguarda la tutela delle donne in materia di lavoro, di maternità e di parità fra i coniugi. Adottato il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è entrato in vigore nel 1981 a livello internazionale. La Convenzione contiene definizioni sulle forme di discriminazioni di genere, impegna gli Stati firmatari ad astenersi da azioni discriminanti e li guida al raggiungimento dell'uguaglianza in tutti i settori, infine, tutela la donna in ogni ambito civile.
La Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna avente il compito di sorvegliare lo stato di applicazione delle norme da parte degli Stati firmatari. Ne fanno parte solo donne provenienti dal mondo accademico, economico e diplomatico.
Gli Stati hanno l'obbligo di presentare al Comitato almeno ogni 4 anni un rapporto illustrante le azioni compiute per dare applicazione alle norme della Convenzione e le difficoltà emerse (www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?page=3099).
numerosi i documenti in cui si tratta di Gender Mainstreaming44. Negli articoli 137 e 141 del Trattato CEE45 ci si sofferma sulla ricerca dell’integrità e dell’uguaglianza nel mercato del lavoro
garantendo le stesse possibilità di accesso, trattamento e retribuzione.
Il Trattato di Maastricht del 199246 all’articolo 119 sottolinea la necessità e il dovere della parità retributiva tra uomini e donne e il Trattato di Amsterdam del 199747 promuove la parità di genere contrastando le discriminazioni, includendo i diritti della donna fra i diritti sociali fondamentali e promuovendo l’adozione di misure volte a facilitare le attività professionali avviate da donne. Il Trattato di Lisbona48 del 2007 esprime il principio della parità tra donne e uomini ponendolo come valore comune per l’Unione Europea la quale deve promuovere l’uguaglianza e la lotta contro le disparità tramite politiche ed azioni concrete. La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata ufficialmente nel 2000 con l’entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, ha ottenuto carattere vincolante e lo stesso effetto giuridico dei trattati. E’ importante da ricordare
44 Il concetto è stato formalmente presentato in occasione della Conferenza mondiale di Pechino del 1995.
Può essere definito come il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata, compresi la legislazione, le politiche o i programmi in tutti i settori e a tutti i livelli. Si tratta di una strategia che, a partire dalla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali, fa in modo che le donne e gli uomini possano beneficiare in egual misura dell’uguaglianza e che la diseguaglianza non si perpetui. L’obiettivo finale è il raggiungimento della parità tra i generi. Tali obiettivi sono stati programmati anche dall’EQUAL Community Initiative, organizzazione finanziata dall’European Social Fund e dagli Stati Membri dell’Unione Europea e il cui programma mira al supporto di progetti transazionali e innovativi volti a contrastare la discriminazione e la disuguaglianza, anche di genere, nel mercato del lavoro (EQUAL, 2004).
45 Il trattato CEE è stato firmato a Roma nel 1957 riunendo Francia, Germania, Italia e Paesi del Benelux in
una Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi commerciali in vista dell'espansione
economica e della creazione futura della Comunità europea che avrebbe esteso le competenze comunitarie ad ulteriori ambiti di natura non economica
(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm).
46 Conosciuto anche come Trattato sull’Unione Europea esso riunisce le tre Comunità dell’Euratom, CECA e
CEE e le cooperazioni politiche precedentemente istituite nei settori della politica estera, della difesa, della giustizia e della polizia, portando alla nascita anche dell’unione monetaria ed economica e introducendo nuove politiche comunitarie. Entrò in vigore nel novembre del 1993
(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm).
47 Esso amplia le competenze dell’Unione Europea istituendo, inoltre, una politica comunitaria in materia di
occupazione, giustizia e affari interni rendendo possibile la cooperazione più stretta tra gli Stati membri (http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm).
48 Firmato nel dicembre del 2007 dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri, tale trattato consente di
adattare le istituzioni europee e i metodi di lavoro, di potenziare la legittimità democratica e di consolidare le basi dei valori fondamentali dell'Unione.
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poiché esplicita chiaramente tra i principi fondamentali ispiratori dell’Unione Europea, quello della parità tra i sessi come indicato nell’articolo 23:
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 2000).
Oltre ai trattati e agli accordi ufficiali, i documenti e i testi normativi sulla materia sono numerosi. Dal 1982 sono stati creati dei precisi programmi d’azione a carattere operativo con validità quinquennale. Sino ad ora ne sono stati realizzati cinque, ognuno con delle azioni mirate per le contingenze del momento.
Il Primo Programma d’Azione (1982-1985) puntava a migliorare e a consolidare i diritti delle donne in materia di occupazione e di parità retributiva.
Il Secondo Programma d’Azione (1986-1990) mirava alla valorizzazione dell’istruzione e della formazione, all’avvento delle nuove tecnologie e alla ripartizione delle responsabilità familiari e professionali.
Il Terzo Programma d’Azione (1991-1995) promuoveva il Gender Mainstreaming nell’ambito della formazione e dell’occupazione, ponendo attenzione anche sulla parità di genere nei Paesi in via di sviluppo, affrontando i delicati temi dello sfruttamento sessuale, della tutela della gravidanza e della maternità. Questo documento puntava a rafforzare quanto già proposto nei precedenti documenti. Il Quarto Programma d’Azione (1996-2000) ha posto l’accento sul ruolo lavorativo della donna e sulla necessità di porre in essere azioni mirate alla figura femminile in ambito professionale.
Infine, il Quinto Programma d’Azione (2001-2005) ha messo in luce cinque aree d’intervento in cui raggiungere e mantenere l’uguaglianza e la parità di genere: vita economica, partecipazione e rappresentanza, diritti sociali, vita civile, ruoli e stereotipi legati al genere.
Comitato consultivo per la parità di opportunità tra uomini e donne con il compito di assistere la Commissione Europea nell’elaborazione e nella realizzazione della azioni comunitarie indirizzate alla promozione dell’uguaglianza di genere, favorendo lo scambio e la collaborazione tra gli Stati membri.
Garantire pari condizioni di accesso ai posti di lavoro e parità di trattamento sono dei temi cardine anche della Strategia Europea per l’Occupazione, programma approvato nel novembre 1997 affinché ciascun Paese comunitario operi concretamente e continuativamente per raggiungere un elevato livello occupazionale (Assessorato alle pari opportunità Provincia di TN, 2005).