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1.1 L’educazione inclusiva

1.1.2 La via catalana all’inclusione scolastica

Se l’Italia sembra aver seguito un processo di sviluppo dell’educazione inclusiva del tutto particolare, in Spagna, ed in particolare in Catalogna, detto processo sembra restare ancora in sospeso, non del tutto compiuto almeno da un punto di vista normativo. Se è vero infatti che molti passi sono stati fatti, la ‘r-esistenza’ delle scuole speciali, frutto dell’eredità psico-medica, ci mostra come la scuola catalana non sia ancora pronta ad abbandonare l’idea di alunni inadatti alla scolarizzazione in centri ordinari e, di conseguenza, viene a mancare il presupposto per la fondazione di una scuola inclusiva.

Nel tentativo di ripercorrere le principali tappe dello sviluppo normativo dell’educazione inclusiva in Catalogna, dobbiamo intraprendere il nostro cammino dal 1857, citando la prima legge organica d’istruzione che ha interessato lo stato spagnolo: la Legge d’istruzione Pubblica, detta anche ‘Plan Moyano’ con la quale, per la prima volta si parla di educazione speciale, si dispone per ciascun distretto universitario129 una scuola per bambini sordi e ciechi130 e si dichiara l’educazione obbligatoria e gratuita per tutti gli spagnoli. Ma, nonostante l’imposizione dell’obbligo scolastico del XIX secolo, va ricordato il forte analfabetismo che interessa ancora in quel periodo la maggior parte della popolazione131. Nel 1907 viene inaugurato a Madrid dai fratelli Pereira l’Istituto psichiatrico-pedagogico per persone con ritardo mentale132 e nel 1910, le disposizioni contenute nella Legge Moyano si traducono in fatti concreti e si crea il Patronat Nacional de Sordmuts, Cecs i Anormals con l’obiettivo di fare statistiche, prevenzione e igiene delle deficienze, diffusione e informazione nella società, offrire tutela sociale e organizzare l’insegnamento. Per iniziativa di questi patronati, si creano poi gli istituti per ciechi, sordi e anormali133 e, nel 1911, viene creata, all’interno della scuola per ciechi, sordomuti e anormali della municipalità di Barcellona, una sezione per bambini

129 Ambito territoriale in cui erano organizzate le attività scolastiche.

130 Cfr. E. Carbonell i Paret, Escoles inclusives, escoles de futur, Joan Portell Rifà, Barcelona,

2017.

131 Cfr. G. I. Fernández, Letteratura spagnola, Alpha Test, Milano, 2003.

132 Cfr. F. Mischi, La pedagogia speciale in Spagna, in A. Lascioli (a cura di), Pedagogia speciale

in Europa. Problematiche e stato della ricerca, Franco Angeli, Milano, 2007.

‘deficienti’134

, fino ad arrivare alla successiva creazione, nel 1933, dell’Istitut Nacional de Reeducació d’Invàlids135.

Nel 1936, alle soglie dell’inizio della Guerra Civile Spagnola e in pieno sviluppo delle leggi razziali in Italia, la Conferenza Internazionale d’Istruzione Pubblica raccomanda che l’educazione venga impartita secondo i tipi di diversità, prevedendo tra le altre tipologie una cultura generale e una formazione professionale occupazionale136. Nel 1941 la gestione del Patronat Nacional de Sordmuts, Cecs i Anormals viene trasferita all’ONCE, Organizzació Nacional de Cecs d’Espanya e nel 1945 la legge di Ensegñanza Privada stabilisce la creazione da parte dello Stato di scuole destinate all’educazione speciale nelle quali sarà data risposta ai bambini con deficienze e disadattamento di tipo sociale, fisico o psichico137.

Fino a quasi la metà del XX secolo risulta ancora frequente la pratica istituzionalizzante per quei bambini ritenuti non in grado di poter essere in alcun modo scolarizzati ma, con l’obbligatorietà della scolarizzazione elementare, iniziano a proliferare le classi e le scuole speciali frequentate dai bambini in relazione all’eziologia della loro patologia138. Queste scuole, ad alta specializzazione, hanno propri programmi e adottano specifiche tecniche attuate dagli specialisti che vi operano in relazione alla tipologia di patologia che manifestano i bambini in esse scolarizzati139. Bisogna inoltre ricordare che durante la Guerra Civile e anche successivamente a questa è l’iniziativa privata che fa sviluppare l’educazione speciale in Spagna attraverso la crescita esponenziale delle scuole speciali140.

