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LAVORI CARATTERIZZATI DA LUNGHI PERIODI DI SOSPENSIONE

21. VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E SUGLI APPALTI DI LAVORI

21.10. LAVORI CARATTERIZZATI DA LUNGHI PERIODI DI SOSPENSIONE

Quando nel corso dei lavori si manifestano fatti che ne impediscono l’esecuzione, l’amministrazione dispone con verbale la sospensione dei lavori, il cui effetto è quello di sospendere il termine contrattuale di compimento dell’opera, il quale comincia nuovamente a decorrere dalla data della ripresa dei lavori.

Vi sono vari tipi di sospensione dei lavori classificabili in relazione alla causa che ne sta alla base.

Sotto tale aspetto, le sospensioni si distinguono in: a) sospensioni legittime per cause di forza maggiore; b) sospensioni originariamente legittime che diventano illegittime; c) sospensioni legittime per ragioni di pubblico interesse; d) sospensioni illegittime.

L’IRCCS CROB, al fine di ridurre il rischio di vizi di legittimità nelle sospensioni dei lavori, ha previsto, quale misura volta a ridurne il rischio, la Pubblicazione sul sito internet delle sospensioni di lavori la cui durata è superiore ad ¼ del tempo contrattuale, specificando i dettagli delle motivazioni e la durata.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dall’Istituto sono dettagliate nell’allegato n.2

“Misure di Prevenzione della corruzione”.

21.11. . RISERVE, ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI

I lavori pubblici possono essere oggetto di modifiche in corso di esecuzione, a seguito delle quali l’imprenditore può iscrivere le proprie riserve nei documenti contabili. È compito del direttore dei lavori segnalare tali riserve al RUP, che può avviare procedura di accordo bonario qualora ne sussistano le condizioni.

Con il termine riserva si intende l’atto formale di contestazione di un documento firmato dall’impresa.

La firma con “riserva” apposta sul documento è finalizzata a contestarne il contenuto e quindi evitare che la semplice firma possa essere interpretata quale implicita rinuncia ad eventuali diritti o pretese.

Più semplicemente quando si parla di riserva ci si riferisce a domande, contestazioni e reclami che riguardano l’esecuzione del contratto di appalto.

Di norma le riserve devono essere apposte dall’appaltatore sul registro di contabilità all’atto della sua sottoscrizione.

Le riserve iscritte devono poi essere confermate sul conto finale che, se sottoscritto senza riserve, si intende invece pienamente accettato.

L’accordo bonario secondo il nuovo Codice appalti può essere schematizzato in 7 punti.

Attivazione accordo bonario

Secondo l’art. 205 comma 1 se a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili, l’importo economico dell’opera varia tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, è possibile attivare la procedura di accordo bonario.

È possibile reiterare il procedimento di iscrizione di ulteriori riserve diverse rispetto a quelle già esaminate, nel limite massimo complessivo del 15 % dell’importo del contratto. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Il RUP deve attivare l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione (art. 205 comma 2).

Comunicazione del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori comunica al RUP le riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata (art. 205 comma 3).

Valutazioni preliminari del RUP

Il RUP effettua una serie di valutazioni relativamente alle riserve iscritte.

In particolare, come previsto dall’art. 205 comma 4, valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore fissato tra il 5% e 15%.

Lista degli esperti, se necessario

Il RUP entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto (art. 205 comma 5).

Formulazione della proposta di accordo

Il Rup e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito dell’apposita lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, la Camera arbitrale può nominare un esperto che ne fissa anche il compenso. La proposta formulata dall’esperto o dal RUP (in assenza dell’esperto) viene fatta entro 90 giorni dalla nomina o dalla comunicazione del direttore dei lavori al Rup (art. 205 comma 5).

Trasmissione della proposta di accordo

L’esperto (qualora nominato) o il Rup, dopo aver verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e aver analizzato la situazione nel dettaglio, una volta verificata la

disponibilità di idonee risorse economiche, avanza una proposta di accordo bonario, che viene

trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve (art. 205 comma 6).

Conclusione accordo

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione (art.

205 comma 6). Le disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura e servizi, qualora insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. (art. 206 comma 1).

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dall’Istituto sono dettagliate nell’allegato n.2

“Misure di Prevenzione della corruzione”.

21.12. . SUB APPALTI

In via di principio tutte le lavorazioni sono subappaltabili od affidabili in cottimo. Vi sono tuttavia delle condizioni e dei limiti per esercitare la facoltà di avvalersi del subappalto. Presupposto per l’affidamento in subappalto è la cd. indicazione di subappalto che l’impresa deve presentare unitamente all’offerta ovvero alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo nel caso di variante. La dichiarazione deve indicare a quali lavorazioni la stessa si riferisce. In ogni caso l’appaltatore principale rimane l’unico responsabile nei confronti della S.A. per l’esecuzione dei lavori affidati in subappalto.

CONDIZIONI E LIMITI

· Indicazione in sede di offerta dei lavori o le parti di opera ovvero i servizi e le forniture o loro parti che s’intendono subappaltare o concedere in cottimo;

· Richiesta alla SA di autorizzazione al subappalto, a prescindere dall’importo del contratto di subappalto;

· Dopo 30 gg. dalla presentazione della richiesta di autorizzazione (15 gg. nel caso dei cd.

micro-subappalti) si forma il silenzio assenso;

· Il contratto d’appalto, se stipulato prima del rilascio dell’autorizzazione, è opportuno sia sospensivamente condizionato al rilascio dell’autorizzazione;

· Va richiesta una nuova autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto, il relativo importo o la qualificazione del subappaltatore subiscono variazioni.

· Il subappaltante deve depositare almeno 20 gg. prima dell’inizio dei lavori il contratto di subappalto;

· Al momento del deposito il subappaltante trasmette la certificazione delle qualificazioni richieste per il subappaltatore in riferimento all’oggetto del subappalto e la dichiarazione di quest’ultimo circa l’assenza dei motivi di esclusione dalle gare;

· Il ribasso offerto dal subappaltatore non può superare il 20% rispetto all’importo di aggiudicazione del contratto principale. I costi della sicurezza e della manodopera relativi al subappalto vanno pagati al subappaltatore senza alcun ribasso;

· Il nominativo del subappaltatore va inserito nel cartello di cantiere;

· Divieto del subappalto «a cascata» (subappalto di subappalto) senza eccezioni.

SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Si definisce sub-contratto ogni contratto stipulato per l’esecuzione dell’appalto ma che non consiste necessariamente nell’esecuzione di una parte del lavoro oggetto dell’appalto (subappalto). Ogni subappalto è quindi un sub-contratto ma non ogni subcontratto è un subappalto, come nel caso dei trasporti, dei noli, degli acquisti e delle forniture.

Tuttavia i sub-contratti che implicano l’utilizzo di manodopera nel cantiere assumo una rilevanza nell’ambito dell’esecuzione di un lavoro pubblico pur non essendo, di per sé, dei subappalti.

In presenza di determinate condizioni questi sub-contratti implicanti l’uso di manodopera vengono normalmente definiti come contratti assimilati in quanto vengono considerati come subappalti, con l’applicazione agli stessi delle regole proprie del subappalto.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dall’Istituto sono dettagliate nell’allegato n.2

“Misure di Prevenzione della corruzione”.