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L’attività di valutazione del rischio è fatta dall’Istituto per ciascun processo o fase di processo mappato.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

· identificazione;

· analisi;

· ponderazione del rischio.

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno dell’Istituto.

L’attività di identificazione dei rischi è svolta dall’Istituto preferibilmente nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei Referenti. Il coordinamento generale dell’attività è assunto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dell'O.I.V., il quale

contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009).

Attraverso l’analisi del contesto interno ed esterno all’Istituto e sulla base delle indicazioni/suggerimenti forniti nel tempo dalle autorità competenti, sono state individuate 7 aree a rischio raggruppate in aree a rischio generale e aree a rischio specifiche:

A. Aree a rischio generale:

1. contratti pubblici;

2. incarichi e nomine/acquisizione e progressione del personale;

3. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

4. affari legali, generali e contenzioso.

B. Aree a rischio specifiche:

1. attività libero professionale e liste di attesa;

2. farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie (ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni);

3. attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Così come previsto dal Piano 2017-2019, nel corso del 2019 sono stati organizzati sessioni di lavoro tematiche (che hanno visto la partecipazione del RPCT e dei Referenti) su ciascun ambito a rischio corruzione, anche allo scopo di supportare le unità a individuare i “momenti a rischio”, considerando che ciascuna attività che compone un processo potrebbe essere a rischio corruzione, e non soltanto l’intero processo.

Gli incontri, che nel Piano avevano il proposito di fornire anche le necessarie indicazioni utili a selezionare le misure più opportune per trattare il rischio, nonché rappresentare uno stimolo per il gruppo fornendo il “giusto livello di pressione” e responsabilizzazione all’interno dello stesso, hanno così permesso di popolare la prima parte del “cruscotto di identificazione, gestione e monitoraggio” del rischio di corruzione riportato nell’Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 provvedendo, per ciascuna delle aree di rischio, all’individuazione dei processi e sub-processi, nonché alla descrizione dei rischi individuati e delle unità organizzative potenzialmente interessate.

Attraverso il coinvolgimento delle strutture organizzative interessate, le aree a rischio individuate nella fase precedente sono state esaminate ulteriormente al fine di:

1. pervenire a una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati;

2. individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.

In particolare, l’analisi è fondamentale almeno per un duplice motivo:

§ primo, perché rende possibile comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee);

§ secondo, perché aiuta a definire quali sono gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Partendo dalla considerazione che l’Autorità, nell’aggiornamento al PNA 2016, ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA» per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, valutando la difficoltà in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati», allo scopo si è fatto ricorso all’impostazione metodologica fornita dall’Allegato 5 al PNA 2013, che suggerisce di determinare il livello di rischio in base alla probabilità che lo stesso si realizzi e sulla scorta delle conseguenze che il rischio produce, secondo la seguente relazione:

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R=P*D

Il livello di rischio è così rappresentato da un valore numerico che ne rappresenta, appunto, il peso o l’intensità.

Per rischio s’intende la probabilità per cui un pericolo crei un danno e l’entità del danno stesso.

Quindi, il rischio è tanto più grande quanto più è probabile che accada l’evento e tanto maggiore è l’entità del danno. In base ai valori attribuiti alle due determinati del rischio (P e D), il rischio è numericamente definito con una scala a valori crescenti. Tale codificazione costituisce il punto di partenza per la definizione delle priorità e per la programmazione degli interventi di prevenzione della corruzione da adottare, secondo la scala di priorità degli interventi data.

Al fine di facilitare il lavoro di persone già fin troppo impegnate nell’attività quotidiana, nell’intento di agevolare la fase di ponderazione, sono state tradotte le tabelle dell’Allegato 5 al PNA 2013 in un foglio excel, agevolando in questo modo il lavoro e il calcolo del fattore “R”.

Su una scala da 0 a 25, il rischio è basso per valori di R=3, mentre è considerato medio già a partire da valori pari a 4, diversamente da quanto previsto nei precedenti piani.

Coerentemente con quanto stabilito nel precedente PTPCT, gli stessi referenti che nella precedente fase avevano individuato e caratterizzato i rischi, su richiesta del RPCT, hanno così operato la “pesatura” dei rischi collegati all’ambito specifico di competenza, servendosi del citato approccio metodologico suggerito dal PNA.

Rispetto al passato, sono stati coinvolti nella fase di ponderazione del rischio anche i reparti, le strutture sanitarie di supporto e quelle dedicate alla ricerca per le aree a rischio “Farmaceutica e dispositivi medici” e “Decesso in ambito ospedaliero”. I risultati di questa fase sono rinvenibili nell’Allegato 1 al presente PTPCT 2020/2022.

A) Area: acquisizione e progressione del personale

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;

- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;

- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;

- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;

- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);

- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; …”.