Il 4 agosto del 1970 viene emanata la Ley n. 14, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa – LGE141 conosciuta per essere la legge di riforma educativa realizzata, anche se con qualche mitigazione, all’interno dei postulati ideologici del regime di Franco, e che suppone un totale riordino dei livelli di insegnamento. Lo stato spagnolo nel 1970 è uno stato unitario centralizzato in cui sono

134 Cfr. F. Mischi, La pedagogia speciale in Spagna, cit.

135 Cfr. E. Carbonell i Paret, Escoles inclusives, escoles de futur, cit. 136 Cfr. Ibidem.

137 Cfr. Ibidem.

138 Cfr. F. Mischi, La pedagogia speciale in Spagna, cit. 139 Cfr. Ibidem.

140 Cfr. Ibidem.

141 Reperibile in lingua originale in https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-

riconosciute, per sole questioni amministrative, le Province e i Comuni e in cui le regioni come la Galizia, i Paesi Baschi, la Catalogna e l’Andalusia esistono solo nominalmente senza alcun riconoscimento ufficiale 142 . La legge sostiene la decentralizzazione e la delega delle funzioni principalmente attraverso la creazione di Delegaciones Provinciales del Ministerio in ogni provincia, nonché la partecipazione alla vita scolastica delle associazioni di genitori, dei Patronatos universitarios e delle aziende in relazione alla formazione professionale. Si assiste ad un primo timido riconoscimento dell’autonomia ai centri scolastici e alle università che però, di fatto, è pressoché nulla143. Il governo della nazione e l’amministrazione dello stato sono ancora le uniche istituzioni che dirigono l’istruzione. Le molte intenzioni di apertura dichiarate dalla legge generale sono poi completamente disattese dai regolamenti attuativi144.

Per quanto riguarda il nostro specifico ambito d’interesse, questa legge di riforma dell’intero sistema scolastico spagnolo, fornisce una risposta educativa agli alunni con deficit, creando un sistema parallelo a quello normale o ordinario, gli alunni con deficit potranno quindi ricevere insegnamento nei centri ordinari sempre che il loro livello di capacità lo permetta. S’incoraggerà la creazione di unità di educazione speciale nei centri ordinari per le deficienze lievi, quando sia possibile e viene previsto che l’educazione si adatti ai livelli degli alunni e non alla loro età145.

Nel tentativo di comprendere maggiormente il processo di sviluppo dell’educazione inclusiva in Spagna ed in particolar modo in Catalogna sembra opportuno rilevare che nella Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) all’interno del Titulo I l’intero Capitulo VII dal titolo Educación especial viene dedicato all’educazione dei bambini con una qualche forma di disabilità. L’art. 49 specifica che “l’educazione speciale avrà come finalità quella di preparare, mediante il trattamento educativo adeguato, tutti i ‘deficienti’ e i ‘disadattati’ per una loro incorporazione alla vita sociale, tanto piena come sia possibile in relazione a

142 Cfr. E. V. Manuel Maeztu, La Ley General de Educación de 1970 y Navarra, in «Príncipe de

Viana», 60.217, 1999, pp. 571-596.

143 Cfr. Ibidem. 144 Cfr. Ibidem.

ciascun singolo caso, secondo le sue condizioni e i risultati del sistema educativo; e a un sistema di lavoro possibile, che permetta loro di sentirsi utili alla società”146.

Nell’art. 50 viene imputata al servizio medico-scolastico e di orientamento educativo, sotto la responsabilità diretta del Ministerio de Educación y Ciencia, la competenza di definire le diagnosi e i relativi trattamenti per ciascun alunno con necessità di educazione speciale. All’art. 51 troviamo una prima apertura alla possibilità che alcuni alunni possano frequentare centri scolastici ordinari. “L’educazione dei deficienti e dei disadattati, quando la profondità delle anomalie che presentano lo renda assolutamente necessario, si impartirà in Centri speciali, incoraggiando l’istituzione di unità di educazione speciale nei Centri ordinari per i deficienti lievi quando sia possibile”147

. L’art. 52 stabilisce che i programmi e le attività per questi alunni debbano essere posti in relazione al loro sviluppo, alle loro attitudini e possibilità e non all’età anagrafica.

Questo testo ha come pregio quello di individuare come finalità dell’educazione speciale il raggiungimento della massima integrazione possibile, finalità difficilmente conseguibile attraverso il mantenimento di percorsi segreganti di formazione per la quasi totalità degli alunni con disabilità.

Il Ministeri d’Educació i Ciència, in attuazione della Ley n. 14/1970, crea l’Istitut Nacional d’Educació Especial (INEE) come un organismo autonomo con l’intento di ordinare la complessità amministrativa dell’educazione speciale, di assicurare la gratuità della frequenza dei centri di educazione speciale attraverso la ricerca di specifiche sovvenzioni e prendere l’iniziativa nella gestione e nel futuro sviluppo del settore148. L’INEE elabora il Pla Nacional d’Educació Especial dove si definisce per la prima volta cosa si deve intendere con i principi di normalizzazione, integrazione educativa,

146 Traduzione propria, Art. 49, Ley n. 14, Ley General de Educación y Financiamiento de la

Reforma Educativa (LGE), 4 agosto 1970, reperibile in lingua originale in https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf cons. 08-09-2018.

147Traduzione propria, art. 51, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma

Educativa (LGE), 4 agosto 1970, reperibile in lingua originale in https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf , cons. 08-09-2018.

148 Cfr. E. Carbonell i Paret, Escoles inclusives, escoles de futur, cit.; Cfr. F. Mischi, La pedagogia

settorializzazione e integrazione dei servizi e di personalizzazione149, il piano viene divulgato nel 1978, stesso anno della promulgazione della Costituzione spagnola.

Il 27 dicembre 1978, infatti, a trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, a sette anni dall’emanazione della Legge 118/71 e ad un anno dall’emanazione della Legge 517/1977, viene emanata la Costituzione spagnola come frutto di un lungo percorso di democratizzazione dopo la morte del dittatore Franco avvenuta il 20 novembre del 1975 e che restituisce la sovranità nazionale al popolo spagnolo150. In questo contesto si ritiene indispensabile richiamare alcune parti del testo limitandosi a quelle maggiormente significative per il nostro ambito di interesse, riportando però integralmente quanto contenuto nel suo Preambolo:

La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, nell’uso della sua sovranità, proclama la sua volontà di: garantire la convivenza democratica nell’ambito della Costituzione e delle leggi conformemente a un ordine economico e sociale giusto; consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare; proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell’esercizio dei diritti umani, le loro culture e tradizioni, lingue e istituzioni; promuovere il progresso della cultura e dell’economia in modo da assicurare a tutti una dignitosa qualità di vita; realizzare una società democratica progredita e collaborare al rafforzamento di relazioni pacifiche e ad un’efficace collaborazione fra tutti i popoli della terra151.

Lo sviluppo dei principi contenuti nel Preambolo alla Costituzione sono contenuti nei 169 articoli che la compongono dei quali verranno ripresi soltanto alcuni, a partire da quelli in cui si afferma che “compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’eguaglianza dell’individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale”152. A quanto riportato fa seguito l’art. 10 dedicato ai diritti e ai doveri ritenuti fondamentali, in particolare: “1) La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine politico e della pace sociale.

149 Cfr. Ibidem.

150 Cfr. art. 1, Costituzione Spagnola, Approvata dalle Cortes nelle Sessioni Plenarie del Congresso

dei Deputati e del Senato tenutesi il 31 ottobre 1978, Ratificata dal popolo spagnolo mediante referendum del 6 dicembre 1978, Sanzionata da S. M. il Re dinanzi alle Cortes il 27 dicembre 1978.

151 Preambolo, Costituzione Spagnola, cit. 152 Comma 1, art. 9, Costituzione Spagnola, cit.

2) Le norme relative ai diritti fondamentali e alla libertà, riconosciute dalla Costituzione, s’interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna”153

.

L’art. 27 riconosce poi a tutti il diritto all’educazione contestualmente al diritto alla libertà di insegnamento e individua il pieno sviluppo della persona umana come oggetto dell’educazione e l’insegnamento elementare come obbligatorio e gratuito, attribuendo ai pubblici poteri la responsabilità di garantire a tutti questi diritti154.

L’art. 49 è invece destinato in maniera specifica ai cittadini con disabilità e prevede che “i pubblici poteri realizzeranno una politica di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione per i minorati fisici, sensoriali e psichici, offrendo loro la necessaria assistenza specializzata e li proteggeranno specialmente al fine del godimento dei diritti fissati in questo titolo per tutti i cittadini”155 comprendendo quindi anche l’educazione156.

La Costituzione istituisce un sistema di decentramento amministrativo che concede alle Comunità Autonome e agli altri livelli di autonomia amministrativa molte competenze anche in materia educativa, mantenendo però la competenza diretta in molte materie157. Questa risulta essere la base per l’attuale impianto che prevede il decentramento a vari livelli, Stato, Comunità Autonome, autorità amministrative locali come le Province e i Comuni e le stesse scuole. Inoltre, anche se in questo contesto non sarà possibile né opportuno approfondire la questione catalana da un punto di vista politico, nonostante la mia permanenza a Vic abbia coinciso con alcuni fatti storici avvenuti in preparazione e in conseguenza degli accadimenti del 1 ottobre 2017158,

153 Art. 10, Costituzione Spagnola, cit. 154 Cfr. Art 27, Costituzione Spagnola, cit. 155 Art. 49, Costituzione Spagnola, cit.

156 Cfr. E. Carbonell i Paret, Escoles inclusives, escoles de futur, cit.

157 Le competenze delle Comunità Autonome sono riportate nell’art. 148 della Costituzione

Spagnola, mentre all’art. 149 ritroviamo le competenze esclusive dello Stato spagnolo.

158 Per poter cercare di comprendere il periodo sarebbero necessari approfondimenti sicuramente

maggiori di quelli che potrò inserire in questa nota e sicuramente la tensione emotiva vissuta con l’esperienza diretta non potrà emergere da nessuna fonte che io possa indicare, si rimanda perciò alla lettura dell’articolo di O. Ciai, Le due anime della Catalogna, in «La Repubblica», reperibile in http://www.repubblica.it/super8/2017/09/08/news/le_dua_anime_della_catalogna-174921759/, cons. 08- 09-2018; la consultazione della pagina 1-O (documental), in «Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure», reperibile in https://ca.wikipedia.org/wiki/1-O_(documental), cons. 08-09-2018; la visione di B. Piolin,

appare però indispensabile citare l’art. 3 della Costituzione che recita: “1) Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. 2) Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti. 3) La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione”159.

È in questa direzione che la Comunità Autonoma della Catalogna, a seguito di quanto stabilito dalla Costituzione Spagnola adotta la propria autonomia statutaria con la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña160 e, per quanto riguarda le questioni legate all’insegnamento, viene riconosciuta alla Generalitat de Catalunya la concorrenza completa che acquisisce a partire dal 1° gennaio del 1981, “così dunque, la responsabilità di regolamentare, pianificare e valutare l’attenzione educativa agli alunni con necessità speciali viene assunta dal Departament d’Ensenyament”161 della Generalitat de Catalunya162.

Nello stesso anno il Ministerio de Educación y Ciencia spagnolo emana l’Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de Centros de Educación Especial163, seguito dalle raccomandazioni dell’Istitut Nacional d’Educació Especial, che stabiliscono che i centri di educazione speciale devono includere come premessa essenziale la loro vocazione educativa e non si devono concepire come centri assistenziali.

Sense Ficció 1-O (TV3 09.01.18), Vimeo, 2017, reperibile in https://vimeo.com/250426299, cons. 08-09- 2018; la visione di Els dies claus, reperibile in https://www.youtube.com/watch?v=aBa6ta7V7zQ, cons. 08-09-2018; la visione di El primer dia d’octubre, reperibile in https://www.youtube.com/watch?v=cTicBVQV2TI, cons. 08-09-2018; la visione di 1-O, repribile in http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/1-o/video/5715186/, cons. 08-09-2018.

159 Art. 3, Costituzione Spagnola, cit.

160 Cfr. Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, testo

reperibile in https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-30178, cons. 08-09-2018.

161 Traduzione propria da C. Giné, Discapacitat i educació a Catalunya: crònica d’una

transformació, in «Suports», vol. 4, 2, 2000, pp. 134-143, p. 138.

162 Attualmente in Spagna si contano diciassette Comunità Autonome di cui solo sette, Andalusia,

Paesi Baschi, Isole Canarie, Catalogna, Galizia, Navarra e Valencia hanno la concorrenza completa e quindi la responsabilità diretta del sistema d’istruzione e con esso anche dell’educazione inclusiva.

163 Documento consultabile in https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-7847, cons.

All’indomani dell’acquisizione delle piene competenze in materia di istruzione la Generalitat de Catlunya, anche in relazione alle norme nazionali appena citate, crea il Servei d’Educació Especial e mette a punto una serie di provvedimenti nel tentativo di pianificare e regolamentare il sistema e fornire indicazioni precise ai professionisti che operano in questo campo e, nel mese di settembre164, sono resi pubblici i criteri di prestazione nel campo dell’educazione speciale165. Secondo C. Ginè i criteri presentati “scommettono in forma decisa a favore di cambiare la concezione e l’organizzazione dell’attenzione a questi alunni, e lasciano di fissarsi prioritariamente nel deficit per passare a prestare attenzione alle sue possibilità e in quello che necessita per progredire”166

. L’autore ritiene che i principi contenuti nel documento possano essere ricondotti a tre punti di riferimento: “le politiche a favore della normalizzazione dei servizi per le persone con disabilità promulgate e sviluppate da molti anni da parte dei governi dei paesi nordici come la Danimarca e la Svezia […]; l’esperienza italiana di chiusura dei centri di educazione speciale […]; la pubblicazione del Warnock Report167 nel Regno Unito”168.

E. Carbonell i Paret sottolinea che il documento fornisce un’interpretazione ampia e flessibile di alcuni concetti, introduce il concetto di complementarietà e di responsabilità degli insegnanti che devono essere disposti ad accettare il nuovo concetto di necessità pedagogiche speciali e fornisce un primo approccio di rottura del riduzionismo della classificazione, individuando come strada maestra l’educazione integrata dei bambini con necessità speciali, sempre che sia possibile169.

Lo stesso autore sostiene che

164 Cfr. Departament d’Ensenyament, Secretaria General Tecnica, Circular de 4 de setembre de

1981, que estableix criteris d’actuació en el camp de l’educació especial.

165 Cfr. C. Giné, Discapacitat i educació a Catalunya: crònica d’una transformació, cit., p. 138. 166 Traduzione propria da C. Giné, Discapacitat i educació a Catalunya: crònica d’una

transformació, cit., p. 139.

167 Cfr.H. M. Warnock (a cura di), Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry

into the Education of Handicapped Children and Young People, Her Majesty’s Stationary Office, London,

1978, testo in reperibile in

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101007182820/http://sen.ttrb.ac.uk/attachments/21739b8e- 5245-4709-b433-c14b08365634.pdf, cons. 08-09-2018.

168 Traduzione propria da C. Giné, Discapacitat i educació a Catalunya: crònica d’una

transformació, cit., p. 139.

per la prima volta, dunque, l’educazione speciale non si considera come sottosistema, e pertanto la scolarizzazione degli alunni con disabilità non è circoscritta solo al servizio di educazione speciale né alla direzione di insegnamento primario ma interessa tutto il dipartimento. Questa circolare va ad essere il copione che segna le politiche seguenti nella scolarizzazione degli alunni con disabilità, non solo in Catalogna ma anche nel resto dello Stato spagnolo ed è importante perché sposta l’attenzione dalle differenti tipologie di disabilità alle differenti esigenze pedagogiche170.

Successivamente all’emanazione di questo documento il Servei d’Educació Especial compie uno studio approfondito delle risorse esistenti nel territorio catalano al fine di un uso razionale delle stesse avendo, tra l’altro, stabilito la necessità che i bambini con disabilità possano frequentare la scuola il più possibile vicino al loro domicilio (settorializzazione dei servizi), fornendo supporto ai centri ordinari e speciali per il loro accoglimento171. Per questi motivi si assiste alla riconversione di alcuni insegnanti dell’unità di educazione speciale in insegnanti di supporto, all’attribuzione di nuove risorse per i centri di educazione ordinaria e speciale172 e vengono create nel maggio 1983 e con una successiva Resolució del 1984, le Equips d’Assessorament Psico-pedagogic (EAP), formate da personale esperto, come organismi tecnici di carattere interdisciplinare dentro il sistema educativo catalano, al fine di fornire consulenza e orientamento psicopedagogico ai centri scolastici ordinari e speciali173.

I criteri base del citato documento catalano vengono raccolti l’anno seguente nella Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI)174 approvata con un vasto consenso. Essa è “fondata sui diritti che l’art. 49 della Costituzione Spagnola riconosce alle persone con disabilità e delimita chiaramente,